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Document 32008R0450

Regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008 , che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato)

OJ L 145, 4.6.2008, p. 1–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 002 P. 245 - 308

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/10/2013; abrogato da 32013R0952

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/450/oj

4.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 145/1


REGOLAMENTO (CE) N. 450/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 23 aprile 2008

che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 26, 95, 133 e 135,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

La Comunità si fonda sull’unione doganale. Nell’interesse sia degli operatori economici sia delle autorità doganali della Comunità, è opportuno riunire l’attuale normativa doganale in un codice doganale comunitario (di seguito denominato «il codice»). Partendo dal principio di un mercato interno, il codice dovrebbe contenere le norme e le procedure di carattere generale che garantiscono l’applicazione delle misure tariffarie e delle altre misure introdotte a livello comunitario in relazione agli scambi di merci tra la Comunità e i paesi o territori non facenti parte del territorio doganale della Comunità, tenendo conto delle esigenze di tali politiche comuni. La normativa doganale dovrebbe essere allineata meglio alle disposizioni in materia di riscossione delle imposizioni all’importazione, senza modifiche del campo d’applicazione delle disposizioni fiscali vigenti.

(2)

In conformità alla comunicazione della Commissione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità e al programma d’azione 2004-2005, è opportuno adeguare il quadro giuridico per la tutela degli interessi finanziari della Comunità.

(3)

Il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (3), si fondava sull’integrazione delle procedure doganali applicate separatamente nei rispettivi Stati membri negli anni '80. Dalla sua introduzione, esso è stato modificato più volte e in modo sostanziale, per far fronte a specifici problemi quali la tutela della buona fede o la presa in considerazione delle esigenze di sicurezza. Ulteriori modificazioni del codice sono necessarie in seguito agli importanti cambiamenti giuridici intervenuti negli ultimi anni, a livello sia comunitario sia internazionale, quali la scadenza del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio e l’entrata in vigore degli atti di adesione del 2003 e del 2005, nonché l’emendamento della convenzione internazionale per la semplificazione e l’armonizzazione dei regimi doganali (di seguito denominata la «convenzione riveduta di Kyoto»), l’adesione al quale da parte della Comunità è stata approvata con decisione 2003/231/CE del Consiglio (4). È ora giunto il momento di semplificare i regimi doganali e di tener conto del fatto che le dichiarazioni e le procedure elettroniche costituiscono la regola mentre le dichiarazioni e le procedure su carta costituiscono l’eccezione. Per tutte queste ragioni un’ulteriore modificazione del codice attuale non è sufficiente ed è necessaria una riforma completa.

(4)

È appropriato introdurre nel codice un quadro giuridico per l’applicazione di talune disposizioni della normativa doganale agli scambi di merci tra parti del territorio doganale cui si applicano le disposizioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (5), e parti di tale territorio in cui dette disposizioni non si applicano, o agli scambi tra parti in cui dette disposizioni non si applicano. Considerando che le merci in questione sono merci comunitarie e tenendo presente la natura fiscale delle misure applicate nell’ambito di questi scambi intracomunitari, è giustificabile introdurre, mediante misure di attuazione, appropriate semplificazioni delle formalità doganali da applicare alle merci in questione.

(5)

La facilitazione del commercio legale e la lotta antifrode richiedono regimi e procedure doganali semplici, rapidi e uniformi. È pertanto opportuno, in linea con la comunicazione della Commissione «Un ambiente semplificato e privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio», semplificare la normativa doganale, al fine di consentire l’uso di tecnologie e strumenti moderni e promuovere ulteriormente un’applicazione uniforme della normativa doganale e approcci aggiornati al controllo doganale, contribuendo in tal modo a fornire la base per procedure di sdoganamento semplici ed efficienti. I regimi doganali dovrebbero essere fusi o armonizzati e il loro numero dovrebbe essere ridotto a quelli economicamente giustificati, al fine di accrescere la competitività delle imprese.

(6)

Il completamento del mercato interno, la riduzione degli ostacoli al commercio e agli investimenti internazionali e l’accresciuta necessità di garantire la sicurezza alle frontiere esterne della Comunità hanno trasformato il ruolo delle dogane, assegnando loro una funzione di guida nella catena logistica e rendendole, nella loro attività di monitoraggio e gestione del commercio internazionale, un catalizzatore della competitività dei paesi e delle società. La normativa doganale dovrebbe pertanto riflettere la nuova realtà economica e la nuova dimensione del ruolo e del compito delle dogane.

(7)

L’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione di cui alla decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio, è un elemento essenziale per assicurare la facilitazione del commercio e, allo stesso tempo, l’efficacia dei controlli doganali, riducendo in tal modo i costi per le imprese e i rischi per la società. È pertanto necessario stabilire nel codice il quadro giuridico nel quale attuare tale decisione, in particolare il principio giuridico secondo il quale tutte le operazioni doganali e commerciali devono essere effettuate per via elettronica e i sistemi TIC per le operazioni doganali devono offrire agli operatori economici le stesse possibilità in ciascuno Stato membro.

(8)

Tale uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione dovrebbe essere associato ad un’applicazione armonizzata e standardizzata dei controlli doganali operati dagli Stati membri, al fine di assicurare in tutta la Comunità un controllo doganale di livello equivalente che scongiuri il rischio di comportamenti anticoncorrenziali ai vari punti di entrata e di uscita della Comunità.

(9)

Al fine di agevolare l’attività commerciale offrendo allo stesso tempo adeguati livelli di controllo delle merci che entrano o escono dal territorio doganale della Comunità, è opportuno che le informazioni fornite dagli operatori economici siano scambiate, tenuto conto delle pertinenti disposizioni in materia di protezione dei dati, tra le autorità doganali e tra queste e altre autorità che intervengono in tale controllo, quali polizia, guardie di confine e autorità veterinarie e ambientali, e che i controlli operati dalle diverse autorità siano armonizzati, in modo che l’operatore economico debba fornire le informazioni una volta sola e che le merci siano controllate da tali autorità allo stesso momento e nello stesso posto.

(10)

Al fine di agevolare determinati tipi di attività commerciale, occorre preservare per chiunque il diritto di nominare un rappresentante per le sue relazioni con le autorità doganali. Non dovrebbe tuttavia essere più possibile riservare tale diritto di rappresentanza con una legge emanata da uno Stato membro. Inoltre, il rappresentante doganale che soddisfa i criteri per la concessione dello status di operatore economico autorizzato dovrebbe essere abilitato a prestare tali servizi in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito.

(11)

Gli operatori economici che operano nel rispetto delle norme e sono affidabili dovrebbero, in quanto «operatori economici autorizzati», poter trarre il massimo vantaggio da un uso esteso della semplificazione e, tenendo conto della sicurezza, beneficiare di livelli di controllo doganale ridotti. Essi potranno beneficiare in tal modo dello status di operatore economico autorizzato «semplificazione doganale» o di quello di operatore economico autorizzato «sicurezza», in modo indipendente o cumulativo.

(12)

Tutte le decisioni, vale a dire gli atti ufficiali delle autorità doganali relativi alla normativa doganale e aventi effetti giuridici nei confronti di una o più persone, comprese le informazioni vincolanti fornite da tali autorità, dovrebbero essere soggette alle stesse norme. Tali decisioni dovrebbero essere valide in tutta la Comunità e poter essere annullate, modificate, salvo altrimenti disposto, o revocate qualora non siano conformi alla normativa doganale o alla sua interpretazione.

(13)

In conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, occorre prevedere, oltre al diritto di proporre ricorso contro le decisioni prese dalle autorità doganali, il diritto per ogni persona di essere sentita prima che venga presa una decisione che possa avere conseguenze sfavorevoli per essa.

(14)

La semplificazione dei regimi doganali nell’ambito di un ambiente elettronico richiede la condivisione delle responsabilità tra le autorità doganali dei diversi Stati membri. Occorre garantire sanzioni adeguatamente effettive, dissuasive e proporzionate nell’intero mercato interno.

(15)

Al fine di garantire il giusto equilibrio tra la necessità per le autorità doganali di assicurare la corretta applicazione della normativa doganale e il diritto degli operatori economici ad un trattamento equo, dovrebbero essere previste ampie possibilità di controllo da parte di tali autorità e la possibilità per gli operatori economici di ricorrere contro le loro decisioni.

(16)

Al fine di minimizzare i rischi per la Comunità, i suoi cittadini e i suoi partner commerciali, l’applicazione armonizzata dei controlli doganali da parte degli Stati membri dovrebbe essere basata su un quadro comune in materia di gestione del rischio e su un sistema elettronico per la sua attuazione. L’istituzione di un quadro comune a tutti gli Stati membri in materia di gestione del rischio non dovrebbe impedire loro di effettuare controlli casuali delle merci.

(17)

È necessario stabilire i principi in base ai quali sono applicati i dazi all’importazione o all’esportazione e le altre misure previste nel quadro degli scambi di merci. È inoltre opportuno stabilire precise disposizioni per il rilascio delle prove di origine nella Comunità, qualora le esigenze del commercio lo richiedano.

(18)

È opportuno riunire tutte le circostanze di seguito alle quali sorge un’obbligazione doganale all’importazione diverse dalla presentazione di una dichiarazione di immissione in libera pratica o di ammissione temporanea con esenzione parziale, per evitare difficoltà nella determinazione della base giuridica della nascita dell’obbligazione doganale. Ciò dovrebbe valere anche per l’insorgenza dell’obbligazione doganale all’esportazione.

(19)

Poiché il nuovo ruolo delle autorità doganali implica la condivisione delle responsabilità e la cooperazione tra gli uffici doganali interni e quelli di confine, l’obbligazione doganale dovrebbe sorgere, nella maggior parte dei casi, nel luogo in cui è stabilito il debitore, in quanto l’ufficio doganale competente per tale luogo è quello che può meglio sorvegliare le attività della persona in questione.

(20)

Inoltre, in linea con la convenzione riveduta di Kyoto, è opportuno prevedere un numero limitato di casi in cui sia richiesta la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri al fine di stabilire il luogo in cui è sorta l’obbligazione doganale e recuperare i dazi.

(21)

Le norme relative ai regimi speciali dovrebbero consentire l’uso di una garanzia unica per tutte le categorie di regimi speciali e permettere che essa sia globale, a copertura di più transazioni.

(22)

Al fine di garantire una migliore tutela degli interessi finanziari della Comunità e degli Stati membri, una garanzia dovrebbe coprire le merci non dichiarate o dichiarate in modo inesatto incluse in una spedizione o in una dichiarazione per cui essa viene prestata. Per lo stesso motivo, l’impegno del fideiussore dovrebbe coprire anche gli importi dei dazi all’importazione o all’esportazione che risultino da pagare di seguito a controlli a posteriori.

(23)

Al fine di tutelare gli interessi finanziari della Comunità e degli Stati membri e contenere le pratiche fraudolente, sono opportune disposizioni che prevedano misure differenziate per l’applicazione di una garanzia globale. In caso di elevato rischio di frode dovrebbe essere possibile vietare temporaneamente l’applicazione della garanzia globale, tenuto conto della particolare situazione degli operatori economici interessati.

(24)

È opportuno tener conto della buona fede della persona interessata nei casi in cui un’obbligazione doganale sorge di seguito a inosservanza della normativa doganale e minimizzare l’impatto della negligenza da parte del debitore.

(25)

È necessario sancire il principio in base al quale stabilire se le merci abbiano la posizione doganale di merci comunitarie e le circostanze che ne determinano la perdita, e fornire una base per stabilire i casi in cui tale posizione rimane immutata quando le merci escono temporaneamente dal territorio doganale della Comunità.

(26)

È opportuno assicurare che, nei casi in cui l’operatore economico fornisce anticipatamente le informazioni necessarie per i controlli sull’ammissibilità delle merci basati sui rischi, il rapido svincolo delle merci costituisca la regola. I controlli previsti dalla politica fiscale e commerciale dovrebbero essere effettuati in primo luogo dall’ufficio doganale competente per i locali dell’operatore economico.

(27)

Le norme relative alle dichiarazioni in dogana e al vincolo delle merci a un regime doganale dovrebbero essere modernizzate e semplificate, in particolare richiedendo che le dichiarazioni in dogana siano, di norma, fatte per via elettronica e che vi sia un solo tipo di dichiarazione semplificata.

(28)

Poiché la convenzione riveduta di Kyoto promuove la presentazione, la registrazione e il controllo della dichiarazione in dogana prima dell’arrivo delle merci e, inoltre, la separazione del luogo in cui la dichiarazione viene presentata da quello in cui le merci sono fisicamente situate, è opportuno prevedere lo sdoganamento centralizzato nel luogo in cui l’operatore economico è stabilito. Lo sdoganamento centralizzato dovrebbe includere la possibilità di usare dichiarazioni semplificate, la proroga della data di presentazione di una dichiarazione completa e della documentazione richiesta, la dichiarazione periodica e la dilazione di pagamento.

(29)

Per contribuire a garantire condizioni di concorrenza neutrali in tutta la Comunità, è opportuno stabilire a livello comunitario le norme relative alle circostanze che possono comportare la distruzione o rimozione in altro modo delle merci da parte delle autorità doganali, che precedentemente dovevano essere adottate a livello nazionale.

(30)

È opportuno prevedere norme semplici e comuni per i regimi speciali (transito, deposito, uso particolare e perfezionamento), integrate da una ristretta serie di norme per ciascuna categoria di regimi speciali, al fine di rendere semplice per l’operatore la scelta del regime appropriato, di evitare errori e di ridurre il numero di recuperi e rimborsi a posteriori.

(31)

Dovrebbe essere facilitata la concessione di autorizzazioni per diversi regimi speciali con una garanzia unica e sotto il controllo di un unico ufficio doganale e in tali casi dovrebbero vigere norme semplici riguardo all’insorgenza dell’obbligazione doganale. Il criterio di base deve essere che le merci vincolate ad un regime speciale, o i prodotti da esse ottenuti, devono essere oggetto di accertamento nel momento in cui sorge l’obbligazione doganale. Tuttavia, dovrebbe anche essere possibile, se giustificato sul piano economico, valutare le merci relativamente al momento in cui sono state vincolate ad un regime speciale. Gli stessi criteri si dovrebbero applicare alle manipolazioni usuali.

(32)

In considerazione delle misure necessarie per una maggiore sicurezza introdotte nel codice a norma del regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005, che modifica il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (6), la collocazione delle merci nelle zone franche dovrebbe diventare un regime doganale e le merci dovrebbero essere soggette a controlli doganali all’entrata e relativamente alle scritture.

(33)

Dato che l’intenzione di procedere alla riesportazione non è più necessaria, è opportuno fondere il regime di perfezionamento attivo, sistema della sospensione, con la trasformazione sotto controllo doganale e abbandonare il regime di perfezionamento attivo, sistema del rimborso. Questo regime unico di perfezionamento attivo dovrebbe coprire anche la distruzione, tranne quando essa sia effettuata dalle dogane o sotto vigilanza doganale.

(34)

Le misure in materia di sicurezza relative alle merci comunitarie che escono dal territorio doganale della Comunità dovrebbero applicarsi anche alla riesportazione delle merci non comunitarie. Le stesse norme di base dovrebbero applicarsi a tutti i tipi di merci, fatta salva la possibilità di eccezioni ove necessario, ad esempio per le merci che si limitano ad attraversare il territorio doganale della Comunità.

(35)

Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (7).

(36)

È opportuno prevedere l’adozione delle misure di applicazione del presente codice. Queste dovrebbero essere adottate secondo le procedure di gestione e di regolamentazione previste negli articoli 4 e 5 della decisione 1999/468/CE.

(37)

In particolare, la Commissione ha il potere di definire le condizioni e i criteri necessari per un’applicazione efficace del presente codice. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento o a integrarlo con l’aggiunta di nuovi elementi non essenziali, dovrebbero essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(38)

Al fine di garantire un processo decisionale efficace, è opportuno esaminare le questioni inerenti all’elaborazione di una posizione da parte della Comunità nell’ambito di comitati, gruppi di lavoro e commissioni istituiti da o nel quadro di accordi internazionali attinenti alla normativa doganale.

(39)

Allo scopo di semplificare e razionalizzare la normativa doganale, diverse disposizioni attualmente contenute in atti comunitari autonomi sono state incorporate, a fini di trasparenza, nel codice.

È opportuno pertanto abrogare, oltre al regolamento (CEE) n. 2913/92, anche i seguenti regolamenti:

regolamento (CEE) n. 3925/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativo all’eliminazione dei controlli e delle formalità applicabili ai bagagli a mano e ai bagagli registrati delle persone che effettuano voli intracomunitari nonché ai bagagli delle persone che effettuano una traversata marittima intracomunitaria (8), e regolamento (CE) n. 1207/2001 del Consiglio, dell’11 giugno 2001, sulle procedure destinate a facilitare il rilascio o la compilazione nella Comunità di prove dell’origine e la concessione della qualifica di esportatore autorizzato previsti dalle disposizioni sugli scambi preferenziali tra la Comunità europea e alcuni paesi (9).

(40)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire stabilire norme e procedure applicabili alle merci che entrano nel territorio doganale della Comunità o ne escono per consentire all’Unione doganale di funzionare efficacemente quale pilastro centrale del mercato interno, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO 1

Campo di applicazione della normativa doganale, ruolo delle dogane e definizioni

CAPO 2

Diritti e obblighi delle persone ai sensi della normativa doganale

Sezione 1

Fornitura di informazioni

Sezione 2

Rappresentanza doganale

Sezione 3

Operatore economico autorizzato

Sezione 4

Decisioni riguardanti l’applicazione della normativa doganale

Sezione 5

Sanzioni

Sezione 6

Ricorsi

Sezione 7

Controllo delle merci

Sezione 8

Conservazione di documenti e di altre informazioni; oneri e costi

CAPO 3

Conversione valutaria e termini

TITOLO II

PRINCIPI IN BASE AI QUALI SONO APPLICATI I DAZI ALL’IMPORTAZIONE O ALL’ESPORTAZIONE E LE ALTRE MISURE NEL QUADRO DEGLI SCAMBI DI MERCI

CAPO 1

Tariffa doganale comune e classificazione tariffaria delle merci

CAPO 2

Origine delle merci

Sezione 1

Origine non preferenziale

Sezione 2

Origine preferenziale

CAPO 3

Valore in dogana delle merci

TITOLO III

OBBLIGAZIONE DOGANALE E GARANZIE

CAPO 1

Nascita di un’obbligazione doganale

Sezione 1

Obbligazione doganale all’importazione

Sezione 2

Obbligazione doganale all’esportazione

Sezione 3

Disposizioni comuni alle obbligazioni doganali sorte all’importazione e all’esportazione

CAPO 2

Garanzia per un’obbligazione doganale potenziale o esistente

CAPO 3

Riscossione e pagamento e rimborso e sgravio dell’importo dei dazi all’importazione e all’esportazione

Sezione 1

Determinazione dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione, notifica dell’obbligazione doganale e contabilizzazione

Sezione 2

Pagamento dei dazi all’importazione o all’esportazione

Sezione 3

Rimborso e sgravio dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione

CAPO 4

Estinzione dell’obbligazione doganale

TITOLO IV

MERCI INTRODOTTE NEL TERRITORIO DOGANALE DELLA COMUNITÀ

CAPO 1

Dichiarazione sommaria di ingresso

CAPO 2

Arrivo delle merci

Sezione 1

Entrata delle merci nel territorio doganale della Comunità

Sezione 2

Presentazione, scarico e visita delle merci

Sezione 3

Formalità successive alla presentazione

Sezione 4

Merci circolate in regime di transito

TITOLO V

NORME GENERALI IN MATERIA DI POSIZIONE DOGANALE, VINCOLO DI MERCI A UN REGIME DOGANALE, VERIFICA, SVINCOLO E RIMOZIONE DELLE MERCI

CAPO 1

Posizione doganale delle merci

CAPO 2

Vincolo di merci ad un regime doganale

Sezione 1

Disposizioni generali

Sezione 2

Dichiarazioni normali in dogana

Sezione 3

Dichiarazioni semplificate in dogana

Sezione 4

Disposizioni applicabili a tutte le dichiarazioni in dogana

Sezione 5

Altre semplificazioni

CAPO 3

Verifica e svincolo delle merci

Sezione 1

Verifica

Sezione 2

Svincolo

CAPO 4

Rimozione delle merci

TITOLO VI

IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA E ESENZIONE DAI DAZI ALL’IMPORTAZIONE

CAPO 1

Immissione in libera pratica

CAPO 2

Esenzione dai dazi all’importazione

Sezione 1

Merci in reintroduzione

Sezione 2

Pesca marittima e prodotti estratti dal mare

Sezione 3

Misura di applicazione

TITOLO VII

REGIMI SPECIALI

CAPO 1

Disposizioni generali

CAPO 2

Transito

Sezione 1

Transito esterno ed interno

Sezione 2

Transito comunitario

CAPO 3

Deposito

Sezione 1

Disposizioni comuni

Sezione 2

Custodia temporanea

Sezione 3

Deposito doganale

Sezione 4

Zone franche

CAPO 4

Uso particolare

Sezione 1

Ammissione temporanea

Sezione 2

Uso finale

CAPO 5

Perfezionamento

Sezione 1

Disposizioni generali

Sezione 2

Perfezionamento attivo

Sezione 3

Perfezionamento passivo

TITOLO VIII

PARTENZA DELLE MERCI DAL TERRITORIO DOGANALE DELLA COMUNITÀ

CAPO 1

Merci in uscita dal territorio doganale

CAPO 2

Esportazione e riesportazione

CAPO 3

Esenzione dai dazi

TITOLO IX

COMITATO DEL CODICE DOGANALE E DISPOSIZIONI FINALI

CAPO 1

Comitato del codice doganale

CAPO 2

Disposizioni finali

ALLEGATO

TAVOLE DI CONCORDANZA

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO 1

Campo di applicazione della normativa doganale, ruolo delle dogane e definizioni

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1.   Il presente regolamento istituisce il codice doganale comunitario, di seguito denominato «il codice», che stabilisce le norme e le procedure di carattere generale applicabili alle merci che entrano nel territorio doganale della Comunità o ne escono.

Fatte salve la normativa e le convenzioni internazionali e la normativa comunitaria vigente in altri settori, il codice si applica in modo uniforme nell’intero territorio doganale della Comunità.

2.   Alcune disposizioni della normativa doganale possono applicarsi al di fuori del territorio doganale della Comunità nel quadro di normative specifiche o di convenzioni internazionali.

3.   Talune disposizioni della normativa doganale, incluse le semplificazioni ivi previste, si applicano agli scambi di merci tra parti del territorio doganale della Comunità cui si applicano le disposizioni della direttiva 2006/112/CE e parti di tale territorio cui tali disposizioni non si applicano, o agli scambi tra parti di tale territorio cui tali disposizioni non si applicano.

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono le disposizioni di cui al primo comma e formalità semplificate per la loro attuazione, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4. Tali misure tengono anche conto delle circostanze particolari attinenti agli scambi di merci che interessano un solo Stato membro.

Articolo 2

Ruolo delle autorità doganali

Le autorità doganali hanno la responsabilità primaria della supervisione degli scambi internazionali della Comunità in modo da contribuire al commercio leale e libero, all’attuazione degli aspetti esterni del mercato interno, della politica commerciale comune e delle altre politiche comunitarie comuni riguardanti il commercio e alla sicurezza dell’intera catena logistica. Le autorità doganali mettono in atto misure intese in particolare ai seguenti obiettivi:

a)

tutelare gli interessi finanziari della Comunità e dei suoi Stati membri;

b)

tutelare la Comunità dal commercio sleale e illegale sostenendo nel contempo le attività commerciali legittime;

c)

garantire la sicurezza della Comunità e dei suoi residenti nonché la tutela dell’ambiente, ove necessario in stretta cooperazione con altre autorità;

d)

mantenere un equilibrio adeguato fra i controlli doganali e l’agevolazione degli scambi legittimi.

Articolo 3

Territorio doganale

1.   Il territorio doganale della Comunità comprende i seguenti territori, compresi le acque territoriali, le acque interne e lo spazio aereo:

il territorio del Regno del Belgio,

il territorio della Repubblica di Bulgaria,

il territorio della Repubblica ceca,

il territorio del Regno di Danimarca, ad eccezione delle isole Færøer e della Groenlandia,

il territorio della Repubblica federale di Germania, ad eccezione dell’isola di Heligoland e del territorio di Büsingen (trattato del 23 novembre 1964 tra la Repubblica federale di Germania e la Confederazione elvetica),

il territorio della Repubblica di Estonia,

il territorio dell’Irlanda,

il territorio della Repubblica ellenica,

il territorio del Regno di Spagna, ad eccezione di Ceuta e Melilla,

il territorio della Repubblica francese, fatta eccezione per la Nuova Caledonia, Mayotte, Saint-Pierre e Miquelon, le isole Wallis e Futuna, la Polinesia francese e i territori australi e antartici francesi,

il territorio della Repubblica italiana, ad eccezione dei comuni di Livigno e Campione d’Italia e delle acque nazionali del Lago di Lugano racchiuse fra la sponda e il confine politico della zona situata fra Ponte Tresa e Porto Ceresio,

il territorio della Repubblica di Cipro, in conformità alle disposizioni dell’atto di adesione del 2003,

il territorio della Repubblica di Lettonia,

il territorio della Repubblica di Lituania,

il territorio del Granducato del Lussemburgo,

il territorio della Repubblica di Ungheria,

il territorio di Malta,

il territorio del Regno dei Paesi Bassi in Europa,

il territorio della Repubblica d’Austria,

il territorio della Repubblica di Polonia,

il territorio della Repubblica portoghese,

il territorio della Romania,

il territorio della Repubblica di Slovenia,

il territorio della Repubblica slovacca,

il territorio della Repubblica di Finlandia,

il territorio del Regno di Svezia,

il territorio del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, le isole Normanne e l’isola di Man.

2.   I seguenti territori, compresi le acque territoriali, le acque interne e lo spazio aereo, non facenti parte del territorio degli Stati membri, sono considerati parte del territorio doganale della Comunità in base alle convenzioni e ai trattati che sono ad essi applicabili:

a)

FRANCIA

Il territorio di Monaco quale definito nella convenzione doganale conclusa a Parigi il 18 maggio 1963 [Journal officiel de la République française (Gazzetta ufficiale della Repubblica francese) del 27 settembre 1963, pag. 8679];

b)

CIPRO

Il territorio delle zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia quali definite nel trattato relativo all’istituzione della Repubblica di Cipro, firmato a Nicosia il 16 agosto 1960 (United Kingdom Treaty Series No 4 (1961) Cmnd. 1252).

Articolo 4

Definizioni

Ai fini del codice, si intende per:

1)

«autorità doganali»: le amministrazioni doganali degli Stati membri competenti ad applicare la normativa doganale e qualsiasi altra autorità che, ai sensi del diritto nazionale, dispone del potere di applicare alcune norme doganali;

2)

«normativa doganale»: il corpus legislativo costituito da quanto segue:

a)

il codice e le disposizioni adottate a livello comunitario e, se del caso, a livello nazionale per la sua applicazione;

b)

la tariffa doganale comune;

c)

la normativa relativa alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali;

d)

gli accordi internazionali contenenti disposizioni doganali, nella misura in cui siano applicabili nella Comunità;

3)

«controlli doganali»: atti specifici espletati dall’autorità doganale ai fini della corretta applicazione della normativa doganale e delle altre norme che disciplinano l’entrata, l’uscita, il transito, il trasferimento, il deposito e l’uso finale delle merci in circolazione tra il territorio doganale della Comunità e altri territori, nonché la presenza e la circolazione nel territorio doganale delle merci non comunitarie e delle merci in regime di uso finale;

4)

«persona»: una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto comunitario o nazionale, la capacità di agire;

5)

«operatore economico»: una persona che, nel quadro delle sue attività, interviene in attività contemplate dalla normativa doganale;

6)

«rappresentante doganale»: qualsiasi persona nominata da un’altra persona affinché la rappresenti presso le autorità doganali per l’espletamento di atti e formalità previsti dalla normativa doganale;

7)

«rischio»: la probabilità che si verifichi, in relazione all’entrata, all’uscita, al transito, al trasferimento o all’uso finale di merci circolanti tra il territorio doganale della Comunità e paesi o territori non facenti parte di tale territorio o in relazione alla presenza di merci non aventi posizione doganale comunitaria, un evento che avrebbe uno dei risultati seguenti:

a)

impedire la corretta applicazione di misure comunitarie o nazionali;

b)

compromettere gli interessi finanziari della Comunità e dei suoi Stati membri;

c)

costituire una minaccia per la sicurezza della Comunità e dei suoi residenti, per la salute umana, animale o vegetale, per l’ambiente o per i consumatori;

8)

«formalità doganali»: tutte le operazioni che devono essere effettuate dagli interessati e dalle autorità doganali per ottemperare alla normativa doganale;

9)

«dichiarazione sommaria» (dichiarazione sommaria di entrata e dichiarazione sommaria di uscita): l’atto con il quale, prima o al momento del fatto, una persona informa le autorità doganali, nelle forme e nei modi previsti, che le merci devono entrare nel territorio doganale della Comunità o devono uscirne;

10)

«dichiarazione in dogana»: atto con il quale una persona manifesta, nelle forme e modalità prescritte, la volontà di vincolare le merci a un determinato regime doganale, con l’indicazione, se del caso, dell’eventuale specifica procedura da applicare;

11)

«dichiarante»: la persona che presenta una dichiarazione sommaria o una notifica di riesportazione oppure fa una dichiarazione in dogana a nome proprio ovvero la persona in nome della quale tale dichiarazione è fatta;

12)

«regime doganale»: uno dei regimi seguenti cui possono essere vincolate le merci in conformità al codice:

a)

immissione in libera pratica;

b)

regimi speciali;

c)

esportazione;

13)

«obbligazione doganale»: l’obbligo di una persona di corrispondere l’importo del dazio all’importazione o all’esportazione applicabile ad una determinata merce in virtù della normativa doganale in vigore;

14)

«debitore»: la persona tenuta ad assolvere l’obbligazione doganale;

15)

«dazi all'importazione»: i dazi doganali dovuti all’importazione delle merci;

16)

«dazi all'esportazione»: i dazi doganali dovuti all’esportazione delle merci;

17)

«posizione doganale»: la posizione di una merce come merce comunitaria o come merce non comunitaria;

18)

«merci comunitarie»: merci che rientrano in una delle categorie seguenti:

a)

merci interamente ottenute nel territorio doganale della Comunità, senza aggiunta di merci importate da paesi o territori non facenti parte del territorio doganale della Comunità. Le merci interamente ottenute nel territorio doganale della Comunità non hanno la posizione doganale di merci comunitarie se sono ottenute da merci vincolate al regime di transito esterno, deposito, ammissione temporanea o perfezionamento attivo, nei casi stabiliti a norma dell’articolo 101, paragrafo 2, lettera c);

b)

merci introdotte nel territorio doganale della Comunità da paesi o territori non facenti parte di tale territorio e immesse in libera pratica;

c)

merci ottenute o prodotte nel territorio doganale della Comunità esclusivamente da merci di cui alla lettera b) oppure da merci di cui alle lettere a) e b);

19)

«merci non comunitarie»: le merci diverse da quelle di cui al punto 18) o che hanno perso la posizione doganale di merci comunitarie;

20)

«gestione del rischio»: la sistematica identificazione del rischio e l’attuazione di tutte le misure necessarie per limitare l’esposizione ai rischi. Ciò comprende attività quali raccolta di dati e informazioni, analisi e valutazione dei rischi, prescrizione e adozione di misure e regolare monitoraggio ed esame di tale processo e dei suoi risultati, sulla base di fonti e strategie internazionali, comunitarie e nazionali;

21)

«svincolo delle merci»: atto con il quale le autorità doganali mettono le merci a disposizione ai fini specificati per il regime doganale al quale sono state vincolate;

22)

«vigilanza doganale»: provvedimenti adottati in genere dalle autorità doganali per garantire l’osservanza della normativa doganale e, se del caso, di altre disposizioni applicabili alle merci soggette a tali provvedimenti;

23)

«rimborso»: la restituzione di qualsiasi dazio all’importazione o all’esportazione che si stato pagato;

24)

«sgravio»: esonero dall’obbligo di pagare dazi all’importazione o all’esportazione che non sono stati pagati;

25)

«prodotti trasformati»: merci vincolate a un regime di perfezionamento che sono state sottoposte a operazioni di perfezionamento;

26)

«persona stabilita nel territorio doganale della Comunità»:

a)

se si tratta di una persona fisica, qualsiasi persona che abbia la residenza abituale nel territorio doganale della Comunità;

b)

se si tratta di una persona giuridica o di un’associazione di persone, qualsiasi persona che abbia la sede statutaria, l’amministrazione centrale o una stabile organizzazione nel territorio doganale della Comunità;

27)

«presentazione delle merci in dogana»: notifica alle autorità doganali dell’avvenuto arrivo delle merci all’ufficio doganale o in qualsiasi altro luogo designato o autorizzato dalle autorità doganali e della disponibilità di tali merci ai fini dei controlli doganali;

28)

«titolare delle merci»: la persona che è proprietaria delle merci o che ha un diritto analogo di disporne o che ne ha il controllo fisico;

29)

«titolare del regime»: la persona che fa o per conto della quale è fatta la dichiarazione in dogana, oppure la persona alla quale sono stati trasferiti i diritti e gli obblighi di tale persona in relazione a un regime doganale;

30)

«misure di politica commerciale»: misure non tariffarie istituite, nell’ambito della politica commerciale comune, sotto forma di disposizioni comunitarie che disciplinano gli scambi internazionali di merci;

31)

«operazioni di perfezionamento»: le operazioni seguenti:

a)

la lavorazione di merci, compresi il loro montaggio, il loro assemblaggio e il loro adattamento ad altre merci;

b)

la trasformazione di merci;

c)

la distruzione di merci;

d)

la riparazione di merci, compresi il loro riattamento e la loro messa a punto;

e)

l’utilizzazione di merci che non si ritrovano nei prodotti trasformati, ma che ne permettono o facilitano l’ottenimento, anche se scompaiono totalmente o parzialmente nel processo di trasformazione (accessori per la produzione);

32)

«tasso di rendimento»: la quantità o la percentuale di prodotti trasformati ottenuta dal perfezionamento di una determinata quantità di merci vincolate a un regime di perfezionamento;

33)

«messaggio»: comunicazione in un formato prestabilito contenente i dati trasmessi da una persona, ufficio o autorità ad un altro ufficio, autorità o persona mediante tecnologie dell’informazione e reti informatiche.

CAPO 2

Diritti e obblighi delle persone ai sensi della normativa doganale

Sezione 1

Fornitura di informazioni

Articolo 5

Scambio e archiviazione dei dati

1.   Tutti gli scambi di dati, documenti di accompagnamento, decisioni e notifiche fra autorità doganali nonché fra operatori economici e autorità doganali richiesti dalla normativa doganale e l’archiviazione di tali dati richiesta dalla stessa normativa sono effettuati mediante procedimenti informatici.

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono eccezioni al primo comma sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.

Dette misure stabiliscono i casi in cui può essere utilizzato il supporto cartaceo o altro tipo di transazione anziché lo scambio elettronico di dati, e le relative condizioni, tenendo conto in particolare di quanto segue:

a)

possibilità di guasto temporaneo dei sistemi informatici delle autorità doganali;

b)

possibilità di guasto temporaneo dei sistemi informatici dell’operatore economico;

c)

convenzioni e accordi internazionali che prevedono l’uso del supporto cartaceo;

d)

viaggiatori che non dispongono di accesso diretto ai sistemi informatici e che non hanno possibilità di fornire dati informatizzati;

e)

requisiti pratici per le dichiarazioni da presentare in forma verbale o sotto forma di altro atto.

2.   Se non specificamente disposto altrimenti dalla normativa doganale, la Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 184, paragrafo 2, misure che stabiliscono quanto segue:

a)

i messaggi che gli uffici doganali si devono scambiare, come previsto per l’applicazione della normativa doganale;

b)

una serie di dati e un formato comuni per i messaggi da scambiare ai sensi della normativa doganale.

I dati di cui al primo comma, lettera b) comprendono le indicazioni necessarie per l’analisi dei rischi e per la corretta effettuazione dei controlli doganali, se del caso secondo standard e pratiche commerciali internazionali.

Articolo 6

Protezione dei dati

1.   Tutte le informazioni di natura riservata o fornite, in via riservata, ottenute dalle autorità doganali durante l’effettuazione dei loro compiti sono coperte dal segreto d’ufficio. Eccetto quanto stabilito nell’articolo 26, paragrafo 2, le autorità competenti non divulgano tali informazioni senza l’espressa autorizzazione della persona o dell’autorità che le ha fornite.

Dette informazioni possono tuttavia essere divulgate senza autorizzazione se le autorità doganali vi sono tenute o autorizzate in virtù delle disposizioni vigenti, segnatamente in materia di protezione dei dati, o nel contesto di procedimenti giudiziari.

2.   I dati riservati possono essere comunicati alle autorità doganali e ad altre autorità competenti di paesi o territori non facenti parte del territorio doganale della Comunità soltanto nel quadro di un accordo internazionale che garantisca un livello adeguato di protezione dei dati.

3.   La divulgazione o la comunicazione delle informazioni avviene nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati.

Articolo 7

Scambio di informazioni aggiuntive tra autorità doganali e operatori economici

1.   Le autorità doganali e gli operatori economici possono scambiarsi informazioni non specificamente richieste ai sensi della normativa doganale, in particolare a fini di cooperazione reciproca per identificare e contrastare i rischi. Tale scambio può avvenire nell’ambito di un accordo scritto e può includere l’accesso delle autorità doganali ai sistemi informatici dell’operatore economico.

2.   Se non diversamente convenuto dalle due parti, le informazioni fornite da una parte all’altra nel quadro della cooperazione di cui al paragrafo 1 sono riservate.

Articolo 8

Fornitura di informazioni da parte delle autorità doganali

1.   Chiunque può chiedere alle autorità doganali informazioni sull’applicazione della normativa doganale. Una richiesta in tal senso può essere respinta qualora non si riferisca a un’attività relativa agli scambi internazionali di merci realmente prevista.

2.   Le autorità doganali mantengono un dialogo regolare con gli operatori economici e con le altre autorità interessate dallo scambio internazionale di merci. Esse promuovono la trasparenza mettendo a disposizione del pubblico, con modalità gratuite ogniqualvolta ciò sia possibile, la normativa doganale, le decisioni amministrative generali e i moduli di domanda. Tale obiettivo può anche essere assicurato ricorrendo alla comunicazione via Internet.

Articolo 9

Fornitura di informazioni alle autorità doganali

1.   Chiunque intervenga direttamente o indirettamente nell’espletamento delle formalità doganali o nei controlli doganali fornisce alle autorità doganali, su loro richiesta e entro i termini specificati, tutta la documentazione e le informazioni prescritte, nella forma appropriata, nonché tutta l’assistenza necessaria ai fini dell’espletamento di tali formalità o controlli.

2.   La presentazione di una dichiarazione sommaria o di una dichiarazione in dogana, di una notifica o di una domanda per ottenere un’autorizzazione o qualsiasi altra decisione impegna la persona interessata per quanto riguarda:

a)

l’esattezza e completezza delle informazioni riportate nella dichiarazione, notifica o domanda;

b)

l’autenticità dei documenti presentati o resi disponibili;

c)

se del caso, l’osservanza di tutti gli obblighi relativi al vincolo delle merci in questione al regime doganale interessato o allo svolgimento delle operazioni autorizzate.

Il primo comma si applica anche alla fornitura di qualsiasi informazione richiesta dalle autorità doganali o ad esse comunicata, in qualsiasi altra forma.

Qualora a presentare la dichiarazione, notifica o domanda oppure a fornire le informazioni sia un rappresentante doganale della persona interessata, anche il rappresentante doganale è tenuto ad osservare gli obblighi di cui al primo comma.

Articolo 10

Sistemi elettronici

1.   Gli Stati membri collaborano con la Commissione al fine di sviluppare, tenere aggiornati ed utilizzare sistemi elettronici per lo scambio di informazioni tra gli uffici doganali e per la registrazione e l’aggiornamento comune di dati per quanto riguarda in particolare:

a)

gli operatori economici direttamente o indirettamente interessati dall’espletamento delle formalità doganali;

b)

le domande e autorizzazioni riguardanti il regime doganale o lo status di operatore economico autorizzato;

c)

le domande e decisioni speciali accordate a norma dell’articolo 20;

d)

la gestione comune del rischio di cui all’articolo 25.

2.   Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono quanto segue:

a)

la forma e il contenuto standard dei dati da registrare;

b)

l’aggiornamento di tali dati da parte delle autorità doganali degli Stati membri;

c)

le norme relative all’accesso a tali dati da parte:

i)

degli operatori economici,

ii)

delle altre autorità competenti,

sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.

Sezione 2

Rappresentanza doganale

Articolo 11

Rappresentante doganale

1.   Chiunque può nominare un rappresentante doganale.

Siffatta rappresentanza può essere diretta, se il rappresentante doganale agisce in nome e per conto di un’altra persona, oppure indiretta, se il rappresentante doganale agisce in nome proprio ma per conto di un’altra persona.

Il rappresentante doganale è stabilito nel territorio doganale della Comunità.

2.   Gli Stati membri possono definire, in conformità al diritto comunitario, le condizioni alle quali un rappresentante doganale può prestare servizi nello Stato membro in cui è stabilito. Tuttavia, fatta salva l’applicazione di criteri meno severi da parte dello Stato membro interessato, il rappresentante doganale che soddisfa i criteri di cui all’articolo 14, lettere da a) a d) è abilitato a prestare i servizi in questione in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito.

3.   Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono in particolare quanto segue:

a)

le condizioni alle quali sono ammesse deroghe all’obbligo di cui al paragrafo 1, terzo comma;

b)

le condizioni alle quali può essere conferita e provata l’abilitazione di cui al paragrafo 2;

c)

qualsiasi altra misura di applicazione del presente articolo,

sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.

Articolo 12

Potere di rappresentanza

1.   Nei rapporti con le autorità doganali, il rappresentante doganale dichiara di agire per conto della persona rappresentata e precisa se la rappresentanza è diretta o indiretta.

La persona che non dichiara di agire in veste di rappresentante doganale o che dichiara di agire in veste di rappresentante doganale senza disporre del potere di rappresentanza è considerata agire in nome proprio e per proprio conto.

2.   Le autorità doganali possono imporre a qualsiasi persona che dichiara di agire in veste di rappresentante doganale di fornire le prove della delega conferitale dalla persona rappresentata.

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono eccezioni al primo comma sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.

Sezione 3

Operatore economico autorizzato

Articolo 13

Domanda e autorizzazione

1.   L’operatore economico che è stabilito nel territorio doganale della Comunità e che soddisfa le condizioni di cui agli articoli 14 e 15 può richiedere lo status di operatore economico autorizzato.

Le autorità doganali, se necessario previa consultazione con altre autorità competenti, concedono tale status, che è soggetto a monitoraggio costante.

2.   Lo status di operatore economico autorizzato consta di due tipi di autorizzazione in base alla quale si avranno un operatore economico autorizzato nel settore della «semplificazione doganale» ed un operatore economico autorizzato nel settore della «sicurezza».

Il primo tipo di autorizzazione consente agli operatori economici di beneficiare di alcune semplificazioni previste ai sensi della normativa doganale. Il secondo tipo di autorizzazione conferisce al titolare il diritto di ottenere agevolazioni attinenti alla sicurezza.

I due tipi di autorizzazione sono cumulabili.

3.   Lo status di operatore economico autorizzato è riconosciuto, fatti salvi gli articoli 14 e 15, dalle autorità doganali di tutti gli Stati membri, senza pregiudizio dei controlli doganali.

4.   Le autorità doganali, sulla base del riconoscimento dello status di operatore economico autorizzato e a condizione che siano soddisfatti i requisiti relativi ad un determinato tipo di semplificazione previsto dalla normativa doganale, autorizzano l’operatore ad avvalersi di detta semplificazione.

5.   Lo status di operatore economico autorizzato può essere sospeso o revocato in conformità alle condizioni stabilite a norma dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera g).

6.   L’operatore economico autorizzato notifica alle autorità doganali tutti i fattori sorti dopo la concessione dello status che ne possano influenzare il proseguimento o il contenuto.

Articolo 14

Concessione dello status

I criteri per la concessione dello status di operatore economico autorizzato sono i seguenti:

a)

una comprovata osservanza degli obblighi doganali e fiscali;

b)

un sistema soddisfacente di gestione delle scritture commerciali, e se del caso di quelle relative ai trasporti, che consenta adeguati controlli doganali;

c)

una comprovata solvibilità;

d)

a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, se un operatore economico autorizzato intende beneficiare delle semplificazioni previste ai sensi della normativa doganale, deve dimostrare l’esistenza di standard pratici di competenza o qualifiche professionali direttamente connesse all’attività svolta;

e)

a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, se un operatore economico autorizzato intende beneficiare delle agevolazioni riguardanti i controlli doganali in materia di sicurezza, deve dimostrare l’esistenza di adeguati standard di sicurezza.

Articolo 15

Misure di attuazione

1.   Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, fissano le norme per i casi sotto elencati:

a)

la concessione dello status di operatore economico autorizzato;

b)

i casi in cui effettuare il riesame dello status di operatore economico autorizzato;

c)

la concessione delle autorizzazioni per l’uso di semplificazioni da parte degli operatori economici autorizzati;

d)

l’identificazione dell’autorità doganale competente per la concessione dello status e delle autorizzazioni di cui sopra;

e)

il tipo e la portata delle agevolazioni che possono essere concesse agli operatori economici autorizzati riguardo ai controlli doganali in materia di sicurezza;

f)

la consultazione e l’informazione con le altre autorità doganali;

g)

le condizioni alle quali lo status di operatore economico autorizzato può essere sospeso o revocato;

h)

le condizioni secondo le quali si può derogare all’obbligo dello stabilimento nel territorio doganale della Comunità per determinate categorie di operatori economici autorizzati, tenuto conto, in particolare, degli accordi internazionali,

sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.

2.   Dette misure tengono conto dei seguenti aspetti:

a)

le norme adottate ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 3;

b)

l’intervento a titolo professionale nelle attività contemplate dalla normativa doganale;

c)

standard pratici di competenza o qualifiche professionali direttamente connesse all’attività svolta;

d)

il possesso, da parte dell’operatore economico, di certificati riconosciuti a livello internazionale, rilasciati in base a pertinenti convenzioni internazionali.

Sezione 4

Decisioni riguardanti l’applicazione della normativa doganale

Articolo 16

Disposizioni generali

1.   Chiunque chieda alle autorità doganali di prendere una decisione riguardante l’applicazione della normativa doganale fornisce loro tutte le informazioni da esse richieste per poter decidere.

Una decisione può anche essere chiesta da più persone e presa nei confronti di più persone, alle condizioni stabilite dalla normativa doganale.

2.   Salvo se altrimenti disposto dalla normativa doganale, la decisione di cui al paragrafo 1 è presa e notificata al richiedente al più presto e, comunque, entro quattro mesi dalla data in cui le autorità doganali hanno ricevuto tutte le informazioni da esse richieste per poter decidere.

Tuttavia, se si trovano nell’impossibilità di rispettare il suddetto termine, prima che questo scada le autorità doganali ne informano il richiedente, indicando i motivi di tale impossibilità e l’ulteriore periodo di tempo che ritengono necessario per decidere sulla richiesta.

3.   Salvo se altrimenti specificato dalla decisione o dalla normativa doganale, la decisione ha efficacia a decorrere dalla data in cui il richiedente la riceve o si ritiene l’abbia ricevuta. Ad eccezione dei casi previsti dall’articolo 24, paragrafo 2, le decisioni adottate sono applicabili dalle autorità doganali a decorrere da tale data.

4.   Prima di prendere una decisione che abbia conseguenze sfavorevoli per la persona o le persone a cui è destinata, le autorità doganali comunicano le motivazioni su cui intendono basare la decisione alla persona o persone interessate, cui è data la possibilità di esprimere il proprio punto di vista, entro un dato termine a decorrere dalla data della comunicazione.

Dopo la scadenza di detto termine, la decisione, motivata, è notificata nella debita forma alla persona interessata. La decisione menziona il diritto di ricorso di cui all’articolo 23.

5.   Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono quanto segue:

a)

i casi in cui non si applica il paragrafo 4, primo comma e le relative condizioni;

b)

il termine di cui al paragrafo 4, primo comma,

sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.

6.   Fatte salve le disposizioni stabilite in altri settori che specificano in quali casi e a quali condizioni le decisioni non hanno effetto o sono nulle, le autorità doganali che hanno emesso una decisione possono annullarla, modificarla o revocarla in ogni momento se essa non è conforme alla normativa doganale.

7.   Fatta eccezione per i casi in cui un’autorità doganale agisce in qualità di autorità giudiziaria, i paragrafi 3, 4 e 6 del presente articolo e gli articoli 17, 18 e 19 si applicano anche alle decisioni prese dalle autorità doganali senza preventiva richiesta della persona interessata, in particolare alla notifica di un’obbligazione doganale come previsto nell’articolo 67, paragrafo 3.

Articolo 17

Validità delle decisioni a livello comunitario

Salvo se diversamente richiesto o specificato, le decisioni prese dalle autorità doganali in base o in relazione all’applicazione della normativa doganale sono valide nell’intero territorio doganale della Comunità.

Articolo 18

Annullamento di decisioni favorevoli

1.   Le autorità doganali annullano una decisione favorevole al suo destinatario se ricorrono tutte le condizioni seguenti:

a)

la decisione è stata emessa sulla base di informazioni inesatte o incomplete;

b)

il richiedente sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere che le informazioni erano inesatte o incomplete;

c)

se le informazioni fossero state esatte e complete, la decisione sarebbe stata diversa.

2.   L’annullamento della decisione è notificato al suo destinatario.

3.   Se non altrimenti specificato nella decisione in conformità alla normativa doganale, gli effetti dell’annullamento decorrono dalla data da cui decorrevano gli effetti della decisione iniziale.

4.   La Commissione può adottare, secondo la procedura di gestione di cui all’articolo 184, paragrafo 3, misure di applicazione del presente articolo, in particolare per le decisioni destinate a più persone.

Articolo 19

Revoca e modifica di decisioni favorevoli

1.   Una decisione favorevole è revocata o modificata se, in casi diversi da quelli di cui all’articolo 18, non erano o non sono più soddisfatte una o più delle condizioni stabilite per la sua emissione.

2.   Salvo se diversamente specificato nella normativa doganale, una decisione favorevole destinata a più persone può essere revocata soltanto nei confronti di una persona che non rispetta un obbligo da essa imposto.

3.   La revoca o la modifica della decisione è notificata al suo destinatario.

4.   Alla revoca o modifica della decisione si applica l’articolo 16, paragrafo 3.

Tuttavia, in casi eccezionali in cui gli interessi legittimi del destinatario della decisione lo richiedano, le autorità doganali possono rinviare ad altra data la decorrenza degli effetti della revoca o modifica.

5.   La Commissione può adottare, secondo la procedura di gestione di cui all’articolo 184, paragrafo 3, misure di applicazione del presente articolo, in particolare per le decisioni destinate a più persone.

Articolo 20

Decisioni relative alle informazioni vincolanti

1.   Le autorità doganali emettono, su richiesta formale, decisioni relative a informazioni tariffarie vincolanti, di seguito denominate «decisioni ITV» o decisioni relative a informazioni vincolanti in materia di origine, di seguito denominate «decisioni IVO».

Tale richiesta è respinta in uno qualsiasi dei seguenti casi:

a)

qualora sia fatta o sia già stata fatta, presso lo stesso o un altro ufficio doganale, dal o per conto del destinatario di una decisione relativa alle stesse merci e, con riferimento alle decisioni IVO, alle stesse condizioni che determinano l’acquisizione dell’origine;

b)

qualora la richiesta non si riferisca a un qualsiasi uso previsto della decisione ITV o IVO o a un qualsiasi uso previsto di una procedura doganale.

2.   Le decisioni ITV o IVO sono vincolanti soltanto per quanto riguarda la classificazione tariffaria o la determinazione dell’origine delle merci.

Tali decisioni obbligano le autorità doganali, nei confronti del destinatario della decisione, soltanto in relazione alle merci per le quali le formalità doganali sono espletate dopo la data a decorrere dalla quale la decisione ha efficacia.

Le decisioni obbligano il destinatario della decisione, nei confronti delle autorità doganali, soltanto a decorrere dalla data in cui riceve o si ritiene che abbia ricevuto notifica della decisione.

3.   Le decisioni ITV o IVO sono valide per un periodo di tre anni a decorrere dalla data dalla quale le stesse hanno efficacia.

4.   Per l’applicazione di una decisione ITV o IVO nel contesto di un particolare regime doganale, il destinatario della decisione deve essere in grado di provare quanto segue:

a)

nel caso di una decisione ITV, che le merci dichiarate corrispondono sotto tutti gli aspetti a quelle descritte nella decisione;

b)

nel caso di una decisione IVO, che le merci in questione e le circostanze che determinano l’acquisizione dell’origine corrispondono sotto tutti gli aspetti alle merci e alle circostanze descritte nella decisione.

5.   In deroga all’articolo 16, paragrafo 6, e all’articolo 18, le decisioni ITV o IVO vengono annullate se si basano su informazioni inesatte o incomplete comunicate dai richiedenti.

6.   Le decisioni ITV o IVO vengono revocate a norma dell’articolo 16, paragrafo 6, e dell’articolo 19.

Esse non possono essere modificate.

7.   La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 184, paragrafo 2, misure per l’applicazione dei paragrafi da 1 a 5 del presente articolo.

8.   Fatto salvo l’articolo 19, le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono quanto segue:

a)

le condizioni alle quali e il momento in cui la decisione ITV o IVO cessa di essere valida;

b)

le condizioni alle quali e il periodo di tempo per il quale una decisione di cui alla lettera a) può ancora essere utilizzata in relazione a contratti giuridicamente vincolanti basati sulla decisione e conclusi prima della scadenza della sua validità;

c)

le condizioni alle quali la Commissione può emettere decisioni volte a richiedere agli Stati membri di revocare o modificare una decisione relativa a informazioni vincolanti e che fornisce un’informazione vincolante diversa rispetto ad altre decisioni sullo stesso argomento,

sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.

9.   Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, le quali stabiliscono le condizioni alle quali altre decisioni relative a informazioni vincolanti devono essere emesse sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.

Sezione 5

Sanzioni

Articolo 21

Applicazione di sanzioni

1.   Ciascuno Stato membro prevede sanzioni applicabili in caso di violazione della normativa doganale comunitaria. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

2.   In caso di applicazione di sanzioni amministrative, esse possono avere tra l’altro la forma di:

a)

un onere pecuniario imposto dalle autorità doganali, se del caso anche applicato in sostituzione di una sanzione penale;

b)

revoca, sospensione o modifica di qualsiasi autorizzazione posseduta dall’interessato.

3.   Gli Stati membri notificano alla Commissione, entro sei mesi dalla data di applicazione del presente articolo, come stabilito a norma dell’articolo 188, paragrafo 2, le disposizioni nazionali vigenti di cui al paragrafo 1 e le notificano senza indugio ogni eventuale successiva modifica delle stesse.

Sezione 6

Ricorsi

Articolo 22

Decisioni prese da un’autorità giudiziaria

Gli articoli 23 e 24 non si applicano ai ricorsi presentati a scopo di annullamento, revoca o modifica di una decisione in materia di applicazione della normativa doganale presa da un’autorità giudiziaria o da autorità doganali che agiscono in veste di autorità giudiziarie.

Articolo 23

Diritto di ricorso

1.   Qualsiasi persona ha il diritto di proporre ricorso avverso una decisione in materia di applicazione della normativa doganale presa dalle autorità doganali che la riguardi direttamente e individualmente.

È parimenti legittimata a proporre ricorso la persona che ha chiesto alle autorità doganali una decisione e non l’ha ottenuta entro i termini di cui all’articolo 16, paragrafo 2.

2.   Il ricorso può essere esperito in almeno due fasi:

a)

in una prima fase, dinanzi alle autorità doganali o a un’autorità giudiziaria o ad altro organo designato a tale scopo dagli Stati membri;

b)

in una seconda fase, dinanzi a un organo superiore indipendente, che può essere un’autorità giudiziaria o un organo specializzato equivalente, in conformità alle disposizioni vigenti negli Stati membri.

3.   Il ricorso deve essere presentato nello Stato membro in cui la decisione è stata presa o chiesta.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché la procedura di ricorso consenta una rapida conferma o correzione delle decisioni prese dalle autorità doganali.

Articolo 24

Sospensione dell’applicazione

1.   La presentazione di un ricorso non sospende l’applicazione della decisione contestata.

2.   Le autorità doganali sospendono tuttavia, interamente o in parte, l’applicazione di tale decisione quando hanno fondati motivi di ritenere che la decisione contestata sia incompatibile con la normativa doganale o che vi sia da temere un danno irreparabile per l’interessato.

3.   Nei casi in cui al paragrafo 2, quando la decisione contestata ha per effetto l’obbligo di pagare dazi all’importazione o dazi all’esportazione, la sospensione di tale decisione è subordinata alla costituzione di una garanzia, a meno che sia accertato, sulla base di una valutazione documentata, che tale garanzia può provocare al debitore gravi difficoltà di carattere economico o sociale.

La Commissione può adottare, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 184, paragrafo 2, misure per l’applicazione del primo comma del presente paragrafo.

Sezione 7

Controllo delle merci

Articolo 25

Controlli doganali

1.   Le autorità doganali possono effettuare tutti i controlli doganali che ritengono necessari.

Tali controlli doganali possono consistere, in particolare, nella visita delle merci, nel prelievo di campioni, nella verifica dei dati delle dichiarazioni e dell’esistenza e autenticità di documenti, nell’esame della contabilità degli operatori economici e di altre scritture, nel controllo dei mezzi di trasporto, nonché nel controllo del bagaglio e di altre merci che le persone portano con sé o su di sé e nello svolgimento di indagini ufficiali e altri atti simili.

2.   I controlli doganali diversi dai controlli casuali si basano principalmente sull’analisi dei rischi effettuata mediante procedimenti informatici al fine di identificare e valutare i rischi e di mettere a punto le contromisure necessarie, sulla base di criteri elaborati a livello nazionale, comunitario e, se del caso, internazionale.

Gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, sviluppano, mantengono e utilizzano un quadro comune in materia di gestione del rischio, basato sullo scambio di informazioni e analisi attinenti ai rischi tra le amministrazioni doganali, che stabilisce, tra l’altro, criteri comuni per la valutazione del rischio, misure di controllo e settori di controllo prioritari.

I controlli basati su tali informazioni e criteri sono effettuati senza pregiudizio degli altri controlli effettuati in conformità ai paragrafi 1 e 2 o alle altre disposizioni in vigore.

3.   Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 184, paragrafo 2, misure di applicazione che stabiliscono:

a)

un quadro comune in materia di gestione del rischio;

b)

criteri comuni e settori di controllo prioritari;

c)

le informazioni e analisi attinenti ai rischi da scambiare tra le amministrazioni doganali.

Articolo 26

Collaborazione fra autorità

1.   Qualora, relativamente alle stesse merci, debbano essere effettuati controlli diversi dai controlli doganali da autorità competenti che non siano le autorità doganali, le autorità doganali si impegnano, in stretta collaborazione con le altre autorità, di far effettuare tali controlli, ogniqualvolta sia possibile, contemporaneamente e nello stesso luogo in cui si effettuano i controlli doganali (sportello unico); a tal fine, le autorità doganali svolgono il ruolo di coordinamento.

2.   Nel quadro dei controlli di cui alla presente sezione, le autorità doganali e altre autorità competenti possono, se è necessario al fine di minimizzare i rischi e di lottare contro le frodi, scambiarsi tra loro e con la Commissione i dati ottenuti nel contesto dell’entrata, dell’uscita, del transito, del trasferimento, del deposito e dell’uso finale di merci, compreso il traffico postale, in circolazione fra il territorio doganale della Comunità e altri territori, nel contesto della presenza e della circolazione nel territorio doganale di merci non comunitarie e di merci in regime di uso finale, e i risultati dei controlli effettuati. Le autorità doganali e la Commissione possono inoltre scambiarsi tra loro tali dati allo scopo di assicurare un’applicazione uniforme della normativa doganale comunitaria.

Articolo 27

Controllo a posteriori

Dopo aver svincolato le merci, le autorità doganali, per accertare l’esattezza delle indicazioni figuranti nella dichiarazione sommaria o nella dichiarazione in dogana, possono controllare i documenti e i dati riguardanti le operazioni relative alle merci in questione o le precedenti e successive operazioni commerciali relative alle stesse merci. Le medesime autorità possono procedere anche alla visita delle merci e/o al prelievo di campioni quando ne hanno ancora la possibilità.

Tali controlli possono essere effettuati presso il titolare delle merci o il suo rappresentante, presso qualsiasi altra persona direttamente o indirettamente interessata dalle predette operazioni a causa della sua attività professionale o presso qualsiasi altra persona che possieda, per le stesse ragioni, tali documenti e dati.

Articolo 28

Voli e traversate marittime intracomunitari

1.   Controlli e formalità doganali si applicano ai bagagli a mano e ai bagagli registrati delle persone che effettuano voli intracomunitari o che effettuano una traversata marittima intracomunitaria solo qualora tali controlli o formalità siano previsti dalla normativa doganale.

2.   Il paragrafo 1 si applica senza pregiudizio:

a)

dei controlli di sicurezza;

b)

dei controlli connessi con i divieti o le restrizioni.

3.   La Commissione, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 184, paragrafo 2, adotta misure per l’applicazione del presente articolo stabilendo i casi e le condizioni in cui controlli e formalità doganali si applicano:

a)

ai bagagli a mano e ai bagagli registrati delle persone che:

i)

prendono un volo in un aeromobile proveniente da un aeroporto non comunitario che, dopo uno scalo in un aeroporto comunitario, continua verso un altro aeroporto comunitario;

ii)

prendono un volo in un aeromobile che fa scalo in un aeroporto comunitario prima di continuare verso un aeroporto non comunitario;

iii)

utilizzano un servizio marittimo fornito dalla stessa nave e comprendente tratte successive in partenza da un porto non comunitario o con scalo o approdo finale in un porto non comunitario;

iv)

sono a bordo di imbarcazioni da diporto o di aeromobili da turismo o d’affari;

b)

ai bagagli a mano e ai bagagli registrati:

i)

che arrivano a un aeroporto comunitario a bordo di un aeromobile proveniente da un aeroporto non comunitario e sono trasferiti in detto aeroporto comunitario su un altro aeromobile che prosegue con un volo intracomunitario;

ii)

che sono caricati in un aeroporto comunitario su un aeromobile che prosegue con un volo intracomunitario per il trasferimento in un altro aeroporto comunitario su un aeromobile la cui destinazione è un aeroporto non comunitario.

Sezione 8

Conservazione di documenti e di altre informazioni; oneri e costi

Articolo 29

Conservazione di documenti e di altre informazioni

1.   Ai fini dei controlli doganali la persona interessata conserva i documenti e le informazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, per almeno tre anni civili, su qualsiasi supporto accessibile alle autorità doganali e per esse accettabile.

Quando si tratta di merci immesse in libera pratica in circostanze diverse da quelle di cui al terzo comma o di merci dichiarate per l’esportazione, tale periodo decorre dalla fine dell’anno nel corso del quale sono state accettate le dichiarazioni in dogana di immissione in libera pratica o di esportazione.

Quando si tratta di merci immesse in libera pratica in esenzione da dazio o a dazio all’importazione ridotto a causa del loro uso finale, tale periodo decorre dalla fine dell’anno nel corso del quale è cessato il loro assoggettamento alla vigilanza doganale.

Quando si tratta di merci vincolate ad un altro regime doganale, tale periodo decorre dalla fine dell’anno nel corso del quale il regime doganale in questione si è concluso.

2.   Fatto salvo l’articolo 68, paragrafo 4, quando da un controllo doganale in merito a un’obbligazione doganale emerge la necessità di rettificare la relativa contabilizzazione e la persona interessata ne ha ricevuto notifica, i documenti e le informazioni sono conservati per tre anni oltre il termine previsto dal paragrafo 1 del presente articolo.

Qualora sia stato presentato ricorso o sia in corso un procedimento giudiziario, i documenti e le informazioni devono essere conservati per il periodo previsto nel paragrafo 1 del presente articolo oppure fino al termine della procedura di ricorso o, se successiva, fino alla conclusione del procedimento giudiziario.

Articolo 30

Oneri e costi

1.   Le autorità doganali non impongono alcun onere per l’espletamento dei controlli doganali o di qualsiasi altro atto richiesto dall’applicazione della normativa doganale durante gli orari ufficiali di apertura degli uffici doganali competenti.

Tuttavia, esse possono imporre oneri o recuperare costi per determinati servizi resi, in particolare, in relazione a quanto segue:

a)

la presenza, ove richiesta, del personale doganale fuori degli orari d’ufficio ufficiali o in locali diversi da quelli delle dogane;

b)

analisi o perizie sulle merci e spese postali per la restituzione di merci a un richiedente, in particolare in relazione alle decisioni prese a norma dell’articolo 20 o alla fornitura di informazioni a norma dell’articolo 8, paragrafo 1;

c)

la visita delle merci o il prelevamento di campioni a scopi di verifica, o la distruzione delle merci, in caso di costi diversi da quelli relativi all’impiego del personale doganale;

d)

misure di controllo eccezionali, quando sono necessarie a causa della natura delle merci o di un rischio potenziale.

2.   Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono misure per l’attuazione del secondo comma del paragrafo 1 sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.

CAPO 3

Conversione valutaria e termini

Articolo 31

Conversione valutaria

1.   Le autorità competenti pubblicano, e/o rendono disponibile su Internet, il tasso di cambio applicabile quando la conversione valutaria è necessaria per una delle seguenti ragioni:

a)

in quanto i fattori usati per determinare il valore in dogana delle merci sono espressi in una valuta diversa da quella dello Stato membro in cui viene determinato il valore in dogana;

b)

in quanto il valore dell’euro è richiesto nelle valute nazionali al fine di determinare la classificazione tariffaria delle merci e l’importo del dazio all’importazione e all’esportazione, comprese le soglie di valore nella tariffa doganale comunitaria.

2.   Quando la conversione valutaria è necessaria per ragioni diverse da quelle di cui al paragrafo 1, il valore dell’euro nelle valute nazionali da applicare nel quadro della normativa doganale è fissato almeno una volta l’anno.

3.   La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 184, paragrafo 2, misure per l’applicazione del presente articolo.

Articolo 32

Termini

1.   Se un periodo di tempo, una data o un termine sono stabiliti dalla normativa doganale, il periodo di tempo non può essere prolungato né ridotto e la data o il termine non possono essere prorogati o anticipati a meno che le disposizioni in questione lo prevedano espressamente.

2.   Le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini di cui al regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (10), si applicano salvo i casi specificamente contemplati dalla normativa doganale comunitaria.

TITOLO II

PRINCIPI IN BASE AI QUALI SONO APPLICATI I DAZI ALL’IMPORTAZIONE O ALL’ESPORTAZIONE E LE ALTRE MISURE NEL QUADRO DEGLI SCAMBI DI MERCI

CAPO 1

Tariffa doganale comune e classificazione tariffaria delle merci

Articolo 33

Tariffa doganale comune

1.   I dazi all’importazione e all’esportazione dovuti sono basati sulla tariffa doganale comune.

Le altre misure stabilite da disposizioni comunitarie specifiche nel quadro degli scambi di merci sono applicate, se del caso, in base alla classificazione tariffaria delle merci in questione.

2.   La tariffa doganale comune comprende:

a)

la nomenclatura combinata delle merci di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (11);

b)

qualsiasi altra nomenclatura che ricalchi interamente o in parte la nomenclatura combinata o preveda ulteriori suddivisioni della stessa e che sia istituita da disposizioni comunitarie specifiche per l’applicazione delle misure tariffarie nel quadro degli scambi di merci;

c)

i dazi convenzionali o autonomi normali applicabili alle merci contemplate dalla nomenclatura combinata;

d)

le misure tariffarie preferenziali contenute in accordi che la Comunità ha concluso con alcuni paesi o territori non facenti parte del suo territorio doganale o con gruppi di tali paesi o territori;

e)

le misure tariffarie preferenziali adottate unilateralmente dalla Comunità nei confronti di taluni paesi o territori non facenti parte del suo territorio doganale o di gruppi di tali paesi o territori;

f)

le misure autonome che prevedono la riduzione o l’esenzione per i dazi su talune merci;

g)

il trattamento tariffario favorevole specificato per talune merci, a causa della loro natura o del loro uso finale, nel quadro delle misure di cui alle lettere da c) a f) o h);

h)

le altre misure tariffarie previste dalle normative agricole, commerciali o da altre normative comunitarie.

3.   Quando le merci interessate soddisfano le condizioni previste nelle misure di cui al paragrafo 2, lettere da d) a g), su richiesta del dichiarante si applicano le misure contemplate da tali disposizioni in luogo di quelle di cui alla lettera c), dello stesso paragrafo. L’applicazione può essere retroattiva, a condizione che siano rispettati i termini e le condizioni stabiliti dalla pertinente misura o dal codice.

4.   Quando l’applicazione delle misure di cui al paragrafo 2, lettere da d) a g), o l’esenzione dalle misure di cui alla lettera h), è limitata a un determinato volume di importazioni o esportazioni, per i contingenti tariffari tale applicazione o esenzione cessa non appena viene raggiunto il volume di importazioni o esportazioni specificato.

Per i massimali tariffari, tale applicazione cessa in virtù di un atto giuridico della Comunità.

5.   Secondo la procedura di gestione di cui all’articolo 184, paragrafo 3, la Commissione adotta misure per l’applicazione dei paragrafi 1 e 4 del presente articolo.

Articolo 34

Classificazione tariffaria delle merci

1.   Per l’applicazione della tariffa doganale comune, la «classificazione tariffaria» delle merci consiste nel determinare una delle sottovoci o ulteriori suddivisioni della nomenclatura combinata in cui le merci in questione devono essere classificate.

2.   Per l’applicazione delle misure non tariffarie, la «classificazione tariffaria» delle merci consiste nel determinare una delle sottovoci o ulteriori suddivisioni della nomenclatura combinata, o di qualsiasi altra nomenclatura che sia istituita da disposizioni comunitarie e che ricalchi interamente o in parte la nomenclatura combinata o preveda ulteriori suddivisioni della stessa, in cui le merci in questione devono essere classificate.

3.   La sottovoce o ulteriore suddivisione determinata a norma dei paragrafi 1 e 2 è utilizzata ai fini dell’applicazione delle misure connesse a tale sottovoce.

CAPO 2

Origine delle merci

Sezione 1

Origine non preferenziale

Articolo 35

Campo di applicazione

Gli articoli 36, 37 e 38 stabiliscono le norme per la determinazione dell’origine non preferenziale delle merci ai fini dell’applicazione:

a)

della tariffa doganale comune, escluse le misure di cui all’articolo 33, paragrafo 2, lettere d) ed e);

b)

delle misure, diverse da quelle tariffarie, stabilite da disposizioni comunitarie specifiche nel quadro degli scambi di merci;

c)

delle altre misure comunitarie relative all’origine delle merci.

Articolo 36

Acquisizione dell’origine

1.   Le merci interamente ottenute in un unico paese o territorio sono considerate originarie di tale paese o territorio.

2.   Le merci alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l’ultima trasformazione sostanziale.

Articolo 37

Prova dell’origine

1.   Se nella dichiarazione in dogana è indicata un’origine ai sensi della normativa doganale, le autorità doganali possono richiedere al dichiarante di provare l’origine delle merci.

2.   Se la prova dell’origine delle merci è fornita ai sensi della normativa doganale o di un’altra normativa comunitaria specifica, le autorità doganali possono richiedere, in caso di ragionevoli dubbi, qualsiasi altra prova complementare necessaria per accertarsi che l’indicazione dell’origine sia conforme alle norme stabilite dalla normativa comunitaria pertinente.

3.   Un documento che prova l’origine può essere rilasciato nella Comunità se lo richiedono le esigenze del commercio.

Articolo 38

Misure di applicazione

La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 184, paragrafo 2, misure per l’applicazione degli articoli 36 e 37.

Sezione 2

Origine preferenziale

Articolo 39

Origine preferenziale delle merci

1.   Per beneficiare delle misure di cui all’articolo 33, paragrafo 2, lettere d) o e), o delle misure preferenziali non tariffarie, le merci devono rispettare le norme sull’origine preferenziale di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.

2.   Per le merci che beneficiano di misure preferenziali contenute in accordi che la Comunità ha concluso con alcuni paesi o territori non facenti parte del suo territorio doganale o con gruppi di tali paesi o territori, le norme sull’origine preferenziale sono stabilite da tali accordi.

3.   Per le merci che beneficiano di misure preferenziali adottate unilateralmente dalla Comunità nei confronti di alcuni paesi o territori non facenti parte del suo territorio doganale o di gruppi di tali paesi o territori, diversi da quelli di cui al paragrafo 5, la Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 184, paragrafo 2, misure che stabiliscono le norme sull’origine preferenziale.

4.   Per le merci che beneficiano di misure preferenziali applicabili agli scambi commerciali tra il territorio doganale della Comunità e Ceuta e Melilla, contenute nel protocollo n. 2 dell’atto di adesione del 1985, le norme sull’origine preferenziale sono adottate ai sensi dell’articolo 9 di tale protocollo.

5.   Per le merci che beneficiano di misure preferenziali contenute in accordi preferenziali a favore dei paesi e territori d’oltremare associati alla Comunità, le norme sull’origine preferenziale sono adottate ai sensi dell’articolo187 del trattato.

6.   La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 184, paragrafo 2, le misure necessarie all’applicazione delle norme di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.

CAPO 3

Valore in dogana delle merci

Articolo 40

Campo di applicazione

Il valore in dogana delle merci ai fini dell’applicazione della tariffa doganale comune e delle misure non tariffarie stabilite da disposizioni comunitarie specifiche nel quadro degli scambi di merci è determinato a norma degli articoli da 41 a 43.

Articolo 41

Metodo di determinazione del valore in dogana basato sul valore di transazione

1.   La base primaria per il valore in dogana delle merci è il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando sono vendute per l’esportazione verso il territorio doganale della Comunità, eventualmente adeguato in conformità alle misure adottate a norma dell’articolo 43.

2.   Il prezzo effettivamente pagato o da pagare è il pagamento totale che è stato o deve essere effettuato dal compratore nei confronti del venditore, o dal compratore a una terza parte, o a beneficio di quest’ultimo, per le merci importate, e comprende tutti i pagamenti che sono stati o devono essere effettuati, come condizione della vendita delle merci importate.

3.   Il valore di transazione si applica purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

non esistano restrizioni per la cessione o per l’utilizzazione delle merci da parte del compratore, oltre a una qualsiasi delle seguenti:

i)

restrizioni imposte o richieste dalla legge o dalle autorità pubbliche nella Comunità;

ii)

limitazioni dell’area geografica nella quale le merci possono essere rivendute;

iii)

restrizioni che non intaccano sostanzialmente il valore in dogana delle merci;

b)

la vendita o il prezzo non siano subordinati a condizioni o prestazioni per le quali non possa essere determinato un valore in relazione alle merci da valutare;

c)

nessuna parte dei proventi di qualsiasi rivendita, cessione o utilizzazione successiva delle merci da parte del compratore ritorni, direttamente o indirettamente, al venditore, a meno che non possa essere operato un appropriato adeguamento in conformità alle misure adottate a norma dell’articolo 43;

d)

il compratore e il venditore non siano collegati o la relazione non abbia influenzato il prezzo.

Articolo 42

Metodi secondari di determinazione del valore in dogana

1.   Quando il valore in dogana delle merci non può essere determinato a norma dell’articolo 41, si prendono in considerazione, nell’ordine, le lettere da a) a d) del paragrafo 2 del presente articolo, fino alla prima di queste lettere che consente di determinarlo.

L’ordine di applicazione delle lettere c) e d) è invertito se il dichiarante lo richiede.

2.   Il valore in dogana, ai sensi del paragrafo 1, è:

a)

il valore di transazione di merci identiche, vendute per l’esportazione verso il territorio doganale della Comunità ed esportate nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento delle merci da valutare;

b)

il valore di transazione di merci similari vendute per l’esportazione verso il territorio doganale della Comunità ed esportate nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento delle merci da valutare;

c)

il valore basato sul prezzo unitario al quale le merci importate, o merci identiche o similari importate, sono vendute nel territorio doganale della Comunità nel quantitativo complessivo maggiore a persone non collegate ai venditori;

d)

il valore calcolato.

3.   Se il valore in dogana non può essere determinato a norma del paragrafo 1, esso viene determinato, sulla base dei dati disponibili nel territorio doganale della Comunità, mediante mezzi ragionevoli compatibili con i principi e con le disposizioni generali:

a)

dell’accordo relativo all’applicazione dell’articolo VII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio;

b)

dell’articolo VII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio;

c)

del presente capo.

Articolo 43

Misure di attuazione

La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 184, paragrafo 2, misure che stabiliscono:

a)

gli elementi che, ai fini della determinazione del valore in dogana, devono essere addizionati al prezzo effettivamente pagato o da pagare, o che possono essere esclusi;

b)

gli elementi che debbono essere utilizzati per determinare il valore calcolato;

c)

il metodo per la determinazione del valore in dogana in casi specifici e relativamente a merci per cui è sorta un’obbligazione doganale dopo l’uso di un regime speciale;

d)

qualsiasi ulteriore condizione, disposizione e norma necessaria per l’applicazione degli articoli 41 e 42.

TITOLO III

OBBLIGAZIONE DOGANALE E GARANZIE

CAPO 1

Nascita di un’obbligazione doganale

Sezione 1

Obbligazione doganale all’importazione

Articolo 44

Immissione in libera pratica e ammissione temporanea

1.   Un’obbligazione doganale all’importazione sorge di seguito al vincolo di merci non comunitarie soggette a dazi all’importazione a uno dei regimi doganali seguenti:

a)

immissione in libera pratica, compreso il regime dell’uso finale;

b)

ammissione temporanea con parziale esonero dai dazi all’importazione.

2.   L’obbligazione doganale sorge al momento dell’accettazione della dichiarazione in dogana.

3.   Il debitore è il dichiarante. In caso di rappresentanza indiretta è debitrice anche la persona per conto della quale è fatta la dichiarazione in dogana.

Quando una dichiarazione in dogana per uno dei regimi di cui al paragrafo 1 è redatta in base a dati che determinano la mancata riscossione totale o parziale dei dazi all’importazione, la persona che ha fornito i dati necessari per la stesura della dichiarazione ed era, o avrebbe dovuto ragionevolmente essere, a conoscenza della loro erroneità è anch’essa debitrice.

Articolo 45

Disposizioni speciali relative alle merci non originarie

1.   Quando un divieto di rimborso dei, o di esenzione dai, dazi all’importazione si applica a merci non originarie utilizzate nella fabbricazione di prodotti per i quali è rilasciata o compilata una prova d’origine nel quadro di un accordo preferenziale tra la Comunità e alcuni paesi o territori non facenti parte del suo territorio doganale o gruppi di tali paesi o territori, un’obbligazione doganale all’importazione per tali merci non originarie sorge di seguito all’accettazione della notifica di riesportazione relativa ai prodotti in questione.

2.   Quando sorge un’obbligazione doganale a norma del paragrafo 1, l’importo del dazio all’importazione corrispondente all’obbligazione è stabilito alle stesse condizioni che per un’obbligazione doganale risultante dall’accettazione, alla medesima data, della dichiarazione in dogana di immissione in libera pratica delle merci non originarie utilizzate nella fabbricazione dei prodotti in questione ai fini della conclusione del regime di perfezionamento attivo.

3.   L’articolo 44, paragrafi 2 e 3 si applica mutatis mutandis. Tuttavia, per le merci non comunitarie di cui all’articolo 179, il debitore è la persona che presenta la notifica di riesportazione. In caso di rappresentanza indiretta, è debitrice anche la persona per conto della quale la notifica è presentata.

Articolo 46

Obbligazione doganale sorta in seguito a inosservanza

1.   Per merci soggette ai dazi all’importazione, sorge un’obbligazione doganale all’importazione in seguito all’inosservanza di:

a)

uno degli obblighi stabiliti dalla normativa doganale in relazione all’introduzione di merci non comunitarie nel territorio doganale della Comunità, alla loro sottrazione alla vigilanza doganale o per la circolazione, la trasformazione, il magazzinaggio, l’ammissione temporanea o la rimozione di siffatte merci all’interno di tale territorio;

b)

uno degli obblighi stabiliti nella normativa doganale per quanto concerne le merci in regime di uso finale all’interno del territorio doganale della Comunità;

c)

una condizione fissata per il vincolo di merci non comunitarie a un regime doganale o per la concessione, in virtù dell’uso finale delle merci, di un’esenzione dai dazi o di un’aliquota ridotta di dazio all’importazione.

2.   Il momento in cui sorge l’obbligazione doganale è quello in cui:

a)

non è soddisfatto o cessa di essere soddisfatto l’obbligo la cui inadempienza fa sorgere l’obbligazione doganale; oppure

b)

è stata accettata una dichiarazione in dogana che vincola le merci ad un regime doganale, qualora si constati a posteriori che non era soddisfatta una condizione stabilita per il vincolo delle merci al regime in questione o per la concessione di un’esenzione dai dazi o di un dazio all’importazione ridotto a causa dell’uso finale delle merci.

3.   Nei casi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), il debitore è una delle persone seguenti:

a)

qualsiasi persona che era tenuta a rispettare gli obblighi in questione;

b)

qualsiasi persona che sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere che non era rispettato un obbligo previsto dalla normativa doganale e che ha agito per conto della persona tenuta a rispettare l’obbligo, o che ha partecipato all’atto che ha dato luogo al mancato rispetto dell’obbligo;

c)

qualsiasi persona che ha acquisito o detenuto le merci in questione e che sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere nel momento in cui le ha acquisite o ricevute che non era rispettato un obbligo previsto dalla normativa doganale.

4.   Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera c), il debitore è la persona tenuta a rispettare le condizioni stabilite per il vincolo delle merci a un regime doganale o per la dichiarazione delle merci in questione sotto tale regime o per la concessione, a causa dell’uso finale delle merci, di un’esenzione dai dazi o di un’aliquota di dazio all’importazione ridotta.

Quando una dichiarazione in dogana redatta per uno dei regimi di cui al paragrafo 1 o i dati richiesti ai sensi della normativa doganale relativa alle condizioni che disciplinano il vincolo delle merci a un regime doganale forniti alle autorità doganali comportano la mancata riscossione totale o parziale dei dazi all’importazione, è debitrice anche la persona che ha fornito i dati necessari a redigere la dichiarazione e che era o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità.

Articolo 47

Deduzione dell’importo di un dazio all’importazione già corrisposto

1.   Quando sorge un’obbligazione doganale a norma dell’articolo 46, paragrafo 1, per merci immesse in libera pratica con un dazio all’importazione ridotto a causa del loro uso finale, l’importo del dazio all’importazione pagato al momento dell’immissione in libera pratica delle merci è dedotto dall’importo del dazio all’importazione corrispondente all’obbligazione doganale.

Il primo comma si applica, mutatis mutandis, quando sorge un’obbligazione doganale per i rottami e i residui risultanti dalla distruzione di tali merci.

2.   Quando un’obbligazione doganale sorge a norma dell’articolo 46, paragrafo 1, per merci vincolate al regime dell’ammissione temporanea in esenzione parziale dai dazi all’importazione, l’importo del dazio all’importazione corrisposto nel quadro dell’esenzione parziale è dedotto dall’importo del dazio all’importazione corrispondente all’obbligazione doganale.

Sezione 2

Obbligazione doganale all’esportazione

Articolo 48

Esportazione e perfezionamento passivo

1.   Un’obbligazione doganale all’esportazione sorge in seguito al vincolo al regime di esportazione o di perfezionamento passivo di merci soggette ai dazi all’esportazione.

2.   L’obbligazione doganale sorge al momento dell’accettazione della dichiarazione in dogana.

3.   Il debitore è il dichiarante. In caso di rappresentanza indiretta, è debitrice anche la persona per conto della quale è fatta la dichiarazione in dogana.

Quando una dichiarazione in dogana è redatta in base a dati che determinano la mancata riscossione, totale o parziale, dei dazi all’esportazione, è debitrice anche la persona che ha fornito i dati necessari per la dichiarazione e che era o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità.

Articolo 49

Obbligazione doganale sorta in seguito a inosservanza

1.   Per le merci soggette ai dazi all’esportazione, un’obbligazione doganale all’esportazione sorge in seguito all’inosservanza:

a)

di uno degli obblighi stabiliti dalla normativa doganale per l’uscita delle merci; oppure

b)

delle condizioni alle quali è stata permessa l’uscita delle merci dal territorio doganale della Comunità in esenzione totale o parziale dai dazi all’esportazione.

2.   Il momento in cui sorge l’obbligazione doganale è uno dei seguenti:

a)

il momento in cui le merci escono effettivamente dal territorio doganale della Comunità senza dichiarazione in dogana;

b)

il momento in cui le merci raggiungono una destinazione diversa da quella per la quale è stata permessa l’uscita dal territorio doganale della Comunità in esenzione totale o parziale dai dazi all’esportazione;

c)

se le autorità doganali non sono in grado di determinare il momento di cui alla lettera b), la scadenza del termine stabilito per la presentazione della prova che sono state soddisfatte le condizioni previste per aver diritto a tale esenzione.

3.   Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera a), il debitore è una delle persone seguenti:

a)

qualsiasi persona che era tenuta ad adempiere all’obbligo in questione;

b)

qualsiasi persona che sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere che non era rispettato l’obbligo in questione e che ha agito per conto della persona tenuta a rispettare l’obbligo;

c)

qualsiasi persona che ha partecipato all’atto da cui è conseguito il mancato rispetto dell’obbligo e che era o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza del fatto che non era stata presentata, ma avrebbe dovuto esserlo, una dichiarazione in dogana.

4.   Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera b), il debitore è qualsiasi persona tenuta a rispettare le condizioni alle quali è stata permessa l’uscita delle merci dal territorio doganale della Comunità in esenzione totale o parziale dai dazi all’esportazione.

Sezione 3

Disposizioni comuni alle obbligazioni doganali sorte all’importazione e all’esportazione

Articolo 50

Divieti e restrizioni

1.   L’obbligazione doganale all’importazione o all’esportazione sorge anche se riguarda merci che sono soggette a misure di qualunque specie che ne vietino o limitino l’importazione o l’esportazione.

2.   Non sorge tuttavia obbligazione doganale in caso di:

a)

introduzione illegale nel territorio doganale della Comunità di moneta falsa;

b)

introduzione nel territorio doganale della Comunità di stupefacenti e sostanze psicotrope se non strettamente controllati dalle autorità competenti per essere destinati a uso medico e scientifico.

3.   Ai fini delle sanzioni applicabili alle infrazioni doganali, l’obbligazione doganale si considera tuttavia sorta quando la legislazione di uno Stato membro prevede che i dazi doganali o l’esistenza di un’obbligazione doganale servano di base per la determinazione delle sanzioni.

Articolo 51

Più debitori

Quando per l’importo del dazio all’importazione o all’esportazione corrispondente a una medesima obbligazione doganale esistono più debitori, essi sono responsabili in solido dell’intero importo dell’obbligazione.

Articolo 52

Norme generali per il calcolo dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione

1.   L’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione è determinato in base alle norme per il calcolo dei dazi le quali erano applicabili alle merci in questione nel momento in cui è sorta l’obbligazione doganale relativa alle stesse.

2.   Quando non è possibile determinare con esattezza il momento in cui è sorta l’obbligazione doganale, si ritiene che tale momento sia quello in cui le autorità doganali constatano che le merci si trovano in una situazione che ha fatto sorgere l’obbligazione doganale.

Tuttavia, quando le informazioni di cui le autorità doganali dispongono permettono loro di stabilire che l’obbligazione doganale è sorta in un momento anteriore a quello in cui hanno fatto la constatazione, si ritiene che l’obbligazione doganale sia sorta nel momento più lontano nel tempo a cui si può far risalire tale situazione.

Articolo 53

Norme speciali per il calcolo dell’importo dei dazi all’importazione

1.   Quando sono state sostenute all’interno del territorio doganale della Comunità spese di magazzinaggio o manipolazione usuale per merci vincolate a un regime doganale, tali spese o l’aumento di valore non vengono presi in considerazione per il calcolo dell’importo dei dazi all’importazione se il dichiarante fornisce una prova soddisfacente di dette spese.

Vengono tuttavia presi in considerazione per il calcolo dell’importo dei dazi all’importazione il valore in dogana, il quantitativo, la natura e l’origine delle merci non comunitarie usate nelle operazioni.

2.   Quando la classificazione tariffaria delle merci vincolate a un regime doganale cambia in seguito alle manipolazioni usuali effettuate all’interno del territorio doganale della Comunità, su richiesta del dichiarante si applica la classificazione tariffaria iniziale delle merci vincolate al regime.

3.   Quando sorge un’obbligazione doganale per prodotti trasformati in regime di perfezionamento attivo, su richiesta del dichiarante l’importo del dazio all’importazione corrispondente all’obbligazione è determinato in base alla classificazione tariffaria, al valore in dogana, al quantitativo, alla natura e all’origine delle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo al momento dell’accettazione della dichiarazione in dogana relativa a tali merci.

4.   Quando la normativa doganale prevede un trattamento tariffario favorevole delle merci o l’esenzione totale o parziale dai dazi all’importazione o all’esportazione a norma dell’articolo 33, paragrafo 2, lettere da d) a g), degli articoli da 130 a 133 e degli articoli da 171 a 174, o ai sensi del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (12), tale trattamento tariffario favorevole o esenzione si applica anche nei casi in cui un’obbligazione doganale sorge a norma degli articoli 46 o 49 del presente regolamento, purché l’inadempienza che ha dato luogo all’obbligazione doganale non costituisse un tentativo di frode.

Articolo 54

Misure di applicazione

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono quanto segue:

a)

le norme per il calcolo dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione applicabili alle merci;

b)

ulteriori norme speciali per regimi particolari;

c)

deroghe agli articoli 52 e 53, onde evitare in particolare l’elusione delle misure tariffarie di cui all’articolo 33, paragrafo 2, lettera h),

sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.

Articolo 55

Luogo in cui sorge l’obbligazione doganale

1.   L’obbligazione doganale sorge nel luogo in cui è presentata la dichiarazione in dogana o la notifica di riesportazione di cui agli articoli 44, 45 e 48 o in cui deve essere presentata la dichiarazione complementare di cui all’articolo 110, paragrafo 3.

In tutti gli altri casi, il luogo in cui sorge l’obbligazione doganale è il luogo in cui si verifica il fatto che la fa sorgere.

Se detto luogo non può essere determinato, l’obbligazione doganale sorge nel luogo in cui le autorità doganali constatano che le merci si trovano in una situazione che ha fatto sorgere l’obbligazione doganale.

2.   Se le merci sono state vincolate a un regime doganale che non è stato appurato e il luogo non può essere determinato a norma del secondo o del terzo comma del paragrafo 1 entro un periodo di tempo stabilito, l’obbligazione doganale sorge nel luogo in cui le merci sono state vincolate al regime in questione o sono state introdotte nel territorio doganale della Comunità sotto tale regime.

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono il periodo di tempo di cui al primo comma del presente paragrafo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.

3.   Quando le informazioni di cui le autorità doganali dispongono permettono loro di stabilire che l’obbligazione doganale potrebbe essere sorta in diversi luoghi, essa si considera sorta nel luogo in cui è sorta prima.

4.   Se un’autorità doganale constata che un’obbligazione doganale è sorta a norma dell’articolo 46 o dell’articolo 49, in un altro Stato membro e l’importo del dazio all’importazione o all’esportazione corrispondente alla stessa è inferiore a 10 000 EUR, l’obbligazione doganale si considera sorta nello Stato membro in cui è avvenuta la constatazione.

CAPO 2

Garanzia per un’obbligazione doganale potenziale o esistente

Articolo 56

Disposizioni generali

1.   Se non specificato altrimenti, il presente capo si applica sia alle garanzie per obbligazioni doganali che sono sorte che a quelle per obbligazioni doganali che possono sorgere.

2.   Le autorità doganali possono richiedere che sia costituita una garanzia per assicurare il pagamento dell’importo del dazio all’importazione o all’esportazione corrispondente ad un’obbligazione doganale. Quando le pertinenti disposizioni lo prevedono, la garanzia richiesta può anche coprire altri oneri, come previsto dalle altre pertinenti disposizioni in vigore.

3.   Quando le autorità doganali richiedono la costituzione di una garanzia, questa è richiesta al debitore o alla persona che può diventarlo. Esse possono altresì permettere che la garanzia sia costituita da una persona diversa dalla persona a cui è richiesta.

4.   Fatto salvo l’articolo 64, le autorità doganali richiedono la costituzione di una sola garanzia per merci specifiche o per una dichiarazione specifica.

La garanzia costituita per una dichiarazione specifica si applica all’importo del dazio all’importazione o all’esportazione corrispondente all’obbligazione doganale e agli altri oneri relativi a tutte le merci coperte da tale dichiarazione o immesse in libera pratica sulla scorta di tale dichiarazione, indipendentemente dal fatto che quest’ultima sia esatta o no.

Se non è stata svincolata, la garanzia può essere usata anche, entro i limiti dell’importo garantito, per il recupero degli importi dei dazi all’importazione o all’esportazione e di altri oneri dovuti in seguito a un controllo a posteriori delle merci in questione.

5.   Su richiesta della persona di cui al paragrafo 3 del presente articolo, le autorità doganali possono autorizzare, a norma dell’articolo 62, paragrafi 1 e 2, la costituzione di una garanzia globale per l’importo del dazio all’importazione o all’esportazione corrispondente all’obbligazione doganale relativa a due o più operazioni, dichiarazioni o regimi doganali.

6.   Non è richiesta una garanzia agli Stati, alle autorità amministrative regionali e locali o ad altri enti di diritto pubblico per le attività che intraprendono in veste di autorità pubbliche.

7.   Le autorità doganali possono non esigere la costituzione della garanzia quando l’importo del dazio all’importazione o all’esportazione da garantire non supera la soglia statistica per le dichiarazioni stabilita a norma dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio, del 22 maggio 1995, relativo alle statistiche degli scambi di beni della Comunità e dei suoi Stati membri con i paesi terzi (13).

8.   Una garanzia accettata o autorizzata dalle autorità doganali è valida nell’intero territorio doganale della Comunità, ai fini per i quali è costituita.

9.   Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono quanto segue:

le condizioni di applicazione del presente articolo,

i casi, diversi da quelli di cui al paragrafo 6 del presente articolo, in cui non deve essere richiesta alcuna garanzia,

le eccezioni al paragrafo 8 del presente articolo,

sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.

Articolo 57

Garanzia obbligatoria

1.   Quando la costituzione di una garanzia è obbligatoria, e fatte salve le norme adottate ai sensi del paragrafo 3, le autorità doganali fissano l’importo della stessa ad un livello pari all’importo esatto del dazio all’importazione o all’esportazione corrispondente all’obbligazione doganale e degli altri oneri se tale importo può essere determinato con certezza nel momento in cui viene richiesta la garanzia.

Quando non è possibile determinare l’importo esatto, la garanzia è fissata all’importo più elevato, quale stimato dalle autorità doganali, del dazio all’importazione o all’esportazione corrispondente all’obbligazione doganale e degli altri oneri che sono sorti o che possono sorgere.

2.   Fatto salvo l’articolo 62, se una garanzia globale è costituita per l’importo di dazi all’importazione o all’esportazione corrispondenti ad obbligazioni doganali ed altri oneri il cui importo varia nel tempo, l’importo di tale garanzia è fissato a un livello tale da coprire, in qualsiasi momento, l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione corrispondenti alle obbligazioni doganali e gli altri oneri in questione.

3.   La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 184, paragrafo 2, le misure per l’applicazione del paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 58

Garanzia facoltativa

Quando la costituzione di una garanzia è facoltativa, la garanzia è comunque richiesta dalle autorità doganali se esse ritengono che l’importo del dazio all’importazione o all’esportazione corrispondente all’obbligazione doganale e gli altri oneri potrebbero non essere pagati entro il termine prescritto. Le autorità doganali fissano l’importo della garanzia in modo tale che non superi il livello di cui all’articolo 57.

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono quando una garanzia è facoltativa sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.

Articolo 59

Costituzione di una garanzia

1.   La garanzia può essere costituita in una delle forme seguenti:

a)

deposito in contanti o qualsiasi altro mezzo di pagamento riconosciuto dalle autorità doganali come equivalente a un deposito in contanti, in euro o nella moneta dello Stato membro in cui viene richiesta la garanzia;

b)

impegno assunto da un fideiussore;

c)

altre forme di garanzia che garantiscano in modo equivalente il pagamento dell’importo del dazio all’importazione o all’esportazione corrispondente all’obbligazione doganale e degli altri oneri.

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono le forme di garanzia di cui alla lettera c) del primo comma del presente paragrafo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.

2.   Una garanzia sotto forma di deposito in contanti o di pagamento ritenuto equivalente a un deposito in contanti viene costituita in conformità alle disposizioni vigenti nello Stato membro in cui la garanzia viene richiesta.

Articolo 60

Scelta della garanzia

La persona tenuta a fornire la garanzia ha facoltà di scegliere una delle forme di garanzia di cui all’articolo 59, paragrafo 1.

Tuttavia, le autorità doganali possono rifiutarsi di accettare la forma di garanzia scelta se è incompatibile con il corretto funzionamento del regime doganale in questione.

Le autorità doganali possono esigere che la forma di garanzia scelta sia mantenuta per un periodo determinato.

Articolo 61

Fideiussore

1.   Il fideiussore di cui all’articolo 59, paragrafo 1, lettera b), deve essere una terza persona stabilita nel territorio doganale della Comunità. Deve essere approvato dalle autorità doganali che richiedono la garanzia, a meno che non si tratti di un ente creditizio, istituzione finanziaria o compagnia di assicurazione accreditata nella Comunità secondo le vigenti disposizioni comunitarie.

2.   Il fideiussore si impegna per iscritto a pagare l’importo garantito del dazio all’importazione o all’esportazione corrispondente all’obbligazione doganale e degli altri oneri.

3.   Le autorità doganali possono rifiutarsi di accettare il fideiussore o il tipo di garanzia proposto se non sembrano assicurare l’effettivo pagamento entro il termine prescritto dell’importo del dazio all’importazione o all’esportazione corrispondente all’obbligazione doganale e degli altri oneri.

Articolo 62

Garanzia globale

1.   L’autorizzazione di cui all’articolo 56, paragrafo 5, è concessa solamente alle persone che soddisfano le condizioni seguenti:

a)

sono stabilite nel territorio doganale della Comunità;

b)

dimostrano una comprovata osservanza degli obblighi doganali e fiscali;

c)

si avvalgono regolarmente dei regimi doganali in questione o hanno, a conoscenza delle autorità doganali, la capacità di adempiere gli obblighi relativi a tali regimi.

2.   Quando deve essere costituita una garanzia globale per le obbligazioni doganali e gli altri oneri che potrebbero sorgere, un operatore economico può essere autorizzato ad usare una garanzia globale con un importo ridotto o a beneficiare di un esonero dalla garanzia a condizione che soddisfi i seguenti criteri:

a)

un soddisfacente sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, di quelle relative ai trasporti, che consenta adeguati controlli doganali;

b)

comprovata solvibilità.

3.   La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 184, paragrafo 2, misure che disciplinano la procedura per la concessione delle autorizzazioni ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Articolo 63

Disposizioni supplementari relative all’uso delle garanzie

1.   Nei casi in cui potrebbe sorgere un’obbligazione doganale nel quadro di regimi speciali, si applicano i paragrafi 2 e 3.

2.   L’esonero dalla garanzia autorizzato a norma dell’articolo 62, paragrafo 2 non si applica alle merci considerate ad alto rischio di frode.

3.   La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 184, paragrafo 2, misure:

a)

per l’applicazione del paragrafo 2 del presente articolo;

b)

che vietino temporaneamente l’uso di una garanzia globale di importo ridotto di cui all’articolo 62, paragrafo 2;

c)

a titolo eccezionale, in circostanze particolari, che vietino temporaneamente l’uso di una garanzia globale per le merci in relazione alle quali in concomitanza con una garanzia globale siano state constatate frodi su larga scala.

Articolo 64

Garanzia complementare o sostitutiva

Quando constatano che la garanzia fornita non assicura o non assicura più l’effettivo o integrale pagamento entro il termine prescritto dell’importo del dazio all’importazione o all’esportazione corrispondente all’obbligazione doganale e degli altri oneri, le autorità doganali esigono che qualsiasi persona di cui all’articolo 56, paragrafo 3, fornisca, a sua scelta, una garanzia complementare oppure una nuova garanzia in sostituzione di quella iniziale.

Articolo 65

Svincolo della garanzia

1.   Le autorità doganali svincolano immediatamente la garanzia quando l’obbligazione doganale o l’obbligo di pagamento di altri oneri è estinto o non può più sorgere.

2.   Quando l’obbligazione doganale o l’obbligo di pagamento di altri oneri è parzialmente estinto o può sorgere solo per una parte dell’importo garantito, su richiesta dell’interessato la parte corrispondente della garanzia costituita viene svincolata, salvo nel caso che l’importo in questione non lo giustifichi.

3.   La Commissione può adottare, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 184, paragrafo 2, misure per l’applicazione del presente articolo.

CAPO 3

Riscossione e pagamento e rimborso e sgravio dell’importo dei dazi all’importazione e all’esportazione

Sezione 1

Determinazione dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione, notifica dell’obbligazione doganale e contabilizzazione

Articolo 66

Determinazione dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione

1.   Le autorità doganali competenti per il luogo in cui è sorta, o si ritiene che sia sorta, l’obbligazione doganale a norma dell’articolo 55 determinano l’importo dei dazi dovuti all’importazione o all’esportazione non appena dispongono delle informazioni necessarie.

2.   Fatto salvo l’articolo 27, le autorità doganali possono accettare l’importo dei dazi dovuti all’importazione o all’esportazione determinato dal dichiarante.

Articolo 67

Notifica dell’obbligazione doganale

1.   L’obbligazione doganale è notificata al debitore, nella forma prescritta del luogo in cui è sorta, o si ritiene sia sorta, l’obbligazione doganale a norma dell’articolo 55.

La notifica di cui al primo comma non si effettua quando:

a)

in attesa della determinazione definitiva dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione, sia stata istituita una misura provvisoria di politica commerciale sotto forma di dazio;

b)

l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione dovuti superi quello stabilito in base a una decisione presa a norma dell’articolo 20;

c)

la decisione iniziale di non notificare l’obbligazione doganale o di notificarla con una cifra inferiore all’importo del dazio all’importazione o all’esportazione dovuto sia stata presa in base a disposizioni generali successivamente invalidate da una decisione giudiziaria;

d)

le autorità doganali siano dispensate in base alla normativa doganale dall’obbligo di notificare l’obbligazione doganale.

La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 184, paragrafo 2, misure per l’applicazione della lettera d), del secondo comma del presente paragrafo.

2.   Quando l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione dovuti equivale all’importo indicato nella dichiarazione in dogana, lo svincolo delle merci da parte delle autorità doganali equivale ad una notifica al debitore dell’obbligazione doganale.

3.   Laddove non si applica il paragrafo 2 del presente articolo, l’obbligazione doganale viene notificata al debitore entro quattordici giorni dalla data in cui le autorità doganali sono in grado di determinare l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione dovuti.

Articolo 68

Prescrizione dell’obbligazione doganale

1.   Nessuna obbligazione doganale può essere notificata al debitore dopo la scadenza di un termine di tre anni dalla data in cui è sorta l’obbligazione doganale.

2.   Quando l’obbligazione doganale sorge in seguito a un atto che nel momento in cui è stato commesso era perseguibile penalmente, il termine di tre anni di cui al paragrafo 1 viene portato a dieci anni.

3.   Quando viene presentato un ricorso a norma dell’articolo 23, i termini di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono sospesi a decorrere dalla data in cui è presentato il ricorso e per la durata del relativo procedimento.

4.   Quando l’obbligo di adempimento dell’obbligazione doganale viene ripristinato a norma dell’articolo 79, paragrafo 5, i termini di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono considerati sospesi, a decorrere dalla data in cui è stata presentata la domanda di rimborso o di sgravio a norma dell’articolo 84, fintanto che non sia stata presa una decisione in merito al rimborso o allo sgravio.

Articolo 69

Contabilizzazione

1.   Le autorità doganali di cui all’articolo 66 contabilizzano, conformemente alla legislazione nazionale, l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione dovuti, come determinato conformemente a tale articolo.

Il primo comma non si applica nei casi di cui all’articolo 67, paragrafo 1, secondo comma.

Le autorità doganali non sono tenute a contabilizzare gli importi dei dazi all’importazione o all’esportazione che, a norma dell’articolo 68, corrispondono a un’obbligazione doganale che non può più essere notificata al debitore.

2.   Le modalità pratiche di contabilizzazione degli importi dei dazi all’importazione o all’esportazione sono stabilite dagli Stati membri. Queste modalità possono essere diverse a seconda che le autorità doganali, tenuto conto delle circostanze in cui è sorta l’obbligazione doganale, siano certe che i predetti importi saranno pagati.

Articolo 70

Termine per la contabilizzazione

1.   Quando un’obbligazione doganale sorge al momento dell’accettazione della dichiarazione in dogana delle merci per un regime doganale diverso dall’ammissione temporanea in esenzione parziale dai dazi all’importazione o di qualsiasi altro atto che abbia gli stessi effetti giuridici di tale accettazione, le autorità doganali devono contabilizzare l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione dovuti entro quattordici giorni dallo svincolo delle merci.

Tuttavia, sempre che il pagamento sia stato garantito, l’importo complessivo dei dazi all’importazione o all’esportazione relativi a tutte le merci svincolate nei confronti della medesima persona durante un periodo stabilito dalle autorità doganali, che non può superare trentun giorni, può formare oggetto, al termine di tale periodo, di una contabilizzazione unica. Questa contabilizzazione deve avvenire entro quattordici giorni dalla data di scadenza del periodo in questione.

2.   Quando lo svincolo di una merce è subordinato a determinate condizioni relative alla determinazione dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione dovuti o alla loro riscossione, la contabilizzazione deve avvenire entro quattordici giorni dalla data in cui è determinato l’importo dei dazi dovuti o stabilito l’obbligo di pagare tali dazi all’importazione o all’esportazione.

Tuttavia, quando l’obbligazione doganale riguarda una misura provvisoria di politica commerciale sotto forma di dazio, l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione dovuti deve essere contabilizzato entro due mesi dalla data in cui il regolamento che istituisce la misura definitiva di politica commerciale è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

3.   Quando l’obbligazione doganale sorge in circostanze diverse da quelle di cui al paragrafo 1, l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione dovuti è contabilizzato entro quattordici giorni dalla data in cui le autorità doganali sono in grado di determinare l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione in questione e di prendere una decisione.

4.   Il paragrafo 3 si applica, mutatis mutandis, all’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione da riscuotere o che rimane da riscuotere quando l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione dovuti non è stato contabilizzato a norma dei paragrafi 1, 2 e 3, o è stato determinato e contabilizzato ad un livello inferiore all’importo dovuto.

5.   I termini per la contabilizzazione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano in casi fortuiti o di forza maggiore.

Articolo 71

Misure di applicazione

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono norme relative alla contabilizzazione, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.

Sezione 2

Pagamento dei dazi all’importazione o all’esportazione

Articolo 72

Termini generali di pagamento e sospensione del termine di pagamento

1.   Gli importi dei dazi all’importazione o all’esportazione, corrispondenti a un’obbligazione doganale notificata a norma dell’articolo 67, devono essere pagati dal debitore entro il termine prescritto dalle autorità doganali.

Fatto salvo l’articolo 24, paragrafo 2, tale termine non può superare dieci giorni dalla notifica al debitore dell’obbligazione doganale. In caso di contabilizzazioni globali alle condizioni di cui all’articolo 70, paragrafo 1, secondo comma, esso è fissato in modo da non consentire al debitore di ottenere un periodo di pagamento più lungo di quello di cui avrebbe beneficiato se avesse ottenuto una dilazione di pagamento a norma dell’articolo 74.

Su richiesta del debitore, le autorità doganali possono concedere una proroga del termine quando l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione dovuti sia stato determinato nel corso del controllo a posteriori di cui all’articolo 27. Fatto salvo l’articolo 77, paragrafo 1, la proroga del termine non può eccedere il tempo necessario per consentire al debitore di adottare le misure opportune per adempiere al suo obbligo.

2.   Se il debitore fruisce di un’agevolazione di pagamento a norma degli articoli da 74 a 77, il pagamento deve essere effettuato entro il o i termini fissati nel quadro di tali agevolazioni.

3.   Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono le condizioni per la sospensione del termine di pagamento dell’importo del dazio all’importazione o all’esportazione corrispondente a un’obbligazione doganale nei casi seguenti:

a)

quando è presentata una domanda di sgravio dei dazi a norma dell’articolo 84;

b)

quando le merci sono destinate ad essere confiscate, distrutte o abbandonate allo Stato;

c)

quando l’obbligazione doganale è sorta a norma dell’articolo 46 e ci si trova in presenza di più debitori,

sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.

Le misure fissano, in particolare, il periodo di sospensione, tenuto conto del tempo ragionevolmente necessario per la conclusione delle eventuali formalità o per la riscossione dell’importo del dazio all’importazione o all’esportazione corrispondente all’obbligazione doganale.

Articolo 73

Pagamento

1.   Il pagamento è effettuato in contanti o con qualsiasi altro mezzo avente la medesima efficacia liberatoria, anche mediante compensazione, conformemente alla normativa nazionale.

2.   Il pagamento può essere effettuato da un terzo al posto del debitore.

3.   Il debitore può pagare comunque, totalmente o parzialmente, l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione prima della scadenza del periodo che gli è stato concesso per effettuare il pagamento.

Articolo 74

Dilazione di pagamento

Fatto salvo l’articolo 79, le autorità doganali concedono alla persona interessata, su sua richiesta e previa costituzione di una garanzia, una dilazione di pagamento dei dazi dovuti, secondo le seguenti modalità:

a)

singolarmente per ogni importo dei dazi all’importazione o all’esportazione contabilizzato a norma dell’articolo 70, paragrafo 1, primo comma, o dell’articolo 70, paragrafo 4;

b)

globalmente per tutti gli importi dei dazi all’importazione o all’esportazione contabilizzati a norma dell’articolo 70, paragrafo 1, primo comma, durante un periodo fissato dalle autorità doganali e che non può superare trentuno giorni;

c)

globalmente per tutti gli importi dei dazi all’importazione o all’esportazione contabilizzati insieme a norma dell’articolo 70, paragrafo 1, secondo comma.

Articolo 75

Termini per la dilazione di pagamento

1.   La dilazione di pagamento di cui all’articolo 74 è di trenta giorni.

2.   Quando la dilazione di pagamento è effettuata a norma dell’articolo 74, lettera a), il termine decorre dal giorno che segue quello in cui l’obbligazione doganale viene notificata al debitore.

3.   Quando la dilazione di pagamento è effettuata a norma dell’articolo 74, lettera b), il termine decorre dal giorno che segue quello in cui ha fine il periodo di contabilizzazione globale. Esso è diminuito di un numero di giorni corrispondente alla metà del numero dei giorni che costituiscono il periodo di aggregazione.

4.   Quando la dilazione di pagamento è effettuata a norma dell’articolo 74, lettera c), il termine decorre dal giorno che segue quello in cui scade il periodo stabilito per lo svincolo delle merci in questione. Esso è diminuito di un numero di giorni corrispondente alla metà del numero dei giorni che costituiscono detto periodo.

5.   Quando i periodi di cui ai paragrafi 3 e 4 sono costituiti da un numero di giorni dispari, il numero di giorni da detrarre dal termine di trenta giorni a norma dei paragrafi suddetti è uguale alla metà del numero pari immediatamente inferiore a tale numero dispari.

6.   Quando i periodi di cui ai paragrafi 3 e 4 sono di una settimana di calendario, gli Stati membri possono disporre che l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione il cui pagamento è stato dilazionato sia pagato al più tardi il venerdì della quarta settimana successiva alla settimana di calendario in questione.

Quando i suddetti periodi sono di un mese di calendario, gli Stati membri possono disporre che l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione il cui pagamento è stato dilazionato sia pagato il sedicesimo giorno del mese successivo al mese di calendario in questione.

Articolo 76

Misure di applicazione

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono le norme relative alla dilazione del pagamento per i casi in cui la dichiarazione in dogana è semplificata a norma dell’articolo 109, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.

Articolo 77

Altre agevolazioni di pagamento

1.   Le autorità doganali possono concedere al debitore agevolazioni di pagamento diverse dalla dilazione di pagamento purché sia costituita una garanzia.

La concessione di agevolazioni a norma del primo comma comporta l’applicazione di un interesse di credito sull’importo dei dazi all’importazione o all'esportazione. Il tasso di interesse di credito è quello applicato dalla Banca centrale europea alla sua operazione di rifinanziamento principale più recente effettuata anteriormente al primo giorno di calendario del semestre in questione («tasso di riferimento») più un punto percentuale.

Per uno Stato membro che non partecipa alla terza fase dell’Unione economica e monetaria, il tasso di riferimento di cui sopra è il tasso equivalente fissato dalla banca centrale nazionale. In questo caso il tasso di riferimento in vigore il primo giorno di calendario del semestre in questione si applica durante i sei mesi successivi.

2.   Le autorità doganali possono rinunciare a chiedere una garanzia o ad applicare un interesse di credito quando è stabilito, sulla base di una valutazione documentata della situazione del debitore, che ciò provocherebbe gravi difficoltà di carattere economico o sociale.

3.   La Commissione può adottare, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 184, paragrafo 2, misure per l’applicazione dei paragrafi 1 e 2.

Articolo 78

Esecuzione coatta del pagamento e arretrati

1.   Quando l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione dovuti non è stato pagato entro il termine prescritto, le autorità doganali si avvalgono di tutte le possibilità offerte dalla legislazione dello Stato membro interessato per assicurare il pagamento di detto importo.

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono misure intese ad assicurare il pagamento da parte dei fideiussori nel quadro di una procedura speciale, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.

2.   Sull’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione è applicato un interesse di mora dalla data di scadenza del termine prescritto fino alla data del pagamento.

Il tasso dell’interesse di mora è quello applicato dalla Banca centrale europea alla sua operazione di rifinanziamento principale più recente effettuata anteriormente al primo giorno di calendario del semestre in questione («tasso di riferimento») più due punti percentuali.

Per uno Stato membro che non partecipa alla terza fase dell’Unione economica e monetaria, il tasso di riferimento di cui sopra è il tasso equivalente fissato dalla banca centrale nazionale. In questo caso il tasso di riferimento in vigore il primo giorno di calendario del semestre in questione si applica durante i sei mesi successivi.

3.   Quando un’obbligazione doganale è stata notificata a norma dell’articolo 67, paragrafo 3, oltre all’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione viene applicato un interesse di mora dalla data in cui è sorta l’obbligazione doganale fino alla data della notifica.

Il tasso dell’interesse di mora è fissato a norma del paragrafo 2.

4.   Le autorità doganali possono rinunciare ad applicare un interesse di mora quando è stabilito, sulla base di una valutazione documentata della situazione del debitore, che tale onere potrebbe provocare gravi difficoltà di carattere economico o sociale.

5.   Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, le quali stabiliscono le circostanze, in termini di tempo e importi, in cui le autorità doganali possono rinunciare alla riscossione di un interesse di mora, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.

Sezione 3

Rimborso e sgravio dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione

Articolo 79

Rimborso e sgravio

1.   Fatte salve le condizioni stabilite nella presente sezione, si procede al rimborso o allo sgravio degli importi del dazio all’importazione o all’esportazione, sempre che l’importo oggetto di rimborso o di sgravio superi un dato importo, per i seguenti motivi:

a)

importi del dazio all’importazione o all’esportazione applicati in eccesso;

b)

merci difettose o non conformi alle clausole del contratto;

c)

errore delle autorità competenti;

d)

equità.

Si procede inoltre al rimborso dell’importo del dazio all’importazione o all’esportazione pagato qualora la corrispondente dichiarazione in dogana venga invalidata a norma dell’articolo 114.

2.   Fatte salve le norme di competenza per le decisioni, se le autorità doganali constatano, entro i periodi di cui all’articolo 84, paragrafo 1, che l’importo di un dazio all’importazione o all’esportazione deve essere oggetto di rimborso o di sgravio a norma degli articoli 80, 82 o 83, esse procedono di propria iniziativa al rimborso o allo sgravio.

3.   Non sono concessi rimborsi né sgravi qualora la situazione su cui si basa la notifica dell’obbligazione doganale sia dovuta ad una frode del debitore.

4.   Il rimborso non dà luogo al pagamento di interessi da parte delle autorità doganali interessate.

Tuttavia, è pagato un interesse quando una decisione che concede il rimborso non è eseguita entro tre mesi dalla sua adozione, a meno che le cause dell’inadempienza esulino dal controllo delle autorità doganali.

In tali casi, l’interesse è pagato dalla data di scadenza del termine di tre mesi fino alla data del rimborso. Il tasso d’interesse è fissato conformemente all’articolo 77.

5.   Quando il rimborso o lo sgravio sono stati concessi dall’autorità competente per errore, si ripristina l’obbligazione doganale originaria sempre che questa non sia caduta in prescrizione a norma dell’articolo 68.

In tali casi, gli eventuali interessi pagati a norma del paragrafo 4, secondo comma devono essere rimborsati.

Articolo 80

Rimborso e sgravio degli importi del dazio all’importazione o all’esportazione applicati in eccesso

Si procede al rimborso o allo sgravio dell’importo del dazio all’importazione o all’esportazione qualora l’importo corrispondente all’obbligazione doganale inizialmente notificata superi l’importo dovuto o l’obbligazione doganale sia stata notificata al debitore contrariamente all’articolo 67, paragrafo 1, lettere c) o d).

Articolo 81

Merci difettose o non conformi alle clausole del contratto

1.   Si procede al rimborso o allo sgravio dell’importo di un dazio all’importazione quando la notifica dell’obbligazione doganale riguarda merci che sono state rifiutate dall’importatore perché, al momento dello svincolo, erano difettose o non conformi alle clausole del contratto in esecuzione del quale erano state importate.

Sono equiparate alle merci difettose le merci danneggiate prima dello svincolo.

2.   Il rimborso o lo sgravio dei dazi all’importazione viene concesso a condizione che le merci non siano state utilizzate, a meno che sia stato necessario cominciare ad utilizzarle per accertarne la difettosità o la non conformità alle clausole del contratto e purché siano esportate dal territorio doganale della Comunità.

3.   Su richiesta della persona interessata le autorità doganali permettono che le merci, anziché esportate, siano vincolate a un regime di perfezionamento attivo anche a fini di distruzione, o di transito esterno, di deposito doganale o di zona franca.

Articolo 82

Rimborso o sgravio dovuto a un errore delle autorità competenti

1.   In situazioni diverse da quelle di cui all’articolo 79, paragrafo 1, secondo comma, e diverse da quelle di cui agli articoli 80, 81 e 83 si procede al rimborso o allo sgravio dell’importo del dazio all’importazione o all’esportazione se, per un errore delle autorità competenti, l’importo corrispondente all’obbligazione doganale inizialmente notificata era inferiore all’importo dovuto, purché sussistano le seguenti condizioni:

a)

l’errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore;

b)

il debitore ha agito in buona fede.

2.   Quando il trattamento preferenziale delle merci è concesso in base ad un sistema di cooperazione amministrativa che coinvolge le autorità di un paese o di un territorio non facente parte del territorio doganale della Comunità, il rilascio da parte di queste ultime di un certificato che si riveli inesatto costituisce un errore che non poteva ragionevolmente essere scoperto ai sensi del paragrafo 1, lettera a).

Il rilascio di un certificato inesatto non costituisce tuttavia un errore se il certificato si basa su una situazione fattuale inesatta riferita dall’esportatore, salvo se è evidente che le autorità che hanno rilasciato il certificato sapevano o avrebbero dovuto ragionevolmente sapere che le merci non soddisfacevano le condizioni per poter beneficiare del trattamento preferenziale.

Il debitore è considerato in buona fede se può dimostrare che, per la durata delle operazioni commerciali in questione, ha agito con diligenza per assicurarsi che fossero soddisfatte tutte le condizioni per il trattamento preferenziale.

Il debitore non può tuttavia invocare la buona fede qualora la Commissione abbia pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un avviso in cui si esprimono fondati dubbi circa la corretta applicazione del regime preferenziale da parte del paese o del territorio beneficiario.

Articolo 83

Rimborso e sgravio per motivi di equità

In situazioni diverse da quelle di cui agli articoli 79, paragrafo 1, secondo comma, e diverse da quelle di cui agli articoli 80, 81 e 82, si procede, per motivi di equità, al rimborso o allo sgravio dell’importo di un dazio all’importazione o all’esportazione quando un’obbligazione doganale sorge in circostanze particolari che non implicano frode o manifesta negligenza da parte del debitore.

Articolo 84

Procedura di rimborso e sgravio

1.   Le domande di rimborso o di sgravio a norma dell’articolo 79 sono presentate all’ufficio doganale competente entro i termini seguenti:

a)

in caso di dazi applicati in eccesso, di errore delle autorità competenti o di motivi di equità, entro tre anni dalla data di notifica dell’obbligazione doganale;

b)

in caso di merci difettose o non conformi alle clausole del contratto, entro un anno dalla data di notifica dell’obbligazione doganale;

c)

in caso di invalidamento di una dichiarazione in dogana, entro il termine indicato nelle norme applicabili all’invalidamento.

Il termine di cui alle lettere a) e b), del primo comma viene prorogato se il richiedente dimostra che gli è stato impossibile presentare la domanda entro il termine prescritto per un caso fortuito o per causa di forza maggiore.

2.   Se è stato presentato un ricorso a norma dell’articolo 23 avverso la notifica dell’obbligazione doganale, il termine corrispondente di cui al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo è sospeso a partire dalla data in cui è presentato il ricorso e per la durata del relativo procedimento.

Articolo 85

Misure di applicazione

La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 184, paragrafo 2, le misure per l’applicazione della presente sezione. Tali misure specificano in particolare i casi in cui la Commissione decide, secondo la procedura di gestione di cui all’articolo 184, paragrafo 3, se il rimborso o lo sgravio di un importo di dazi all’importazione o all’esportazione sia giustificato.

CAPO 4

Estinzione dell’obbligazione doganale

Articolo 86

Estinzione

1.   Fatto salvo l’articolo 68 e le disposizioni vigenti relative alla mancata riscossione dell’importo del dazio all’importazione o all’esportazione corrispondente a un’obbligazione doganale in caso di insolvibilità del debitore constatata per via giudiziaria, l’obbligazione doganale all’importazione o all’esportazione si estingue:

a)

con il pagamento dell’importo del dazio all’importazione o all’esportazione;

b)

con lo sgravio dell’importo del dazio all’importazione o all’esportazione, fatto salvo il paragrafo 4;

c)

quando, per merci dichiarate per un regime doganale che comporta l’obbligo di pagare dazi, la dichiarazione in dogana viene invalidata;

d)

quando le merci soggette a dazi all’importazione o all’esportazione vengono confiscate;

e)

quando le merci soggette a dazi all’importazione o all’esportazione vengono sequestrate e contemporaneamente o successivamente confiscate;

f)

quando le merci soggette a dazi all’importazione e all’esportazione vengono distrutte sotto sorveglianza doganale o abbandonate allo Stato;

g)

quando la scomparsa delle merci o l’inosservanza degli obblighi derivanti dalla normativa doganale è dovuta alla distruzione totale o alla perdita irrimediabile delle merci per una causa inerente alla loro stessa natura, per un caso fortuito o per causa di forza maggiore, o per ordine delle autorità doganali; ai fini della presente lettera, una merce è irrimediabilmente persa quando sia inutilizzabile da parte di qualsiasi persona.

h)

quando l’obbligazione doganale è sorta a norma dell’articolo 46 o dell’articolo 49 e sono soddisfatte le seguenti condizioni:

i)

l’inadempienza che ha dato luogo all’obbligazione doganale non ha avuto conseguenze significative sul corretto funzionamento del regime doganale in questione e non costituiva un tentativo di frode;

ii)

vengono successivamente espletate tutte le formalità necessarie per regolarizzare la situazione delle merci;

i)

quando merci immesse in libera pratica in esenzione da dazio o con dazio all’importazione ridotto a causa del loro uso finale sono state esportate con l’autorizzazione delle autorità doganali;

j)

quando l’obbligazione è sorta a norma dell’articolo 45 e le formalità espletate per fruire del trattamento tariffario preferenziale di cui al medesimo articolo sono annullate;

k)

quando, fatto salvo il paragrafo 5 del presente articolo, l’obbligazione doganale è sorta a norma dell’articolo 46 e vengono fornite alle autorità doganali prove da esse ritenute sufficienti del fatto che le merci non sono state utilizzate né consumate e che sono state esportate dal territorio doganale della Comunità.

2.   In caso di confisca delle merci ai sensi del paragrafo 1, lettera d), l’obbligazione doganale non è tuttavia considerata estinta ai fini delle sanzioni applicabili alle infrazioni doganali, qualora la legislazione di uno Stato membro preveda che i dazi doganali o l’esistenza di un’obbligazione doganale costituiscano la base per la determinazione delle sanzioni.

3.   Quando, conformemente al paragrafo 1, lettera g), un’obbligazione doganale si estingue in relazione a merci immesse in libera pratica in esenzione da dazio o con dazio all’importazione ridotto a causa del loro uso finale, i rottami e i residui risultanti dalla loro distruzione sono considerati merci non comunitarie.

4.   Quando per l’importo di un dazio all’importazione o all’esportazione corrispondente a una medesima obbligazione doganale esistono più debitori e viene concesso uno sgravio, l’obbligazione doganale si estingue solo per la persona o le persone a cui è concesso lo sgravio.

5.   Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera k), l’obbligazione doganale non si estingue per l’autore o gli autori di un tentativo di frode.

6.   Quando l’obbligazione doganale è sorta a norma dell’articolo 46, questa si estingue per la persona che non ha commesso alcun tentativo di frode e che ha contribuito alla lotta contro le frodi.

7.   La Commissione può adottare, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 184, paragrafo 2, misure per l’applicazione del presente articolo.

TITOLO IV

MERCI INTRODOTTE NEL TERRITORIO DOGANALE DELLA COMUNITÀ

CAPO 1

Dichiarazione sommaria di ingresso

Articolo 87

Obbligo di presentare una dichiarazione sommaria di ingresso

1.   Le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità sono oggetto di una dichiarazione sommaria di ingresso, salvo i mezzi di trasporto importati in via temporanea e i mezzi di trasporto e le merci in essi trasportate che si limitano ad attraversare le acque territoriali o lo spazio aereo del territorio doganale della Comunità senza fare scalo all’interno di tale territorio.

2.   Se non altrimenti specificato nella normativa doganale, una dichiarazione sommaria di ingresso è presentata presso l’ufficio doganale competente prima che le merci siano introdotte nel territorio doganale della Comunità.

Le autorità doganali possono accettare, invece della dichiarazione sommaria di ingresso, una notifica della dichiarazione sommaria di ingresso e l’accesso ai relativi dati nel sistema informatico dell’operatore economico.

3.   Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono quanto segue:

a)

i casi, diversi da quelli di cui al paragrafo 1 del presente articolo, in cui l’obbligo della dichiarazione sommaria di ingresso può essere oggetto di dispensa o di adattamento e le condizioni a cui può essere oggetto di dispensa o di adattamento;

b)

il termine entro il quale la dichiarazione sommaria di ingresso deve essere presentata o resa disponibile prima che le merci siano introdotte nel territorio doganale della Comunità;

c)

le norme per eccezioni e variazioni relative al termine di cui alla lettera b);

d)

le norme per la determinazione dell’ufficio doganale competente presso il quale deve essere presentata o resa disponibile la dichiarazione sommaria di ingresso e dove devono essere effettuati l’analisi dei rischi e i controlli all’entrata basati sui rischi,

sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.

Nell’adottare tali misure, si tiene conto:

a)

di circostanze particolari;

b)

dell’applicazione di tali misure a determinati tipi di traffico di merci, modi di trasporto od operatori economici;

c)

di accordi internazionali che prevedono misure particolari di sicurezza.

Articolo 88

Presentazione e persona competente

1.   La dichiarazione sommaria di ingresso viene presentata mediante un procedimento informatico. Possono essere usate informazioni commerciali, portuali o relative al trasporto, purché contengano le indicazioni necessarie per una dichiarazione sommaria di ingresso.

Le autorità doganali possono accettare, in circostanze eccezionali, dichiarazioni sommarie di ingresso in forma cartacea, a condizione che applichino il medesimo livello di gestione del rischio applicato alle dichiarazioni sommarie di ingresso presentate mediante un procedimento informatico e che possano essere soddisfatti i requisiti per lo scambio di tali dati con altri uffici doganali.

2.   La dichiarazione sommaria di ingresso è presentata dalla persona che introduce le merci nel territorio doganale della Comunità o che assume la responsabilità del loro trasporto in tale territorio.

3.   Nonostante gli obblighi della persona di cui al paragrafo 2, la dichiarazione sommaria di ingresso può essere presentata anche:

a)

dall’importatore, dal destinatario o da un’altra persona in nome o per conto della quale agisce la persona di cui al paragrafo 2;

b)

da qualsiasi persona in grado di presentare o di far presentare le merci in questione presso le autorità doganali competenti.

4.   Allorché la dichiarazione sommaria di ingresso è depositata da una persona diversa dal gestore del mezzo di trasporto che introduce le merci nel territorio doganale della Comunità, detto gestore deve depositare presso l’ufficio doganale competente una notifica di arrivo sotto forma di distinta, bolla di spedizione o lista di carico, che riprenda le informazioni necessarie all’identificazione di tutte le merci trasportate soggette a dichiarazione sommaria di ingresso.

La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 184, paragrafo 2, le misure che definiscono le informazioni che devono figurare nella notifica di arrivo.

Il paragrafo 1 si applica, mutatis mutandis, alla notifica di arrivo di cui al primo comma del presente paragrafo.

Articolo 89

Modifica della dichiarazione sommaria di ingresso

1.   Su sua richiesta la persona che presenta la dichiarazione sommaria di ingresso è autorizzata a modificare una o più indicazioni di questa dichiarazione dopo la presentazione della stessa.

Tuttavia, siffatte modifiche non sono possibili dopo che le autorità doganali:

a)

hanno informato la persona che ha presentato la dichiarazione sommaria di ingresso della loro intenzione di procedere alla visita delle merci;

b)

hanno stabilito che le indicazioni in questione sono inesatte;

c)

hanno autorizzato il ritiro delle merci dal luogo in cui sono state presentate.

2.   Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono eccezioni alla lettera c), del paragrafo 1 del presente articolo, definendo in particolare quanto segue:

a)

i criteri per stabilire i motivi per le modifiche successive al ritiro;

b)

gli elementi di informazione che possono essere modificati;

c)

il termine successivo al ritiro entro cui possono essere consentite le modifiche,

sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.

Articolo 90

Dichiarazione in dogana che sostituisce la dichiarazione sommaria di ingresso

L’ufficio doganale competente può non esigere la presentazione di una dichiarazione sommaria di ingresso per le merci per le quali prima della scadenza del termine di cui all’articolo 87, paragrafo 3, primo comma, lettera b) viene presentata una dichiarazione in dogana. In tal caso, la dichiarazione in dogana deve contenere almeno le indicazioni necessarie per la dichiarazione sommaria di ingresso. Fino al momento della sua accettazione a norma dell’articolo 112, essa ha lo status di dichiarazione sommaria di ingresso.

CAPO 2

Arrivo delle merci

Sezione 1

Entrata delle merci nel territorio doganale della Comunità

Articolo 91

Vigilanza doganale

1.   Le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità sono soggette, dal momento della loro introduzione, a vigilanza doganale e possono subire controlli doganali. Se del caso, esse sono soggette a tali divieti e restrizioni, giustificati, tra l’altro, da motivi di moralità pubblica, ordine pubblico, pubblica sicurezza, tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o preservazione dei vegetali, tutela dell’ambiente, protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, e tutela della proprietà industriale o commerciale, compresi i controlli sui precursori di droghe, sulle merci che violano taluni diritti di proprietà intellettuale e sui contanti che entrano nella Comunità, nonché all’applicazione di misure di conservazione e gestione delle risorse ittiche e di misure di politica commerciale.

Esse restano soggette a tale vigilanza per tutto il tempo necessario a determinare la loro posizione doganale e non possono essere rimosse senza l’autorizzazione delle autorità doganali.

Fatto salvo l’articolo 166, le merci comunitarie non sono più soggette a vigilanza doganale una volta determinata la loro posizione doganale.

Le merci non comunitarie rimangono sotto vigilanza doganale finché non cambiano posizione doganale o non vengono riesportate o distrutte.

2.   Il titolare delle merci sotto vigilanza doganale può in qualsiasi momento, con l’autorizzazione delle autorità doganali, esaminare le merci o prelevare campioni, in particolare per determinare la classificazione tariffaria, il valore in dogana o la posizione doganale delle merci.

Articolo 92

Trasporto fino al luogo appropriato

1.   La persona che introduce le merci nel territorio doganale della Comunità le trasporta senza indugio, seguendo la via indicata dalle autorità doganali e in conformità alle loro eventuali istruzioni, all’ufficio doganale designato dalle autorità doganali, in qualsiasi altro luogo designato o autorizzato da dette autorità o in una zona franca.

L’introduzione delle merci in una zona franca viene effettuata direttamente, per via marittima o aerea, oppure, se per via terrestre senza attraversamento di un’altra parte del territorio doganale della Comunità, quando la zona franca è contigua alla frontiera terrestre tra uno Stato membro e un paese terzo.

Le merci sono presentate alle autorità doganali a norma dell’articolo 95.

2.   Qualsiasi persona che assume la responsabilità del trasporto delle merci dopo che queste sono state introdotte nel territorio doganale della Comunità diventa responsabile dell’assolvimento dell’obbligo di cui al paragrafo 1.

3.   Sono assimilate alle merci introdotte nel territorio doganale della Comunità le merci che, pur trovandosi ancora fuori di tale territorio, possono essere sottoposte a controlli doganali da parte dell’autorità doganale di uno Stato membro in virtù di un accordo concluso con il paese o territorio interessato non facente parte del territorio doganale della Comunità.

4.   Il paragrafo 1 non osta all’applicazione di disposizioni speciali per le lettere, le cartoline e le stampe e i loro equivalenti elettronici contenuti in altri supporti o per le merci trasportate dai viaggiatori, le merci trasportate nelle zone di frontiera o in gasdotti o via cavo e altro traffico di importanza economica trascurabile, sempre che la vigilanza doganale e le possibilità di controllo doganale non ne risultino compromesse.

5.   Il paragrafo 1 non si applica ai mezzi di trasporto e alle merci in essi trasportate che si limitano ad attraversare le acque territoriali o lo spazio aereo del territorio doganale della Comunità senza fare scalo all’interno di tale territorio.

Articolo 93

Servizi aerei e marittimi intracomunitari

1.   Gli articoli da 87 a 90, 92, paragrafo 1, e da 94 a 97 non si applicano alle merci che sono temporaneamente uscite dal territorio doganale della Comunità circolando tra due punti di tale territorio per via marittima o aerea, a condizione che il trasporto sia stato effettuato in linea diretta e mediante servizio aereo o collegamento marittimo regolare senza scalo fuori del territorio doganale della Comunità.

2.   Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono disposizioni speciali per i servizi aerei e i collegamenti marittimi regolari, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.

Articolo 94

Trasporto in circostanze particolari

1.   Qualora, per un caso fortuito o per causa di forza maggiore, non si possa adempiere l’obbligo di cui all’articolo 92, paragrafo 1, la persona tenuta al suo adempimento o qualsiasi altra persona che agisca per suo conto ne informa senza indugio le autorità doganali. Se il caso fortuito o la forza maggiore non hanno provocato la perdita totale delle merci, le autorità doganali vengono anche informate del luogo preciso in cui si trovano le merci.

2.   Qualora una nave o un aeromobile di cui all’articolo 92, paragrafo 5, sia costretta(o), per un caso fortuito o per causa di forza maggiore, a fare scalo o a sostare temporaneamente nel territorio doganale della Comunità e l’obbligo di cui all’articolo 92, paragrafo 1, non possa essere rispettato, la persona che ha introdotto la nave o l’aeromobile nel predetto territorio doganale, o qualsiasi altra persona che agisca per suo conto, informa senza indugio le autorità doganali della situazione sopravvenuta.

3.   Le autorità doganali stabiliscono le misure da prendere per permettere la vigilanza doganale delle merci di cui al paragrafo 1, o della nave o dell’aeromobile, e delle merci che si trovano a bordo nei casi di cui al paragrafo 2, e per garantire, all’occorrenza, che vengano successivamente trasportate ad un ufficio doganale o ad altro luogo da esse designato o autorizzato.

Sezione 2

Presentazione, scarico e visita delle merci

Articolo 95

Presentazione in dogana delle merci

1.   Le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità devono essere presentate in dogana immediatamente al loro arrivo all’ufficio doganale designato o in altro luogo approvato dalle autorità doganali o nella zona franca da una delle persone seguenti:

a)

la persona che ha introdotto le merci nel territorio doganale della Comunità;

b)

la persona in nome o per conto della quale agisce la persona che ha introdotto le merci in detto territorio;

c)

la persona che ha assunto la responsabilità del trasporto delle merci dopo la loro introduzione nel territorio doganale della Comunità.

2.   Nonostante gli obblighi della persona di cui al paragrafo 1, le merci possono essere presentate anche:

a)

da qualsiasi persona che vincoli immediatamente le merci ad un regime doganale;

b)

dal titolare di un’autorizzazione per la gestione di strutture di deposito o da qualsiasi persona che svolga un’attività in una zona franca.

3.   La persona che presenta le merci fa riferimento alla dichiarazione sommaria di ingresso o alla dichiarazione in dogana presentata per le merci in questione.

4.   Il paragrafo 1 non osta all’applicazione di eventuali disposizioni speciali riguardanti le lettere, le cartoline e le stampe e i loro equivalenti elettronici contenuti in altri supporti o le merci trasportate dai viaggiatori, le merci trasportate nelle zone di frontiera o in gasdotti o via cavo e altro traffico di importanza economica trascurabile, sempre che la vigilanza doganale e le possibilità di controllo doganale non ne risultino compromesse.

Articolo 96

Scarico e visita delle merci

1.   Le merci sono scaricate o trasbordate dal mezzo di trasporto sul quale si trovano solo con l’autorizzazione delle autorità doganali e unicamente nei luoghi designati o autorizzati dalle medesime.

Questa autorizzazione non è tuttavia richiesta in caso di pericolo imminente che imponga di scaricare immediatamente la totalità o parte delle merci. In tal caso, le autorità doganali ne sono informate senza indugio.

2.   Le autorità doganali possono esigere in qualsiasi momento che le merci vengano scaricate e tolte dall’imballaggio al fine di effettuarne la visita, di prelevare campioni o di esaminare i mezzi di trasporto utilizzati.

3.   Le merci presentate in dogana non possono essere rimosse dal luogo in cui sono state presentate senza l’autorizzazione delle autorità doganali.

Sezione 3

Formalità successive alla presentazione

Articolo 97

Obbligo di vincolare le merci non comunitarie a un regime doganale

1.   Fatti salvi gli articoli 125 e 127, le merci non comunitarie presentate in dogana devono essere vincolate a un regime doganale.

2.   Salvo altrimenti disposto, il dichiarante può scegliere liberamente il regime doganale al quale intende vincolare le merci, alle condizioni stabilite per quel regime, indipendentemente dalla loro natura o quantità, o dal loro paese di origine, provenienza o destinazione.

Articolo 98

Merci considerate in custodia temporanea

1.   Salvo quando vengono vincolate immediatamente a un regime doganale per il quale è stata accettata una dichiarazione in dogana o quando sono state collocate in una zona franca, le merci non comunitarie presentate in dogana sono considerate in custodia temporanea, a norma dell’articolo 151.

2.   Fatto salvo l’obbligo di cui all’articolo 87, paragrafo 2, e delle eccezioni o della dispensa previste dalle misure adottate a norma dell’articolo 87, paragrafo 3, quando si constata che le merci non comunitarie presentate in dogana non sono oggetto di una dichiarazione sommaria di ingresso, il titolare delle merci presenta immediatamente tale dichiarazione.

Sezione 4

Merci circolate in regime di transito

Articolo 99

Deroga per le merci che arrivano in regime di transito

L’articolo 92, ad eccezione del primo comma del paragrafo 1, e gli articoli da 95 a 98 non si applicano quando vengono introdotte nel territorio doganale della Comunità merci già vincolate a un regime di transito.

Articolo 100

Disposizioni applicabili alle merci non comunitarie dopo la conclusione di un regime di transito

Gli articoli 96, 97 e 98 si applicano alle merci non comunitarie che circolano in regime di transito, dopo la loro presentazione presso l’ufficio doganale di destinazione nel territorio doganale della Comunità in conformità alle disposizioni vigenti in materia di transito.

TITOLO V

NORME GENERALI IN MATERIA DI POSIZIONE DOGANALE, VINCOLO DELLE MERCI AD UN REGIME DOGANALE, VERIFICA, SVINCOLO E RIMOZIONE DELLE MERCI

CAPO 1

Posizione doganale delle merci

Articolo 101

Presunzione di posizione doganale delle merci comunitarie

1.   Fatto salvo l’articolo 161, tutte le merci presenti nel territorio doganale della Comunità sono considerate avere la posizione doganale di merci comunitarie, tranne quando sia stabilito che non sono merci comunitarie.

2.   Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono:

a)

i casi in cui non si applica la presunzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo;

b)

i vari modi per stabilire la posizione doganale delle merci comunitarie;

c)

i casi in cui le merci interamente ottenute nel territorio doganale della Comunità non hanno la posizione doganale di merci comunitarie se ottenute da merci vincolate al regime di transito esterno, deposito, ammissione temporanea o perfezionamento attivo,

sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.

Articolo 102

Perdita della posizione doganale delle merci come merci comunitarie

Le merci comunitarie diventano non comunitarie quando:

a)

vengono portate fuori dal territorio doganale della Comunità, sempre che non si applichino le norme sul transito interno o le misure stabilite conformemente all’articolo 103;

b)

sono state vincolate al regime di transito esterno, di deposito o di perfezionamento attivo compatibilmente con la normativa doganale;

c)

sono state vincolate al regime dell’uso finale e successivamente vengono abbandonate allo Stato o vengono distrutte e restano i residui;

d)

la dichiarazione di immissione delle merci in libera pratica è invalidata dopo lo svincolo in conformità a misure adottate a norma dell’articolo 114, paragrafo 2, secondo comma.

Articolo 103

Merci comunitarie che escono temporaneamente dal territorio doganale

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono le condizioni alle quali le merci comunitarie possono circolare, senza essere soggette a un regime doganale, da un punto all’altro del territorio doganale della Comunità e temporaneamente fuori di tale territorio senza che muti la loro posizione doganale, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.

CAPO 2

Vincolo delle merci ad un regime doganale

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 104

Dichiarazione in dogana delle merci e vigilanza doganale sulle merci comunitarie

1.   Tutte le merci destinate ad essere vincolate a un regime doganale, ad eccezione del regime di zona franca, sono oggetto di una dichiarazione in dogana appropriata al regime in questione.

2.   Le merci comunitarie dichiarate per l’esportazione, il transito all’interno della Comunità o il perfezionamento passivo sono soggette a vigilanza doganale dal momento dell’accettazione della dichiarazione di cui al paragrafo 1 fino al momento in cui escano dal territorio doganale della Comunità o siano abbandonate allo Stato o distrutte o fino a quando la dichiarazione in dogana sia invalidata.

Articolo 105

Uffici doganali competenti

1.   Salvo altrimenti disposto dalla normativa comunitaria, gli Stati membri definiscono l’ubicazione e la competenza dei vari uffici doganali siti sul loro territorio.

Essi garantiscono che siano fissati orari ufficiali di apertura ragionevoli ed adeguati, che tengano conto della natura del traffico e delle merci e del regime doganale al quale devono essere vincolate, per evitare che il flusso del traffico internazionale sia ostacolato o distorto.

2.   La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 184, paragrafo 2, le misure per definire i vari ruoli e responsabilità degli stessi uffici doganali competenti, segnatamente:

a)

gli uffici doganali di entrata, importazione, esportazione o uscita;

b)

gli uffici doganali che espletano le formalità relative al vincolo delle merci a un regime doganale;

c)

gli uffici doganali che concedono autorizzazioni e sorvegliano i regimi doganali.

Articolo 106

Sdoganamento centralizzato

1.   Le autorità doganali possono autorizzare a presentare, o a rendere disponibile, presso l’ufficio doganale competente del luogo in cui l’interessato è stabilito una dichiarazione in dogana per le merci presentate in dogana presso un altro ufficio doganale. In tali casi l’obbligazione doganale si considera sorta nell’ufficio doganale presso il quale è stata presentata o resa disponibile la dichiarazione in dogana.

2.   L’ufficio doganale presso il quale è presentata o resa disponibile la dichiarazione in dogana espleta le formalità per la verifica della dichiarazione, il recupero dell’importo del dazio all’importazione o all’esportazione corrispondente all’eventuale obbligazione doganale e la concessione dello svincolo delle merci.

3.   L’ufficio doganale presso il quale sono presentate le merci effettua, fatti salvi i controlli di sicurezza che gli incombono, gli eventuali esami legittimamente richiesti dall’ufficio doganale presso cui è stata presentata o resa disponibile la dichiarazione in dogana e autorizza lo svincolo delle merci, tenendo conto delle informazioni ricevute da tale ufficio.

4.   Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono in particolare quanto segue:

a)

la concessione dell’autorizzazione di cui al paragrafo 1;

b)

i casi in cui deve essere effettuato il riesame dell’autorizzazione;

c)

le condizioni di concessione dell’autorizzazione;

d)

l’identificazione dell’autorità doganale competente per la concessione dell’autorizzazione;

e)

la consultazione e informazione delle altre autorità doganali, se del caso;

f)

le condizioni dell’eventuale sospensione o revoca dell’autorizzazione;

g)

il ruolo e le responsabilità specifici degli uffici doganali competenti interessati, soprattutto riguardo ai controlli da effettuare;

h)

la forma, e l’eventuale termine, dell’espletamento delle formalità,

sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.

Tali misure tengono conto dei seguenti aspetti:

in relazione alla lettera c), qualora sia interessato più di uno Stato membro, il rispetto da parte del richiedente dei criteri stabiliti all’articolo 14 per la concessione dello status di operatore economico autorizzato,

in relazione alla lettera d), il luogo in cui è tenuta o è accessibile la contabilità principale del richiedente a fini doganali, in modo da facilitare il controllo basato su revisioni contabili, e in cui dovrà essere effettuata almeno una parte delle attività che saranno oggetto dell’autorizzazione.

Articolo 107

Tipi di dichiarazione in dogana

1.   La dichiarazione in dogana viene presentata mediante procedimento informatico. Le autorità doganali possono accettare che la dichiarazione in dogana consista in un’iscrizione nelle scritture del dichiarante, purché le autorità doganali abbiano accesso a tali dati nel sistema elettronico del dichiarante e siano soddisfatti i requisiti per qualsiasi scambio di tali dati necessario tra gli uffici doganali.

2.   Quando tale possibilità sia prevista dalla normativa doganale, le autorità doganali possono accettare una dichiarazione doganale scritta o orale o altro atto con cui le merci possano essere vincolate a un regime doganale.

3.   La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 184, paragrafo 2, misure per l’applicazione del presente articolo.

Sezione 2

Dichiarazioni normali in dogana

Articolo 108

Contenuto di una dichiarazione e documenti di accompagnamento

1.   Le dichiarazioni in dogana devono contenere tutte le indicazioni necessarie per l’applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale sono dichiarate le merci. Le dichiarazioni in dogana fatte per via informatica devono contenere una firma elettronica o un altro mezzo di autenticazione. Le dichiarazioni su supporto cartaceo devono essere firmate.

La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 184, paragrafo 2, misure che stabiliscono le specifiche cui devono conformarsi le dichiarazioni in dogana.

2.   I documenti di accompagnamento richiesti per l’applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale sono dichiarate le merci devono essere a disposizione delle autorità doganali nel momento in cui viene presentata la dichiarazione.

3.   Quando la dichiarazione in dogana viene presentata mediante procedimento informatico, le autorità doganali possono accettare che anche i documenti di accompagnamento siano presentati utilizzando tale procedimento. Le autorità doganali possono accettare, invece della presentazione dei suddetti documenti, di accedere ai pertinenti dati nel sistema informatico dell’operatore economico.

Tuttavia, su richiesta del dichiarante, le autorità doganali possono autorizzare la messa a disposizione di tali documenti dopo lo svincolo delle merci.

4.   La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 184, paragrafo 2, misure per l’applicazione dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

Sezione 3

Dichiarazioni semplificate in dogana

Articolo 109

Dichiarazione semplificata

1.   Le autorità doganali, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, autorizzano chiunque a ottenere il vincolo delle merci a un regime doganale sulla base di una dichiarazione semplificata che può omettere taluni particolari e documenti di accompagnamento menzionati all’articolo 108.

2.   Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, riguardanti le condizioni alle quali viene concessa l’autorizzazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.

3.   La Commissione può adottare, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 184, paragrafo 2, misure riguardanti le specifiche a cui devono essere conformi le dichiarazioni semplificate.

Articolo 110

Dichiarazione complementare

1.   In caso di dichiarazione semplificata a norma dell’articolo 109, paragrafo 1, il dichiarante fornisce una dichiarazione complementare contenente le ulteriori indicazioni necessarie a completare una dichiarazione in dogana per il regime doganale in questione.

La dichiarazione complementare può avere carattere globale, periodico o riepilogativo.

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono eccezioni al primo comma del presente paragrafo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.

2.   La dichiarazione complementare e la dichiarazione semplificata di cui all’articolo 109, paragrafo 1, sono considerate costituire uno strumento unico ed indivisibile che ha effetto a decorrere dalla data di accettazione della dichiarazione semplificata a norma dell’articolo 112.

Quando la dichiarazione semplificata è costituita da un’iscrizione nelle scritture del dichiarante e dall’accesso a tali dati da parte delle autorità doganali, la dichiarazione ha effetto a decorrere dalla data di iscrizione delle merci nelle scritture.

3.   Il luogo in cui la dichiarazione complementare deve essere presentata in conformità all’autorizzazione si considera, ai fini dell’articolo 55, essere il luogo in cui è stata presentata la dichiarazione in dogana.

Sezione 4

Disposizioni applicabili a tutte le dichiarazioni in dogana

Articolo 111

Persona che presenta una dichiarazione

1.   Fatto salvo l’articolo 110, paragrafo 1, la dichiarazione in dogana può essere fatta da qualsiasi persona che sia in grado di presentare o rendere disponibili tutti i documenti richiesti per l’applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale sono dichiarate le merci. Tale persona deve inoltre essere in grado di presentare o far presentare le merci in questione all’ufficio doganale competente.

Tuttavia, qualora l’accettazione di una dichiarazione in dogana implichi obblighi particolari per una determinata persona, la dichiarazione deve essere fatta da tale persona o dal suo rappresentante.

2.   Il dichiarante deve essere stabilito nel territorio doganale della Comunità. Tuttavia, la condizione di stabilimento nella Comunità non è richiesta alle persone che:

presentano una dichiarazione di transito o di ammissione temporanea,

dichiarano merci a titolo occasionale, nella misura in cui le autorità doganali lo ritengano giustificato.

3.   Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono i casi in cui sono ammesse deroghe agli obblighi di cui al paragrafo 2 e che ne precisano le condizioni, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.

Articolo 112

Accettazione di una dichiarazione

1.   Le dichiarazioni rispondenti alle condizioni stabilite nel presente capo sono accettate immediatamente dalle autorità doganali se le merci cui si riferiscono sono state presentate in dogana o, con soddisfazione delle autorità doganali, sono rese disponibili per i controlli doganali.

Quando la dichiarazione è costituita da un’iscrizione nelle scritture del dichiarante e dall’accesso a tali dati da parte delle autorità doganali, la dichiarazione si considera accettata dal momento dell’iscrizione delle merci nelle scritture. Le autorità doganali possono dispensare il dichiarante, senza pregiudizio dei suoi obblighi legali e dell’applicazione dei controlli di sicurezza, dall’obbligo di presentare o rendere disponibili le merci per il controllo doganale.

2.   Fatto salvo l’articolo 110, paragrafo 2, o il secondo comma del paragrafo 1 del presente articolo, qualora una dichiarazione in dogana venga presentata presso un ufficio doganale diverso da quello al quale vengono presentate le merci, la dichiarazione è accettata se l’ufficio al quale vengono presentate le merci conferma la disponibilità delle stesse ai fini dei controlli doganali.

3.   Salvo altrimenti disposto, la data di accettazione della dichiarazione in dogana da parte delle autorità doganali è la data da usare per l’applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale sono dichiarate le merci e per tutte le altre formalità all’importazione o all’esportazione.

4.   La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 184, paragrafo 2, misure che prevedono norme dettagliate per l’applicazione del presente articolo.

Articolo 113

Modifica della dichiarazione

1.   Su sua richiesta, il dichiarante è autorizzato a modificare una o più indicazioni della dichiarazione dopo l’accettazione di quest’ultima da parte delle autorità doganali. La modifica non può far diventare oggetto della dichiarazione merci diverse da quelle che ne costituivano l’oggetto iniziale.

2.   Tuttavia siffatte rettifiche non possono più essere autorizzate se la richiesta è fatta dopo che le autorità doganali:

a)

hanno informato il dichiarante che intendono procedere alla visita delle merci;

b)

hanno stabilito che le indicazioni in questione sono inesatte;

c)

hanno svincolato le merci.

3.   Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono eccezioni al paragrafo 2, lettera c), del presente articolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.

Articolo 114

Invalidamento della dichiarazione

1.   Su richiesta del dichiarante, le autorità doganali invalidano una dichiarazione già accettata quando:

a)

sono certe che le merci saranno vincolate immediatamente a un altro regime doganale;

b)

sono certe che, in seguito a circostanze particolari, non è più giustificato il vincolo delle merci al regime doganale per il quale sono state dichiarate.

Tuttavia, se le autorità doganali hanno informato il dichiarante che intendono procedere alla visita delle merci, la richiesta di invalidare la dichiarazione può essere accolta solo dopo tale visita.

2.   Una volta concesso lo svincolo delle merci, la dichiarazione non può più essere invalidata.

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono eccezioni al primo comma del presente paragrafo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.

Sezione 5

Altre semplificazioni

Articolo 115

Agevolazione della compilazione di dichiarazioni in dogana relative a merci classificate in sottovoci tariffarie diverse

Quando una spedizione è costituita da merci classificate in sottovoci tariffarie diverse e il trattamento di ciascuna di tali merci, per la compilazione della dichiarazione in dogana secondo le relative sottovoci, comporta un carico di lavoro e di spesa sproporzionato rispetto ai dazi all’importazione applicabili, le autorità doganali possono accettare, su richiesta del dichiarante, che i dazi all’importazione siano applicati all’intera spedizione sulla base delle sottovoci tariffarie delle merci soggette all’aliquota più elevata del dazio all’importazione o all’esportazione.

La Commissione può adottare, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 184, paragrafo 2, misure per l’applicazione del presente articolo.

Articolo 116

Semplificazione delle formalità e dei controlli doganali

1.   Le autorità doganali possono autorizzare semplificazioni delle formalità e dei controlli doganali diverse da quelle stabilite alla sezione 3 del presente capo.

2.   Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono in particolare quanto segue:

a)

la concessione delle autorizzazioni di cui al paragrafo 1;

b)

i casi in cui deve essere effettuato il riesame delle autorizzazioni e le condizioni alle quali la loro utilizzazione deve essere controllata dalle autorità doganali;

c)

le condizioni alle quali sono concesse le autorizzazioni;

d)

le condizioni alle quali un operatore economico può essere autorizzato a espletare talune formalità doganali che dovrebbero, in linea di principio, essere espletate dalle autorità doganali, inclusa l’autovalutazione dei dazi all’importazione e all’esportazione, e a effettuare taluni controlli sotto vigilanza doganale;

e)

l’identificazione dell’autorità doganale competente per la concessione delle autorizzazioni;

f)

la consultazione e informazione delle altre autorità doganali, se del caso;

g)

le condizioni alle quali le autorizzazioni possono essere sospese o revocate;

h)

il ruolo e le responsabilità specifici degli uffici doganali competenti interessati, soprattutto riguardo ai controlli da effettuare;

j)

la forma, e l’eventuale termine, dell’espletamento delle formalità,

sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.

Tali misure tengono conto dei seguenti aspetti:

le formalità doganali da espletare e i controlli doganali da effettuare a fini di sicurezza sulle merci che entrano nel territorio doganale della Comunità o ne escono,

le norme adottate ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 3,

per quanto concerne la lettera d), qualora sia interessato più di uno Stato membro, il richiedente deve avere lo status di operatore economico autorizzato a norma dell’articolo 14,

per quanto concerne la lettera e), il luogo in cui è tenuta o è accessibile la contabilità principale del richiedente a fini doganali, in modo da facilitare il controllo basato su revisioni contabili, e il luogo in cui sarà svolta almeno parte delle attività oggetto dell’autorizzazione.

CAPO 3

Verifica e svincolo delle merci

Sezione 1

Verifica

Articolo 117

Verifica della dichiarazione in dogana

Per verificare l’esattezza delle indicazioni contenute in una dichiarazione in dogana che hanno accettato, le autorità doganali possono:

a)

esaminare la dichiarazione e tutti i documenti di accompagnamento;

b)

chiedere al dichiarante di presentare altri documenti;

c)

procedere alla visita delle merci;

d)

prelevare campioni per l’analisi o per un controllo approfondito delle merci.

Articolo 118

Visita delle merci e prelievo di campioni

1.   Il trasporto delle merci nel luogo in cui si deve procedere alla visita delle stesse e al prelievo di campioni e tutte le manipolazioni rese necessarie dalla visita o dal prelievo sono effettuati dal dichiarante o sotto la sua responsabilità. Le relative spese sono a carico del dichiarante.

2.   Il dichiarante ha il diritto di assistere o di farsi rappresentare alla visita delle merci e al prelievo di campioni. Qualora ne abbiano ragionevolmente motivo, le autorità doganali possono esigere che il dichiarante assista o si faccia rappresentare alla visita delle merci o al prelievo di campioni o che fornisca loro l’assistenza necessaria per facilitare tale visita o prelievo.

3.   Se effettuato a norma delle disposizioni vigenti, il prelievo di campioni non dà luogo ad alcun risarcimento da parte delle autorità doganali, ma le spese inerenti all’analisi o al controllo dei campioni sono a loro carico.

Articolo 119

Visita e prelievo di campioni limitatamente a una parte delle merci

1.   Se la visita o il prelievo di campioni riguarda solo una parte delle merci oggetto di una medesima dichiarazione in dogana i risultati della visita parziale o dell’analisi o controllo dei campioni valgono per tutte le merci oggetto di tale dichiarazione.

Il dichiarante, tuttavia, può chiedere una visita supplementare delle merci o un prelievo di altri campioni quando ritenga che i risultati della visita parziale o dell’analisi o controllo dei campioni non siano validi per il resto delle merci dichiarate. La richiesta viene accolta a condizione che le merci non siano state svincolate oppure, se le merci sono state svincolate, a condizione che il dichiarante dimostri che non sono state alterate in alcun modo.

2.   Ai fini del paragrafo 1, quando una dichiarazione in dogana riguarda due o più articoli, si considera che le indicazioni relative a ciascun articolo costituiscano una dichiarazione separata.

3.   Secondo la procedura di gestione di cui all’articolo 184, paragrafo 3, la Commissione adotta misure che stabiliscono la procedura da seguire in caso di risultati divergenti degli esami a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 120

Risultati della verifica

1.   I risultati della verifica della dichiarazione in dogana sono utilizzati per l’applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale al quale le merci sono vincolate.

2.   Quando non si procede alla verifica della dichiarazione in dogana, il paragrafo 1 si applica in base alle indicazioni figuranti nella dichiarazione.

3.   I risultati della verifica effettuata dalle autorità doganali hanno la stessa forza probante in tutto il territorio doganale della Comunità.

Articolo 121

Misure di identificazione

1.   Le autorità doganali o, se del caso, gli operatori economici, autorizzati in tal senso dalle autorità doganali, prendono le misure necessarie per identificare le merci quando tale identificazione sia necessaria per garantire il rispetto delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale le merci sono state dichiarate.

Le misure di identificazione hanno gli stessi effetti giuridici in tutto il territorio doganale della Comunità.

2.   I contrassegni d’identificazione apposti sulle merci o sui mezzi di trasporto sono rimossi o distrutti soltanto dalle autorità doganali o, con l’autorizzazione di queste ultime, dagli operatori economici, salvo che, per un caso fortuito o per causa di forza maggiore, la loro rimozione o distruzione sia indispensabile per garantire la protezione delle merci o dei mezzi di trasporto.

Articolo 122

Misure di applicazione

La Commissione può, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 184, paragrafo 2, adottare misure per l’applicazione della presente sezione.

Sezione 2

Svincolo

Articolo 123

Svincolo delle merci

1.   Fatto salvo l’articolo 117, quando sono soddisfatte le condizioni per il vincolo delle merci al regime in questione e sempre che siano state applicate le eventuali restrizioni e le merci non formino oggetto di divieti, le autorità doganali procedono allo svincolo delle stesse non appena le indicazioni contenute nella dichiarazione in dogana sono state verificate oppure accettate senza verifica.

Il primo comma si applica anche quando la verifica di cui all’articolo 117 non può essere ultimata entro un termine ragionevole e la presenza delle merci ai fini della verifica non è più necessaria.

2.   Tutte le merci oggetto della medesima dichiarazione sono svincolate in un’unica volta.

Ai fini del primo comma, quando una dichiarazione in dogana riguarda due o più articoli, si considera che le indicazioni relative a ciascun articolo costituiscano una dichiarazione in dogana separata.

3.   Se le merci vengono presentate a un ufficio doganale diverso da quello presso il quale è stata accettata la dichiarazione in dogana, le autorità doganali in questione si scambiano le informazioni necessarie allo svincolo delle merci, senza pregiudizio dei controlli adeguati.

Articolo 124

Svincolo subordinato al pagamento dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione corrispondente all’obbligazione doganale ovvero alla costituzione di una garanzia

1.   Quando il vincolo delle merci a un regime doganale fa sorgere un’obbligazione doganale, lo svincolo delle merci è subordinato al pagamento dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione corrispondente all’obbligazione doganale ovvero alla costituzione di una garanzia a copertura dell’obbligazione.

Tuttavia, fatto salvo il terzo comma, il primo comma non si applica al regime dell’ammissione temporanea in esenzione parziale dai dazi all’importazione.

Quando, in virtù delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale sono dichiarate le merci, le autorità doganali richiedono la costituzione di una garanzia, lo svincolo delle merci per il regime doganale in questione può essere concesso soltanto dopo la costituzione di tale garanzia.

2.   Secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 184, paragrafo 2, la Commissione può adottare misure che stabiliscono deroghe al paragrafo 1, primo e terzo comma del presente articolo.

CAPO 4

Rimozione delle merci

Articolo 125

Distruzione delle merci

Qualora abbiano ragionevoli motivi, le autorità doganali possono esigere la distruzione delle merci che sono state presentate in dogana. Esse ne informano di conseguenza il titolare delle merci. Le spese relative alla distruzione delle merci sono a carico di quest’ultimo.

Articolo 126

Misure che devono prendere le autorità doganali

1.   Le autorità doganali prendono tutte le misure necessarie, compresa la confisca e la vendita o la distruzione, per rimuovere le merci nei casi seguenti:

a)

qualora non sia stato osservato uno degli obblighi stabiliti dalla normativa doganale in relazione all’introduzione di merci non comunitarie nel territorio doganale della Comunità o le merci siano state sottratte alla vigilanza doganale;

b)

quando le merci non possono essere svincolate per una delle ragioni seguenti:

i)

non è stato possibile per motivi imputabili al dichiarante intraprenderne o proseguirne la visita nel termine prescritto dalle autorità doganali;

ii)

non sono stati resi disponibili i documenti alla cui presentazione è subordinato il vincolo delle merci al regime doganale chiesto o il loro svincolo ai fini di tale regime;

iii)

i dazi all’importazione o all’esportazione, a seconda dei casi, che avrebbero dovuto essere pagati o garantiti non lo sono stati nel termine prescritto;

iv)

sono soggette a divieti o restrizioni;

c)

quando le merci non sono state ritirate entro un termine ragionevole dopo il loro svincolo;

d)

quando dopo lo svincolo le merci sono risultate non conformi alle condizioni per la concessione dello stesso;

e)

quando le merci sono abbandonate allo Stato conformemente all’articolo 127.

2.   Le merci non comunitarie che sono state abbandonate allo Stato, sequestrate o confiscate si considerano vincolate al regime della custodia temporanea.

Articolo 127

Abbandono

1.   Le merci non comunitarie e le merci in regime di uso finale possono, con il permesso preliminare delle autorità doganali, essere abbandonate allo Stato dal titolare del regime o, se del caso, dal titolare delle merci.

2.   L’abbandono non comporta alcuna spesa per lo Stato. Le spese risultanti dalla distruzione o da altra forma di rimozione delle merci sono a carico del titolare del regime o, se del caso, del titolare delle merci.

Articolo 128

Misure di applicazione

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che si riferiscono all’applicazione del presente capo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.

TITOLO VI

IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA ED ESENZIONE DAI DAZI ALL’IMPORTAZIONE

CAPO 1

Immissione in libera pratica

Articolo 129

Campo di applicazione ed effetto

1.   Le merci non comunitarie destinate al mercato comunitario o destinate all’uso o al consumo privato nell’ambito della Comunità sono vincolate al regime di immissione in libera pratica.

2.   L’immissione in libera pratica comporta:

a)

la riscossione dei dazi dovuti all’importazione;

b)

la riscossione, ove opportuno, di altri oneri, come previsto dalle pertinenti disposizioni vigenti in materia di riscossione di tali oneri;

c)

l’applicazione delle misure, dei divieti e delle restrizioni di politica commerciale, a meno che non debbano essere applicati in una fase precedente;

d)

l’espletamento delle altre formalità stabilite per l’importazione delle merci.

3.   L’immissione in libera pratica attribuisce alle merci non comunitarie la posizione doganale di merci comunitarie.

CAPO 2

Esenzione dai dazi all’importazione

Sezione 1

Merci in reintroduzione

Articolo 130

Campo di applicazione ed effetto

1.   Le merci non comunitarie che, dopo essere state inizialmente esportate come merci comunitarie dal territorio doganale della Comunità, vi sono reintrodotte entro tre anni e sono dichiarate per l’immissione in libera pratica sono esentate dai dazi all’importazione, su richiesta della persona interessata.

2.   Il termine di tre anni di cui al paragrafo 1 può essere superato per tener conto di circostanze particolari.

3.   Se, anteriormente alla loro esportazione dal territorio doganale della Comunità, le merci in reintroduzione erano state immesse in libera pratica in esenzione da dazio o con dazio all’importazione ridotto a causa di un particolare uso finale, l’esenzione di cui al paragrafo 1 è accordata soltanto se esse devono essere immesse in libera pratica per lo stesso uso finale.

Se l’uso finale per il quale le merci in questione devono essere immesse in libera pratica non è più lo stesso, l’importo del dazio all’importazione viene ridotto dell’importo eventualmente riscosso all’atto della loro prima immissione in libera pratica. Se quest’ultimo importo è superiore a quello applicato all’immissione in libera pratica delle merci in reintroduzione, non viene concesso alcun rimborso.

4.   I paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo si applicano, mutatis mutandis, alle merci comunitarie che hanno perso la loro posizione doganale come merci comunitarie a norma dell’articolo 102, lettera b) e che vengono successivamente immesse in libera pratica.

5.   L’esenzione dai dazi all’importazione è concessa unicamente se le merci vengono reintrodotte nello stato in cui sono state esportate.

Articolo 131

Casi in cui non viene concessa l’esenzione dai dazi all’importazione

L’esenzione dai dazi all’importazione di cui all’articolo 130 non è concessa per:

a)

le merci esportate dal territorio doganale della Comunità in regime di perfezionamento passivo, a meno che:

i)

tali merci non si trovino ancora nello stato in cui sono state esportate;

ii)

le norme adottate ai sensi dell’articolo 134 non lo prevedano;

b)

le merci beneficiarie di misure stabilite dalla politica agricola comune che hanno comportato la loro esportazione dal territorio doganale della Comunità, a meno che le norme adottate ai sensi dell’articolo 134 non lo prevedano.

Articolo 132

Merci precedentemente vincolate al regime di perfezionamento attivo

1.   L’articolo 130 si applica, mutatis mutandis, ai prodotti trasformati inizialmente riesportati dal territorio doganale della Comunità dopo essere stati vincolati al regime di perfezionamento attivo.

2.   Su richiesta del dichiarante, che deve fornire le informazioni necessarie, l’importo dei dazi all’importazione sulle merci di cui al paragrafo 1 del presente articolo viene determinato a norma dell’articolo 53, paragrafo 3. La data di accettazione della notifica di riesportazione è considerata come data di immissione in libera pratica.

3.   L’esenzione dai dazi all’importazione di cui all’articolo 130 non viene concessa per i prodotti trasformati che sono stati esportati a norma dell’articolo 142, paragrafo 2, lettera b), a meno che sia assicurato che le merci non saranno vincolate al regime di perfezionamento attivo.

Sezione 2

Pesca marittima e prodotti estratti dal mare

Articolo 133

Prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare

1. Fatto salvo l’articolo 36, paragrafo 1, sono esentati dai dazi all’importazione in caso di immissione in libera pratica:

a)

i prodotti della pesca marittima e gli altri prodotti estratti dal mare territoriale di un paese o territorio non facente parte del territorio doganale della Comunità unicamente da navi immatricolate o registrate in uno Stato membro e battenti bandiera di tale Stato;

b)

i prodotti ottenuti a partire da prodotti di cui alla lettera a) a bordo di navi-officina che soddisfano alle condizioni di cui alla medesima lettera a).

Sezione 3

Misure di applicazione

Articolo 134

Misure di applicazione

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che si riferiscono all’applicazione del presente capo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.

TITOLO VII

REGIMI SPECIALI

CAPO 1

Disposizioni generali

Articolo 135

Campo di applicazione

Le merci possono essere vincolate a una delle seguenti categorie di regimi speciali:

a)

transito, che comprende il transito esterno e interno;

b)

deposito, che comprende la custodia temporanea, il deposito doganale e le zone franche;

c)

uso particolare, che comprende l’ammissione temporanea e l’uso finale;

d)

perfezionamento, che comprende il perfezionamento attivo e passivo.

Articolo 136

Autorizzazione

1.   È richiesta l’autorizzazione delle autorità doganali per:

il ricorso al regime di perfezionamento attivo o passivo, di ammissione temporanea o di uso finale,

la gestione di strutture di deposito per la custodia temporanea o il deposito doganale delle merci, salvo nei casi in cui il gestore delle strutture di deposito sia l’autorità doganale.

L’autorizzazione definisce le condizioni alle quali è consentito il ricorso a uno o più dei suddetti regimi o la gestione di strutture di deposito.

2.   Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono in particolare quanto segue:

a)

la concessione dell’autorizzazione di cui al paragrafo 1;

b)

i casi in cui deve essere effettuato il riesame dell’autorizzazione;

c)

le condizioni di concessione dell’autorizzazione;

d)

l’identificazione dell’autorità doganale competente per la concessione dell’autorizzazione;

e)

la consultazione e informazione delle altre autorità doganali, se del caso;

f)

le condizioni dell’eventuale sospensione o revoca dell’autorizzazione;

g)

il ruolo e le responsabilità specifici degli uffici doganali competenti interessati, soprattutto riguardo ai controlli da effettuare;

h)

la forma, e l’eventuale termine, dell’espletamento delle formalità,

sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.

Tali misure tengono conto dei seguenti aspetti:

a)

per quanto concerne la lettera c) del primo comma, qualora sia interessato più di uno Stato membro, la conformità del richiedente ai criteri di cui all’articolo 14 per la concessione dello status di operatore economico autorizzato;

b)

in relazione alla lettera d) del primo comma, il luogo in cui è tenuta o è accessibile la contabilità principale del richiedente a fini doganali, in modo da facilitare il controllo basato su revisioni contabili, e in cui dovrà essere effettuata almeno una parte delle attività oggetto dell’autorizzazione.

3.   Salvo altrimenti disposto dalla normativa doganale, l’autorizzazione di cui al paragrafo 1 è concessa esclusivamente:

a)

alle persone stabilite nel territorio doganale della Comunità;

b)

alle persone che offrono tutte le necessarie garanzie di un ordinato svolgimento delle operazioni e che, nei casi in cui per le merci vincolate ad un regime speciale potrebbero sorgere un’obbligazione doganale o altre imposte, costituiscono una garanzia a norma dell’articolo 56;

c)

per i regimi di ammissione temporanea o perfezionamento attivo, rispettivamente alla persona che utilizza o fa utilizzare le merci o alla persona che effettua o fa effettuare operazioni di perfezionamento.

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che prevedono deroghe al primo comma del presente paragrafo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.

4.   Salvo altrimenti disposto e in aggiunta al paragrafo 3, l’autorizzazione di cui al paragrafo 1 è concessa soltanto quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

se le autorità doganali possono garantire l’esercizio della vigilanza doganale senza dover introdurre misure amministrative sproporzionate rispetto alle esigenze economiche in questione;

b)

se gli interessi essenziali dei produttori comunitari non vengono pregiudicati dall’autorizzazione per il regime di perfezionamento (condizioni economiche).

Salvo prova contraria o qualora la normativa doganale disponga che le condizioni economiche sono da considerare soddisfatte, si considera che non vi sia alcun pregiudizio per gli interessi essenziali dei produttori comunitari ai sensi del primo comma, lettera b).

Qualora esistano prove di un probabile pregiudizio per gli interessi essenziali dei produttori comunitari, viene effettuato un esame delle condizioni economiche, conformemente all’articolo 185.

La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 184, paragrafo 2, misure che disciplinano:

a)

l’esame delle condizioni economiche;

b)

la determinazione dei casi in cui vi è un probabile pregiudizio degli interessi essenziali dei produttori comunitari, tenendo conto delle misure di politica commerciale e agricola;

c)

la determinazione dei casi in cui si considerano soddisfatte le condizioni economiche.

5.   Il titolare dell’autorizzazione informa le autorità doganali di qualsiasi elemento sopraggiunto dopo il rilascio dell’autorizzazione che possa avere un’incidenza sul mantenimento o sul contenuto di quest’ultima.

Articolo 137

Scritture

1.   Fatta eccezione per il regime di transito e salvo altrimenti disposto dalla normativa doganale, il titolare dell’autorizzazione, il titolare del regime e tutte le persone che svolgono un’attività che comporta il deposito, la lavorazione o la trasformazione delle merci, oppure la vendita o l’acquisto delle merci nelle zone franche tengono delle scritture nella forma approvata dalle autorità doganali.

Le scritture devono consentire alle autorità doganali di sorvegliare il regime in questione, in particolare per quanto riguarda l’identificazione, la posizione doganale e i movimenti delle merci vincolate a tale regime.

2.   Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che si riferiscono all’applicazione del presente articolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.

Articolo 138

Appuramento di un regime

1.   Nei casi diversi dal regime di transito e fatto salvo l’articolo 166, un regime speciale è appurato quando le merci vincolate a tale regime, o i prodotti trasformati, sono vincolati ad un successivo regime, sono usciti dal territorio doganale della Comunità, sono stati distrutti e non restano i residui, o sono abbandonati allo Stato conformemente all’articolo 127.

2.   Il regime di transito è appurato dalle autorità doganali quando esse sono in grado di stabilire, sulla base di un confronto tra i dati di cui dispone l’ufficio doganale di partenza e quelli di cui dispone l’ufficio doganale di destinazione, che il regime si è concluso correttamente.

3.   Le autorità doganali adottano tutte le misure necessarie a regolarizzare la situazione delle merci per le quali un regime non è stato appurato alle condizioni stabilite.

Articolo 139

Trasferimento di diritti e obblighi

I diritti e gli obblighi del titolare di un regime riguardo alle merci vincolate ad un regime speciale diverso dal transito possono essere trasferiti interamente o in parte, alle condizioni stabilite dalle autorità doganali, ad altre persone che soddisfano le condizioni previste per il regime in questione.

Articolo 140

Circolazione delle merci

1.   Le merci vincolate ad un regime speciale diverso dal transito o collocate in una zona franca possono circolare da una località all’altra del territorio doganale della Comunità, sempre che ciò sia previsto dall’autorizzazione o dalla normativa doganale.

2.   La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 184, paragrafo 2, misure per l’applicazione del presente articolo.

Articolo 141

Manipolazioni usuali

Le merci vincolate al regime di deposito doganale o ad un regime di perfezionamento o collocate in una zona franca possono essere oggetto di manipolazioni usuali intese a garantirne la conservazione, a migliorarne la presentazione o la qualità commerciale o a prepararle per la distribuzione o la rivendita.

Articolo 142

Merci equivalenti

1.   Le merci equivalenti consistono in merci comunitarie immagazzinate, utilizzate o trasformate al posto di merci vincolate ad un regime speciale.

Nel quadro del regime di perfezionamento passivo, le merci equivalenti consistono in merci non comunitarie trasformate al posto di merci comunitarie vincolate al regime di perfezionamento passivo.

Le merci equivalenti presentano lo stesso codice di nomenclatura combinata a otto cifre, la stessa qualità commerciale e le stesse caratteristiche tecniche delle merci che sostituiscono.

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che prevedono deroghe al terzo comma del presente paragrafo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.

2.   A condizione che sia garantito l’ordinato svolgimento del regime, in particolare per quanto attiene alla vigilanza doganale, le autorità doganali autorizzano quanto segue:

a)

l’uso di merci equivalenti nell’ambito di un regime speciale diverso dai regimi di transito, ammissione temporanea e custodia temporanea;

b)

nel caso del regime di perfezionamento attivo, l’esportazione di prodotti trasformati ottenuti da merci equivalenti prima dell’importazione delle merci che sostituiscono;

c)

nel caso del regime di perfezionamento passivo, l’importazione di prodotti trasformati ottenuti da merci equivalenti prima dell’esportazione delle merci che sostituiscono.

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono i casi in cui le autorità doganali possono autorizzare l’uso di merci equivalenti nell’ambito dell’ammissione temporanea, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.

3.   L’uso di merci equivalenti non è consentito nei casi seguenti:

a)

se unicamente le manipolazioni usuali quali definite all’articolo 141 sono effettuate in regime di perfezionamento attivo;

b)

se un divieto di restituzione dei, o di esenzione dai, dazi all’importazione si applica a merci non originarie utilizzate nella fabbricazione di prodotti trasformati in regime di perfezionamento attivo, per i quali è rilasciata o compilata una prova d’origine nel quadro di un accordo preferenziale tra la Comunità e alcuni paesi o territori non facenti parte del suo territorio doganale o gruppi di tali paesi o territori; o

c)

se esso comporta un vantaggio ingiustificato a livello di dazi all’importazione.

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che precisano casi aggiuntivi nei quali le merci equivalenti non possono essere utilizzate, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.

4.   Nel caso di cui al paragrafo 2, lettera b) del presente articolo e nel caso in cui i prodotti trasformati sarebbero soggetti a dazi all’esportazione se non fossero esportati nell’ambito del regime di perfezionamento attivo, il titolare dell’autorizzazione presta una garanzia per assicurare il pagamento dei dazi qualora le merci non comunitarie non siano importate entro il periodo di cui all’articolo 169, paragrafo 3.

Articolo 143

Misure di applicazione

La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 184, paragrafo 2, misure per il funzionamento dei regimi contemplati dal presente titolo.

CAPO 2

Transito

Sezione 1

Transito esterno e interno

Articolo 144

Transito esterno

1.   Nel quadro del regime di transito esterno, merci non comunitarie possono circolare da un punto a un altro del territorio doganale della Comunità senza essere soggette:

a)

ai dazi all’importazione;

b)

ad altri oneri, come previsto dalle altre disposizioni pertinenti in vigore;

c)

alle misure di politica commerciale, nella misura in cui non vietino l’entrata o l’uscita delle merci nel o dal territorio doganale della Comunità.

2.   Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono in quali casi e a quali condizioni le merci comunitarie devono essere vincolate al transito esterno, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.

3.   La circolazione di cui al paragrafo 1 avviene secondo una delle seguenti modalità:

a)

in base al regime di transito comunitario esterno;

b)

conformemente alla convenzione TIR, sempre che:

i)

essa sia iniziata o debba concludersi fuori del territorio doganale della Comunità; oppure

ii)

si effettui da un punto a un altro del territorio doganale della Comunità con attraversamento del territorio di un paese o territorio non facente parte del territorio doganale della Comunità;

c)

conformemente alla convenzione ATA/convenzione di Istanbul, quando vi è un movimento di transito;

d)

in base al manifesto renano (articolo 9 della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno);

e)

in base al formulario 302 previsto nel quadro della convenzione tra gli Stati contraenti del trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951;

f)

nell’ambito del sistema postale, a norma degli atti dell’Unione postale universale, quando le merci sono trasportate da parte o per conto di titolari di diritti e obblighi in conformità a tali atti.

4.   Il regime di transito esterno si applica fatto salvo l’articolo 140.

Articolo 145

Transito interno

1.   Nel quadro del regime di transito interno e alle condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3, merci comunitarie possono circolare da un punto a un altro del territorio doganale della Comunità, attraversando un territorio non facente parte di quest’ultimo, senza che muti la loro posizione doganale.

2.   La circolazione di cui al paragrafo 1 avviene secondo una delle seguenti modalità:

a)

in base al regime di transito comunitario interno, purché tale possibilità sia prevista da un accordo internazionale;

b)

conformemente alla convenzione TIR;

c)

conformemente alla convenzione ATA/convenzione di Istanbul, quando vi è un movimento di transito;

d)

in base al manifesto renano (articolo 9 della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno);

e)

in base al formulario 302 previsto nel quadro della convenzione tra gli Stati contraenti del trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951;

f)

nell’ambito del sistema postale, a norma degli atti dell’Unione postale universale, quando le merci sono trasportate da parte o per conto di titolari di diritti e obblighi in conformità a tali atti.

3.   Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere da b) a f), le merci conservano la loro posizione doganale di merci comunitarie solo se tale posizione è determinata a certe condizioni e nei modi stabiliti dalla normativa doganale.

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono a quali condizioni e in quali modi può essere stabilita la posizione doganale, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.

Sezione 2

Transito comunitario

Articolo 146

Obblighi del titolare del regime di transito comunitario nonché del vettore e del destinatario di merci che circolano in regime di transito comunitario

1.   Il titolare del regime di transito comunitario è tenuto a:

a)

presentare le merci intatte e le informazioni richieste all’ufficio doganale di destinazione nel termine prescritto e in conformità alle misure prese dalle autorità doganali per la loro identificazione;

b)

rispettare le disposizioni doganali relative al regime;

c)

salvo altrimenti disposto dalla normativa doganale, prestare una garanzia per assicurare il pagamento dell’importo del dazio all’importazione o all’esportazione corrispondente all’obbligazione doganale e delle altre imposte, come previsto dalle altre disposizioni pertinenti in vigore, che possono essere dovute in relazione alle merci.

2.   Gli obblighi del titolare del regime sono soddisfatti e il regime di transito ha fine quando le merci vincolate a tale regime e le informazioni richieste sono a disposizione dell’ufficio doganale di destinazione conformemente alla normativa doganale.

3.   Gli spedizionieri o i destinatari di merci che accettano le merci sapendo che esse circolano in regime di transito comunitario sono anch’essi tenuti a presentarle intatte all’ufficio doganale di destinazione nel termine prescritto e in conformità alle misure prese dalle autorità doganali per la loro identificazione.

Articolo 147

Merci che attraversano il territorio di un paese non facente parte del territorio doganale della Comunità in regime di transito comunitario esterno

1.   Il regime di transito comunitario esterno si applica alle merci che attraversano un territorio non facente parte del territorio doganale della Comunità sempre che sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a)

tale possibilità sia prevista da un accordo internazionale;

b)

il trasporto attraverso tale territorio si effettui in base ad un documento di trasporto unico compilato nel territorio doganale della Comunità.

2.   Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera b), l’effetto del regime di transito comunitario esterno è sospeso durante la permanenza delle merci fuori del territorio doganale della Comunità.

CAPO 3

Deposito

Sezione 1

Disposizioni comuni

Articolo 148

Campo di applicazione

1.   Nel quadro di un regime di deposito, merci non comunitarie possono essere immagazzinate nel territorio doganale della Comunità senza essere soggette:

a)

ai dazi all’importazione;

b)

ad altri oneri, come previsto dalle altre disposizioni pertinenti in vigore;

c)

alle misure di politica commerciale, nella misura in cui non vietino l’entrata o l’uscita delle merci nel o dal territorio doganale della Comunità.

2.   Le merci comunitarie possono essere vincolate al regime di deposito doganale o di zona franca conformemente alla normativa doganale o alla normativa comunitaria specifica, o al fine di beneficiare di una decisione che accorda il rimborso o lo sgravio dei dazi all’importazione.

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono i casi in cui le merci comunitarie possono essere vincolate al regime di deposito doganale o di zona franca e a quali condizioni, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.

Articolo 149

Responsabilità del titolare dell’autorizzazione o del regime

1.   Il titolare dell’autorizzazione e il titolare del regime hanno le seguenti responsabilità:

a)

di garantire che le merci in regime di custodia temporanea o di deposito doganale non siano sottratte alla vigilanza doganale;

b)

di rispettare gli obblighi risultanti dal magazzinaggio delle merci che si trovano in regime di custodia temporanea o di deposito doganale;

c)

di osservare le condizioni particolari fissate nell’autorizzazione relativa alla gestione del deposito doganale o delle strutture di deposito per la custodia temporanea.

2.   In deroga al paragrafo 1, quando l’autorizzazione riguardi un deposito doganale pubblico, essa può prevedere che le responsabilità di cui al paragrafo 1, lettere a) o b), incombano esclusivamente al titolare del regime.

3.   Il titolare del regime è responsabile dell’osservanza degli obblighi risultanti dal vincolo delle merci al regime di custodia temporanea o di deposito doganale.

Articolo 150

Durata di un regime di deposito

1.   La durata di permanenza delle merci in un regime di deposito non è soggetta ad alcuna limitazione.

2.   Tuttavia, le autorità doganali possono stabilire un termine entro il quale un regime di deposito deve essere appurato in uno dei casi seguenti:

a)

se la struttura di deposito è gestita dalle autorità doganali ed è utilizzabile da qualsiasi persona per la custodia temporanea delle merci a norma dell’articolo 151;

b)

in circostanze eccezionali, in particolare quando il tipo e la natura delle merci possono, nel caso di deposito di lunga durata, costituire una minaccia per la salute umana, animale o vegetale o per l’ambiente.

3.   Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono i casi di cui al paragrafo 2 sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.

Sezione 2

Custodia temporanea

Articolo 151

Collocamento delle merci in custodia temporanea

1.   Se non diversamente dichiarate per un regime doganale, le seguenti merci non comunitarie si considerano dichiarate per il regime di custodia temporanea dal titolare delle stesse al momento della loro presentazione in dogana:

a)

merci introdotte nel territorio doganale della Comunità, salvo se direttamente collocate in una zona franca;

b)

merci introdotte da una zona franca in un’altra parte del territorio doganale della Comunità;

c)

merci per le quali si conclude il regime di transito esterno.

La dichiarazione in dogana si considera presentata e accettata dalle autorità doganali al momento della presentazione in dogana delle merci.

2.   La dichiarazione sommaria di ingresso, o un documento di transito che la sostituisce, costituisce la dichiarazione in dogana per il regime di custodia temporanea.

3.   Le autorità doganali possono esigere dal titolare delle merci la costituzione di una garanzia per assicurare il pagamento dell’importo del dazio all’importazione o all’esportazione corrispondente all’obbligazione doganale o delle altre imposte, come previsto dalle altre disposizioni pertinenti in vigore, che potrebbero sorgere.

4.   Qualora, per un motivo qualsiasi, delle merci non possano essere vincolate al regime di custodia temporanea o non possano più esservi mantenute, le autorità doganali adottano senza indugio ogni misura necessaria per regolarizzare la situazione di tali merci. Gli articoli 125, 126 e 127 si applicano mutatis mutandis.

5.   La Commissione può adottare, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 184, paragrafo 2, misure per l’applicazione del presente articolo.

Articolo 152

Merci in custodia temporanea

1.   Le merci in regime di custodia temporanea sono collocate soltanto in luoghi autorizzati per la custodia temporanea.

2.   Fatto salvo l’articolo 91, paragrafo 2, le merci in regime di custodia temporanea sono oggetto soltanto di manipolazioni destinate a garantirne la conservazione nello stato originario, senza modificarne la presentazione o le caratteristiche tecniche.

Sezione 3

Deposito doganale

Articolo 153

Magazzinaggio nei depositi doganali

1.   Nel quadro del regime di deposito doganale, le merci non comunitarie possono essere collocate in locali o altri luoghi autorizzati per tale regime dalle autorità doganali e soggette alla loro vigilanza, in seguito denominati «depositi doganali».

2.   I depositi doganali possono essere strutture utilizzabili da qualsiasi persona per il magazzinaggio di merci (deposito doganale pubblico) oppure strutture destinate al magazzinaggio di merci da parte del titolare di un’autorizzazione per il deposito doganale (deposito doganale privato).

3.   Le merci vincolate al regime del deposito doganale possono essere temporaneamente rimosse dal deposito doganale. Tranne che nei casi di forza maggiore, tale rimozione deve essere preventivamente autorizzata dalle autorità doganali.

Articolo 154

Merci comunitarie, uso finale e attività di trasformazione

1.   Quando risponda ad un’esigenza economica e sempre che la vigilanza doganale non venga compromessa, le autorità doganali possono consentire che in un deposito doganale abbiano luogo:

a)

il magazzinaggio di merci comunitarie;

b)

la trasformazione di merci in regime di perfezionamento attivo o di uso finale, fatte salve le condizioni previste da tali regimi.

2.   Nei casi di cui al paragrafo 1, le merci non si considerano vincolate al regime di deposito doganale.

Sezione 4

Zone franche

Articolo 155

Determinazione delle zone franche

1.   Gli Stati membri possono destinare talune parti del territorio doganale della Comunità a zona franca.

Per ogni zona franca, lo Stato membro stabilisce l’area interessata e i punti di entrata e di uscita.

2.   Le zone franche sono intercluse.

Il perimetro e i punti di entrata e di uscita delle zone franche sono sottoposti a vigilanza doganale.

3.   Le persone, le merci e i mezzi di trasporto che entrano in una zona franca o ne escono possono essere sottoposti a controlli doganali.

Articolo 156

Costruzioni e attività nelle zone franche

1.   La costruzione di qualsiasi immobile in una zona franca è subordinata all’approvazione preventiva delle autorità doganali.

2.   Fatta salva la normativa doganale, in una zona franca è consentita qualsiasi attività industriale, commerciale o di servizi. L’esercizio di tali attività è preventivamente notificato alle autorità doganali.

3.   Le autorità doganali possono imporre divieti o limitazioni per le attività di cui al paragrafo 2, tenuto conto della natura delle merci in questione o delle esigenze di vigilanza doganale e di sicurezza.

4.   Le autorità doganali possono vietare l’esercizio di un’attività in una zona franca a persone che non offrano le necessarie garanzie di rispetto delle disposizioni doganali.

Articolo 157

Presentazione delle merci in dogana e vincolo al regime

1.   Le merci introdotte in una zona franca sono presentate in dogana e sono soggette alle previste formalità doganali nei casi seguenti:

a)

se sono introdotte nella zona franca direttamente dall’esterno del territorio doganale della Comunità;

b)

se sono state vincolate ad un regime doganale che si conclude o viene appurato quando esse vengono vincolate al regime di zona franca;

c)

se sono vincolate al regime di zona franca al fine di beneficiare di una decisione di rimborso o di sgravio dei dazi all’importazione;

d)

se una normativa diversa dalla normativa doganale prevede tali formalità.

2.   Le merci introdotte in una zona franca in circostanze diverse da quelle di cui al paragrafo 1 non devono essere presentate in dogana.

3.   Fatto salvo l’articolo 158, le merci introdotte in una zona franca si considerano vincolate al regime di zona franca:

a)

al momento del loro ingresso in una zona franca, a meno che non siano già state vincolate ad un altro regime doganale;

b)

al momento della conclusione di una procedura di transito, a meno che non siano immediatamente vincolate a un regime doganale successivo.

Articolo 158

Merci comunitarie nelle zone franche

1.   Le merci comunitarie possono essere introdotte, immagazzinate, spostate, utilizzate, trasformate o consumate in una zona franca. In questi casi le merci non sono considerate vincolate al regime di zona franca.

2.   Su richiesta della persona interessata, le autorità doganali attestano la posizione doganale di merci comunitarie delle seguenti merci:

a)

merci comunitarie introdotte in una zona franca;

b)

merci comunitarie che sono state oggetto di operazioni di perfezionamento all’interno di una zona franca;

c)

merci immesse in libera pratica all’interno di una zona franca.

Articolo 159

Merci non comunitarie nelle zone franche

1.   Durante la loro permanenza in una zona franca, le merci non comunitarie possono essere immesse in libera pratica o essere vincolate al regime di perfezionamento attivo, di ammissione temporanea o di uso finale, alle condizioni stabilite per tali regimi.

In questi casi, le merci non sono considerate vincolate al regime di zona franca.

2.   Fatte salve le disposizioni applicabili alla consegna o al deposito di approvvigionamenti e nella misura in cui il regime considerato lo consenta, il paragrafo 1 del presente articolo non osta all’utilizzazione o al consumo delle merci che, in caso di immissione in libera pratica o di ammissione temporanea, non sarebbero soggette all’applicazione dei dazi all’importazione o a misure stabilite dalle politiche agricole o commerciali comuni.

In caso di tale uso o consumo, non è necessaria una dichiarazione in dogana per il regime di immissione in libera pratica o di ammissione temporanea.

Tale dichiarazione tuttavia è necessaria quando le suddette merci sono soggette ad un contingente o ad un massimale tariffario.

Articolo 160

Svincolo delle merci dalla zona franca

Fatte salve le normative in settori diversi da quello doganale, le merci situate in una zona franca possono essere esportate o riesportate dal territorio doganale della Comunità oppure introdotte in un’altra parte di tale territorio.

Gli articoli da 91 a 98 si applicano, mutatis mutandis, alle merci introdotte in altre parti del territorio doganale della Comunità.

Articolo 161

Posizione doganale

Se delle merci vengono fatte uscire da una zona franca e sono introdotte in un’altra parte del territorio doganale della Comunità, o vincolate a un regime doganale, esse sono considerate merci non comunitarie a meno che la loro posizione doganale di merci comunitarie non sia stata dimostrata dall’attestazione di cui all’articolo 158, paragrafo 2 o da qualsiasi altro documento in materia, previsto dalla normativa doganale comunitaria.

Tuttavia, per l’applicazione dei dazi all’esportazione e delle licenze di esportazione o delle misure di controllo delle esportazioni stabilite dalle politiche commerciali o agricole comuni, le merci sono considerate merci comunitarie, a meno che non sia stato stabilito che esse non hanno la posizione doganale di merci comunitarie.

CAPO 4

Uso particolare

Sezione 1

Ammissione temporanea

Articolo 162

Campo di applicazione

1.   Nel quadro del regime dell’ammissione temporanea, merci non comunitarie destinate alla riesportazione possono essere usate nel territorio doganale della Comunità in esenzione totale o parziale dai dazi all’importazione e senza essere soggette:

a)

ad altri oneri, come previsto dalle altre disposizioni pertinenti in vigore;

b)

alle misure di politica commerciale, nella misura in cui non vietino l’entrata o l’uscita delle merci nel o dal territorio doganale della Comunità.

2.   Il regime di ammissione temporanea può essere utilizzato unicamente a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

le merci non siano destinate a subire modifiche, ad eccezione del loro deprezzamento normale dovuto all’uso che ne è fatto;

b)

sia possibile garantire l’identificazione delle merci vincolate al regime, salvo quando, tenuto conto della natura delle merci o dell’uso previsto, l’assenza di misure di identificazione non può dar adito ad un’utilizzazione abusiva del regime oppure, nel caso di cui all’articolo 142, quando è possibile verificare se sono soddisfatte le condizioni previste per le merci equivalenti;

c)

il titolare del regime sia stabilito al di fuori del territorio doganale della Comunità, salvo altrimenti disposto dalla normativa doganale;

d)

siano soddisfatti i requisiti relativi all’esenzione totale o parziale dai dazi stabiliti nella normativa doganale comunitaria.

Articolo 163

Periodo in cui le merci possono rimanere nel regime di ammissione temporanea

1.   Le autorità doganali stabiliscono il periodo entro il quale le merci vincolate al regime di ammissione temporanea devono essere riesportate o vincolate ad un successivo regime doganale. Tale periodo deve essere sufficientemente lungo perché possa essere raggiunto l’obiettivo dell’uso autorizzato.

2.   Il periodo massimo per il quale le merci possono rimanere vincolate al regime di ammissione temporanea per la stessa finalità e sotto la responsabilità dello stesso titolare dell’autorizzazione è di ventiquattro mesi, anche se il regime è stato appurato vincolando le merci ad un altro regime speciale e queste sono state poi nuovamente vincolate al regime di ammissione temporanea.

3.   Quando, in circostanze eccezionali, l’uso autorizzato non può essere completato entro i periodi di cui ai paragrafi 1 e 2, le autorità doganali possono, su richiesta debitamente giustificata del titolare dell’autorizzazione, prolungare tali periodi per un lasso di tempo ragionevole.

Articolo 164

Situazioni coperte dall’ammissione temporanea

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono in quali casi e a quali condizioni si può fare ricorso al regime di ammissione temporanea e si può concedere un esonero totale o parziale dai dazi all’importazione, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.

Nell’adozione di tali misure si tiene conto degli accordi internazionali e della natura e dell’uso delle merci.

Articolo 165

Importo del dazio all’importazione in caso di ammissione temporanea con esenzione parziale dai dazi all’importazione

1.   L’importo dei dazi all’importazione per le merci vincolate al regime di ammissione temporanea in esenzione parziale dai dazi all’importazione è pari al 3 % dell’importo del dazio all’importazione che sarebbe stato dovuto per tali merci se esse fossero state immesse in libera pratica nella data in cui sono state vincolate al regime dell’ammissione temporanea.

Tale importo è dovuto per ogni mese o frazione di mese per cui le merci sono rimaste vincolate al regime dell’ammissione temporanea in esenzione parziale dal dazio all’importazione.

2.   L’importo del dazio all’importazione non deve essere superiore a quello che sarebbe stato dovuto se le merci in questione fossero state immesse in libera pratica nella data in cui sono state vincolate al regime di ammissione temporanea.

Sezione 2

Uso finale

Articolo 166

Regime di uso finale

1.   Nel quadro del regime di uso finale, le merci possono essere immesse in libera pratica in esenzione da dazio o a dazio ridotto a causa del loro uso specifico. Esse restano soggette a vigilanza doganale.

2.   La vigilanza doganale nell’ambito del regime dell’uso finale cessa nei seguenti casi:

a)

quando le merci sono state utilizzate ai fini stabiliti per l’applicazione dell’esenzione dai dazi o del dazio ridotto;

b)

quando le merci sono esportate, distrutte o abbandonate allo Stato;

c)

quando le merci sono state utilizzate a fini diversi da quelli stabiliti per l’applicazione dell’esenzione dai dazi o del dazio ridotto e sono stati pagati i dazi all’importazione applicabili.

3.   Allorché è richiesto un tasso di rendimento, l’articolo 167 si applica, mutatis mutandis, al regime di uso finale.

CAPO 5

Perfezionamento

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 167

Tasso di rendimento

Salvo nel caso in cui un tasso di rendimento sia stato specificato nella normativa comunitaria relativa a settori specifici, le autorità doganali stabiliscono il tasso di rendimento o il tasso medio di rendimento dell’operazione di perfezionamento o, se del caso, le modalità di determinazione di tale tasso.

Il tasso di rendimento o il tasso medio di rendimento sono determinati in base alle effettive circostanze in cui si effettuano o devono essere effettuate le operazioni di perfezionamento. Tale tasso può, se del caso, essere adeguato conformemente agli articoli 18 e 19.

Sezione 2

Perfezionamento attivo

Articolo 168

Campo di applicazione

1.   Fatto salvo l’articolo 142, nel quadro del regime di perfezionamento attivo, merci non comunitarie possono essere utilizzate nel territorio doganale della Comunità in una o più operazioni di perfezionamento senza essere soggette:

a)

ai dazi all’importazione;

b)

ad altri oneri, come previsto dalle altre disposizioni pertinenti in vigore;

c)

alle misure di politica commerciale, nella misura in cui non vietino l’entrata o l’uscita delle merci nel o dal territorio doganale della Comunità.

2.   Il regime di perfezionamento attivo può essere utilizzato in casi diversi dalla riparazione e distruzione solo quando, senza pregiudizio dell’uso di accessori per la produzione, le merci vincolate al regime possono essere identificate nei prodotti trasformati.

Nel caso di cui all’articolo 142, il regime può essere utilizzato quando è possibile verificare se sono soddisfatte le condizioni previste per le merci equivalenti.

3.   In aggiunta ai paragrafi 1 e 2, il regime di perfezionamento attivo può essere utilizzato anche per le seguenti merci:

a)

merci destinate a essere oggetto di operazioni atte a garantire la loro conformità a requisiti tecnici per la loro immissione in libera pratica;

b)

merci che devono essere oggetto di manipolazioni usuali a norma dell’articolo 141.

Articolo 169

Termine per l’appuramento

1.   Le autorità doganali stabiliscono il termine entro il quale il regime di perfezionamento attivo deve essere appurato, conformemente all’articolo 138.

Tale termine decorre dalla data in cui le merci non comunitarie sono vincolate al regime ed è fissato tenendo conto del tempo necessario per effettuare le operazioni di perfezionamento e per appurare il regime.

2.   Le autorità doganali possono concedere, su richiesta debitamente giustificata del titolare dell’autorizzazione, una proroga di durata ragionevole del termine stabilito a norma del paragrafo 1.

L’autorizzazione può specificare che un termine con decorrenza nel corso di un mese, trimestre o semestre civile, scada l’ultimo giorno, rispettivamente, del mese, trimestre o semestre civile successivo.

3.   Nei casi di esportazione anticipata a norma dell’articolo 142, paragrafo 2, lettera b), le autorità doganali stabiliscono il termine entro il quale le merci non comunitarie devono essere dichiarate per il regime. Tale termine decorre dalla data di accettazione della dichiarazione di esportazione dei prodotti trasformati ottenuti dalle corrispondenti merci equivalenti.

Articolo 170

Riesportazione temporanea per perfezionamento complementare

Previa autorizzazione delle autorità doganali, parte o la totalità delle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo, o dei prodotti trasformati, può essere oggetto di riesportazione temporanea a fini di perfezionamento complementare fuori del territorio doganale della Comunità, alle condizioni stabilite per il regime di perfezionamento passivo.

Sezione 3

Perfezionamento passivo

Articolo 171

Campo di applicazione

1.   Nel quadro del regime di perfezionamento passivo, merci comunitarie possono essere temporaneamente esportate dal territorio doganale della Comunità per essere sottoposte a operazioni di perfezionamento. I prodotti trasformati risultanti da tali merci possono essere immessi in libera pratica in esenzione totale o parziale dai dazi all’importazione su richiesta del titolare dell’autorizzazione o di qualsiasi persona stabilita nel territorio doganale comunitario, purché essa abbia ottenuto il consenso del titolare dell’autorizzazione e le condizioni di quest’ultima siano soddisfatte.

2.   Non possono essere vincolate al regime di perfezionamento passivo le seguenti merci comunitarie:

a)

merci la cui esportazione dia luogo ad un rimborso o ad uno sgravio dei dazi all’importazione;

b)

merci che, prima della loro esportazione, siano state immesse in libera pratica in esenzione dai dazi o a dazio ridotto a causa del loro uso finale, fintantoché le finalità di tale uso non siano realizzate, a meno che tali merci non debbano essere sottoposte a operazioni di riparazione;

c)

merci la cui esportazione dia luogo alla concessione di restituzioni all’esportazione;

d)

merci per le quali sia concesso, nel quadro della politica agricola comune, un vantaggio finanziario diverso dalle restituzioni di cui alla lettera c), a causa della loro esportazione.

3.   Nei casi non disciplinati dagli articoli 172 e 173 e se si applicano dazi ad valorem, l’importo del dazio all’importazione è calcolato sulla base del costo dell’operazione di perfezionamento effettuata fuori del territorio doganale della Comunità.

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono le norme per tale calcolo e le norme applicabili in caso di dazi specifici, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.

4.   Le autorità doganali stabiliscono il termine entro il quale le merci temporaneamente esportate devono essere reimportate nel territorio doganale della Comunità sotto forma di prodotti trasformati e vincolate all’immissione in libera pratica, al fine di poter beneficiare dell’esenzione totale o parziale dai dazi all’importazione. Esse possono prorogare tale termine per un lasso di tempo ragionevole, su richiesta debitamente giustificata del titolare dell’autorizzazione.

Articolo 172

Riparazione gratuita di merci

1.   Quando è comprovato, con soddisfazione delle autorità doganali, che la riparazione delle merci è stata effettuata gratuitamente in base ad un’obbligazione contrattuale o legale di garanzia oppure a causa dell’esistenza di un difetto materiale o di fabbricazione, le merci possono beneficiare di un’esenzione totale dai dazi all’importazione.

2.   Il paragrafo 1 non si applica quando sia stato tenuto conto del difetto materiale o di fabbricazione delle merci al momento della loro prima immissione in libera pratica.

Articolo 173

Sistema degli scambi standard

1.   Nel quadro del sistema degli scambi standard, un prodotto importato, in appresso «prodotto di sostituzione», può sostituire, a norma dei paragrafi da 2 a 5, un prodotto trasformato.

2.   Le autorità doganali consentono il ricorso al sistema degli scambi standard quando l’operazione di perfezionamento consista nella riparazione di merci comunitarie difettose diverse da quelle soggette alle misure stabilite dalla politica agricola comune o ai regimi specifici applicabili a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli.

3.   I prodotti di sostituzione devono avere lo stesso codice di nomenclatura combinata a otto cifre, la stessa qualità commerciale e le stesse caratteristiche tecniche che avrebbero avuto le merci difettose se avessero subito la riparazione.

4.   Se le merci difettose sono state utilizzate prima dell’esportazione, anche i prodotti di sostituzione devono essere già stati utilizzati.

Tuttavia, le autorità doganali non esigono il requisito di cui al primo comma se il prodotto di sostituzione è stato fornito gratuitamente, in base ad un’obbligazione contrattuale o legale di garanzia oppure a causa dell’esistenza di un difetto di materiale o di fabbricazione.

5.   Le disposizioni applicabili ai prodotti trasformati si applicano anche ai prodotti di sostituzione.

Articolo 174

Importazione anticipata di prodotti di sostituzione

1.   Le autorità doganali consentono, alle condizioni da loro stabilite e su richiesta dell’interessato, che i prodotti di sostituzione siano importati prima dell’esportazione delle merci difettose.

L’importazione anticipata di un prodotto di sostituzione comporta la costituzione di una garanzia a copertura dell’importo del dazio all’importazione che sarebbe dovuto se le merci difettose non fossero esportate a norma del paragrafo 2.

2.   Le merci difettose sono esportate entro due mesi dalla data di accettazione da parte delle autorità doganali della dichiarazione per l’immissione in libera pratica dei prodotti di sostituzione.

3.   Quando, in circostanze eccezionali, le merci difettose non possono essere esportate entro il termine di cui al paragrafo 2, le autorità doganali possono, su richiesta debitamente giustificata dell’interessato, prorogare tale termine per un lasso di tempo ragionevole.

TITOLO VIII

PARTENZA DELLE MERCI DAL TERRITORIO DOGANALE DELLA COMUNITÀ

CAPO 1

Merci in uscita dal territorio doganale

Articolo 175

Obbligo di presentare una dichiarazione pre-partenza

1.   Le merci destinate ad uscire dal territorio doganale della Comunità sono oggetto di una dichiarazione pre-partenza presentata o resa disponibile presso l’ufficio doganale competente prima che le merci escano dal territorio doganale della Comunità.

Il primo comma non si applica, tuttavia, alle merci trasferite con mezzi di trasporto che si limitano ad attraversare le acque territoriali o lo spazio aereo del territorio doganale della Comunità, senza fare scalo all’interno di tale territorio.

2.   La dichiarazione pre-partenza assume una delle seguenti forme:

a)

quando le merci che lasciano il territorio doganale comunitario sono vincolate a un regime doganale ai fini del quale è richiesta una dichiarazione in dogana, la dichiarazione in dogana adeguata;

b)

una notifica di riesportazione, conformemente all’articolo 179;

c)

quando non si richiede né una dichiarazione in dogana né una notifica di riesportazione, la dichiarazione sommaria di uscita di cui all’articolo 180.

3.   La dichiarazione pre-partenza contiene perlomeno le indicazioni necessarie per la dichiarazione sommaria di uscita.

Articolo 176

Misure che stabiliscono alcuni particolari

1.   Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, riguardanti:

a)

in quali casi e a quali condizioni le merci che escono dal territorio doganale della Comunità non sono oggetto di una dichiarazione pre-partenza;

b)

le condizioni alle quali l’obbligo di presentare una dichiarazione pre-partenza può essere oggetto di deroga o di adattamento;

c)

il termine entro il quale la dichiarazione pre-partenza deve essere presentata o resa disponibile prima che le merci escano dal territorio doganale della Comunità;

d)

eventuali eccezioni e variazioni relative al termine di cui alla lettera c);

e)

la determinazione dell’ufficio doganale competente presso il quale deve essere presentata o resa disponibile la dichiarazione pre-partenza e presso il quale si devono effettuare l’analisi dei rischi e i controlli all’esportazione e all’uscita basati sui rischi,

sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.

2.   Nell’adottare tali misure, si tiene conto:

a)

di circostanze particolari;

b)

dell’applicazione di tali misure a determinati tipi di traffico di merci, modi di trasporto o operatori economici;

c)

di accordi internazionali che prevedono misure particolari di sicurezza.

Articolo 177

Vigilanza doganale e formalità di uscita

1.   Le merci che escono dal territorio doganale della Comunità sono soggette a vigilanza doganale e possono essere oggetto di controlli doganali. Se del caso, le autorità doganali possono, conformemente alle misure adottate ai sensi del paragrafo 5, determinare il percorso da utilizzare e le scadenze da rispettare quando le merci escono dal territorio doganale della Comunità.

2.   Le merci destinate ad uscire dal territorio doganale della Comunità sono presentate in dogana all’ufficio doganale competente per il luogo in cui le merci lasciano il territorio doganale della Comunità e sono soggette all’espletamento delle formalità di uscita le quali, se del caso, comprendono:

a)

il rimborso o lo sgravio dei dazi all’importazione o il pagamento delle restituzioni all’esportazione;

b)

la riscossione dei dazi all’esportazione;

c)

le formalità previste dalle disposizioni vigenti per quanto riguarda altri oneri;

d)

l’applicazione di divieti e restrizioni giustificati da motivi, tra l’altro, di moralità pubblica, ordine pubblico, pubblica sicurezza, tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o preservazione dei vegetali, tutela dell’ambiente, protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale e tutela della proprietà industriale o commerciale, compresi i controlli sui precursori di droghe, sulle merci che violano taluni diritti di proprietà intellettuale e sui contanti che escono dalla Comunità, nonché applicazione di misure di conservazione e gestione delle risorse ittiche e di misure di politica commerciale.

3.   Le merci che escono dal territorio doganale della Comunità sono presentate in dogana a una delle persone seguenti:

a)

la persona che esporta le merci dal territorio doganale della Comunità;

b)

la persona in nome o per conto della quale agisce la persona che esporta le merci da detto territorio;

c)

la persona che ha provveduto al loro trasporto prima dell’esportazione del territorio doganale della Comunità.

4.   Lo svincolo per l’uscita è concesso a condizione che le merci in questione escano dal territorio doganale della Comunità nello stato in cui erano quando è stata accettata la dichiarazione pre-partenza.

5.   La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 184, paragrafo 2, le misure per l’applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo.

CAPO 2

Esportazione e riesportazione

Articolo 178

Merci comunitarie

1.   Le merci comunitarie destinate ad uscire dal territorio doganale della Comunità sono vincolate al regime di esportazione.

2.   Il paragrafo 1 non si applica alle seguenti merci:

a)

merci vincolate al regime di uso finale o di perfezionamento passivo;

b)

merci vincolate al regime di transito interno o merci che escono temporaneamente dal territorio doganale della Comunità, a norma dell’articolo 103.

3.   La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 184, paragrafo 2, misure che stabiliscono le formalità di esportazione applicabili alle merci vincolate al regime di esportazione, al regime di uso finale o al regime di perfezionamento passivo.

Articolo 179

Merci non comunitarie

1.   Le merci non comunitarie destinate ad uscire dal territorio doganale della Comunità sono oggetto di una notifica di riesportazione, che deve essere presentata presso l’ufficio doganale competente, e soggette alle formalità di uscita.

2.   Gli articoli da 104 a 124 si applicano, mutatis mutandis, alla notifica di riesportazione.

3.   Il paragrafo 1 non si applica alle seguenti merci:

a)

merci vincolate al regime di transito esterno che si limitano ad attraversare il territorio doganale della Comunità;

b)

merci trasbordate all’interno di una zona franca o direttamente riesportate da una zona franca;

c)

merci in regime di custodia temporanea direttamente riesportate da una struttura di custodia temporanea autorizzata.

Articolo 180

Dichiarazione sommaria di uscita

1.   Quando delle merci sono destinate ad uscire dal territorio doganale della Comunità e non è richiesta una dichiarazione in dogana né una notifica di riesportazione, viene presentata una dichiarazione sommaria di uscita all’ufficio doganale competente, a norma dell’articolo 175.

2.   La dichiarazione sommaria di uscita viene fatta mediante procedimento informatico. Possono essere usate informazioni commerciali, portuali o relative al trasporto, purché contengano le indicazioni necessarie per una dichiarazione sommaria di uscita.

3.   Le autorità doganali possono accettare, in circostanze eccezionali, dichiarazioni sommarie di uscita in forma cartacea, a condizione che applichino il medesimo livello di gestione dei rischi applicato alle dichiarazioni sommarie di uscita presentate mediante procedimento informatico e che possano essere soddisfatti i requisiti per lo scambio di tali dati con altri uffici doganali.

Le autorità doganali possono accettare la presentazione, anziché di una dichiarazione sommaria di uscita, di una notifica e l’accesso ai dati della dichiarazione sommaria nel sistema informatico dell’operatore economico.

4.   La dichiarazione sommaria di uscita viene presentata da una delle seguenti persone:

a)

dalla persona che fa uscire le merci dal territorio doganale della Comunità o che assume la responsabilità del loro trasporto fuori da tale territorio;

b)

dall’esportatore, speditore o altra persona in nome e per conto della quale agiscono le persone di cui alla lettera a);

c)

da qualsiasi persona in grado di presentare o di far presentare le merci in questione presso le autorità doganali competenti.

Articolo 181

Modifica della dichiarazione sommaria di uscita

Il dichiarante è autorizzato, su sua richiesta, a modificare una o più indicazioni della dichiarazione sommaria di uscita dopo la presentazione della stessa.

Non è tuttavia possibile alcuna modifica dopo che le autorità doganali:

a)

hanno informato la persona che ha presentato la dichiarazione sommaria della loro intenzione di procedere alla visita delle merci;

b)

hanno stabilito che le indicazioni in questione sono inesatte;

c)

hanno già autorizzato la rimozione delle merci.

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono eccezioni alla lettera c), del secondo comma del presente articolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.

CAPO 3

Esenzione dai dazi

Articolo 182

Esportazione temporanea

1.   Fatto salvo l’articolo 171, le merci comunitarie possono essere temporaneamente esportate dal territorio doganale della Comunità e beneficiare di un’esenzione dai dazi all’esportazione, subordinata alla reimportazione.

2.   La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 184, paragrafo 2, misure per l’applicazione del presente articolo.

TITOLO IX

COMITATO DEL CODICE DOGANALE E DISPOSIZIONI FINALI

CAPO 1

Comitato del codice doganale

Articolo 183

Altre misure di applicazione

1.   La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 184, paragrafo 2, norme per l’interoperabilità dei sistemi elettronici doganali degli Stati membri nonché per gli elementi comunitari pertinenti al fine di realizzare una maggiore cooperazione fondata sullo scambio elettronico di dati tra le autorità doganali, tra queste e la Commissione e tra queste e gli operatori economici.

2.   Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono:

a)

a quali condizioni la Commissione può emettere decisioni volte a richiedere agli Stati membri di revocare o modificare una decisione diversa da quelle di cui all’articolo 20, paragrafo 8, lettera c), adottata nel quadro della normativa doganale che si discosta da decisioni comparabili di altre autorità competenti e che compromette l’applicazione uniforme di detta normativa;

b)

qualsiasi altra misura di applicazione, se necessario, anche nel caso in cui la Comunità abbia accettato impegni e obblighi in relazione ad accordi internazionali che richiedono l’adattamento delle disposizioni del codice;

c)

in quali ulteriori casi e a quali condizioni l’applicazione del codice può essere semplificata,

sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 184, paragrafo 4.

Articolo 184

Comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale, di seguito denominato «il comitato».

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto dell’articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto dell’articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e all’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto dell’articolo 8 della stessa.

Articolo 185

Altre questioni

Il comitato può esaminare qualsiasi questione attinente alla normativa doganale che sia sollevata dal presidente, su iniziativa della Commissione o su richiesta di un rappresentante di uno Stato membro, e che riguardi, in particolare:

a)

problemi derivanti dall’applicazione della normativa doganale;

b)

la posizione che la comunità deve adottare all’interno di comitati, gruppi di lavoro o commissioni, istituiti da o nel quadro di accordi internazionali attinenti alla normativa doganale.

CAPO 2

Disposizioni finali

Articolo 186

Abrogazione

Sono abrogati i regolamenti (CEE) n. 3925/91, (CEE) n. 2913/92 e (CE) n. 1207/2001.

I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo le tavole di concordanza di cui all’allegato.

Articolo 187

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 188

Applicazione

1.   L’articolo 1, paragrafo 3, secondo comma, l’articolo 5, paragrafo 1, secondo comma e paragrafo 2, primo comma, l’articolo 10, paragrafo 2, l’articolo 11, paragrafo 3, l’articolo 12, paragrafo 2, secondo comma, l’articolo 15, paragrafo 1, l’articolo 16, paragrafo 5, l’articolo 18, paragrafo 4, l’articolo 19, paragrafo 5, l’articolo 20, paragrafi 7, 8 e 9, l’articolo 24, paragrafo 3, secondo comma, l’articolo 25, paragrafo 3, l’articolo 28, paragrafo 3, l’articolo 30, paragrafo 2, l’articolo 31, paragrafo 3, l’articolo 33, paragrafo 5, l’articolo 38, l’articolo 39, paragrafi 3 e 6, l’articolo 43, l’articolo 54, l’articolo 55, paragrafo 2, secondo comma, l’articolo 56, paragrafo 9, l’articolo 57, paragrafo 3, l’articolo 58, secondo comma, l’articolo 59, paragrafo 1, secondo comma, l’articolo 62, paragrafo 3, l’articolo 63, paragrafo 3, l’articolo 65, paragrafo 3, l’articolo 67, paragrafo 1, terzo comma, l’articolo 71, l’articolo 72, paragrafo 3, primo comma, l’articolo 76, l’articolo 77, paragrafo 3, l’articolo 78, paragrafo 1, secondo comma e paragrafo 5, l’articolo 85, l’articolo 86, paragrafo 7, l’articolo 87, paragrafo 3, primo comma, l’articolo 88, paragrafo 4, secondo comma, l’articolo 89, paragrafo 2, l’articolo 93, paragrafo 2, l’articolo 101, paragrafo 2, l’articolo 103, l’articolo 105, paragrafo 2, l’articolo 106, paragrafo 4, primo comma, l’articolo 107, paragrafo 3, l’articolo 108, paragrafo 1, secondo comma e paragrafo 4, l’articolo 109, paragrafi 2 e 3, l’articolo 110, paragrafo 1, terzo comma, l’articolo 111, paragrafo 3, l’articolo 112, paragrafo 4, l’articolo 113, paragrafo 3, l’articolo 114, paragrafo 2, secondo comma, l’articolo 115, secondo comma, l’articolo 116, paragrafo 2, primo comma, l’articolo 119, paragrafo 3, l’articolo 122, l’articolo 124, paragrafo 2, l’articolo 128, l’articolo 134, l’articolo 136, paragrafo 2, primo comma, paragrafo 3, secondo comma e paragrafo 4, quarto comma, l’articolo 137, paragrafo 2, l’articolo 140, paragrafo 2, l’articolo 142, paragrafo 1, quarto comma, paragrafo 2, secondo comma e paragrafo 3, secondo comma, l’articolo 143, l’articolo 144, paragrafo 2, l’articolo 145, paragrafo 3, secondo comma, l’articolo 148, paragrafo 2, secondo comma, l’articolo 150, paragrafo 3, l’articolo 151, paragrafo 5, l’articolo 164, primo comma, l’articolo 171, paragrafo 3, secondo comma, l’articolo 176, paragrafo 1, l’articolo 177, paragrafo 5, l’articolo 178, paragrafo 3, l’articolo 181, terzo comma, l’articolo 182, paragrafo 2, l’articolo 183, paragrafi 1 e 2 si applicano a decorrere dal 24 giugno 2008.

2.   Tutte le altre disposizioni sono applicabili al momento dell’adozione delle disposizioni di applicazione sulla base degli articoli di cui al paragrafo 1. Le disposizioni di applicazione entrano in vigore non prima del 24 giugno 2009.

Nonostante l’entrata in vigore delle disposizioni di applicazione, le disposizioni del presente regolamento di cui al presente paragrafo si applicano al più tardi il 24 giugno 2013.

3.   L’articolo 30, paragrafo 1, è applicabile dal 1o gennaio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 23 aprile 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J. LENARČIČ


(1)  GU C 309 del 16.12.2006, pag. 22.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 12 dicembre 2006, posizione comune del Consiglio del 15 ottobre 2007 (GU C 298 E dell’11.12.2007, pag. 1) e posizione del Parlamento europeo del 19 febbraio 2008.

(3)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(4)  GU L 86 del 3.4.2003, pag. 21. Decisione modificata dalla decisione 2004/485/CE (GU L 162 del 30.4.2004, pag. 113).

(5)  GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/8/CE (GU L 44 del 20.2.2008, pag. 11).

(6)  GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13.

(7)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(8)  GU L 374 del 31.12.1991, pag. 4. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(9)  GU L 165 del 21.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 75/2008 (GU L 24 del 29.1.2008, pag. 1).

(10)  GU L 124 dell’8.6.1971, pag. 1.

(11)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 275/2008 (GU L 85 del 27.3.2008, pag. 3).

(12)  GU L 105 del 23.4.1983, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 274/2008 (GU L 85 del 27.3.2008, pag. 1).

(13)  GU L 118 del 25.5.1995, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.


ALLEGATO

TAVOLE DI CONCORDANZA

1.   Regolamento (CEE) n. 2913/92

Regolamento (CEE) n. 2913/92

Il presente regolamento

Articolo 1

Articolo 4

Articolo 2

Articolo 1

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 4, punti da 4 bis a 4 quinquies

Articolo 5

Articoli 11 e 12

Articolo 5 bis

Articoli 13, 14 e 15

Articolo 6

Articolo 16

Articolo 7

Articolo 16

Articolo 8

Articolo 18

Articolo 9

Articolo 19

Articolo 10

Articolo 16

Articolo 11

Articoli 8 e 30

Articolo 12

Articolo 20

Articolo 13

Articoli 25 e 26

Articolo 14

Articolo 9

Articolo 15

Articolo 6

Articolo 16

Articolo 29

Articolo 17

Articolo 32

Articolo 18

Articolo 31

Articolo 19

Articoli 116 e 183

Articolo 20

Articoli 33 e 34

Articolo 21

Articolo 33

Articolo 22

Articolo 35

Articolo 23

Articolo 36

Articolo 24

Articolo 36

Articolo 25

Articolo 26

Articolo 37

Articolo 27

Articolo 39

Articolo 28

Articolo 40

Articolo 29

Articolo 41

Articolo 30

Articolo 42

Articolo 31

Articolo 42

Articolo 32

Articolo 43

Articolo 33

Articolo 43

Articolo 34

Articolo 43

Articolo 35

Articolo 31

Articolo 36

Articolo 41

Articolo 36 bis

Articolo 87

Articolo 36 ter

Articoli 5, 88 e 89

Articolo 36 quater

Articolo 90

Articolo 37

Articolo 91

Articolo 38

Articoli 92 e 93

Articolo 39

Articolo 94

Articolo 40

Articolo 95

Articolo 41

Articolo 95

Articolo 42

Articolo 91

Articolo 43

Articolo 44

Articolo 45

Articolo 46

Articolo 96

Articolo 47

Articolo 96

Articolo 48

Articolo 97

Articolo 49

Articolo 50

Articoli 98 e 151

Articolo 51

Articoli 151 e 152

Articolo 52

Articolo 152

Articolo 53

Articolo 151

Articolo 54

Articolo 99

Articolo 55

Articolo 100

Articolo 56

Articolo 125

Articolo 57

Articolo 126

Articolo 58

Articoli 91 e 97

Articolo 59

Articolo 104

Articolo 60

Articolo 105

Articolo 61

Articolo 107

Articolo 62

Articolo 108

Articolo 63

Articolo 112

Articolo 64

Articolo 111

Articolo 65

Articolo 113

Articolo 66

Articolo 114

Articolo 67

Articolo 112

Articolo 68

Articolo 117

Articolo 69

Articolo 118

Articolo 70

Articolo 119

Articolo 71

Articolo 120

Articolo 72

Articolo 121

Articolo 73

Articolo 123

Articolo 74

Articolo 124

Articolo 75

Articolo 126

Articolo 76

Articoli 108, 109, 110 e 112

Articolo 77

Articoli 107 e 108

Articolo 78

Articolo 27

Articolo 79

Articolo 129

Articolo 80

Articolo 81

Articolo 115

Articolo 82

Articolo 166

Articolo 83

Articolo 102

Articolo 84

Articolo 135

Articolo 85

Articolo 136

Articolo 86

Articolo 136

Articolo 87

Articolo 136

Articolo 87 bis

Articolo 88

Articolo 136

Articolo 89

Articolo 138

Articolo 90

Articolo 139

Articolo 91

Articoli 140 e 144

Articolo 92

Articolo 146

Articolo 93

Articolo 147

Articolo 94

Articoli 62, 63, 136 e 146

Articolo 95

Articoli 136 e 146

Articolo 96

Articolo 146

Articolo 97

Articolo 143

Articolo 98

Articoli 143, 148 e 153

Articolo 99

Articolo 153

Articolo 100

Articolo 136

Articolo 101

Articolo 149

Articolo 102

Articolo 149

Articolo 103

Articolo 104

Articolo 136

Articolo 105

Articolo 137

Articolo 106

Articoli 137 e 154

Articolo 107

Articolo 137

Articolo 108

Articolo 150

Articolo 109

Articoli 141 e 143

Articolo 110

Articolo 153

Articolo 111

Articolo 140

Articolo 112

Articolo 53

Articolo 113

Articolo 114

Articoli 142 e 168

Articolo 115

Articoli 142 e 143

Articolo 116

Articolo 136

Articolo 117

Articolo 136

Articolo 118

Articolo 169

Articolo 119

Articolo 167

Articolo 120

Articolo 143

Articolo 121

Articoli 52 e 53

Articolo 122

Articoli 52 e 53

Articolo 123

Articolo 170

Articolo 124

Articolo 125

Articolo 126

Articolo 127

Articolo 128

Articolo 129

Articolo 130

Articolo 168

Articolo 131

Articolo 143

Articolo 132

Articolo 136

Articolo 133

Articolo 136

Articolo 134

Articolo 135

Articolo 53

Articolo 136

Articolo 53

Articolo 137

Articolo 162

Articolo 138

Articolo 136

Articolo 139

Articolo 162

Articolo 140

Articolo 163

Articolo 141

Articolo 164

Articolo 142

Articoli 143 e 164

Articolo 143

Articoli 47 e 165

Articolo 144

Articoli 47, 52 e 53

Articolo 145

Articoli 48 e 171

Articolo 146

Articoli 143 e 171

Articolo 147

Articolo 136

Articolo 148

Articolo 136

Articolo 149

Articolo 171

Articolo 150

Articolo 171

Articolo 151

Articolo 171

Articolo 152

Articolo 172

Articolo 153

Articolo 171

Articolo 154

Articoli 173 e 174

Articolo 155

Articolo 173

Articolo 156

Articolo 173

Articolo 157

Articolo 174

Articolo 158

Articolo 159

Articolo 160

Articolo 161

Articoli 176, 177 e 178

Articolo 162

Articolo 177

Articolo 163

Articolo 145

Articolo 164

Articoli 103 e 145

Articolo 165

Articolo 143

Articolo 166

Articolo 148

Articolo 167

Articoli 155 e 156

Articolo 168

Articolo 155

Articolo 168 bis

Articolo 169

Articoli 157 e 158

Articolo 170

Articoli 157 e 158

Articolo 171

Articolo 150

Articolo 172

Articolo 156

Articolo 173

Articoli 141 e 159

Articolo 174

Articolo 175

Articolo 159

Articolo 176

Articolo 137

Articolo 177

Articolo 160

Articolo 178

Articolo 53

Articolo 179

Articolo 180

Articolo 161

Articolo 181

Articolo 160

Articolo 182

Articoli 127, 168 e 179

Articolo 182 bis

Articolo 175

Articolo 182 ter

Articolo 176

Articolo 182 quater

Articoli 176, 179 e 180

Articolo 182 quinquies

Articoli 5, 180 e 181

Articolo 183

Articolo 177

Articolo 184

Articolo 185

Articoli 130 e 131

Articolo 186

Articolo 130

Articolo 187

Articolo 132

Articolo 188

Articolo 133

Articolo 189

Articolo 56

Articolo 190

Articolo 58

Articolo 191

Articolo 56

Articolo 192

Articoli 57 e 58

Articolo 193

Articolo 59

Articolo 194

Articolo 59

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Articolo 60

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Articolo 59

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Articolo 46

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Articolo 86

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Articolo 211

Articolo 49

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Articolo 212 bis

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Articolo 230

Articolo 73

Articolo 231

Articolo 73

Articolo 232

Articolo 78

Articolo 233

Articolo 86

Articolo 234

Articolo 86

Articolo 235

Articolo 4

Articolo 236

Articoli 79, 80, e 84

Articolo 237

Articoli 79 e 84

Articolo 238

Articoli 79, 81 e 84

Articolo 239

Articoli 79, 83, 84, e 85

Articolo 240

Articolo 79

Articolo 241

Articolo 79

Articolo 242

Articolo 79

Articolo 243

Articolo 23

Articolo 244

Articolo 24

Articolo 245

Articolo 23

Articolo 246

Articolo 22

Articolo 247

Articolo 183

Articolo 247 bis

Articolo 184

Articolo 248

Articolo 183

Articolo 248 bis

Articolo 184

Articolo 249

Articolo 185

Articolo 250

Articoli 17, 120 e 121

Articolo 251

Articolo 186

Articolo 252

Articolo 186

Articolo 253

Articolo 187

2.   Regolamenti (CEE) n. 3925/91 e (CE) n. 1207/2001

Regolamenti

Il presente regolamento

Regolamento (CEE) n. 3925/91

Articolo 28

Regolamento (CE) n. 1207/2001

Articolo 39


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