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Document 32007R0211

Regolamento (CE) n. 211/2007 della Commissione, del 27 febbraio 2007 , che modifica il regolamento (CE) n. 809/2004 recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni finanziarie contenute nei prospetti nei casi in cui l'emittente ha una storia finanziaria complessa o ha assunto un impegno finanziario significativo (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 61, 28.2.2007, p. 24–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 56M, 29.2.2008, p. 100–103 (MT)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 011 P. 73 - 76

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/07/2019; abrog. impl. da 32019R0980

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/211/oj

28.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 61/24


REGOLAMENTO (CE) N. 211/2007 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 809/2004 recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni finanziarie contenute nei prospetti nei casi in cui l'emittente ha una storia finanziaria complessa o ha assunto un impegno finanziario significativo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l'inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari (2), specifica le informazioni da includere nel prospetto, per i diversi tipi di strumenti finanziari, al fine di conformarsi alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, della predetta direttiva. Gli obblighi di informazione coprono tra l'altro le informazioni finanziarie relative all'emittente da includere nel prospetto al fine di consentire agli investitori di valutare la situazione finanziaria dell'emittente.

(2)

Tuttavia, ci sono casi in cui la situazione finanziaria dell'emittente è così strettamente legata a quella di altri soggetti che le informazioni finanziarie relative a detti soggetti sono indispensabili per dare pieno effetto al disposto dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2003/71/CE, ossia per soddisfare l'obbligo di includere nel prospetto tutte le informazioni necessarie affinché gli investitori possano valutare con cognizione di causa la situazione finanziaria e le prospettive dell'emittente. Tale esigenza può sorgere quando l'emittente ha una storia finanziaria complessa o quando ha assunto un impegno finanziario significativo.

(3)

Pertanto, per impedire che in detti casi l'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2003/71/CE venga privato di effetto e per rafforzare la certezza del diritto a questo riguardo, occorre chiarire che in tali casi gli obblighi di informazione di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 809/2004 devono essere interpretati come relativi anche alle informazioni finanziarie concernenti soggetti diversi dall'emittente, qualora l'omissione di dette informazioni impedisca agli investitori di valutare con cognizione di causa la situazione finanziaria dell'emittente.

(4)

Dato che, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 809/2004 le autorità competenti non possono richiedere l'inclusione di elementi di informazione non previsti espressamente negli allegati, è necessario chiarire le responsabilità delle autorità competenti a questo riguardo.

(5)

Nel caso di un emittente con una storia finanziaria complessa, può accadere che le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati che lo concernono non coprano la totalità delle sue attività, che possono invece essere coperte dalle informazioni finanziarie redatte da un altro soggetto. Ciò potrebbe verificarsi in particolare quando l'emittente ha realizzato un'acquisizione importante non ancora registrata nel suo bilancio; quando l'emittente è una società holding di nuova costituzione; quando l'emittente è composto da società soggette a controllo o proprietà comuni ma che, sotto il profilo giuridico, non hanno mai costituito un gruppo; o quando l'emittente è stato costituito come soggetto giuridico separato a seguito della scissione di un'impresa esistente. In tali casi, nel periodo per il quale l'emittente è tenuto a fornire informazioni finanziarie storiche, tutte o parte delle attività dell'emittente saranno state esercitate da un altro soggetto.

(6)

Non è possibile tuttavia, al momento, stilare l'elenco dettagliato dei casi in cui gli emittenti sono da considerarsi come emittenti con una storia finanziaria complessa. È infatti possibile che si sviluppino forme di operazioni nuove e innovative che non figurerebbero in un tale elenco. È opportuno pertanto dare una definizione ampia delle circostanze in cui un emittente sia da considerare come un emittente con una storia finanziaria complessa.

(7)

Un emittente è da considerare come un emittente che ha assunto un impegno finanziario significativo, quando ha concluso un accordo vincolante per l'acquisizione o la cessione di un soggetto o di un'attività significativi che non sia stato ancora finalizzato alla data dell'approvazione del prospetto. È opportuno assoggettare questi casi agli stessi obblighi informativi che si applicano nel caso in cui l'emittente ha già finalizzato un'acquisizione o una cessione, purché, una volta finalizzata, l'operazione oggetto dell'accordo generi una variazione significativa delle attività e passività e dei risultati dell'emittente.

(8)

Dato che i casi in cui l'emittente ha una storia finanziaria complessa o ha assunto un impegno finanziario significativo sono casi atipici, se non unici, non è possibile specificare, per tutti i casi immaginabili, le informazioni da fornire per soddisfare le relative disposizioni della direttiva 2003/71/CE. Occorre pertanto che le informazioni supplementari da esigere siano costituite da tutto ciò che è necessario, in ogni singolo caso, per assicurare che il prospetto soddisfi i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2003/71/CE. Occorre pertanto che l'autorità competente dell'emittente determini caso per caso le informazioni (eventualmente) richieste. Il fatto che un'autorità competente richieda tali informazioni aggiuntive non obbliga l'autorità competente ad applicare a dette informazioni, o al prospetto in generale, criteri di controllo più elevati di quelli richiesti dall'articolo 13 della direttiva 2003/71/CE.

(9)

Data la complessità delle circostanze proprie a ogni caso, non sarebbe né pratico né efficace fissare norme dettagliate, che le autorità competenti sarebbero tenute ad applicare uniformemente a tutti i casi. È necessario prevedere un approccio flessibile, che permetta di garantire, da un lato, l'efficacia e il carattere proporzionale degli obblighi di informazione e, dall'altro, l'idonea tutela degli investitori tramite la messa a disposizione di informazioni sufficienti e adeguate.

(10)

È opportuno non esigere informazioni finanziarie supplementari, qualora le informazioni finanziarie fornite nel bilancio consolidato sottoposto a revisione dell'emittente, in qualsiasi informazione pro forma o in qualsiasi informazione finanziaria redatta applicando i criteri di contabilizzazione delle operazioni di concentrazione (se consentito dalle norme contabili applicabili), siano sufficienti per permettere agli investitori di valutare con cognizione di causa la situazione patrimoniale e finanziaria, i risultati economici e le prospettive dell'emittente e degli eventuali garanti, nonché i diritti connessi agli strumenti finanziari proposti.

(11)

Dato che l'esigenza di informazioni supplementari può sorgere soltanto quando il prospetto riguarda azioni o altri strumenti finanziari che danno diritto ad azioni, è opportuno che, al momento di determinare nel singolo caso se esista una tale esigenza, le autorità competenti basino la loro analisi sui requisiti di cui al punto 20.1 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 809/2004 concernente il contenuto delle informazioni finanziarie e i principi contabili e di revisione applicabili. Un'autorità competente non deve imporre requisiti che vadano al di là di quelli fissati al punto 20.1 dell'allegato I, o renderli più onerosi. Deve essere tuttavia possibile modulare l'applicazione di detti requisiti in funzione delle caratteristiche proprie del singolo caso in relazione alla natura precisa degli strumenti finanziari, alla sostanza economica delle operazioni con le quali l'emittente ha acquisito il controllo della sua impresa, alla natura specifica dell'impresa e alla gamma di informazioni già incluse nel prospetto.

(12)

Quando effettuano l'analisi, le autorità competenti tengono conto del principio di proporzionalità. Quando esistono altri mezzi per adempiere all'obbligo di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2003/71/CE, quali la pubblicazione di vari tipi di informazioni finanziarie supplementari o la presentazione di dette informazioni in formati diversi, le autorità competenti non esigono che l'emittente si conformi al predetto obbligo secondo modalità più costose o onerose di un'alternativa adeguata.

(13)

Le autorità competenti devono inoltre tenere in considerazione se l'emittente ha accesso alle informazioni finanziarie relative ad un altro soggetto: non sarebbe proporzionato esigere l'inclusione di dette informazioni, qualora l'emittente non possa ottenerle con uno sforzo ragionevole. Una tale considerazione potrebbe in particolare rivelarsi pertinente nei casi di acquisizioni ostili. Analogamente, non sarebbe proporzionato esigere l'inclusione di informazioni finanziarie inesistenti al momento della redazione del prospetto o imporre la revisione contabile o la riesposizione delle informazioni finanziarie supplementari, se i costi che l'emittente deve sostenere per rispettare tale obbligo superano ogni vantaggio potenziale per gli investitori.

(14)

Occorre pertanto modificare in conformità il regolamento (CE) n. 809/2004.

(15)

Il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (CESR) è stato consultato per un parere tecnico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 809/2004 è modificato come segue:

1)

all'articolo 3, secondo comma, il testo della seconda frase è sostituito dal testo seguente:

«Fatto salvo l'articolo 4 bis, paragrafo 1, l'autorità competente non esige che un prospetto contenga elementi di informazione non inclusi negli allegati I-XVII.»;

2)

è inserito il seguente articolo 4 bis:

«Articolo 4 bis

Schema del documento di registrazione relativo ad azioni in caso di storia finanziaria complessa o di impegno finanziario significativo

1.   Quando l'emittente di uno strumento finanziario di cui all'articolo 4, paragrafo 2, ha una storia finanziaria complessa o ha assunto un impegno finanziario significativo e di conseguenza l'inclusione nel documento di registrazione di alcuni elementi di informazione finanziaria relativi ad un soggetto diverso dall'emittente è necessaria per soddisfare l'obbligo di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2003/71/CE, si ritiene che detti elementi di informazione finanziaria riguardino l'emittente. In questo caso, l'autorità competente dello Stato membro di origine esige che l'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione includa detti elementi di informazione nel documento di registrazione.

Detti elementi di informazione finanziaria possono includere informazioni pro forma redatte conformemente all'allegato II. In questo contesto, quando l'emittente ha assunto un impegno finanziario significativo, le informazioni pro forma illustrano i previsti effetti dell'operazione che l'emittente si è impegnato a realizzare, e ogni riferimento all'“operazione” contenuta nell'allegato II è interpretato in tal senso.

2.   Le autorità competenti basano ogni eventuale richiesta formulata ai sensi del paragrafo 1 sugli obblighi di cui al punto 20.1 dell'allegato I concernente il contenuto delle informazioni finanziarie e i principi contabili e di revisione applicabili, fatte salve eventuali opportune modifiche in considerazione dei seguenti fattori:

a)

la natura degli strumenti finanziari;

b)

la natura e la portata delle informazioni già incluse nel prospetto e l'esistenza, in una forma che consenta la loro inclusione nel prospetto senza modifiche, di informazioni finanziarie relative ad un soggetto diverso dall'emittente;

c)

le circostanze proprie del caso, in particolare la sostanza economica delle operazioni con le quali l'emittente ha acquisito o ceduto tutta o parte della sua impresa e la natura specifica dell'impresa;

d)

la capacità dell'emittente di ottenere, con uno sforzo ragionevole, le informazioni finanziarie relative ad un altro soggetto.

Qualora, nel singolo caso, sia possibile adempiere in vari modi all'obbligo di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2003/71/CE, la preferenza è data alla modalità meno onerosa o costosa.

3.   Il paragrafo 1 fa salva la responsabilità ai sensi del diritto nazionale per le informazioni contenute nel prospetto di ogni altra persona, comprese le persone di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2003/71/CE. In particolare, dette persone sono responsabili dell'inclusione nel documento di registrazione di ogni elemento di informazione richiesto dalle autorità competenti ai sensi del paragrafo 1.

4.   Ai fini del paragrafo 1, un'emittente è considerato come un emittente con una storia finanziaria complessa se soddisfa tutte le seguenti condizioni:

a)

tutte le sue attività all'epoca della redazione del prospetto non sono accuratamente rappresentate nelle informazioni finanziarie relative agli esercizi passati che è tenuto a fornire ai sensi del punto 20.1 dell'allegato I;

b)

l'inaccuratezza incide sulla capacità degli investitori di valutare con cognizione di causa, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2003/71/CE; e

c)

le informazioni relative alle sue attività necessarie affinché un investitore possa compiere la predetta valutazione sono incluse nelle informazioni finanziarie relative ad un altro soggetto.

5.   Ai fini del paragrafo 1, si ritiene che un emittente abbia assunto un impegno finanziario significativo se ha concluso un accordo vincolante a realizzare un'operazione che, una volta realizzata, possa determinare una variazione significativa.

In questo contesto, il fatto che l'accordo subordini la realizzazione dell'operazione a determinate condizioni, ivi compresa l'autorizzazione di un'autorità di regolamentazione, non impedisce di considerarlo vincolante, qualora sia ragionevolmente certo che le condizioni in oggetto saranno soddisfatte.

In particolare, un accordo è considerato vincolante se subordina la realizzazione dell'operazione all'esito dell'offerta degli strumenti finanziari oggetto del prospetto o, nel caso di un'acquisizione, se l'offerta degli strumenti finanziari oggetto del prospetto ha come fine ultimo il finanziamento dell'acquisizione.

6.   Ai fini del paragrafo 5 del presente articolo e del punto 20.2 dell'allegato I, per variazione significativa della situazione dell'emittente si intende una variazione superiore al 25 % di uno o più degli indicatori delle dimensioni dell'attività dell'emittente»;

3)

al primo comma del punto 20.1 dell'allegato I e ai punti 20.1 e 20.1. bis dell'allegato X, in ogni punto dopo la prima frase, viene inserita la seguente frase:

«Se l'emittente ha modificato la sua data di riferimento contabile durante il periodo per il quale sono richieste informazioni finanziarie relative agli esercizi passati, le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati sottoposte a revisione coprono almeno 36 mesi ovvero l'intero periodo in cui l'emittente è stato in attività, se più breve.»;

4)

al primo comma del punto 13.1 dell'allegato IV, ai punti 8.2 e 8.2. bis dell'allegato VII, al punto 11.1 dell'allegato IX e al punto 11.1 dell'allegato XI, in ogni punto dopo la prima frase, viene inserita la seguente frase:

«Se l'emittente ha modificato la sua data di riferimento contabile durante il periodo per il quale sono richieste informazioni finanziarie relative agli esercizi passati, le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati sottoposte a revisione coprono almeno 24 mesi ovvero l'intero periodo in cui l'emittente è stato in attività, se più breve.»

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2007.

Per la Commissione

Charlie McCREEVY

Membro della Commissione


(1)  GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64.

(2)  GU L 149 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 215 del 16.6.2004, pag. 3. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1787/2006 (GU L 337 del 5.12.2006, pag. 17).


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