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Document 32007R0659

Regolamento (CE) n. 659/2007 della Commissione, del 14 giugno 2007 , relativo all'apertura e alla gestione di contingenti tariffari di importazione per tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna

OJ L 155, 15.6.2007, p. 20–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2009; abrogato da 32009R0438

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/659/oj

15.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 155/20


REGOLAMENTO (CE) N. 659/2007 DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 2007

relativo all'apertura e alla gestione di contingenti tariffari di importazione per tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), la Comunità si è impegnata ad aprire contingenti tariffari annui per l'importazione di tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna.

(2)

Occorre stabilire le modalità di apertura e gestione di tali contingenti tariffari annui di importazione per periodi compresi tra il 1o luglio e il 30 giugno dell'anno successivo.

(3)

In applicazione dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1254/1999, le importazioni nella Comunità devono essere gestite mediante titoli di importazione. È tuttavia opportuno gestire questi contingenti tariffari mediante l'attribuzione di diritti di importazione in una prima fase e il successivo rilascio di titoli di importazione in una seconda fase, come previsto dall'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2). In tal modo gli operatori cui sono stati attribuiti diritti di importazione avranno la possibilità di scegliere, nel corso del periodo contingentale, il momento in cui presentare domanda di titoli di importazione in funzione dei loro flussi di scambio effettivi. In ogni caso, il regolamento (CE) n. 1301/2006 limita il periodo di validità dei titoli all'ultimo giorno del periodo contingentale.

(4)

Occorre stabilire le modalità di presentazione delle domande nonché le informazioni che devono figurare nelle domande e nei titoli, se necessario in deroga o a complemento di determinate disposizioni del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 (3) e del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (4).

(5)

Il regolamento (CE) n. 1301/2006 stabilisce in particolare le modalità relative alle domande di diritti di importazione, ai richiedenti e al rilascio di titoli di importazione. Le disposizioni di tale regolamento devono applicarsi, a decorrere dal 1o luglio 2007, ai titoli di importazione rilasciati in forza del presente regolamento, fatte salve le condizioni supplementari stabilite dal presente regolamento.

(6)

Per evitare operazioni di tipo speculativo, i quantitativi disponibili nell'ambito dei contingenti tariffari di importazione devono essere resi accessibili agli operatori in grado di dimostrare un'effettiva attività di importazione da paesi terzi per quantitativi di una certa entità. Per questo motivo e per garantire una gestione efficace, è opportuno esigere che i suddetti operatori abbiano importato almeno 25 capi in ciascuno dei due periodi di riferimento di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, in quanto una partita di 25 capi può essere considerata una fornitura sostenibile sotto il profilo commerciale. Inoltre, per ragioni amministrative, è opportuno consentire agli Stati membri di accettare copie certificate dei documenti comprovanti l'esistenza di un'attività commerciale con paesi terzi.

(7)

Occorre inoltre fissare una cauzione per i diritti di importazione. È opportuno escludere la possibilità di trasferire i titoli di importazione e disporre che questi ultimi siano rilasciati agli operatori esclusivamente per i quantitativi per i quali sono stati loro attribuiti diritti di importazione.

(8)

Per obbligare gli operatori a richiedere titoli di importazione per tutti i diritti di importazione loro attribuiti, in ordine alla cauzione relativa ai diritti di importazione, la presentazione della domanda di titolo per i quantitativi assegnati deve costituire un'esigenza principale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli (5).

(9)

Il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (6), prevede, all'articolo 82, una vigilanza doganale per le merci immesse in libera pratica che fruiscono di un dazio all'importazione ridotto a motivo della loro utilizzazione per fini particolari. I capi importati nell'ambito dei contingenti tariffari di importazione istituiti dal presente regolamento devono essere sottoposti a monitoraggio per un certo periodo di tempo al fine di accertare che non siano macellati in tale periodo.

(10)

A tal fine deve essere costituita una cauzione il cui importo copra la differenza tra il dazio della tariffa doganale comune e il dazio ridotto applicabile alla data dell'immissione in libera pratica degli animali in oggetto.

(11)

Per motivi di chiarezza occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 1081/1999 della Commissione, del 26 maggio 1999, relativo all'apertura e alle modalità di gestione di contingenti tariffari d'importazione per tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna, che abroga il regolamento (CE) n. 1012/98 e modifica il regolamento (CE) n. 1143/98 (7), e sostituirlo con un nuovo regolamento a decorrere dal 1o luglio 2007.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono aperti ogni anno, per il periodo dal 1o luglio al 30 giugno dell'anno successivo (periodo contingentale) i contingenti tariffari per l'importazione di tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna di cui all'allegato I.

I contingenti tariffari recano i numeri d'ordine 09.4196 e 09.4197.

Articolo 2

1.   Ai fini del presente regolamento si considerano non destinati alla macellazione gli animali di cui all'articolo 1 che non sono macellati entro quattro mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.

Possono essere concesse deroghe in casi di forza maggiore debitamente dimostrati.

2.   L'ammissione al beneficio del contingente tariffario di importazione con il numero d'ordine 09.4197 è subordinata alla presentazione dei documenti seguenti:

a)

per i tori: un certificato genealogico;

b)

per le vacche e le giovenche: un certificato genealogico ovvero un certificato di iscrizione in un libro genealogico attestante la purezza della razza.

Articolo 3

1.   Il contingente tariffario di importazione di cui all'allegato I è gestito mediante l'attribuzione di diritti di importazione in una prima fase e il successivo rilascio di titoli di importazione in una seconda fase.

2.   Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CE) n. 1445/95, (CE) n. 1291/2000 e (CE) n. 1301/2006.

Articolo 4

1.   Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, i richiedenti sono tenuti a dimostrare di avere importato almeno 25 capi di cui al codice NC 0102 90 in ciascuno dei due periodi di riferimento di cui all'articolo medesimo.

Gli Stati membri possono accettare come prova dello svolgimento di un'attività commerciale con paesi terzi copie dei documenti di cui all'articolo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, debitamente certificate dall'autorità preposta al rilascio.

2.   La società creata dalla fusione di società che abbiano realizzato ciascuna importazioni di riferimento nel rispetto del numero minimo di capi di cui al paragrafo 1 può avvalersi di tali importazioni di riferimento come prova dello svolgimento dell'attività commerciale.

Articolo 5

1.   Le domande di diritti di importazione sono presentate entro le 13.00 (ora di Bruxelles) del 20 giugno che precede il periodo contingentale annuale di cui trattasi.

2.   Insieme alla domanda di diritti di importazione è costituita presso l'autorità competente una cauzione relativa ai diritti di importazione pari a 3 EUR/capo.

3.   Entro le 16:00 (ora di Bruxelles) del quinto giorno lavorativo successivo al termine del periodo per la presentazione delle domande di cui al paragrafo 1, gli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi totali richiesti per ciascun numero d'ordine.

Articolo 6

1.   I diritti di importazione sono attribuiti a partire dal settimo e non oltre il sedicesimo giorno lavorativo successivo al termine del periodo di notifica di cui all'articolo 5, paragrafo 3.

2.   Se dall'applicazione del coefficiente di attribuzione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 risultano meno diritti di importazione da attribuire rispetto a quelli per i quali sono state presentate domande, la cauzione costituita a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del presente regolamento è immediatamente svincolata in proporzione.

Articolo 7

1.   L'immissione in libera pratica dei quantitativi attribuiti nell'ambito dei contingenti di cui all'allegato I è subordinata alla presentazione di un titolo di importazione.

2.   Le domande di titoli di importazione riguardano l'intero quantitativo attribuito. Tale obbligo costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2220/85.

Articolo 8

1.   Il richiedente può presentare la domanda di titolo di importazione soltanto nello Stato membro in cui ha chiesto e ottenuto diritti di importazione nell'ambito dei contingenti di cui all'allegato I.

Ciascun titolo di importazione rilasciato comporta una riduzione corrispondente dei diritti di importazione ottenuti e la cauzione costituita a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, è immediatamente svincolata in proporzione.

2.   I titoli di importazione sono rilasciati a nome dell'operatore che ha ottenuto i diritti di importazione.

3.   La domanda di titolo di importazione e il titolo stesso recano le seguenti diciture:

a)

nella casella 8, il paese di origine;

b)

nella casella 16, almeno uno dei codici della nomenclatura combinata elencati nell'allegato I;

c)

nella casella 20, il numero d'ordine del contingente e una delle diciture di cui all'allegato II.

Articolo 9

In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, i diritti derivanti dai titoli di importazione rilasciati in forza del presente regolamento non sono trasferibili.

Articolo 10

1.   Il controllo di non abbattimento degli animali importati nel periodo di quattro mesi decorrente dalla data di immissione in libera pratica è effettuato in conformità alle disposizioni dell'articolo 82 del regolamento (CEE) n. 2913/92.

2.   Per garantire il rispetto dell'obbligo di non abbattimento dei capi importati di cui al paragrafo 1, nonché il versamento dei dazi non riscossi in caso di inottemperanza a tale obbligo, è richiesta la costituzione di una cauzione presso le autorità doganali competenti. L'importo della cauzione è pari alla differenza tra i dazi doganali fissati nella tariffa doganale comune e i dazi di cui all'allegato I applicabili alla data di immissione in libera pratica degli animali in oggetto.

3.   Le cauzioni di cui al paragrafo 2 sono immediatamente svincolate se è fornita la prova alle autorità doganali competenti che gli animali:

a)

non sono stati macellati prima dello scadere del periodo di quattro mesi dalla data di immissione in libera pratica; oppure

b)

sono stati abbattuti prima dello scadere del periodo suddetto per causa di forza maggiore o per motivi sanitari o sono morti in seguito a malattia o incidente.

Articolo 11

Il regolamento (CE) n. 1081/1999 è abrogato.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Tuttavia, l'articolo 11 si applica a decorrere dal 1o luglio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17).

(3)  GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 586/2007 (GU L 139 del 31.5.2007, pag. 5).

(4)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52).

(5)  GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006.

(6)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(7)  GU L 131 del 27.5.1999, pag. 15. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1965/2006 (GU L 408 del 30.12.2006, pag. 26; rettifica nella GU L 47 del 16.2.2007, pag. 21).


ALLEGATO I

Contingenti tariffari di importazione di cui all'articolo 1

Numero d'ordine

Codice NC

Codici TARIC

Designazione delle merci

Volume del contingente

(in capi)

Aliquota del dazio doganale

09.4196

ex 0102 90 05

01029005*20

*40

Vacche e giovenche, escluse quelle da macello, delle seguenti razze di montagna: razza grigia, razza bruna, razza gialla, razza pezzata del Simmental e razza del Pinzgau

710

6 %

ex 0102 90 29

01029029*20

*40

ex 0102 90 49

01029049*20

*40

ex 0102 90 59

01029059*11

*19

*31

*39

ex 0102 90 69

01029069*10

*30

09.4197

ex 0102 90 05

01029005*30

*40

*50

Tori, vacche e giovenche, esclusi quelli da macello, della razza pezzata del Simmental, della razza di Schwyz e della razza di Friburgo

711

4 %

ex 0102 90 29

01029029*30

*40

*50

ex 0102 90 49

01029049*30

*40

*50

ex 0102 90 59

01029059*21

*29

*31

*39

ex 0102 90 69

01029069*20

*30

ex 0102 90 79

01029079*21

*29


ALLEGATO II

Diciture di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera c)

:

in bulgaro

:

Алпийски и планински породи (Регламент (ЕО) № 659/2007) Година на внос: …

:

in spagnolo

:

Razas alpinas y de montaña [Reglamento (CE) no 659/2007], año de importación: …

:

in ceco

:

alpská a horská plemena (nařízení (ES) č. 659/2007), rok dovozu: …

:

in danese

:

Alpine racer og bjergracer (forordning (EF) nr. 659/2007), importår: …

:

in tedesco

:

Höhenrassen (Verordnung (EG) Nr. 659/2007), Einfuhrjahr: …

:

in estone

:

Alpi tõugu ja mägitõugu (määrus (EÜ) nr 659/2007), impordi aasta: …

:

in greco

:

Αλπικές και ορεσίβιες φυλές [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 659/2007], έτος εισαγωγής: …

:

in inglese

:

Alpine and mountain breeds (Regulation (EC) No 659/2007), Year of import: …

:

in francese

:

Races alpines et de montagne [règlement (CE) no 659/2007], année d'importation: …

:

in italiano

:

Razze alpine e di montagna [regolamento (CE) n. 659/2007], anno d'importazione: …

:

in lettone

:

Alpīno un kalnu šķirņu dzīvnieki (Regula (EK) Nr. 659/2007), importa gads: …

:

in lituano

:

Aukštikalnių ir kalnų veislės (Reglamentas (EB) Nr. 659/2007), importo metai: …

:

in ungherese

:

alpesi és hegyi fajtájú (659/2007/EK rendelet), behozatal éve: …

:

in maltese

:

Razez Alpini u tal-muntanja (Ir-Regolament (KE) Nru 659/2007), is-Sena ta' l-importazzjoni: …

:

in neerlandese

:

Bergrassen (Verordening (EG) nr. 659/2007), invoerjaar: …

:

in polacco

:

Rasy alpejskie i górskie (rozporządzenie (WE) nr 659/2007), rok przywozu: …

:

in portoghese

:

Raças alpinas e de montanha [Regulamento (CE) n.o 659/2007], ano de importação: …

:

in rumeno

:

Rase alpine și montane [Regulamentul (CE) nr. 659/2007], anul de import: …

:

in slovacco

:

Alpské a horské plemená [nariadenie (ES) č. 659/2007], Rok vývozu: …

:

in sloveno

:

Alpske in gorske pasme (Uredba (ES) št. 659/2007), leto uvoza: …

:

in finlandese

:

Alppi- ja vuoristorotuja (Asetus (EY) N:o 659/2007), tuontivuosi: …

:

in svedese

:

Alp- och bergraser (förordning (EG) nr 659/2007), importår: …


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