EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0407

Regolamento (CE) n. 407/2008 della Commissione, del 7 maggio 2008 , che modifica il regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea

OJ L 122, 8.5.2008, p. 7–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/01/2010; abrog. impl. da 32000R2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/407/oj

8.5.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 122/7


REGOLAMENTO (CE) N. 407/2008 DELLA COMMISSIONE

del 7 maggio 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio, del 18 settembre 2000, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, e recante modifica del regolamento (CE) n. 2820/98, nonché abrogazione del regolamento (CE) n. 1763/1999 e (CE) n. 6/2000 (1), in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2007/2000 assicura un accesso illimitato al mercato comunitario in esenzione dai dazi per quasi tutti i prodotti originari dei paesi e dei territori che beneficiano del processo di stabilizzazione e di associazione.

(2)

Il 15 ottobre 2007 è stato firmato a Lussemburgo un accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall’altra. In attesa dell'espletamento delle procedure necessarie per l'entrata in vigore dell'accordo summenzionato, tra la Comunità europea e la Repubblica di Montenegro è stato concluso un accordo interinale relativo agli scambi e sulle questioni connesse, che è entrato in vigore il 1o gennaio 2008 (2).

(3)

L'accordo di stabilizzazione e di associazione e l'accordo interinale istituiscono un regime commerciale contrattuale tra la Comunità e il Montenegro. Le concessioni commerciali bilaterali sono equivalenti, dal lato comunitario, alle concessioni che si applicano contestualmente alle misure commerciali autonome unilaterali in forza del regolamento (CE) n. 2007/2000.

(4)

È pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio per tener conto di tali sviluppi. In particolare, è opportuno espungere la Repubblica di Montenegro dall'elenco dei beneficiari delle concessioni tariffarie accordate per gli stessi prodotti nel quadro del regime contrattuale. Inoltre, occorre ridurre i volumi dei contingenti tariffari globali per quei prodotti specifici per i quali sono stati concessi contingenti tariffari nel quadro dei regimi contrattuali.

(5)

In virtù del regolamento (CE) n. 1398/2007 della Commissione, del 28 novembre 2007 (3), il Montenegro e il Kosovo (4) sono stati eliminati dal campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio del 7 marzo 1994 che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni (5); L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2007/2000 è dunque diventato obsoleto e deve essere soppresso.

(6)

Il Montenegro continuerà a beneficiare delle disposizioni del regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio nella misura in cui detto regolamento preveda concessioni più favorevoli rispetto a quelle vigenti nel quadro dei regimi contrattuali.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 2007/2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2007/2000 è così modificato:

(1)

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Regimi preferenziali

1.   Fatte salve le disposizioni specifiche stabilite all'articolo 4, i prodotti originari della Bosnia-Erzegovina o dei territori doganali della Serbia o del Kosovo, diversi da quelli delle voci 0102, 0201, 0202, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 1604, 1701, 1702 e 2204 della nomenclatura combinata, sono ammessi all'importazione nella Comunità senza restrizioni quantitative né misure di effetto equivalente e in esenzione dai dazi doganali e dagli oneri di effetto equivalente.

2.   I prodotti originari dell'Albania, della Repubblica di Croazia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia o in Montenegro continueranno a beneficiare delle disposizioni del presente regolamento laddove ciò sia indicato o di qualsiasi misura contemplata dal presente regolamento che sia più favorevole rispetto alle concessioni commerciali previste nel quadro degli accordi bilaterali tra la Comunità europea e questi paesi.

3.   Le importazioni di prodotti dello zucchero di cui alle voci 1701 e 1702 della nomenclatura combinata originari della Bosnia-Erzegovina o dei territori doganali della Serbia o del Kosovo beneficiano delle concessioni di cui all'articolo 4.»

(2)

L'articolo 3 è abrogato.

(3)

All’articolo 4, paragrafo 2, il testo della lettera d) è sostituito dal seguente:

«d)

9 175 tonnellate (peso carcasse) di prodotti di “baby-beef” originari dei territori doganali della Serbia o del Kosovo.»

(4)

All'articolo 4, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Alle importazioni di prodotti del settore dello zucchero di cui alle voci 1701 e 1702 della nomenclatura combinata originari della Bosnia-Erzegovina e dei territori doganali della Serbia o del Kosovo si applicano i seguenti contingenti tariffari annuali in esenzione di dazi:

a)

12 000 tonnellate (peso netto) di prodotti dello zucchero originari della Bosnia-Erzegovina;

b)

180 000 tonnellate (peso netto) di prodotti dello zucchero originari dei territori doganali della Serbia o del Kosovo. »

(5)

L'allegato I è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Le merci che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono in transito o si trovano nella Comunità in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca e per le quali prima di tale data sono state debitamente rilasciate prove di origine del Montenegro conformemente al disposto del Titolo IV, capitolo 2, sezione 2 del regolamento (CEE) n. 2454/1993 della Commissione (6), continuano a beneficiare del regolamento (CE) n. 2007/2000 per un periodo di quattro mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2008.

Per la Commissione

Peter MANDELSON

Membro della Commissione


(1)  GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 530/2007 (GU L 125 del 15.5.2007, pag. 1).

(2)  GU L 345 del 28.12.2007, pag. 1.

(3)  GU L 311 del 29.11.2007, pag. 5.

(4)  Secondo la definizione della UNSCR 1244.

(5)  GU L 67 del 10.03.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1398/2007 (GU L 311 del 29.11.2007, pag. 5).

(6)  GU L 253 del 11.10.1993, pag. 1.


ALLEGATO

«ALLEGATO I

RELATIVO AI CONTINGENTI TARIFFARI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dall'applicazione dei codici NC. Quando figura “ex” davanti al codice NC, il regime preferenziale è determinato dalla combinazione del codice NC e della designazione corrispondente.


Numero d’ordine

Codice NC

Descrizione

Volume del contingente per anno (1)

Beneficiari

Aliquota dei dazi

09.1571

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 21 10

0303 21 20

0303 21 80

0304 19 15

0304 19 17

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

0304 29 15

0304 29 17

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

0305 49 45

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana

50 tonnellate

Bosnia-Erzegovina, territori doganali della Serbia o del Kosovo

Esenzione

09.1573

0301 93 00

0302 69 11

0303 79 11

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Carpe: vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana

110 tonnellate

Bosnia-Erzegovina, territori doganali della Serbia o del Kosovo

Esenzione

09.1575

ex 0301 99 80

0302 69 61

0303 79 71

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Orate di mare delle specie Dentex dentex e Pagellus spp.: vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana

75 tonnellate

Bosnia-Erzegovina, territori doganali della Serbia o del Kosovo

Esenzione

09.1577

ex 0301 99 80

0302 69 94

ex 0303 77 00

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Spigole (Dicentrarchus labrax): vive; fresche o refrigerate; congelate; essiccate; salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana

60 tonnellate

Bosnia-Erzegovina, territori doganali della Serbia o del Kosovo

Esenzione

09.1561

1604 16 00

1604 20 40

Preparazioni e conserve di acciughe

60 tonnellate

Bosnia-Erzegovina, territori doganali della Serbia o del Kosovo

12,5 %

09.1515

ex 2204 21 79

ex 2204 21 80

ex 2204 21 84

ex 2204 21 85

2204 29 65

ex 2204 29 75

2204 29 83

ex 2204 29 84

Vini di uve fresche, con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 15 % vol, diversi dai vini spumanti

129 000 hl (2)

Albania (3), Bosnia-Erzegovina, Croazia (4), ex Repubblica iugoslava di Macedonia (5), Montenegro (6), territori doganali della Serbia o del Kosovo

Esenzione


(1)  Un volume globale per contingente tariffario accessibile per le importazioni originarie dei paesi beneficiari.

(2)  Il volume di questo contingente tariffario globale sarà ridotto qualora venga aumentato il volume del contingente tariffario individuale applicato in forza dell'ordine nn. 09.1588 per taluni vini originari della Croazia.

(3)  L'accesso a questo contingente tariffario globale per i vini originari della Repubblica di Albania è subordinato al completo utilizzo, in precedenza, dei contingenti tariffari individuali previsti dal protocollo aggiuntivo sul vino concluso con l'Albania. Questi contingenti tariffari individuali sono aperti in forza degli ordini nn. 09.1512 e 09.1513.

(4)  L'accesso a questo contingente tariffario globale per i vini originari della Repubblica di Croazia è subordinato al completo utilizzo, in precedenza, dei contingenti tariffari individuali previsti dal protocollo aggiuntivo sul vino concluso con la Croazia. Questi contingenti tariffari individuali sono aperti in forza degli ordini nn. 09.1588 e 09.1589.

(5)  L'accesso a questo contingente tariffario globale per i vini originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia è subordinato al completo utilizzo, in precedenza, dei contingenti tariffari individuali previsti dal protocollo aggiuntivo sul vino concluso con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia. Questi contingenti tariffari individuali sono aperti in forza degli ordini nn. 09.1558 e 09.1559.

(6)  L'accesso ai contingenti tariffari globali per i vini originari del Montenegro è subordinato al completo utilizzo, in precedenza, dei contingenti tariffari individuali previsti dal protocollo sul vino concluso con il Montenegro. Questo contingente tariffario individuale è aperto in forza dell'ordine 09.1514.»


Top