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Document 32007R1152

Regolamento (CE) n. 1152/2007 del Consiglio, del 26 settembre 2007 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1255/1999 relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

OJ L 258, 4.10.2007, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008; abrog. impl. da 32007R1234

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1152/oj

4.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 258/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1152/2007 DEL CONSIGLIO

del 26 settembre 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 1255/1999 relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio (2) prescrive per il latte scremato in polvere acquistato all’intervento un tenore minimo di materia proteica del 35,6 % dell’estratto secco non grasso. In seguito all’autorizzazione nella Comunità della standardizzazione al 34 % per alcuni tipi di latte conservato disidratato, è opportuno, ai fini della buona gestione delle scorte di intervento, che la qualità richiesta per l’intervento sia stabilita allo stesso livello. Il prezzo di intervento del latte scremato in polvere, fissato all’articolo 4, paragrafo 1, del predetto regolamento, dovrebbe essere modificato in funzione del nuovo tenore proteico normalizzato.

(2)

L’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 prevede l’acquisto di burro da parte degli organismi di intervento quando i prezzi di mercato del burro sono inferiori, durante due settimane consecutive, al 92 % del prezzo d’intervento. La gestione di questo regime risulta troppo complicata. Alla luce delle recenti modifiche apportate al regime di intervento e a fini di semplificazione di tale sistema, la soglia di attivazione dell’intervento dovrebbe essere abolita.

(3)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999, l’aiuto all’ammasso privato di burro può essere concesso solo se il burro è differenziato in base a classi nazionali di qualità. L’applicazione di qualità diverse nei vari Stati membri comporta disparità di trattamento nell’erogazione degli aiuti. Al fine di garantire la parità di trattamento e semplificare la gestione del regime di aiuto all’ammasso privato, i criteri nazionali dovrebbero essere sostituiti con criteri comunitari applicati per altre forme di sostegno del mercato.

(4)

L’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999 prevede la concessione di un aiuto all’ammasso privato di crema come misura di sostegno del mercato. Parimenti, l’articolo 7, paragrafo 3, dello stesso regolamento prevede la possibilità di concedere un aiuto all’ammasso privato di latte scremato in polvere. Poiché, di fatto, da tempo non viene fatto ricorso a queste due misure di sostegno, neanche in periodi di grave squilibrio dei mercati delle proteine e dei grassi del latte, esse possono considerarsi obsolete e dovrebbero essere abolite.

(5)

All’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1255/1999 si prevede la possibilità di acquisto di burro a prezzo ridotto da parte delle forze armate. Tuttavia, questa disposizione non è stata più applicata dal 1989 e una simile misura di sostegno non è ritenuta necessaria.

(6)

L’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1255/1999 fissa l’importo dell’aiuto per il latte distribuito agli allievi delle scuole e prevede l’adeguamento del livello di aiuto per altri prodotti ammissibili. Al fine di semplificare il regime di distribuzione di latte nelle scuole, adattandolo nel contempo alle attuali tendenze sanitarie e nutrizionali, dovrebbe essere fissato un aiuto forfettario per tutte le categorie di latte.

(7)

L’articolo 26 del regolamento (CE) n. 1255/1999 prescrive la presentazione obbligatoria di un titolo di importazione per tutte le importazioni di prodotti di cui all’articolo 1 del medesimo regolamento. Oggigiorno si dispone di altri sistemi di monitoraggio che forniscono dati più precisi, aggiornati e trasparenti rispetto ai titoli di importazione. Se del caso, tali sistemi andrebbero applicati parimenti alle importazioni di prodotti lattiero-caseari. La richiesta di un titolo di importazione non dovrebbe essere quindi obbligatoria e la Commissione dovrebbe essere abilitata a prescrivere il regime dei titoli solo se necessario.

(8)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1255/1999,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1255/1999 è modificato come segue:

1)

nell’articolo 4, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

per il latte scremato in polvere, a 169,80 EUR/100 kg.»;

2)

l’articolo 6 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Nel periodo dal 1o marzo al 31 agosto di ogni anno, gli organismi d’intervento acquistano il burro di cui al paragrafo 2 al 90 % del prezzo d’intervento, a condizioni da stabilirsi.

La Commissione può sospendere gli acquisti di burro all’intervento se i quantitativi offerti all’intervento nel periodo di cui al primo comma superano le 30 000 tonnellate nel 2008 e negli anni successivi.

In tal caso gli organismi d’intervento possono procedere ad acquisti nell’ambito di una procedura di gara permanente, a condizioni da stabilirsi.»;

b)

nel paragrafo 2, il secondo comma è soppresso;

c)

il paragrafo 3 è modificato come segue:

i)

il primo comma è sostituito dal seguente:

«3.   Sono concessi aiuti all’ammasso privato per:

il burro non salato prodotto con crema o latte in un’impresa riconosciuta della Comunità ed avente un tenore minimo, in peso, di materia grassa butirrica dell’82 %, un tenore massimo, in peso, di sostanza secca lattica non grassa del 2 % e un tenore massimo, in peso, di acqua del 16 %,

il burro salato prodotto con crema o latte in un’impresa riconosciuta della Comunità ed avente un tenore minimo, in peso, di materia grassa butirrica dell’80 %, un tenore massimo, in peso, di sostanza secca lattica non grassa del 2 %, un tenore massimo, in peso, di acqua del 16 % e un tenore massimo, in peso, di sale del 2 %.»;

ii)

il secondo comma è soppresso;

iii)

nel quarto comma le parole «sono immagazzinati la crema o il burro destinatari dell’aiuto» sono sostituite da «è immagazzinato il burro destinatario dell’aiuto» e nel quinto comma sono soppresse le parole «la crema o»;

3)

l’articolo 7 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’organismo d’intervento designato da ciascuno Stato membro acquista, in un’impresa riconosciuta della Comunità, al prezzo d’intervento e a condizioni da stabilirsi, il latte scremato in polvere di prima qualità di fabbricazione spray, ottenuto da latte di vacca e prodotto nella Comunità offertogli nel periodo compreso tra il 1o marzo e il 31 agosto e:

avente un tenore minimo, in peso, di materia proteica del 34,0 % di materia secca sgrassata,

conforme a requisiti di conservazione da stabilirsi,

conforme a condizioni da stabilirsi per quanto riguarda la quantità minima e l’imballaggio.

Il prezzo d’intervento è quello in vigore il giorno della fabbricazione del latte scremato in polvere e si applica al latte scremato in polvere reso al magazzino designato dall’organismo d’intervento. Se il latte scremato in polvere è consegnato ad un magazzino situato ad una distanza superiore ad una distanza da stabilirsi dal luogo in cui era immagazzinato, l’organismo d’intervento assume a proprio carico una quota forfettaria delle spese di trasporto, a condizioni da stabilirsi.

Il latte scremato in polvere può essere immagazzinato esclusivamente in magazzini rispondenti a condizioni da stabilirsi.»;

b)

i paragrafi 3 e 5 sono soppressi;

4)

nell’articolo 10, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

le modalità di applicazione del presente capo;»;

5)

nell’articolo 13, primo comma, la lettera b) è soppressa;

6)

nell’articolo 14, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   L’aiuto comunitario è pari a:

18,15 EUR/100 kg per tutti i tipi di latte.

Nel caso di altri prodotti lattiero-caseari, l’importo dell’aiuto viene fissato tenendo conto dei componenti di latte del prodotto di cui trattasi.»;

7)

l’articolo 26 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Le importazioni e le esportazioni comunitarie dei prodotti di cui all’articolo 1 possono essere subordinate alla presentazione di un titolo di importazione o di esportazione.»;

b)

al paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

l’elenco dei prodotti per i quali sono richiesti titoli di esportazione e le formalità di importazione da espletare nei casi in cui non sia richiesto un titolo di importazione;».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2008. Tuttavia, i punti 1 e 3 dell’articolo 1 si applicano a decorrere dal 1o settembre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 settembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

J. SILVA


(1)  Parere del 5 settembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).


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