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Document 32008D0146

2008/146/CE: Decisione del Consiglio, del 28 gennaio 2008 , relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen

OJ L 53, 27.2.2008, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 111 P. 167 - 168

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/146/oj

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27.2.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 53/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 28 gennaio 2008

relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen

(2008/146/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 62, l’articolo 63, primo comma, punto 3, e gli articoli 66 e 95, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase e con l’articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

A seguito dell’autorizzazione data alla Commissione in data 17 giugno 2002, sono stati conclusi con le autorità svizzere i negoziati riguardanti l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.

(2)

A norma della decisione 2004/860/CE del Consiglio (2) e fatta salva la sua conclusione in una data successiva, l’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, è stato firmato a nome della Comunità europea il 26 ottobre 2004.

(3)

L’accordo dovrebbe ora essere approvato.

(4)

Per quanto concerne lo sviluppo dell’acquis di Schengen, che ricade nell’ambito del trattato che istituisce la Comunità europea, è d’uopo applicare mutatis mutandis le disposizioni della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (3), alle relazioni con la Svizzera.

(5)

La presente decisione non pregiudica la posizione del Regno Unito, ai sensi del protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea e della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (4).

(6)

La presente decisione non pregiudica la posizione dell’Irlanda, ai sensi del protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea e della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (5).

(7)

La presente decisione non pregiudica la posizione della Danimarca, ai sensi degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea,

DECIDE:

Articolo 1

L’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, ed i documenti connessi, consistenti nell’atto finale, nell’accordo in forma di scambio di lettere riguardante i comitati che assistono la Commissione nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi e nella dichiarazione comune sulle riunioni congiunte dei comitati misti, sono approvati a nome della Comunità europea.

I testi dell’accordo, dell’atto finale, dello scambio di lettere e della dichiarazione comune sono acclusi alla presente decisione (6).

Articolo 2

La presente decisione si applica ai settori disciplinati dalle disposizioni elencate negli allegati A e B dell’accordo e al loro sviluppo, nella misura in cui queste disposizioni abbiano, oppure, ai sensi della decisione 1999/436/CE del Consiglio (7), si è deciso debbano avere, una base giuridica nell’ambito del trattato che istituisce la Comunità europea.

Articolo 3

Le disposizioni degli articoli da 1 a 4 della decisione 1999/437/CE si applicano, allo stesso modo, all’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, che ricade nell’ambito del trattato che istituisce la Comunità europea.

Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a depositare lo strumento di approvazione in nome della Comunità europea a norma dell’articolo 14 dell’accordo, al fine di impegnare la Comunità medesima.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 28 gennaio 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

D. RUPEL


(1)  Parere del 13 ottobre 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 370 del 17.12.2004, pag. 78.

(3)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

(4)  GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.

(5)  GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

(6)  Cfr. pag. 52 della presente GU.

(7)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 17.


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