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Document 32008L0119

Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008 , che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (Versione codificata)

OJ L 10, 15.1.2009, p. 7–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 020 P. 149 - 155

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 14/12/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/119/oj

15.1.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 10/7


DIRETTIVA 2008/119/CE DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2008

che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli

(Versione codificata)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 91/629/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (3) è stata modificata in modo sostanziale, a più riprese (4). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva.

(2)

Molti Stati membri hanno ratificato la convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti. Anche la Comunità ha approvato tale convenzione, con la decisione 78/923/CEE (5).

(3)

I vitelli sono compresi, in quanto animali vivi, nell'elenco dei prodotti che figura nell'allegato I del trattato.

(4)

L'allevamento di vitelli costituisce parte integrante dell'agricoltura. Esso rappresenta una fonte di reddito per una parte della popolazione agricola.

(5)

Le differenze suscettibili di comportare distorsioni nelle condizioni di concorrenza hanno un'incidenza sul corretto funzionamento dell'organizzazione del mercato comune dei vitelli e dei prodotti da essi derivati.

(6)

È quindi indispensabile stabilire le norme minime comuni per la protezione dei vitelli d'allevamento e da ingrasso allo scopo di garantire un razionale sviluppo della produzione.

(7)

È scientificamente riconosciuto che i vitelli abbisognano di condizioni ambientali conformi alle esigenze della specie, la quale tende a raggrupparsi in mandrie. Pertanto, i vitelli dovrebbero essere allevati in gruppo. Il sistema di alloggiamento dei vitelli, siano essi raggruppati o in box individuali, dovrebbe prevedere sufficiente spazio per consentire un minimo di esercizio fisico, contatti con altri bovini e movimenti normali, sia in piedi che coricati.

(8)

Occorre che i servizi ufficiali, i produttori, i consumatori ed altri operatori siano tenuti al corrente degli sviluppi in questo settore. La Commissione dovrebbe pertanto, sulla base di un parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare, proseguire attivamente le ricerche scientifiche sul o sui migliori sistemi di allevamento che permettano di garantire il benessere dei vitelli. È pertanto opportuno prevedere un periodo provvisorio allo scopo di permettere alla Commissione di svolgere tale compito nel migliore dei modi.

(9)

Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (6).

(10)

La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati nell'allegato II, parte B,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva stabilisce i requisiti minimi per la protezione dei vitelli confinati per l'allevamento e l'ingrasso.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1)

«vitello»: un animale della specie bovina di età inferiore a sei mesi;

2)

«autorità competente»: l'autorità competente ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6, della direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (7).

Articolo 3

1.   A decorrere dal 1o gennaio 1998 a tutte le aziende di nuova costruzione o ricostruite e a tutte le aziende che entrano in funzione per la prima volta dopo tale data si applicano le seguenti disposizioni:

a)

nessun vitello di età superiore alle otto settimane deve essere rinchiuso in un recinto individuale, a meno che un veterinario abbia certificato che il suo stato di salute o il suo comportamento esige che sia isolato dal gruppo al fine di essere sottoposto ad un trattamento. La larghezza del recinto individuale deve essere almeno pari all'altezza al garrese del vitello, misurata quando l'animale è in posizione eretta, e la lunghezza deve essere almeno pari alla lunghezza del vitello, misurata dalla punta del naso all'estremità caudale della tuberosità ischiatica e moltiplicata per 1,1.

I recinti individuali per vitelli (salvo quelli destinati ad isolare gli animali malati) non devono avere muri compatti bensì pareti divisorie traforate che consentano un contatto diretto, visivo e tattile, tra i vitelli;

b)

per i vitelli allevati in gruppo, lo spazio libero disponibile per ciascun vitello deve essere pari ad almeno 1,5 m2 per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 chilogrammi, ad almeno 1,7 m2 per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 chilogrammi ma inferiore a 220 chilogrammi e ad almeno 1,8 m2 per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 chilogrammi.

Tuttavia, le disposizioni del primo comma non sono applicabili:

a)

alle aziende con meno di sei vitelli;

b)

ai vitelli mantenuti presso la madre ai fini dell'allattamento.

2.   A decorrere dal 31 dicembre 2006, le disposizioni di cui al paragrafo 1 si applicano a tutte le aziende.

Articolo 4

Gli Stati membri vigilano affinché le condizioni relative all'allevamento dei vitelli siano conformi alle disposizioni generali stabilite nell'allegato I.

Articolo 5

Le prescrizioni generali contenute nell'allegato I possono essere modificate secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2, per tener conto dei progressi scientifici.

Articolo 6

Entro il 1o gennaio 2006, la Commissione presenta al Consiglio una relazione, elaborata in base ad un parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare, sul o sui sistemi di allevamento intensivo che rispettano i requisiti relativi al benessere dei vitelli dal punto di vista patologico, zootecnico, fisiologico e comportamentale, nonché sulle implicazioni socioeconomiche dei diversi sistemi, corredata delle opportune proposte che tengano conto delle conclusioni di tale relazione.

Articolo 7

1.   Gli Stati membri provvedono affinché siano effettuate ispezioni sotto la responsabilità della competente autorità, per accertare l'osservanza delle disposizioni della presente direttiva.

Queste ispezioni, che possono essere effettuate in concomitanza di controlli realizzati per altri fini, riguardano ogni anno un campione statisticamente rappresentativo dei vari sistemi di allevamento in ciascuno Stato membro.

2.   La Commissione elabora, secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2, un codice contenente le regole da seguire nelle ispezioni previste al paragrafo 1 del presente articolo.

3.   Ogni due anni, entro l'ultimo giorno feriale del mese di aprile e per la prima volta entro il 30 aprile 1996, gli Stati membri informano la Commissione in merito ai risultati delle ispezioni effettuate nei due esercizi precedenti conformemente al presente articolo, compreso il numero di ispezioni effettuate rispetto al numero di aziende sul loro territorio.

Articolo 8

Per essere importati nella Comunità, gli animali provenienti da un paese terzo devono essere accompagnati da un certificato rilasciato dall'autorità competente di tale paese, il quale attesta che hanno beneficiato di un trattamento almeno equivalente a quello accordato agli animali di origine comunitaria, secondo quanto previsto dalla presente direttiva.

Articolo 9

Esperti veterinari della Commissione possono, nella misura in cui lo esiga l'applicazione uniforme della presente direttiva, effettuare ispezioni in loco con la collaborazione delle autorità competenti. I controllori osservano particolari misure di igiene onde escludere qualsiasi rischio di trasmissione di malattie.

Lo Stato membro sul cui territorio viene effettuato un controllo fornisce agli esperti tutta l'assistenza necessaria per l'espletamento dei loro compiti. La Commissione comunica i risultati dei controlli effettuati all'autorità competente dello Stato membro interessato.

L'autorità competente dello Stato membro interessato prende le misure necessarie per tener conto dei risultati di tale controllo.

Per quanto riguarda le relazioni con i paesi terzi, si applicano le disposizioni del capitolo III della direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (8).

Le disposizioni generali per l'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2, della presente direttiva.

Articolo 10

1.   La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito ai sensi dell'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (9).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

Articolo 11

Per quanto riguarda la protezione dei vitelli, nel loro territorio gli Stati membri possono mantenere o applicare disposizioni più severe di quelle previste dalla presente direttiva, nel rispetto delle regole generali del trattato. Essi informano la Commissione di qualsiasi provvedimento preso in tal senso.

Articolo 12

La direttiva 91/629/CEE, modificata dagli atti di cui all'allegato II, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati all'allegato II, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all'allegato III.

Articolo 13

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 14

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

M. BARNIER


(1)  Parere dell'11 dicembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU C 324 del 30.12.2006, pag. 26.

(3)  GU L 340 dell’11.12.1991, pag. 28.

(4)  Vedi allegato II, Parte A.

(5)  GU L 323 del 17.11.1978, pag. 12.

(6)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(7)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(8)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

(9)  GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.


ALLEGATO I

1.

I materiali utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione, e in particolare dei recinti e delle attrezzature con i quali i vitelli possono venire a contatto, non devono essere nocivi per i vitelli e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.

2.

Fino all'istituzione di regole comunitarie in materia, l'installazione delle apparecchiature e dei circuiti elettrici deve essere conforme alla regolamentazione nazionale in vigore volta ad evitare qualsiasi scossa elettrica.

3.

L'isolamento termico, il riscaldamento e la ventilazione devono consentire di mantenere entro limiti non dannosi per i vitelli la circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas.

4.

Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere dei vitelli deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se ciò non fosse possibile, occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere dei vitelli fino a che non sia effettuata la riparazione, ricorrendo in particolare a metodi alternativi disponibili di alimentazione e provvedendo a mantenere condizioni ambientali soddisfacenti.

Se si utilizza un impianto di ventilazione artificiale, occorre prevedere un opportuno sistema sostitutivo che permetta un ricambio di aria sufficiente per preservare la salute e il benessere dei vitelli in caso di guasti all'impianto, nonché un sistema di allarme che segnali i guasti all'allevatore. Il sistema di allarme deve essere verificato regolarmente.

5.

I vitelli non devono restare continuamente al buio. A tal fine, onde soddisfare le loro esigenze comportamentali e fisiologiche, è opportuno prevedere, date le diverse condizioni climatiche degli Stati membri, una illuminazione adeguata naturale o artificiale che, in quest'ultimo caso, dovrà essere almeno equivalente alla durata di illuminazione naturale normalmente disponibile tra le ore 9.00 e le ore 17.00. Dovrà inoltre essere disponibile un'illuminazione adeguata (fissa o mobile) di intensità sufficiente per consentire di controllare i vitelli in qualsiasi momento.

6.

Tutti i vitelli allevati in locali di stabulazione devono essere controllati dal proprietario o dalla persona responsabile almeno due volte al giorno e quelli allevati all'esterno almeno una volta al giorno. I vitelli che presentano sintomi di malattie o ferite devono ricevere immediatamente le opportune cure e, qualora un vitello non reagisca al trattamento dell'allevatore, dev'essere consultato al più presto un veterinario. Se necessario, i vitelli malati o feriti devono essere isolati in locali appropriati con lettiera asciutta e confortevole.

7.

I locali di stabulazione devono essere costruiti in modo da consentire ad ogni vitello di coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire a se stesso senza difficoltà.

8.

I vitelli non devono essere legati, ad eccezione di quelli stabulati in gruppo che possono essere legati per un periodo massimo di un'ora al momento della somministrazione di latte o succedanei del latte. Se si utilizzano attacchi, questi non devono provocare lesioni al vitello e devono essere regolarmente esaminati ed eventualmente aggiustati in modo da assicurare una posizione confortevole agli animali. Ogni attacco deve essere concepito in modo tale da evitare il rischio di strangolamento o ferimento e da consentire ai vitelli di muoversi secondo quanto disposto al punto 7.

9.

La stalla, i recinti, le attrezzature e gli utensili devono essere puliti e disinfetti regolarmente in modo da prevenire infezioni incrociate o lo sviluppo di organismi infettivi. Gli escrementi, l'urina e i foraggi che non sono stati mangiati o che sono caduti sul pavimento devono essere rimossi con la dovuta regolarità per ridurre al minimo gli odori e la presenza di mosche o roditori.

10.

I pavimenti devono essere non sdrucciolevoli e senza asperità, per evitare lesioni ai vitelli, e devono essere costruiti in modo da non causare lesioni o sofferenza ai vitelli in piedi o coricati. Essi devono essere adeguati alle dimensioni ed al peso dei vitelli e costituire una superficie rigida, piana e stabile. La zona in cui si coricano i vitelli deve essere confortevole, pulita, adeguatamente prosciugata e non dannosa per i vitelli. Per tutti i vitelli di età inferiore a due settimane deve essere prevista una lettiera adeguata.

11.

Ai vitelli deve essere somministrata un'alimentazione adeguata alla loro età e al loro peso e conforme alle loro esigenze comportamentali e fisiologiche, onde favorire buone condizioni di salute e di benessere. A tal fine gli alimenti devono avere un tenore di ferro sufficiente per raggiungere un tasso di emoglobina di almeno 4,5 mmol/litro: una dose giornaliera di alimenti fibrosi deve essere somministrata ad ogni vitello dopo la seconda settimana di età e il quantitativo deve essere portato da 50 a 250 g al giorno per i vitelli di età compresa fra le 8 e le 20 settimane. Ai vitelli non dev'essere messa la museruola.

12.

Tutti i vitelli devono essere nutriti almeno due volte al giorno. Se i vitelli sono stabulati in gruppo e non sono alimentati «ad libitum» o mediante un sistema automatico di alimentazione, ciascun vitello deve avere accesso agli alimenti contemporaneamente agli altri vitelli del gruppo.

13.

A partire dalla seconda settimana di età, ogni vitello deve poter disporre di acqua fresca adeguata in quantità sufficiente oppure poter soddisfare il proprio fabbisogno in liquidi bevendo altre bevande. Tuttavia, i vitelli malati o sottoposti a condizioni atmosferiche di grande calore devono poter disporre di acqua fresca in ogni momento.

14.

Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite, installate e mantenute in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua destinati ai vitelli.

15.

Ogni vitello deve ricevere colostro bovino quanto prima possibile dopo la nascita e comunque entro le prime sei ore di vita.


ALLEGATO II

PARTE A

Direttiva abrogata e sue modificazioni successive

(di cui all'articolo 12)

Direttiva 91/629/CEE del Consiglio

(GU L 340 dell’11.12.1991, pag. 28)

 

Direttiva 97/2/CE del Consiglio

(GU L 25 del 28.1.1997, pag. 24)

 

Decisione 97/182/CE della Commissione

(GU L 76 del 18.3.1997, pag. 30)

 

Regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio

(GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1)

Unicamente il punto 25 dell’allegato III

PARTE B

Elenco dei termini di attuazione in diritto nazionale

(di cui all'articolo 12)

Direttive

Termine di attuazione

91/629/CEE

1o gennaio 1994

97/2/CE

31 dicembre 1997


ALLEGATO III

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 91/629/CEE

Presente direttiva

Articoli 1 e 2

Articoli 1 e 2

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 3, primo comma

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma

Articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, alinea

Articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, alinea

Articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, primo trattino

Articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, lettera a)

Articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, secondo trattino

Articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, lettera b)

Articolo 3, paragrafo 3, terzo comma

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 4

Articoli da 5 a 10

Articoli da 5 a 10

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 12

Articolo 14

Allegato

Allegato I

Allegato II

Allegato III


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