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Document 32007R0863

Regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 luglio 2007 , che istituisce un meccanismo per la creazione di squadre di intervento rapido alle frontiere e modifica il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio limitatamente a tale meccanismo e disciplina i compiti e le competenze degli agenti distaccati

OJ L 199, 31.7.2007, p. 30–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 008 P. 156 - 165

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/10/2016; abrogato da 32016R1624

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/863/oj

31.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 199/30


REGOLAMENTO (CE) N. 863/2007 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell’11 luglio 2007

che istituisce un meccanismo per la creazione di squadre di intervento rapido alle frontiere e modifica il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio limitatamente a tale meccanismo e disciplina i compiti e le competenze degli agenti distaccati

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettera a), e l'articolo 66,

vista la proposta della Commissione,

previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 ottobre 2004, il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2007/2004 che istituisce un’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea (2) («l’Agenzia»).

(2)

Fatto salvo l’articolo 64, paragrafo 2, del trattato, lo Stato membro che si trovi in circostanze tali da richiedere una maggiore assistenza tecnica e operativa alle frontiere esterne può, a norma degli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 2007/2004, chiedere assistenza all’Agenzia sotto forma di coordinamento quando sono coinvolti altri Stati membri.

(3)

Una gestione efficace delle frontiere esterne attraverso controlli e sorveglianza contribuisce alla lotta contro l’immigrazione clandestina e la tratta di esseri umani nonché alla prevenzione di qualsiasi minaccia alla sicurezza interna, all’ordine pubblico, alla sanità pubblica e alle relazioni internazionali degli Stati membri. Il controllo di frontiera è interesse non solo dello Stato membro alle cui frontiere esterne viene effettuato, ma anche di tutti gli Stati membri che hanno abolito i controlli alle frontiere interne.

(4)

Il controllo delle frontiere esterne è di competenza degli Stati membri. Tenuto conto delle sollecitazioni alle frontiere esterne a cui gli Stati membri devono fare fronte periodicamente, soprattutto dell’afflusso massiccio alle frontiere esterne di cittadini di paesi terzi che tentano di entrare illegalmente nel territorio degli Stati membri, può essere necessario assistere gli Stati membri fornendo loro risorse, e soprattutto personale, in misura adeguata e sufficiente.

(5)

Le possibilità di cui si dispone attualmente per fornire un’assistenza pratica efficace nel quadro dei controlli delle persone alle frontiere esterne e della sorveglianza di tali frontiere a livello europeo non sono ritenute sufficienti, soprattutto nei casi in cui gli Stati membri si trovino a far fronte a un afflusso massiccio di cittadini di paesi terzi che tentano di entrare illegalmente nel territorio degli Stati membri.

(6)

Uno Stato membro dovrebbe pertanto avere la possibilità di chiedere, nel quadro dell’Agenzia, l’invio nel proprio territorio di squadre di intervento rapido alle frontiere, composte da esperti di altri Stati membri opportunamente addestrati, affinché assistano temporaneamente le sue guardie di frontiera. L’invio di squadre di intervento rapido alle frontiere contribuirà ad accrescere la solidarietà e la reciproca assistenza tra Stati membri.

(7)

L’invio di squadre di intervento rapido alle frontiere allo scopo di fornire sostegno per un periodo di tempo limitato ha luogo in situazioni urgenti ed eccezionali. Tali situazioni si verificano quando uno Stato membro si trovi a fare fronte ad un afflusso massiccio di cittadini di paesi terzi che tentano di entrare illegalmente nel suo territorio, afflusso che richiede un’azione immediata, e qualora l’invio di squadre di intervento rapido alle frontiere contribuisca a fornire una risposta efficace. Le squadre di intervento rapido alle frontiere non sono intese a fornire assistenza a lungo termine.

(8)

Le squadre di intervento rapido alle frontiere dipenderanno dalle funzioni, dalla disponibilità e dalla frequenza d’invio previste. Per assicurare l’efficacia di funzionamento delle squadre d’intervento rapido alle frontiere, gli Stati membri dovrebbero mettere a disposizione un numero adeguato di guardie di frontiera (il «pool d’intervento rapido») che rispecchi in particolare la specializzazione e l’entità del corpo di guardie di frontiera d’appartenenza. Gli Stati membri dovrebbero perciò istituire pool nazionali di esperti per contribuire ad una maggiore efficacia del presente regolamento. Le diverse dimensioni degli Stati membri e le specializzazioni tecniche delle loro organizzazioni di guardie di frontiera dovrebbero essere prese in considerazione dall’Agenzia.

(9)

Le migliori pratiche esistenti in molti Stati membri dimostrano che la conoscenza dei profili (competenze e qualifiche) delle guardie di frontiera disponibili, prima dell’invio, contribuisce in misura significativa a un’efficiente pianificazione e conduzione delle operazioni. È opportuno quindi che l’Agenzia stabilisca i profili e il numero complessivo di guardie di frontiera da mettere a disposizione per le squadre di intervento rapido alle frontiere.

(10)

Dovrebbe essere istituito un meccanismo per la creazione di squadre di intervento rapido alle frontiere, che offra sia all’Agenzia sia agli Stati membri una flessibilità sufficiente e garantisca un livello elevato di efficienza ed efficacia nello svolgimento delle operazioni.

(11)

L’Agenzia dovrebbe tra l’altro coordinare la composizione, la formazione e l’invio delle squadre di intervento rapido alle frontiere. È pertanto necessario introdurre nuove disposizioni nel regolamento (CE) n. 2007/2004 per quanto riguarda il ruolo dell’Agenzia rispetto a dette squadre.

(12)

Quando uno Stato membro si trovi a far fronte ad un afflusso massiccio di cittadini di paesi terzi che tentano di entrare illegalmente nel suo territorio, o ad un’altra situazione di emergenza che incida in misura sostanziale sull’adempimento dei compiti nazionali, esso può astenersi dal mettere a disposizione le proprie guardie di frontiera.

(13)

Per collaborare efficacemente con le guardie nazionali di frontiera, è opportuno che durante la missione nello Stato membro che ha chiesto assistenza i membri delle squadre possano svolgere compiti di controllo delle persone alle frontiere esterne e di sorveglianza di tali frontiere.

(14)

Analogamente, per rendere più efficaci le operazioni congiunte coordinate dall’Agenzia, è opportuno che agli agenti distaccati di altri Stati membri sia temporaneamente concesso di svolgere compiti di controllo delle persone alle frontiere esterne e di sorveglianza di tali frontiere.

(15)

È pertanto altresì necessario introdurre nuove disposizioni nel regolamento (CE) n. 2007/2004 per quanto riguarda i compiti e le competenze degli agenti inviati nel territorio di uno Stato membro su richiesta di quest’ultimo nel quadro dell’Agenzia.

(16)

Il presente regolamento contribuisce alla corretta applicazione del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (3). A tal fine, nell’effettuare le verifiche e la sorveglianza di frontiera, i membri delle squadre e gli agenti distaccati non dovrebbero esercitare verso le persone discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale. Tutte le misure adottate in esecuzione dei loro compiti e nell’esercizio delle loro funzioni dovrebbero essere proporzionate agli obiettivi perseguiti con tali misure.

(17)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Esso dovrebbe essere attuato nel rispetto degli obblighi degli Stati membri in materia di protezione internazionale e di non respingimento.

(18)

Il presente regolamento dovrebbe essere attuato nel pieno rispetto degli obblighi derivanti dal diritto internazionale del mare, in particolare per quanto riguarda la ricerca e il salvataggio.

(19)

La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (4), si applica al trattamento di dati personali da parte degli Stati membri in applicazione del presente regolamento.

(20)

Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (5) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, punto A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (6) relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo.

(21)

Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, punto A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, delle decisioni del Consiglio 2004/849/CE (7) e 2004/860/CE (8).

(22)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata e non è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull’acquis di Schengen in forza delle disposizioni del titolo IV della parte terza del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca, a norma dell’articolo 5 di detto protocollo, decide, entro un periodo di sei mesi dalla data di adozione del presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

(23)

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (9). Di conseguenza, il Regno Unito non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolato e non è soggetto alla sua applicazione.

(24)

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (10). Di conseguenza, l’Irlanda non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata e non è soggetta alla sua applicazione.

(25)

Le disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 8 e 9, del presente regolamento, in quanto relative all’accesso al sistema di informazione Schengen, sono disposizioni basate sull’acquis di Schengen o altrimenti a esso correlate ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2003 e dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2005,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

1.   Il presente regolamento istituisce un meccanismo volto a fornire assistenza operativa rapida per un periodo limitato allo Stato membro che ne faccia richiesta e che si trovi a fare fronte a sollecitazioni urgenti ed eccezionali, specie in caso di afflusso massiccio alle frontiere esterne di cittadini di paesi terzi che tentano di entrare illegalmente nel territorio dello Stato membro, attraverso la creazione di squadre di intervento rapido alle frontiere (di seguito «squadre»). Il presente regolamento definisce inoltre i compiti che devono essere svolti e le competenze che devono essere esercitate dai membri delle squadre nelle operazioni condotte in uno Stato membro diverso dal loro.

2.   Il presente regolamento modifica il regolamento (CE) n. 2007/2004, a seguito dell’istituzione del meccanismo di cui al paragrafo 1 e ai fini della definizione dei compiti che devono essere svolti e delle competenze che devono essere esercitate dalle guardie di frontiera degli Stati membri che prendono parte a operazioni congiunte e a progetti pilota svolti in un altro Stato membro.

3.   A norma degli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 2007/2004, è fornita l’assistenza tecnica necessaria a uno Stato membro che la richieda.

Articolo 2

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica fatti salvi i diritti dei rifugiati e delle persone che chiedono protezione internazionale, in particolare per quanto riguarda il non respingimento.

CAPO I

SQUADRE DI INTERVENTO RAPIDO ALLE FRONTIERE

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

1)

«Agenzia»: l’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea;

2)

«membri delle squadre»: le guardie di frontiera di Stati membri che operano nelle squadre di intervento rapido alle frontiere e non appartengono allo Stato membro ospitante;

3)

«Stato membro richiedente»: lo Stato membro le cui autorità competenti chiedono all’Agenzia di inviare squadre di intervento rapido alle frontiere nel suo territorio;

4)

«Stato membro ospitante»: lo Stato membro nel cui territorio è inviata una squadra di intervento rapido alle frontiere;

5)

«Stato membro di origine»: lo Stato membro di cui un membro della squadra è guardia di frontiera.

Articolo 4

Composizione e invio delle squadre di intervento rapido alle frontiere

1.   La composizione delle squadre è determinata dall’Agenzia a norma dell’articolo 8 ter del regolamento (CE) n. 2007/2004 come modificato dal presente regolamento. L’invio è disciplinato dall’articolo 8 quinquies del medesimo regolamento.

2.   Il consiglio di amministrazione dell’Agenzia, su proposta del direttore esecutivo della stessa, decide a maggioranza dei tre quarti dei suoi membri sui profili e sul numero totale di guardie di frontiera da mettere a disposizione per le squadre (pool d’intervento rapido). La stessa procedura si applica per eventuali successive modifiche dei profili e del numero totale delle guardie di frontiera del pool d’intervento rapido. Gli Stati membri contribuiscono al pool d’intervento rapido tramite un pool di esperti nazionali in base ai diversi profili stabiliti, designando le guardie di frontiera corrispondenti ai profili richiesti.

3.   Su richiesta dell’Agenzia, gli Stati membri mettono a disposizione le guardie di frontiera per una missione, a meno che non siano confrontati a una situazione eccezionale che incide in misura sostanziale sull’adempimento di compiti nazionali. Lo Stato membro di origine conserva la sua autonomia per quanto riguarda la selezione del personale e la durata della missione.

4.   I costi relativi alle attività di cui al paragrafo 1 sono sostenuti dall’Agenzia a norma dell’articolo 8 nonies del regolamento (CE) n. 2007/2004.

Articolo 5

Istruzioni alle squadre di intervento rapido alle frontiere

1.   Durante la missione, le istruzioni alle squadre sono impartite dallo Stato membro ospitante conformemente al piano operativo di cui all’articolo 8 sexies del regolamento (CE) n. 2007/2004.

2.   L’Agenzia, tramite il suo agente di coordinamento di cui all’articolo 8 octies del regolamento (CE) n. 2007/2004, può comunicare i suoi pareri sulle istruzioni allo Stato membro ospitante il quale, in tale eventualità, ne tiene conto.

3.   A norma dell’articolo 8 octies del regolamento (CE) n. 2007/2004, lo Stato membro ospitante fornisce all’agente di coordinamento tutta l’assistenza necessaria, compreso il pieno accesso alle squadre in qualsiasi momento per tutta la durata della missione.

Articolo 6

Compiti e competenze dei membri delle squadre

1.   I membri delle squadre sono in grado di svolgere tutti i compiti e di esercitare tutte le competenze per i controlli alle frontiere o la sorveglianza di frontiera a norma del regolamento (CE) n. 562/2006 e che sono necessari per raggiungere gli obiettivi di detto regolamento. Il piano operativo specifica i dettagli di ciascuna missione a norma dell’articolo 8 sexies del regolamento (CE) n. 2007/2004.

2.   Nello svolgimento dei loro compiti e nell’esercizio delle loro competenze, i membri delle squadre rispettano pienamente la dignità umana. Qualsiasi misura adottata nello svolgimento dei loro compiti e nell’esercizio delle loro competenze deve essere proporzionata agli obiettivi perseguiti dalla misura stessa. Quando svolgono i loro compiti ed esercitano le loro competenze, i membri delle squadre non esercitano verso le persone discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale.

3.   I membri delle squadre possono svolgere compiti ed esercitare competenze esclusivamente agli ordini delle guardie di frontiera dello Stato membro ospitante e, di norma, in loro presenza.

4.   I membri delle squadre indossano le proprie uniformi nello svolgimento dei loro compiti e nell’esercizio delle loro competenze. Sull’uniforme portano un bracciale blu con il distintivo dell’Unione europea e dell’Agenzia, che li identifica come membri di una squadra. Perché siano identificabili dalle autorità nazionali dello Stato membro ospitante e dai suoi cittadini, i membri delle squadre sono sempre muniti di un documento di riconoscimento, a norma dell’articolo 8, che esibiscono su richiesta.

5.   Nello svolgimento dei loro compiti e nell’esercizio delle loro competenze, i membri delle squadre possono portare le armi di ordinanza, le munizioni e l’equipaggiamento autorizzati dalla legislazione nazionale dello Stato membro di origine. Tuttavia, lo Stato membro ospitante può vietare di portare alcune armi di ordinanza, munizioni ed equipaggiamento, a condizione che la sua legislazione applichi il medesimo divieto alle sue guardie di frontiera. Preventivamente all’invio delle squadre, detto Stato membro informa l’Agenzia in merito alle armi di ordinanza, munizioni ed equipaggiamento autorizzati e alle relative condizioni d’uso. L’Agenzia mette tali informazioni a disposizione di tutti gli Stati membri che partecipano alla missione.

6.   Nello svolgimento dei loro compiti e nell’esercizio delle loro competenze, i membri delle squadre sono autorizzati a ricorrere all’uso della forza, incluso l’uso delle armi di ordinanza, delle munizioni e dell’equipaggiamento, soltanto se autorizzati dallo Stato membro di origine e dallo Stato membro ospitante, in presenza delle guardie di frontiera di quest’ultimo Stato e conformemente alla sua legislazione nazionale.

7.   In deroga al paragrafo 6, le armi di ordinanza, le munizioni e l’equipaggiamento possono essere usati per legittima difesa di se stessi, di membri della squadra o di altri, conformemente alla legislazione nazionale dello Stato membro ospitante.

8.   Ai fini del presente regolamento, lo Stato membro ospitante può autorizzare i membri delle squadre a consultare le sue banche dati nazionali e quelle europee necessarie per i controlli e la sorveglianza delle frontiere. I membri delle squadre consultano soltanto i dati necessari per lo svolgimento dei loro compiti e per l’esercizio delle loro competenze. Preventivamente all’invio delle squadre, lo Stato membro ospitante informa l’Agenzia in merito alle banche dati nazionali ed europee che possono essere consultate. L’Agenzia mette tali informazioni a disposizione di tutti gli Stati membri che partecipano alla missione.

9.   La consultazione di cui al paragrafo 8 si effettua conformemente alla normativa comunitaria e alla legislazione nazionale dello Stato membro ospitante in materia di protezione dei dati.

10.   I provvedimenti di respingimento ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 562/2006 sono adottati soltanto dalle guardie di frontiera dello Stato membro ospitante.

Articolo 7

Status, diritti e doveri dei membri delle squadre

1.   I membri delle squadre mantengono la qualifica di guardia nazionale di frontiera del loro Stato membro d’origine e sono retribuiti da quest’ultimo.

2.   Le guardie di frontiera messe a disposizione del pool d’intervento rapido a norma dell’articolo 4 partecipano alle formazioni avanzate attinenti ai loro compiti e alle loro competenze ed alle esercitazioni periodiche organizzate dall’Agenzia a norma dell’articolo 8 quater del regolamento (CE) n. 2007/2004.

3.   Le guardie di frontiera ricevono una diaria, che comprende le spese d’alloggio, per tutta la durata della loro partecipazione alla formazione e alle esercitazioni organizzate dall’Agenzia, ed anche della loro missione, a norma dell’articolo 8 nonies del regolamento (CE) n. 2007/2004.

Articolo 8

Documento di riconoscimento

1.   L’Agenzia, in collaborazione con lo Stato membro ospitante, rilascia ai membri delle squadre un documento di identificazione nella lingua ufficiale dello Stato membro ospitante e in un’altra lingua ufficiale delle istituzioni dell’Unione europea, che attesta anche il diritto del titolare di svolgere i compiti e di esercitare le competenze di cui all’articolo 6, paragrafo 1. Nel documento figurano i seguenti dati del membro della squadra:

a)

nome e cittadinanza;

b)

grado; e

c)

una fotografia digitale recente.

2.   Il documento è restituito all’Agenzia al termine della missione della squadra.

Articolo 9

Legislazione applicabile

1.   Nello svolgere i compiti ed esercitare le competenze di cui all’articolo 6, paragrafo 1, i membri delle squadre osservano la normativa comunitaria e la legislazione nazionale dello Stato membro ospitante.

2.   Nello svolgere i compiti ed esercitare le competenze di cui all’articolo 6, paragrafo 1, i membri delle squadre restano soggetti alle misure disciplinari dei rispettivi Stati membri d’origine.

3.   Le norme specifiche in materia di porto ed uso di armi d’ordinanza, munizioni ed equipaggiamento, nonché dell’uso della forza, figurano all’articolo 6, paragrafi 5, 6 e 7.

4.   Le norme specifiche in materia di responsabilità civile e penale figurano rispettivamente agli articoli 10 e 11.

Articolo 10

Responsabilità civile

1.   Quando i membri delle squadre operano in uno Stato membro ospitante, tale Stato membro è responsabile dei danni eventuali da loro causati durante le loro operazioni, conformemente alla sua normativa nazionale.

2.   Ove tali danni siano causati da negligenza grave o comportamento doloso, lo Stato membro ospitante può rivolgersi allo Stato membro d’origine per ottenere da quest’ultimo il rimborso di eventuali risarcimenti erogati alle vittime o agli aventi diritto.

3.   Fatto salvo l’esercizio dei suoi diritti nei confronti di terzi, ciascuno Stato membro rinuncia a chiedere allo Stato membro ospitante o a qualsiasi altro Stato membro il risarcimento dei danni subiti, a meno che il danno non sia dovuto a negligenza grave o comportamento doloso.

4.   Eventuali controversie tra Stati membri quanto all’applicazione dei paragrafi 2 e 3, che tali Stati non possano risolvere mediante negoziati, sono da essi sottoposte alla Corte di giustizia delle Comunità europee, a norma dell’articolo 239 del trattato.

5.   Fatto salvo l’esercizio dei suoi diritti nei confronti di terzi, l’Agenzia sostiene le spese connesse ai danni causati all’equipaggiamento dell’Agenzia durante la missione, a meno che il danno non sia dovuto a negligenza grave o comportamento doloso.

Articolo 11

Responsabilità penale

Durante le missioni delle squadre, i membri delle squadre sono assimilati agli agenti dello Stato membro ospitante per quanto riguarda i reati penali che potrebbero commettere o di cui potrebbero essere vittime.

CAPO II

MODIFICHE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 2007/2004

Articolo 12

Modifiche

Il regolamento (CE) n. 2007/2004 è modificato come segue:

1)

all’articolo 1 il paragrafo 4 è soppresso;

2)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 1 bis

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

1)

“frontiere esterne degli Stati membri”: le frontiere terrestri e marittime degli Stati membri e i loro aeroporti e porti marittimi, cui si applicano le disposizioni del diritto comunitario in materia di attraversamento delle frontiere esterne da parte delle persone;

2)

“Stato membro ospitante”: lo Stato membro nel cui territorio è inviata una squadra di intervento rapido alle frontiere o ha luogo un’operazione congiunta o un progetto pilota;

3)

“Stato membro di origine”: lo Stato membro di cui un membro della squadra o l’agente distaccato è guardia di frontiera;

4)

“membri delle squadre”: le guardie di frontiera di Stati membri che operano in una squadra di intervento rapido alle frontiere e non appartengono allo Stato membro ospitante;

5)

“Stato membro richiedente”: lo Stato membro le cui autorità competenti chiedono all’Agenzia di inviare squadre di intervento rapido alle frontiere nel suo territorio;

6)

“agenti distaccati”: gli agenti dei servizi della guardia di frontiera di Stati membri diversi dallo Stato membro ospitante che partecipano alle operazioni congiunte e ai progetti pilota.»;

3)

all’articolo 2, paragrafo 1, è inserita la lettera seguente:

«g)

invia squadre di intervento rapido alle frontiere negli Stati membri a norma del regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un meccanismo per la creazione di squadre di intervento rapido alle frontiere e modifica il regolamento (CE) n. 2007/2004 limitatamente a tale meccanismo e disciplina i compiti e le competenze degli agenti distaccati (11).

4)

all’articolo 8 il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   L’Agenzia può acquistare attrezzature tecniche di controllo e di sorveglianza delle frontiere esterne a uso dei propri esperti e nel quadro delle squadre di intervento rapido alle frontiere per la durata della loro missione.»;

5)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 8 bis

Squadre di intervento rapido alle frontiere

Su richiesta di uno Stato membro che si trovi a far fronte a sollecitazioni urgenti ed eccezionali, specie in caso di afflusso massiccio alle frontiere esterne di cittadini di paesi terzi che tentano di entrare illegalmente nel territorio di tale Stato membro, l’Agenzia può inviare per un periodo limitato nel territorio dello Stato membro richiedente una o più squadre di intervento rapido alle frontiere (di seguito “le squadre”), per la durata necessaria, a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 863/2007.

Articolo 8 ter

Composizione delle squadre di intervento rapido alle frontiere

1.   Nelle situazioni di cui all’articolo 8 bis, gli Stati membri comunicano immediatamente, su richiesta dell’Agenzia, il numero, i nomi e i profili delle guardie di frontiera del loro pool nazionale che possono mettere a disposizione entro cinque giorni per far parte di una squadra. Gli Stati membri mettono a disposizione le guardie di frontiera su richiesta dell’Agenzia a meno che si trovino a far fronte a una situazione eccezionale che incide in misura sostanziale sull’adempimento dei compiti nazionali.

2.   Nel determinare la composizione di una squadra in vista del suo invio, il direttore esecutivo tiene conto delle circostanze particolari in cui versa lo Stato membro richiedente. La squadra è costituita secondo il piano operativo elaborato a norma dell’articolo 8 sexies.

Articolo 8 quater

Formazione ed esercitazioni

Per le guardie di frontiera che fanno parte del pool d’intervento rapido di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 863/2007, l’Agenzia organizza formazioni avanzate in relazione ai loro compiti e alle loro competenze e prevede esercitazioni periodiche per le stesse guardie di frontiera secondo il calendario di formazione avanzata ed esercitazioni fissato nel suo programma di lavoro annuale.

Articolo 8 quinquies

Procedura per decidere l’invio delle squadre di intervento rapido alle frontiere

1.   Una domanda d’invio di una squadra a norma dell’articolo 8 bis contiene una descrizione della situazione, eventuali obiettivi ed esigenze previste per l’invio. Se necessario, il direttore esecutivo può inviare esperti dell’Agenzia per valutare la situazione alle frontiere esterne dello Stato membro richiedente.

2.   Il direttore esecutivo informa immediatamente il consiglio di amministrazione della domanda di invio di squadre presentata da uno Stato membro.

3.   Quando decide in merito alla domanda di uno Stato membro, il direttore esecutivo tiene conto dei risultati delle analisi di rischio effettuate dall’Agenzia e di tutte le altre informazioni pertinenti fornite dallo Stato membro richiedente o da un altro Stato membro.

4.   Il direttore esecutivo decide in merito alla domanda di invio di squadre quanto prima e al più tardi entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda. Allo stesso tempo, notifica per iscritto la decisione allo Stato membro richiedente e al consiglio di amministrazione. Nella decisione sono precisate le motivazioni principali della stessa.

5.   Se il direttore esecutivo decide di inviare una o più squadre, l’Agenzia e lo Stato membro richiedente elaborano immediatamente un piano operativo a norma dell’articolo 8 sexies.

6.   Subito dopo l’approvazione del piano operativo, il direttore esecutivo informa gli Stati membri in merito al numero e ai profili richiesti delle guardie di frontiera che parteciperanno alle squadre. Questa informazione è fornita per iscritto ai referenti nazionali di cui all’articolo 8 septies, e menziona la data prevista per l’operazione. Viene trasmessa agli stessi anche una copia del piano operativo.

7.   In caso di assenza o d’impedimento del direttore esecutivo, le decisioni relative all’invio delle squadre sono prese dal direttore esecutivo aggiunto.

8.   Gli Stati membri mettono a disposizione le guardie di frontiera per una missione, su richiesta dell’Agenzia, a meno che si trovino a far fronte a una situazione eccezionale che incide in misura sostanziale sull’adempimento dei compiti nazionali.

9.   Le squadre sono inviate entro cinque giorni lavorativi dalla data di approvazione del piano operativo da parte del direttore esecutivo e dello Stato membro richiedente.

Articolo 8 sexies

Piano operativo

1.   Il direttore esecutivo e lo Stato membro richiedente concordano il piano operativo che definisce nel dettaglio le condizioni per l’invio delle squadre. Il piano operativo precisa i seguenti elementi:

a)

la descrizione della situazione con modus operandi e obiettivi dell’invio, scopo operativo compreso;

b)

la durata prevedibile della missione delle squadre;

c)

l’area geografica di competenza nello Stato membro richiedente in cui saranno impiegate le squadre;

d)

la descrizione dei compiti e le istruzioni specifiche per i membri delle squadre, anche in merito all’autorizzazione a consultare banche dati e portare armi d’ordinanza, munizioni e equipaggiamento nello Stato membro ospitante;

e)

la composizione delle squadre;

f)

il nome e il grado delle guardie di frontiera dello Stato membro ospitante responsabili della cooperazione con le squadre, in particolare delle guardie di frontiera che hanno il comando delle squadre durante la missione e la posizione gerarchica delle stesse;

g)

le attrezzature tecniche da inviare insieme alle squadre a norma dell’articolo 8.

2.   Qualsiasi modifica o adattamento del piano operativo è subordinata al consenso congiunto del direttore esecutivo e dello Stato membro richiedente. L’Agenzia trasmette immediatamente una copia del piano operativo modificato o adattato agli Stati membri partecipanti.

Articolo 8 septies

Referente nazionale

Gli Stati membri designano un referente nazionale incaricato di comunicare con l’Agenzia su tutte le questioni relative alle squadre. Il referente nazionale è raggiungibile in qualsiasi momento.

Articolo 8 octies

Agente di coordinamento

1.   Il direttore esecutivo nomina uno o più esperti dell’Agenzia da inviare in qualità di agente di coordinamento e ne informa lo Stato membro ospitante.

2.   L’agente di coordinamento agisce a nome dell’Agenzia per tutti gli aspetti relativi all’invio delle squadre. In particolare, l’agente di coordinamento:

a)

funge da interfaccia tra l’Agenzia e lo Stato membro ospitante;

b)

funge da interfaccia tra l’Agenzia e i membri delle squadre, fornendo assistenza, per conto dell’Agenzia, su tutte le questioni connesse alle condizioni del loro invio;

c)

controlla la corretta attuazione del piano operativo;

d)

riferisce all’Agenzia su tutti gli aspetti dell’invio delle squadre.

3.   A norma dell’articolo 25, paragrafo 3, lettera f), il direttore esecutivo può autorizzare l’agente di coordinamento a contribuire alla risoluzione di qualsiasi controversia sull’esecuzione del piano operativo e sull’invio delle squadre.

4.   Nell’esecuzione delle sue funzioni, l’agente di coordinamento riceve istruzioni soltanto dall’Agenzia.

Articolo 8 nonies

Costi

1.   L’Agenzia copre pienamente i seguenti costi sostenuti dagli Stati membri per mettere le loro guardie di frontiera a disposizione ai fini di cui agli articoli 8 bis e 8 quater:

a)

spese di viaggio dallo Stato membro di origine allo Stato membro ospitante e dallo Stato membro ospitante allo Stato membro di origine;

b)

costi di vaccinazione;

c)

costi relativi ad assicurazioni specifiche;

d)

costi di assistenza sanitaria;

e)

diaria, spese di alloggio comprese;

f)

costi relativi alle attrezzature tecniche dell’Agenzia.

2.   Il consiglio di amministrazione stabilisce le regole specifiche per il pagamento della diaria ai membri delle squadre.»;

6)

l’articolo 10 è sostituito dai seguenti:

«Articolo 10

Competenze e compiti degli agenti distaccati

1.   Gli agenti distaccati sono in grado di svolgere tutti i compiti e di esercitare tutte le competenze per i controlli di frontiera o la sorveglianza di frontiera a norma del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (12), e che sono necessari per raggiungere gli obiettivi di detto regolamento.

2.   Nello svolgimento dei loro compiti e nell’esercizio delle loro competenze, gli agenti distaccati osservano la normativa comunitaria e la legislazione dello Stato membro ospitante.

3.   Gli agenti distaccati possono svolgere compiti ed esercitare competenze esclusivamente agli ordini delle guardie di frontiera dello Stato membro ospitante e, di norma, in loro presenza.

4.   Gli agenti distaccati indossano le proprie uniformi nello svolgimento dei loro compiti e nell’esercizio delle loro competenze. Sull’uniforme portano un bracciale blu con il distintivo dell’Unione europea e dell’Agenzia, che li identifica come partecipanti all’operazione congiunta o al progetto pilota. Perché siano identificabili dalle autorità nazionali dello Stato membro ospitante e dai suoi cittadini, gli agenti distaccati sono sempre muniti di un documento di riconoscimento, a norma dell’articolo 10 bis, che esibiscono su richiesta.

5.   In deroga al paragrafo 2, nello svolgimento dei loro compiti e nell’esercizio delle loro competenze, gli agenti distaccati possono portare le armi di ordinanza, le munizioni e l’equipaggiamento autorizzati dalla legislazione nazionale dello Stato membro di origine. Tuttavia, lo Stato membro ospitante può vietare di portare alcune armi di ordinanza, munizioni ed equipaggiamento, a condizione che la sua legislazione applichi il medesimo divieto alle sue guardie di frontiera. Prima dell’invio degli agenti distaccati, lo Stato membro ospitante informa l’Agenzia in merito alle armi di ordinanza, alle munizioni e all’equipaggiamento autorizzati e alle relative condizioni d’uso. L’Agenzia mette tali informazioni a disposizione degli Stati membri.

6.   In deroga al paragrafo 2, nello svolgimento dei loro compiti e nell’esercizio delle loro competenze, gli agenti distaccati sono autorizzati a ricorrere all’uso della forza, compreso l’uso di armi di ordinanza, munizioni ed equipaggiamento, con il consenso dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante, in presenza di guardie di frontiera dello Stato membro ospitante e conformemente alla legislazione nazionale di quest’ultimo.

7.   In deroga al paragrafo 6, le armi di ordinanza, le munizioni e l’equipaggiamento possono essere usati esclusivamente per legittima difesa di sé stessi, di agenti distaccati o di altri, conformemente alla legislazione nazionale dello Stato membro ospitante.

8.   Ai fini del presente regolamento, lo Stato membro ospitante può autorizzare gli agenti distaccati a consultare le sue banche dati nazionali e quelle europee necessarie per i controlli e la sorveglianza delle frontiere. Gli agenti distaccati consultano soltanto i dati necessari per lo svolgimento dei loro compiti e per l’esercizio delle loro competenze. Preventivamente all’invio degli agenti distaccati, lo Stato membro ospitante informa l’Agenzia in merito alle banche dati nazionali ed europee che possono essere consultate. L’Agenzia mette tali informazioni a disposizione di tutti gli Stati membri che partecipano alla missione.

9.   La consultazione di cui al paragrafo 8 si effettua conformemente alla normativa comunitaria e alla legislazione nazionale dello Stato membro ospitante in materia di protezione dei dati.

10.   I provvedimenti di respingimento ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 562/2006 sono adottati soltanto dalle guardie di frontiera dello Stato membro ospitante.

Articolo 10 bis

Documento di riconoscimento

1.   L’Agenzia, in collaborazione con lo Stato membro ospitante, rilascia agli agenti distaccati un documento nella lingua ufficiale dello Stato membro ospitante e in un’altra lingua ufficiale delle istituzioni dell’Unione europea, ai fini dell’identificazione e dell’attestazione dei diritti del titolare di svolgere i compiti e di esercitare le competenze di cui all’articolo 10, paragrafo 1. Nel documento figurano i seguenti dati dell’agente distaccato:

a)

nome e cittadinanza;

b)

grado; e

c)

una fotografia digitale recente.

2.   Il documento è restituito all’Agenzia al termine dell’operazione congiunta o del progetto pilota.

Articolo 10 ter

Responsabilità civile

1.   Quando gli agenti distaccati operano in uno Stato membro ospitante, tale Stato membro è responsabile dei danni eventuali da loro causati nell’esercizio delle loro funzioni, conformemente alla sua normativa nazionale.

2.   Ove tali danni siano causati da negligenza grave o comportamento doloso, lo Stato membro ospitante può rivolgersi allo Stato membro d’origine per ottenere da quest’ultimo il rimborso di eventuali risarcimenti erogati alle vittime o agli aventi diritto.

3.   Fatto salvo l’esercizio dei suoi diritti nei confronti di terzi, ciascuno Stato membro rinuncia a chiedere allo Stato membro di origine o a qualsiasi altro Stato membro il risarcimento dei danni subiti, a meno che il danno non sia dovuto a negligenza grave o comportamento doloso.

4.   Eventuali controversie tra Stati membri quanto all’applicazione dei paragrafi 2 e 3, che tali Stati non possano risolvere mediante negoziati, sono da essi sottoposte alla Corte di giustizia delle Comunità europee, ai sensi dell’articolo 239 del trattato.

5.   Fatto salvo l’esercizio dei suoi diritti nei confronti di terzi, l’Agenzia sostiene le spese connesse ai danni causati all’equipaggiamento dell’Agenzia durante la missione, a meno che il danno non sia dovuto a negligenza grave o comportamento doloso.

Articolo 10 quater

Responsabilità penale

Durante la missione di un’operazione congiunta o di un progetto pilota, gli agenti distaccati sono assimilati agli agenti dello Stato membro ospitante per quanto riguarda i reati penali che potrebbero commettere o di cui potrebbero essere vittime.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13

Valutazione

La Commissione valuta l’applicazione del presente regolamento un anno dopo la sua entrata in vigore e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata, se del caso, da proposte di modifica del presente regolamento.

Articolo 14

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Strasburgo, addì 11 luglio 2007.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

M. LOBO ANTUNES


(1)  Parere del Parlamento europeo del 26 aprile 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 12 giugno 2007.

(2)  GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1.

(3)  GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1.

(4)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(5)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(6)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

(7)  Decisione 2004/849/CE del Consiglio, del 25 ottobre 2004, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, nonché all’applicazione provvisoria di alcune disposizioni dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 368 del 15.12.2004, pag. 26).

(8)  Decisione 2004/860/CE del Consiglio, del 25 ottobre 2004, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, nonché all’applicazione provvisoria di alcune disposizioni dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 370 del 17.12.2004, pag. 78).

(9)  GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.

(10)  GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

(11)  GU L 199 del 31.7.2007, pag. 30.»;

(12)  GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1


ALLEGATO

Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sottolineano che, in caso di pressioni urgenti ed eccezionali alle frontiere esterne, che richiedano l’invio di una squadra d’intervento rapido alle frontiere, contestuali ad un’eventuale insufficienza di risorse finanziarie nel bilancio dell’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea (Frontex), tutte le possibilità per garantire il finanziamento dovranno essere esperite. La Commissione verificherà con estrema urgenza se sia possibile un’eventuale riassegnazione di fondi. Qualora si rendesse necessaria una decisione da parte dell’autorità di bilancio, la Commissione avvierà una procedura in conformità delle disposizioni del regolamento finanziario, in particolare degli articoli 23 e 24, al fine di garantire una decisione tempestiva da parte dei due rami dell’autorità di bilancio quanto ai mezzi per fornire finanziamenti addizionali affinché Frontex possa mobilitare una squadra d’intervento rapido alle frontiere. L’autorità di bilancio si impegna ad agire con la massima rapidità, tenendo conto dell’urgenza della situazione.


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