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Document 32008R0437

Regolamento (CE) n. 437/2008 della Commissione, del 21 maggio 2008 , recante modifica degli allegati VII, X e XI del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i requisiti applicabili alla trasformazione del latte e dei prodotti a base di latte definiti come materie di categoria 3 (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 132, 22.5.2008, p. 7–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/03/2011; abrog. impl. da 32009R1069

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/437/oj

22.5.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 132/7


REGOLAMENTO (CE) N. 437/2008 DELLA COMMISSIONE

del 21 maggio 2008

recante modifica degli allegati VII, X e XI del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i requisiti applicabili alla trasformazione del latte e dei prodotti a base di latte definiti come materie di categoria 3

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1774/2002 fissa le norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano. Esso stabilisce che i sottoprodotti di origine animale che possono essere utilizzati per la produzione di materie prime per mangimi devono essere trasformati conformemente ai requisiti stabiliti da tale regolamento.

(2)

L'allegato VII del regolamento (CE) n. 1774/2002 stabilisce requisiti d'igiene specifici applicabili alla trasformazione e all'immissione sul mercato di proteine animali trasformate e altri prodotti trasformati che potrebbero essere utilizzati come materie prime per mangimi. In particolare, il capitolo V di tale allegato stabilisce i requisiti specifici applicabili al latte, ai prodotti a base di latte e al colostro.

(3)

In conformità del primo comma dell'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1774/2002 le disposizioni applicabili all'importazione da paesi terzi dei prodotti di cui agli allegati VII e VIII non possono essere né più favorevoli né meno favorevoli di quelli applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti corrispondenti nella Comunità. Il capitolo V dell'allegato VII di tale regolamento deve pertanto essere modificato al fine di introdurre alcuni cambiamenti di ordine tecnico, armonizzare le norme di trasformazione per il latte e i prodotti a base di latte e chiarire i requisiti applicabili a tali prodotti in materia d'importazione.

(4)

In base al parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, adottato il 29 marzo 2006, concernente i rischi per la salute animale collegati all'alimentazione degli animali con prodotti del latte senza trattamento ulteriore (2), è opportuno modificare i requisiti in materia d'igiene per il latte, i prodotti a base di latte e il colostro. Occorre inoltre tenere conto dei metodi d'inattivazione del virus dell'afta epizootica che può trovarsi nel latte descritti nella relazione 1999 del Comitato scientifico per la salute e il benessere degli animali sulla strategia da seguire per una vaccinazione d'emergenza contro l'afta epizootica (3) e nell'appendice 3.6.2 del Codice sanitario per gli animali terrestri (4), edizione 2005, dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (OIE).

(5)

Considerando i requisiti specifici modificati in materia d'igiene definiti nel capitolo V dell'allegato VII del regolamento (CE) n. 1774/2002, è opportuno sostituire i modelli di certificati sanitari dei capitoli 2(A), 2(B) e 2(C) dell'allegato X di tale regolamento con un modello di certificato unico per il latte e i prodotti a base di latte non destinati al consumo umano importati da paesi terzi.

(6)

È opportuno aggiornare il riferimento al certificato sanitario specifico della parte I dell'allegato XI del regolamento (CE) n. 1774/2002 che comprende elenchi di paesi terzi dai quali gli Stati membri possono autorizzare le importazioni di sottoprodotti animali non destinati al consumo umano.

(7)

Gli allegati VII, X e XI del regolamento (CE) n. 1774/2002 devono essere pertanto modificati di conseguenza.

(8)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati VII, X e XI del regolamento (CE) n. 1774/2002 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o maggio 2008.

I lotti per i quali i certificati veterinari sono stati emessi prima del 1o novembre 2008 conformemente ai modelli stabiliti dal regolamento (CE) n. 1774/2002 prima della sua modifica da parte del presente regolamento sono ammessi all'importazione nella Comunità sino al 1o febbraio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 399/2008 della Commissione (GU L 118 del 6.5.2008, pag. 12).

(2)  http://www.efsa.europa.eu/en/science/ahaw/ahaw_opinions/1447.html

(3)  http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scah/out22_en.html

(4)  http://www.oie.int/eng/normes/mcode/en_chapitre_3.6.2.htm


ALLEGATO

Il regolamento (CE) n. 1774/2002 è modificato come segue:

1)

Nell'allegato VII, il capitolo V è sostituito dal testo seguente:

«CAPITOLO V

Requisiti specifici applicabili al latte, ai prodotti a base di latte e al colostro

Oltre alle condizioni generali previste al capitolo I, si applicano le seguenti condizioni.

A.   Norme di trasformazione

1.

Il latte dev'essere sottoposto a uno dei seguenti trattamenti:

1.1.

sterilizzazione a un valore F0  (1) di tre o più;

1.2.

un trattamento UHT (2) combinato con una delle seguenti situazioni:

a)

un trattamento fisico successivo, mediante:

i)

un processo di essicazione combinato, nel caso del latte destinato all'alimentazione animale, con un trattamento termico ad almeno 72 °C; o

ii)

un abbassamento del pH al di sotto di 6 durante almeno un'ora;

b)

la condizione che il latte o il prodotto a base di latte sia stato prodotto almeno 21 giorni prima della sua spedizione e che, durante questo periodo, nessun caso di afta epizootica sia stato individuato nello Stato membro d'origine;

1.3.

un trattamento HTST (3) applicato due volte;

1.4.

un trattamento HTST (3) combinato con una delle seguenti situazioni:

a)

un trattamento fisico successivo, mediante:

i)

un processo di essicazione combinato, nel caso del latte destinato all'alimentazione animale, con un trattamento termico ad almeno 72 °C; o

ii)

un abbassamento del pH al di sotto di 6 durante almeno un'ora;

b)

la condizione che il latte o il prodotto a base di latte sia stato prodotto almeno 21 giorni prima della sua spedizione e che, durante questo periodo, nessun caso di afta epizootica sia stato individuato nello Stato membro d'origine.

2.

I prodotti a base di latte devono essere sottoposti ad almeno uno dei trattamenti definiti al paragrafo 1, o essere fabbricati a partire dal latte soggetto a un trattamento conforme alle disposizioni del paragrafo 1.

3.

Prima di essere trasportato sino agli allevamenti, il siero di latte destinato all'alimentazione di animali delle specie suscettibili di contrarre l'afta epizootica e proveniente da latte che sia stato oggetto di uno dei trattamenti descritti al paragrafo 1 dev'essere raccolto almeno 16 ore dopo la cagliatura del latte e il suo pH dev'essere misurato a un valore inferiore a 6,0.

4.

Oltre ai requisiti previsti ai paragrafi 1, 2 e 3, il latte e i prodotti a base di latte devono soddisfare i requisiti seguenti:

4.1.

dopo il trattamento, devono essere adottate tutte le precauzioni volte ad evitare la contaminazione dei prodotti;

4.2.

il prodotto finale dev'essere etichettato in modo da indicare che esso contiene materiale di categoria 3 e non è destinato al consumo umano, e che è

a)

confezionato in imballaggi nuovi; o

b)

trasportato alla rinfusa in un container o in qualunque altro mezzo di trasporto che sia stato interamente pulito e disinfettato con un disinfettante approvato a tal fine dall'autorità competente.

5.

Le condizioni di produzione del latte crudo e del colostro devono offrire adeguate garanzie di pulizia sanitaria. Tali condizioni possono essere stabilite secondo la procedura indicata all'articolo 33, paragrafo 2.

B.   Importazione

1.

Gli Stati membri autorizzano l'importazione di latte e prodotti del latte nel rispetto delle seguenti condizioni:

1.1.

provengono da paesi terzi che figurano nell'elenco della parte I dell'allegato XI;

1.2.

provengono da un impianto di lavorazione che figura nella lista di cui all'articolo 29, paragrafo 4;

1.3.

sono accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello indicato al capitolo 2 dell'allegato X;

1.4.

sono stati sottoposti ad almeno uno dei trattamenti di cui ai paragrafi 1.1, 1.2, 1.3 e lettera a) del paragrafo 1.4 della parte A;

1.5.

sono conformi alle disposizioni dei paragrafi 2 e 4 e, nel caso del siero di latte, del paragrafo 3 della parte A.

2.

In deroga a quanto stabilito al paragrafo 1.4, gli Stati membri autorizzano l'importazione di latte e di prodotti del latte da paesi terzi a tal fine autorizzati nella colonna «A» dell'allegato I della decisione 2004/438/CE della Commissione (4) purché il latte o i prodotti del latte siano stati sottoposti ad un unico trattamento HTST e siano stati prodotti:

i)

almeno 21 giorni prima del trasporto e durante questo periodo nessun caso di afta epizootica è stato individuato nel paese esportatore, o

ii)

sono stati presentati ad un posto d'ispezione frontaliero comunitario almeno 21 giorni dopo la produzione e durante questo periodo nessun caso di afta epizootica è stato individuato nel paese esportatore.

3.

Nel caso in cui si è identificato un rischio d'introduzione di una malattia esotica o qualunque altro rischio per la salute animale, possono essere stabilite condizioni aggiuntive per la protezione della salute degli animali in conformità della procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

2)

Nell'allegato X, i capitoli 2(A), 2(B) e 2(C) sono sostituiti dal testo seguente:

«CAPITOLO 2

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3)

Nell'allegato XI, la parte I è sostituita dal testo seguente:

«PARTE I

Elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di latte e di prodotti a base di latte (certificato sanitario Capitolo 2)

Paesi terzi autorizzati compresi nell'allegato I della decisione 2004/438/CE.»


(1)  F0 è l'effetto letale calcolato sulle spore batteriche. Un valore di 3,00 significa che il punto più freddo del prodotto è stato sufficientemente riscaldato per raggiungere lo stesso effetto letale di una temperatura di 121 °C (250 °F) in tre minuti con riscaldamento e raffreddamento istantanei.

(2)  

UHT

=

trattamento a temperatura ultra elevata, vale a dire a 132 °C per almeno un secondo.

(3)  

HTST

=

pastorizzazione rapida ad elevata temperatura (72 °C per almeno 15 secondi) o trattamento che raggiunga un effetto di pastorizzazione equivalente sufficiente perché il test della fosfatasi dia esito negativo.

(4)  GU L 154 del 30.4.2004, pag. 70; rettifica nella GU L 189 del 27.5.2004, pag. 57.»;


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