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Document 32008R0437
Commission Regulation (EC) No 437/2008 of 21 May 2008 amending Annexes VII, X and XI to Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of the Council as regards the requirements for the processing of milk and milk products defined as Category 3 material (Text with EEA relevance)
Regolamento (CE) n. 437/2008 della Commissione, del 21 maggio 2008 , recante modifica degli allegati VII, X e XI del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i requisiti applicabili alla trasformazione del latte e dei prodotti a base di latte definiti come materie di categoria 3 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (CE) n. 437/2008 della Commissione, del 21 maggio 2008 , recante modifica degli allegati VII, X e XI del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i requisiti applicabili alla trasformazione del latte e dei prodotti a base di latte definiti come materie di categoria 3 (Testo rilevante ai fini del SEE)
OJ L 132, 22.5.2008, p. 7–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 03/03/2011; abrog. impl. da 32009R1069
22.5.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 132/7 |
REGOLAMENTO (CE) N. 437/2008 DELLA COMMISSIONE
del 21 maggio 2008
recante modifica degli allegati VII, X e XI del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i requisiti applicabili alla trasformazione del latte e dei prodotti a base di latte definiti come materie di categoria 3
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1774/2002 fissa le norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano. Esso stabilisce che i sottoprodotti di origine animale che possono essere utilizzati per la produzione di materie prime per mangimi devono essere trasformati conformemente ai requisiti stabiliti da tale regolamento. |
(2) |
L'allegato VII del regolamento (CE) n. 1774/2002 stabilisce requisiti d'igiene specifici applicabili alla trasformazione e all'immissione sul mercato di proteine animali trasformate e altri prodotti trasformati che potrebbero essere utilizzati come materie prime per mangimi. In particolare, il capitolo V di tale allegato stabilisce i requisiti specifici applicabili al latte, ai prodotti a base di latte e al colostro. |
(3) |
In conformità del primo comma dell'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1774/2002 le disposizioni applicabili all'importazione da paesi terzi dei prodotti di cui agli allegati VII e VIII non possono essere né più favorevoli né meno favorevoli di quelli applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti corrispondenti nella Comunità. Il capitolo V dell'allegato VII di tale regolamento deve pertanto essere modificato al fine di introdurre alcuni cambiamenti di ordine tecnico, armonizzare le norme di trasformazione per il latte e i prodotti a base di latte e chiarire i requisiti applicabili a tali prodotti in materia d'importazione. |
(4) |
In base al parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, adottato il 29 marzo 2006, concernente i rischi per la salute animale collegati all'alimentazione degli animali con prodotti del latte senza trattamento ulteriore (2), è opportuno modificare i requisiti in materia d'igiene per il latte, i prodotti a base di latte e il colostro. Occorre inoltre tenere conto dei metodi d'inattivazione del virus dell'afta epizootica che può trovarsi nel latte descritti nella relazione 1999 del Comitato scientifico per la salute e il benessere degli animali sulla strategia da seguire per una vaccinazione d'emergenza contro l'afta epizootica (3) e nell'appendice 3.6.2 del Codice sanitario per gli animali terrestri (4), edizione 2005, dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (OIE). |
(5) |
Considerando i requisiti specifici modificati in materia d'igiene definiti nel capitolo V dell'allegato VII del regolamento (CE) n. 1774/2002, è opportuno sostituire i modelli di certificati sanitari dei capitoli 2(A), 2(B) e 2(C) dell'allegato X di tale regolamento con un modello di certificato unico per il latte e i prodotti a base di latte non destinati al consumo umano importati da paesi terzi. |
(6) |
È opportuno aggiornare il riferimento al certificato sanitario specifico della parte I dell'allegato XI del regolamento (CE) n. 1774/2002 che comprende elenchi di paesi terzi dai quali gli Stati membri possono autorizzare le importazioni di sottoprodotti animali non destinati al consumo umano. |
(7) |
Gli allegati VII, X e XI del regolamento (CE) n. 1774/2002 devono essere pertanto modificati di conseguenza. |
(8) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati VII, X e XI del regolamento (CE) n. 1774/2002 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o maggio 2008.
I lotti per i quali i certificati veterinari sono stati emessi prima del 1o novembre 2008 conformemente ai modelli stabiliti dal regolamento (CE) n. 1774/2002 prima della sua modifica da parte del presente regolamento sono ammessi all'importazione nella Comunità sino al 1o febbraio 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 2008.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 399/2008 della Commissione (GU L 118 del 6.5.2008, pag. 12).
(2) http://www.efsa.europa.eu/en/science/ahaw/ahaw_opinions/1447.html
(3) http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scah/out22_en.html
(4) http://www.oie.int/eng/normes/mcode/en_chapitre_3.6.2.htm
ALLEGATO
Il regolamento (CE) n. 1774/2002 è modificato come segue:
1) |
Nell'allegato VII, il capitolo V è sostituito dal testo seguente: «CAPITOLO V Requisiti specifici applicabili al latte, ai prodotti a base di latte e al colostro Oltre alle condizioni generali previste al capitolo I, si applicano le seguenti condizioni. A. Norme di trasformazione
B. Importazione
|
2) |
Nell'allegato X, i capitoli 2(A), 2(B) e 2(C) sono sostituiti dal testo seguente: «CAPITOLO 2
|
3) |
Nell'allegato XI, la parte I è sostituita dal testo seguente: «PARTE I Elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di latte e di prodotti a base di latte (certificato sanitario Capitolo 2) Paesi terzi autorizzati compresi nell'allegato I della decisione 2004/438/CE.» |
(1) F0 è l'effetto letale calcolato sulle spore batteriche. Un valore di 3,00 significa che il punto più freddo del prodotto è stato sufficientemente riscaldato per raggiungere lo stesso effetto letale di una temperatura di 121 °C (250 °F) in tre minuti con riscaldamento e raffreddamento istantanei.
UHT |
= |
trattamento a temperatura ultra elevata, vale a dire a 132 °C per almeno un secondo. |
HTST |
= |
pastorizzazione rapida ad elevata temperatura (72 °C per almeno 15 secondi) o trattamento che raggiunga un effetto di pastorizzazione equivalente sufficiente perché il test della fosfatasi dia esito negativo. |
(4) GU L 154 del 30.4.2004, pag. 70; rettifica nella GU L 189 del 27.5.2004, pag. 57.»;