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Document 32007D0818

2007/818/CE: Decisione del Consiglio, dell’ 8 novembre 2007 , relativa alla conclusione dell’accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare fra la Comunità europea e la Repubblica del Montenegro

OJ L 334, 19.12.2007, p. 25–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 116 P. 298 - 298

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/818/oj

Related international agreement

19.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 334/25


DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell’8 novembre 2007

relativa alla conclusione dell’accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare fra la Comunità europea e la Repubblica del Montenegro

(2007/818/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 63, punto 3, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e con l’articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità europea, un accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare con la Repubblica del Montenegro.

(2)

L’accordo è stato firmato a nome della Comunità europea il 18 settembre 2007, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva, in conformità di una decisione adottata dal Consiglio il 18 settembre 2007.

(3)

È opportuno approvare tale accordo.

(4)

L’accordo istituisce un comitato misto per la riammissione che può adottare il proprio regolamento interno. È opportuno prevedere una procedura semplificata per l’adozione della posizione della Comunità in questo caso.

(5)

A norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito ha notificato l’intenzione di partecipare all’adozione e all’applicazione della presente decisione.

(6)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea e fatto salvo l’articolo 4 di detto protocollo, l’Irlanda non partecipa all’adozione della presente decisione e non è da essa vincolata né soggetta alla sua applicazione.

(7)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione e non ne è vincolata né è soggetta alla sua applicazione,

DECIDE:

Articolo 1

L’accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare fra la Comunità europea e la Repubblica del Montenegro è approvato a nome della Comunità.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all’articolo 22, paragrafo 2, dell’accordo (2).

Articolo 3

La Commissione rappresenta la Comunità nel comitato misto per la riammissione istituito ai sensi dell’articolo 18 dell’accordo.

Articolo 4

A decidere la posizione della Comunità in sede di comitato misto per la riammissione per quanto riguarda l’adozione del suo regolamento interno a norma dell’articolo 18, paragrafo 5, dell’accordo è la Commissione previa consultazione di un comitato speciale designato dal Consiglio.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 8 novembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

R. PEREIRA


(1)  Parere del 24 ottobre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dal segretariato generale del Consiglio.


ACCORDO

di riammissione delle persone in posizione irregolare fra la Comunità europea e la Repubblica del Montenegro

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

LA COMUNITÀ EUROPEA, in appresso denominata «Comunità»,

e

LA REPUBBLICA DEL MONTENEGRO, in appresso denominata «Montenegro»,

DECISE ad intensificare la cooperazione per combattere in modo più efficace l’immigrazione clandestina;

DESIDEROSE di instaurare, con il presente accordo e su base di reciprocità, procedure rapide ed efficaci per l’identificazione e il rimpatrio ordinato e sicuro di quanti non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso, presenza e soggiorno nei territori del Montenegro o di uno degli Stati membri dell’Unione europea, e di agevolare il transito di quelle persone in uno spirito di cooperazione;

SOTTOLINEANDO che il presente accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità della Comunità, degli Stati membri dell’Unione europea e del Montenegro derivanti dal diritto internazionale, in particolare dalla Convenzione europea del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dalla Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951;

CONSIDERANDO che le disposizioni del presente accordo, che rientra nell’ambito del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, non si applicano al Regno di Danimarca conformemente al protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente accordo valgono le seguenti definizioni:

a)

«Parti contraenti»: il Montenegro e la Comunità;

b)

«cittadino montenegrino»: chiunque abbia la cittadinanza della Repubblica del Montenegro conformemente alla di questa legislazione;

c)

«cittadino di uno Stato membro»: chiunque abbia la cittadinanza, quale definita a fini comunitari, di uno Stato membro;

d)

«Stato membro»: qualsiasi Stato membro dell’Unione europea tranne il Regno di Danimarca;

e)

«cittadino di paesi terzi»: chiunque abbia una cittadinanza diversa da quella del Montenegro o di uno degli Stati membri;

f)

«apolide»: qualsiasi persona priva di cittadinanza;

g)

«permesso di soggiorno»: certificato di qualunque tipo, rilasciato dal Montenegro o da uno degli Stati membri, che autorizza una persona a soggiornare sul loro territorio. Non rientrano nella definizione i permessi temporanei di permanere nel territorio in attesa che venga esaminata la domanda di asilo o la domanda di permesso di soggiorno;

h)

«visto»: autorizzazione rilasciata o decisione presa dal Montenegro o da uno degli Stati membri per consentire l’ingresso o il transito nel suo territorio. Sono esclusi i visti di transito aeroportuale;

i)

«Stato richiedente»: lo Stato (Montenegro o Stato membro) che presenta domanda di riammissione ai sensi dell’articolo 7 oppure domanda di transito ai sensi dell’articolo 14 del presente accordo;

j)

«Stato richiesto»: lo Stato (Montenegro o Stato membro) cui è indirizzata una domanda di riammissione ai sensi dell’articolo 7, oppure una domanda di transito ai sensi dell’articolo 14 del presente accordo;

k)

«autorità competente»: qualsiasi autorità nazionale del Montenegro o di uno degli Stati membri incaricata dell’attuazione del presente accordo conformemente al suo articolo 19, paragrafo 1, lettera a);

l)

«transito»: il passaggio di un cittadino di paesi terzi o di un apolide dal territorio dello Stato richiesto durante il trasferimento dallo Stato richiedente al paese di destinazione;

m)

«riammissione»: il trasferimento da parte dello Stato richiedente, e l’ammissione da parte dello Stato richiesto, di persone (cittadini dello Stato richiesto, cittadini di paesi terzi o apolidi) di cui sono stati riscontrati l’ingresso, la presenza o il soggiorno illegali nello Stato richiedente, secondo le disposizioni del presente accordo.

SEZIONE I

OBBLIGHI DI RIAMMISSIONE DEL MONTENEGRO

Articolo 2

Riammissione dei propri cittadini

1.   Il Montenegro riammette, su istanza di uno Stato membro e senza ulteriori adempimenti rispetto a quelli previsti dal presente accordo, tutti coloro che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso, presenza o soggiorno nel territorio dello Stato membro richiedente, purché sia accertato o vi sia la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che sono cittadini montenegrini.

2.   Il Montenegro riammette anche:

i figli minorenni non coniugati delle persone di cui al paragrafo 1, a prescindere dal luogo di nascita e dalla cittadinanza, salvo se godono di un diritto autonomo di residenza nello Stato membro richiedente,

il coniuge delle persone di cui al paragrafo 1, avente cittadinanza diversa, purché abbia o ottenga il diritto di ingresso o di soggiorno nel territorio del Montenegro, salvo se gode di un diritto autonomo di residenza nello Stato membro richiedente.

3.   Il Montenegro riammette anche le persone che sono state private della cittadinanza del Montenegro o che vi hanno rinunciato dopo essere entrate nel territorio di uno Stato membro, salvo se hanno quanto meno ricevuto, da questo Stato membro, la promessa di essere naturalizzate.

4.   Dopo che il Montenegro ha dato risposta favorevole alla domanda di riammissione, la sua rappresentanza diplomatica o consolare competente rilascia immediatamente, e non oltre i tre giorni lavorativi, il documento di viaggio necessario per il ritorno della persona da riammettere, valido almeno tre mesi. Qualora sia impossibile, per motivi de jure o de facto, trasferire l’interessato entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, la rappresentanza diplomatica o consolare competente del Montenegro rilascia, entro 14 giorni di calendario, un nuovo documento di viaggio con lo stesso periodo di validità. Ove il Montenegro non abbia provveduto a rinnovare il documento di viaggio entro 14 giorni di calendario, si presume che abbia accettato il documento di viaggio standard dell’UE per l’allontanamento (1).

5.   Se la persona da riammettere possiede la cittadinanza di un paese terzo oltre a quella del Montenegro, lo Stato membro richiedente tiene conto della volontà dell’interessato di essere riammesso nello Stato di sua scelta.

Articolo 3

Riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi

1.   Il Montenegro riammette, su istanza di uno Stato membro e senza ulteriori adempimenti rispetto a quelli previsti dal presente accordo, i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso, presenza o soggiorno nel territorio dello Stato membro richiedente, purché sia accertato o vi sia la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che quelle persone:

a)

possiedono o possedevano, al momento dell’ingresso, un visto o un permesso di soggiorno validi rilasciati dal Montenegro; oppure

b)

sono entrate irregolarmente e direttamente nel territorio degli Stati membri dopo aver soggiornato nel territorio del Montenegro o avervi transitato.

2.   L’obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 non si applica se:

a)

il cittadino di paesi terzi o l’apolide si è trovato soltanto in transito attraverso un aeroporto internazionale montenegrino; oppure

b)

lo Stato membro richiedente ha rilasciato al cittadino di paesi terzi o all’apolide un visto o un permesso di soggiorno prima che entrasse nel suo territorio o una volta entrato, a meno che:

l’interessato non sia in possesso di un visto o di un permesso di soggiorno, rilasciato dal Montenegro, con un periodo di validità superiore al visto o al permesso di soggiorno rilasciato dallo Stato membro richiedente, oppure

il visto o il permesso di soggiorno rilasciato dallo Stato membro richiedente sia stato ottenuto usando documenti falsi o contraffatti o rilasciando false dichiarazioni, oppure

l’interessato non abbia rispettato una delle condizioni previste per il rilascio del visto.

3.   Il Montenegro riammette, su istanza di uno Stato membro, i cittadini della ex Repubblica socialista federativa di Iugoslavia che non hanno acquisito altra cittadinanza, nati e residenti a titolo permanente alla data del 27 aprile 1992 nel territorio del Montenegro, purché tali elementi possano essere confermati dalle autorità montenegrine alla data di presentazione della domanda di riammissione.

4.   Dopo che il Montenegro ha dato risposta favorevole alla domanda di riammissione, lo Stato membro richiedente rilascia all’interessato il documento di viaggio standard dell’UE per l’allontanamento (1).

SEZIONE II

OBBLIGHI DI RIAMMISSIONE DELLA COMUNITÀ

Articolo 4

Riammissione dei propri cittadini

1.   Uno Stato membro riammette, su istanza del Montenegro e senza ulteriori adempimenti rispetto a quelli previsti dal presente accordo, tutti coloro che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso, presenza o soggiorno nel territorio del Montenegro, purché sia accertato o vi sia la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che sono cittadini di quello Stato membro.

2.   Uno Stato membro riammette anche:

i figli minorenni non coniugati delle persone di cui al paragrafo 1, a prescindere dal luogo di nascita e dalla cittadinanza, salvo se godono di un diritto autonomo di residenza in Montenegro,

il coniuge delle persone di cui al paragrafo 1, avente cittadinanza diversa, purché abbia o ottenga il diritto di ingresso o di soggiorno nel territorio dello Stato membro richiesto, salvo se gode di un diritto autonomo di residenza in Montenegro.

3.   Uno Stato membro riammette anche le persone che sono state private della cittadinanza di uno Stato membro o che vi hanno rinunciato dopo essere entrate nel territorio del Montenegro, salvo se hanno quanto meno ricevuto, dal Montenegro, la promessa di essere naturalizzate.

4.   Dopo che lo Stato membro richiesto ha dato risposta favorevole alla domanda di riammissione, la sua rappresentanza diplomatica o consolare competente rilascia immediatamente, e non oltre i tre giorni lavorativi, il documento di viaggio necessario per il ritorno della persona da riammettere, valido almeno tre mesi. Qualora sia impossibile, per motivi de jure o de facto, trasferire l’interessato entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, la rappresentanza diplomatica o consolare competente di quello Stato membro rilascia, entro 14 giorni di calendario, un nuovo documento di viaggio con lo stesso periodo di validità.

5.   Se la persona da riammettere possiede la cittadinanza di un paese terzo oltre a quella dello Stato membro richiesto, il Montenegro tiene conto della volontà dell’interessato di essere riammesso nello Stato di sua scelta.

Articolo 5

Riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi

1.   Uno Stato membro riammette, su istanza del Montenegro e senza ulteriori adempimenti rispetto a quelli previsti dal presente accordo, i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso, presenza o soggiorno nel territorio del Montenegro, purché sia accertato o vi sia la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che quelle persone:

a)

possiedono o possedevano, al momento dell’ingresso, un visto o un permesso di soggiorno validi rilasciati dallo Stato membro richiesto; oppure

b)

sono entrate irregolarmente e direttamente nel territorio del Montenegro dopo aver soggiornato nel territorio dello Stato membro richiesto o avervi transitato.

2.   L’obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 non si applica se:

a)

il cittadino di paesi terzi o l’apolide si è trovato soltanto in transito attraverso un aeroporto internazionale dello Stato membro richiesto; oppure

b)

il Montenegro ha rilasciato al cittadino di paesi terzi o all’apolide un visto o un permesso di soggiorno prima che entrasse nel suo territorio o una volta entrato, a meno che:

l’interessato non sia in possesso di un visto o di un permesso di soggiorno, rilasciato dallo Stato membro richiesto, con un periodo di validità superiore a quello del visto o del permesso di soggiorno rilasciato dal Montenegro, oppure

il visto o il permesso di soggiorno rilasciato dal Montenegro sia stato ottenuto usando documenti falsi o contraffatti o rilasciando false dichiarazioni, oppure

l’interessato non abbia rispettato una delle condizioni previste per il rilascio del visto.

3.   L’obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 spetta allo Stato membro che ha rilasciato il visto o il permesso di soggiorno. Se due o più Stati membri hanno rilasciato un visto o un permesso di soggiorno, l’obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 compete allo Stato membro che ha rilasciato il documento con il periodo di validità più lungo oppure, in caso di uno o più documenti scaduti, allo Stato membro che ha rilasciato il documento ancora valido. Se tutti i documenti sono già scaduti, l’obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 incombe allo Stato membro che ha rilasciato il documento con la data di scadenza più recente. In mancanza di questi documenti, l’obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 incombe all’ultimo Stato membro dal cui territorio è partito il cittadino di paesi terzi o l’apolide in questione.

4.   Dopo che lo Stato membro ha dato risposta favorevole alla domanda di riammissione, il Montenegro rilascia all’interessato il documento di viaggio necessario per il suo ritorno.

SEZIONE III

PROCEDURA DI RIAMMISSIONE

Articolo 6

Principi

1.   Fatto salvo il paragrafo 2, il trasferimento di una persona da riammettere in conformità di uno degli obblighi di cui agli articoli da 2 a 5 è subordinato alla presentazione di una domanda di riammissione all’autorità competente dello Stato richiesto.

2.   Non è necessaria una domanda di riammissione se l’interessato è in possesso di un documento di viaggio valido e, eventualmente, di un visto o di un permesso di soggiorno validi dello Stato richiesto.

Articolo 7

Domanda di riammissione

1.   La domanda di riammissione contiene:

a)

i dati della persona da riammettere (ad esempio nomi, cognomi, data di nascita e, se possibile, luogo di nascita e ultimo luogo di residenza) e, eventualmente, i dati relativi al coniuge e/o ai figli minorenni non sposati;

b)

i documenti attestanti la cittadinanza e l’indicazione dei mezzi con i quali sarà fornita la prova prima facie della cittadinanza, del transito, delle condizioni per la riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi, e dell’ingresso e del soggiorno illegali;

c)

la fotografia dell’interessato.

2.   Nei limiti del possibile, la domanda di riammissione contiene anche:

a)

una dichiarazione, rilasciata con il consenso dell’interessato, attestante che la persona da trasferire può aver bisogno di assistenza o di cure;

b)

tutte le altre misure di protezione o di sicurezza o le informazioni sulle condizioni di salute dell’interessato, necessarie per il singolo trasferimento.

3.   Un modulo comune per le domande di riammissione figura nell’allegato 6 del presente accordo.

Articolo 8

Prove della cittadinanza

1.   La cittadinanza ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, e dell’articolo 4, paragrafo 1, può essere dimostrata, in particolare, con i documenti elencati nell’allegato 1 del presente accordo, ancorché scaduti. Se vengono presentati tali documenti, gli Stati membri e il Montenegro riconoscono reciprocamente la cittadinanza senza che siano necessarie ulteriori verifiche. La cittadinanza non può essere dimostrata con documenti falsi.

2.   La prova prima facie della cittadinanza ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, e dell’articolo 4, paragrafo 1, può essere basata, in particolare, sui documenti elencati nell’allegato 2 del presente accordo, ancorché scaduti. Se vengono presentati tali documenti, gli Stati membri e il Montenegro riterranno accertata la cittadinanza, a meno che non possano provare il contrario. La prova prima facie della cittadinanza non può essere basata su documenti falsi.

3.   Se non può essere presentato nessuno dei documenti di cui agli allegati 1 o 2, la rappresentanza diplomatica o consolare competente dello Stato richiesto prende, su richiesta, le disposizioni necessarie per interrogare senza indugio, al più tardi entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta, la persona da riammettere onde stabilirne la cittadinanza.

Articolo 9

Prove riguardanti i cittadini di paesi terzi e gli apolidi

1.   Le condizioni per la riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1 e dell’articolo 5, paragrafo 1, sono dimostrate, in particolare, con i mezzi di prova elencati nell’allegato 3 del presente accordo; tale prova non può essere basata su documenti falsi. Gli Stati membri e il Montenegro riconoscono reciprocamente siffatti mezzi di prova senza che siano necessarie ulteriori verifiche.

2.   La prova prima facie delle condizioni per la riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, e dell’articolo 5, paragrafo 1, è basata, in particolare, sui mezzi elencati nell’allegato 4 del presente accordo; tale prova non può essere basata su documenti falsi. Se viene presentata la prova prima facie, gli Stati membri e il Montenegro riterranno accertate le condizioni, a meno che non possano provare il contrario.

3.   L’illegalità dell’ingresso, della presenza o del soggiorno è stabilita mediante i documenti di viaggio dell’interessato, sui quali non figurino il visto o il permesso di soggiorno necessari per il territorio dello Stato richiedente. Analogamente, costituisce prova prima facie dell’illegalità dell’ingresso o del soggiorno una dichiarazione dello Stato richiedente da cui risulti che l’interessato non possiede i documenti di viaggio, il visto o il permesso di soggiorno necessari.

4.   Le condizioni per la riammissione di cittadini della ex Repubblica socialista federativa di Iugoslavia ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, sono dimostrate, in particolare, con i mezzi di prova elencati nell’allegato 5 bis del presente accordo; tale prova non può essere basata su documenti falsi. Il Montenegro riconosce tale prova senza che siano necessarie ulteriori verifiche, purché il luogo di residenza permanente al 27 aprile 1992 possa essere confermato dalle autorità montenegrine alla data di presentazione della domanda di riammissione.

5.   La prova prima facie delle condizioni per la riammissione di cittadini della ex Repubblica socialista federativa di Iugoslavia ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, è basata, in particolare, sui mezzi elencati nell’allegato 5 ter del presente accordo; tale prova non può essere basata su documenti falsi. Se viene presentata la prova prima facie, il Montenegro riterrà accertate le condizioni, a meno che non possa provare il contrario.

6.   Se non può essere presentato nessuno dei documenti di cui agli allegati 5 bis o 5 ter, la rappresentanza diplomatica o consolare competente del Montenegro prende, su richiesta, le disposizioni necessarie per interrogare senza indugio, al più tardi entro tre giorni lavorativi dalla richiesta, la persona da riammettere onde stabilirne la cittadinanza.

Articolo 10

Termini

1.   La domanda di riammissione deve essere presentata all’autorità competente dello Stato richiesto al massimo entro un anno dalla data in cui l’autorità competente dello Stato richiedente ha preso conoscenza del fatto che un cittadino di paesi terzi o un apolide non soddisfa o non soddisfa più le condizioni in vigore per l’ingresso, la presenza o il soggiorno. Qualora non sia possibile presentare la domanda in tempo per motivi de jure o de facto, il termine è prorogato, su istanza dello Stato richiedente, fintanto che sussistono gli ostacoli.

2.   In tutti i casi alla domanda di riammissione è data risposta scritta entro 12 giorni di calendario. I termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda di riammissione. Se non è data risposta nei termini prescritti, il trasferimento si considera accettato.

3.   Qualora non sia possibile rispondere entro dodici giorni di calendario per motivi de jure o de facto, il termine può essere prorogato, su richiesta debitamente motivata, di massimo 6 giorni di calendario. Se non è data risposta nei termini della proroga, il trasferimento si considera accettato.

4.   Il rigetto di una domanda di riammissione deve essere motivato.

5.   Autorizzata la riammissione o, se del caso, scaduti i termini di cui al paragrafo 2, l’interessato è trasferito entro tre mesi. Su istanza dello Stato richiedente, questo termine può essere prorogato per il tempo necessario a sormontare gli ostacoli giuridici o pratici.

Articolo 11

Modalità di trasferimento e modi di trasporto

1.   Prima di trasferire una persona, le autorità competenti del Montenegro e dello Stato membro interessato stabiliscono per iscritto, anticipatamente, la data del trasferimento, il valico di frontiera, le eventuali scorte e altre informazioni pertinenti.

2.   Il trasporto può essere aereo, marittimo o terrestre. Il trasferimento aereo non è subordinato all’uso di vettori nazionali del Montenegro o degli Stati membri ed è possibile sia su voli di linea che su voli charter. Per i rimpatri sotto scorta, le scorte non devono costituirsi obbligatoriamente di personale autorizzato dello Stato richiedente; basta che sia personale autorizzato del Montenegro o di uno Stato membro.

Articolo 12

Riammissione indebita

Lo Stato richiedente reintegra chiunque sia stato riammesso dallo Stato richiesto se è appurato, entro 3 mesi dal trasferimento dell’interessato, che non ricorrono le condizioni di cui agli articoli da 2 a 5 del presente accordo.

In questi casi si osservano, in quanto applicabili, le norme di procedura del presente accordo e sono trasmesse tutte le informazioni disponibili sull’identità e sulla cittadinanza effettive dell’interessato.

SEZIONE IV

OPERAZIONI DI TRANSITO

Articolo 13

Principi

1.   Gli Stati membri e il Montenegro cercano di limitare il transito dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi ai casi in cui non sia possibile il rimpatrio direttamente nello Stato di destinazione.

2.   Il Montenegro autorizza il transito dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi su istanza di uno Stato membro, e lo Stato membro autorizza il transito dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi su istanza del Montenegro, purché siano garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito e la riammissione da parte dello Stato di destinazione.

3.   Il Montenegro o uno Stato membro possono opporsi al transito:

a)

se il cittadino di paesi terzi o l’apolide rischia realmente di subire torture, pene o trattamenti inumani o degradanti, o la pena di morte, oppure di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le opinioni politiche nello Stato di destinazione o in un altro Stato di transito; oppure

b)

se il cittadino di paesi terzi o l’apolide deve subire sanzioni penali nello Stato richiesto o in un altro Stato di transito; oppure

c)

per motivi attinenti alla pubblica sanità, alla sicurezza interna, all’ordine pubblico o ad altri interessi nazionali dello Stato richiesto.

4.   Il Montenegro o uno Stato membro possono revocare tutte le autorizzazioni rilasciate qualora emergano o si appurino successivamente le circostanze di cui al paragrafo 3 che impediscono l’operazione di transito, o qualora non siano più garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito o la riammissione nello Stato di destinazione. In tal caso, lo Stato richiedente reintegra, se necessario e senza indugio, il cittadino di paesi terzi o l’apolide.

Articolo 14

Procedura di transito

1.   La domanda di transito deve essere presentata per iscritto all’autorità competente dello Stato richiesto e contenere le seguenti informazioni:

a)

tipo di transito (aereo, marittimo o terrestre), altri eventuali Stati di transito e la destinazione finale prevista;

b)

dati dell’interessato (nome, cognome, nome da nubile, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi, data di nascita, sesso e possibilmente luogo di nascita, cittadinanza, lingua, tipo e numero del documento di viaggio);

c)

valico di frontiera previsto, ora del trasferimento e uso eventuale di scorte;

d)

una dichiarazione attestante che, secondo lo Stato richiedente, sussistono le condizioni di cui all’articolo 13, paragrafo 2, e non vi è motivo di opporsi al transito ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3.

Un modulo comune per le domande di transito figura nell’allegato 7 del presente accordo.

2.   Lo Stato richiesto comunica allo Stato richiedente il consenso all’operazione di transito, entro cinque giorni di calendario e per iscritto, confermando il valico di frontiera e l’orario previsti per l’ammissione, oppure lo informa che l’ammissione è rifiutata spiegando i motivi del rifiuto.

3.   In caso di transito aereo, la persona da riammettere e le eventuali scorte sono esonerate dall’obbligo del visto di transito aeroportuale.

4.   Le autorità competenti dello Stato richiesto, previe consultazioni reciproche, collaborano alle operazioni di transito, provvedendo in particolare alla sorveglianza degli interessati e mettendo a disposizione strutture adatte allo scopo.

SEZIONE V

COSTI

Articolo 15

Costi di trasporto e di transito

Tutte le spese di trasporto afferenti alla riammissione e al transito ai sensi del presente accordo fino al valico di frontiera dello Stato di destinazione finale sono a carico dello Stato richiedente, fatto salvo il diritto delle autorità competenti di recuperare i costi connessi alla riammissione dall’interessato o da terzi.

SEZIONE VI

PROTEZIONE DEI DATI E CLAUSOLA DI NON INCIDENZA

Articolo 16

Protezione dei dati

I dati personali vengono comunicati solo qualora ciò sia necessario per l’applicazione del presente accordo da parte delle autorità competenti del Montenegro o di uno Stato membro, a seconda dei casi. A disciplinare il trattamento o l’elaborazione dei dati personali in un caso specifico è la legislazione nazionale del Montenegro ovvero, quando il responsabile del trattamento è un’autorità competente di uno Stato membro, la direttiva 95/46/CE (2) e la legislazione nazionale adottata in conformità della direttiva stessa. Si applicano inoltre i seguenti principi:

a)

i dati personali devono essere trattati lealmente e lecitamente;

b)

i dati personali devono essere rilevati per le specifiche, esplicite e legittime finalità dell’attuazione del presente accordo, e successivamente trattati dall’autorità che li comunica e da quella che li riceve in modo non incompatibile con tali finalità;

c)

i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e non eccessivi rispetto alle finalità per le quali vengono rilevati e/o per le quali vengono successivamente trattati; in particolare, i dati personali comunicati possono riguardare unicamente:

gli estremi della persona da trasferire (nomi, cognomi, eventuali nomi precedenti, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi, sesso, stato civile, data e luogo di nascita, cittadinanza attuale, eventuali cittadinanze precedenti),

il passaporto, la carta di identità o la patente di guida (numero, periodo di validità, data, autorità e luogo di rilascio),

scali e itinerari,

altre informazioni necessarie per identificare la persona da trasferire o per esaminare le condizioni di riammissione ai sensi del presente accordo;

d)

i dati personali devono essere esatti e, se necessario, devono venire aggiornati;

e)

i dati personali devono essere conservati in modo da consentire l’identificazione dell’interessato per e non oltre il tempo necessario a conseguire le finalità per le quali sono rilevati o successivamente trattati;

f)

sia l’autorità che comunica i dati personali che quella che li riceve prendono tutte le misure del caso per rettificare, cancellare o congelare i dati il cui trattamento non sia conforme alle disposizioni del presente articolo, in particolare quando i dati non sono adeguati, pertinenti ed esatti, ovvero risultano eccessivi rispetto alle finalità per le quali vengono trattati. Ciò comprende anche l’obbligo di informare l’altra parte della rettifica, della cancellazione o del congelamento di tali dati;

g)

su richiesta, l’autorità che riceve i dati personali informa l’autorità che li ha comunicati del loro uso e dei risultati ottenuti;

h)

i dati personali possono essere comunicati solo alle autorità competenti. L’eventuale trasmissione ad altri organi è subordinata alla previa autorizzazione dell’autorità che li comunica;

i)

l’autorità che comunica i dati personali e l’autorità che li riceve sono tenute a registrare per iscritto la trasmissione e il ricevimento di quei dati.

Articolo 17

Clausola di non incidenza

1.   Il presente accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità della Comunità, degli Stati membri e del Montenegro derivanti dal diritto internazionale, in particolare:

dalla Convenzione del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, modificata dal Protocollo del 31 gennaio 1967 sullo status dei rifugiati,

dalle convenzioni internazionali che determinano lo Stato competente per l’esame delle domande di asilo,

dalla Convenzione europea del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali,

dalla Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti,

dalle convenzioni internazionali sull’estradizione e sul transito,

dalle convenzioni e dagli accordi internazionali multilaterali di riammissione dei cittadini stranieri.

2.   Nessuna disposizione del presente accordo osta al ritorno di una persona secondo altre modalità formali o informali.

SEZIONE VII

ATTUAZIONE E APPLICAZIONE

Articolo 18

Comitato misto per la riammissione

1.   Le parti contraenti si prestano reciproca assistenza per l’applicazione e l’interpretazione del presente accordo. A tal fine istituiscono un comitato misto per la riammissione (di seguito «comitato») incaricato in particolare di:

a)

controllare l’applicazione del presente accordo;

b)

stabilire le modalità di attuazione necessarie per l’applicazione uniforme del presente accordo;

c)

procedere a scambi periodici di informazioni sui protocolli di attuazione conclusi dai singoli Stati membri e dal Montenegro a norma dell’articolo 19;

d)

fare raccomandazioni per la modifica del presente accordo e dei suoi allegati.

2.   Le decisioni del comitato sono vincolanti per le parti.

3.   Il comitato è composto da rappresentanti della Comunità e del Montenegro; la Comunità è rappresentata dalla Commissione.

4.   Il comitato si riunisce ogniqualvolta necessario su richiesta di una delle parti contraenti.

5.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 19

Protocolli d’attuazione

1.   Su istanza di uno Stato membro o del Montenegro, il Montenegro e uno Stato membro concludono protocolli di attuazione contenenti disposizioni riguardanti:

a)

la designazione delle autorità competenti, i valichi di frontiera e lo scambio dei punti di contatto;

b)

le condizioni per i rimpatri sotto scorta, compreso il transito sotto scorta dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi;

c)

i mezzi e i documenti complementari a quelli di cui agli allegati da 1 a 5 del presente accordo.

2.   I protocolli di attuazione di cui al paragrafo 1 entrano in vigore solo previa notifica al comitato per la riammissione di cui all’articolo 18.

3.   Il Montenegro accetta di applicare qualsiasi disposizione di un protocollo d’attuazione concluso con uno Stato membro anche nelle sue relazioni con gli altri Stati membri, se questi lo chiedono, fatta salva la sua applicabilità pratica.

Articolo 20

Relazione con gli accordi o le intese bilaterali di riammissione degli Stati membri

Le disposizioni del presente accordo prevalgono su quelle di tutti gli accordi o le intese bilaterali di riammissione delle persone in posizione irregolare già conclusi o che potrebbero essere conclusi a norma dell’articolo 19 tra i singoli Stati membri e il Montenegro, in quanto incompatibili con il presente accordo.

SEZIONE VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21

Applicazione territoriale

1.   Fatto salvo il paragrafo 2, il presente accordo vale per il territorio in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea e per il territorio del Montenegro.

2.   Il presente accordo non si applica al territorio del Regno di Danimarca.

Articolo 22

Entrata in vigore, durata e denuncia

1.   Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti contraenti in conformità delle loro procedure interne.

2.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si notificano l’avvenuto espletamento delle procedure di cui al paragrafo 1.

3.   Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato.

4.   Ciascuna parte contraente può, dandone notifica ufficiale all’altra parte e previa consultazione del comitato di cui all’articolo 18, sospendere temporaneamente, completamente o in parte l’attuazione del presente accordo in relazione ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi, per motivi di sicurezza, ordine pubblico o salute pubblica. La sospensione entra in vigore il secondo giorno successivo alla notifica.

5.   Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo dandone notifica ufficiale all’altra parte. Il presente accordo cessa di applicarsi sei mesi dopo la notifica.

Articolo 23

Allegati

Gli allegati da 1 a 7 costituiscono parte integrante del presente accordo.

Fatto a Bruxelles il diciotto settembre dell’anno duemilasette, in duplice esemplare in ciascuna delle lingue ufficiali delle parti, ciascun testo facente ugualmente fede.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Za Evropsku Zajednicu

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За Република Черна гора

Por la República de Montenegro

Za Republiku Ċerná Hora

For Republikken Montenegro

Für die Republik Montenegro

Montenegro Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Μαυροβουνίου

For the Republic of Montenegro

Pour la République du Monténégro

Per la Repubblica del Montenegro

Melnkalnes Republikas vārdā

Juodkalnijos Respublikos vardu

A Montenegrói Köztársaság részéről

Għar-Repubblika ta' Montenegro

Voor de Republiek Montenegro

W imieniu Republiki Czarnogóry

Pela República do Montenegro

Pentru Republica Muntenegru

Za Čiernohorskú republiku

Za Republiko Črno goro

Montenegron tasavallan puolesta

För Republiken Montenegro

Za Republiku Crnu Goru

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(1)  Conformemente al modulo stabilito nella raccomandazione del Consiglio dell’UE del 30 novembre 1994.

(2)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

ALLEGATO 1

ELENCO DEI DOCUMENTI COMPROVANTI LA CITTADINANZA

(ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1, E ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1)

Se lo Stato richiesto è uno Stato membro:

passaporti di qualsiasi tipo (nazionali, diplomatici, di servizio, collettivi e sostitutivi, compresi quelli dei bambini),

carte d’identità di qualsiasi tipo (anche temporanee e provvisorie),

fogli matricolari e carte d’identità militari,

registri navali e licenze degli skipper.

Se lo Stato richiesto è il Montenegro:

documenti di viaggio (passaporti nazionali e collettivi) rilasciati dal ministero degli Interni della Repubblica del Montenegro dopo il 15 giugno 1997 («passaporti blu»), documenti di viaggio (passaporti diplomatici e di servizio) rilasciati dal ministero degli Affari esteri della Repubblica del Montenegro e i documenti di viaggio che saranno rilasciati conformemente alla nuova Legge sui documenti di viaggio,

carte d’identità rilasciate dal ministero degli Interni della Repubblica del Montenegro dopo il 1o maggio 1994 e carte d’identità che saranno rilasciate conformemente alla nuova legge sui documenti di viaggio,

fogli matricolari e carte d’identità militari dell’esercito del Montenegro,

registri navali e licenze degli skipper.

ALLEGATO 2

ELENCO DEI DOCUMENTI CONSIDERATI PROVA PRIMA FACIE DELLA CITTADINANZA

(ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1, E ARTICOLO 8, PARAGRAFO 2)

Se lo Stato richiesto è uno Stato membro oppure il Montenegro:

fotocopia di tutti i documenti elencati nell’allegato 1 del presente accordo,

patenti di guida o loro fotocopia,

certificati di nascita o loro fotocopia,

altro documento ufficiale rilasciato dalle autorità dello Stato richiesto che possa contribuire a stabilire la cittadinanza dell’interessato,

certificati di cittadinanza o altri documenti ufficiali che citino chiaramente la cittadinanza.

Se lo Stato richiesto è il Montenegro:

passaporti rilasciati dal ministero degli Interni della Repubblica del Montenegro prima del 15 giugno 1997 («passaporti rossi») o loro fotocopia,

carte d’identità rilasciate dal ministero degli Interni della Repubblica del Montenegro prima del 1o maggio 1994 o loro fotocopia.

ALLEGATO 3

ELENCO COMUNE DEI DOCUMENTI CONSIDERATI MEZZI DI PROVA DELLE CONDIZIONI PER LA RIAMMISSIONE DI CITTADINI DI PAESI TERZI E DI APOLIDI

(ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1, ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1, E ARTICOLO 9, PARAGRAFO 1)

Timbri di ingresso/uscita o annotazioni analoghe sul documento di viaggio dell’interessato o altre prove dell’ingresso o dell’uscita (ad esempio fotografiche),

biglietti nominativi di viaggio via aereo, ferrovia, mare o pullman attestanti la presenza e l’itinerario dell’interessato nel territorio dello Stato richiesto,

dichiarazioni ufficiali rilasciate, in particolare, dal personale dell’autorità di frontiera e da altri testimoni che possano attestare il passaggio del confine da parte dell’interessato,

dichiarazioni ufficiali dell’interessato in procedimenti giudiziari o amministrativi che indicano la presenza o l’itinerario dell’interessato nel territorio dello Stato richiesto.

ALLEGATO 4

ELENCO COMUNE DEI DOCUMENTI CONSIDERATI PROVA PRIMA FACIE DELLE CONDIZIONI PER LA RIAMMISSIONE DI CITTADINI DI PAESI TERZI E DI APOLIDI

(ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1, ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1, E ARTICOLO 9, PARAGRAFO 2)

Descrizione del luogo e delle circostanze in cui la persona è stata fermata dopo l’ingresso nel territorio dello Stato richiedente, rilasciata dalle autorità competenti di questo Stato,

informazioni sull’identità e/o sul soggiorno di una persona, fornite da un’organizzazione internazionale (per esempio, UNHCR),

comunicazioni/conferma di informazioni da parte di familiari, compagni di viaggio, ecc.,

documenti, certificati e note di ogni tipo (fatture alberghiere, biglietti d’appuntamento presso medici/dentisti, carte di accesso a istituzioni pubbliche o private, contratti di noleggio auto, ricevute di carte di credito, ecc.) da cui risulti chiaramente che l’interessato ha soggiornato nel territorio dello Stato richiesto,

informazioni da cui risulti che l’interessato si è servito di un corriere o di un’agenzia di viaggi.

ALLEGATO 5

ELENCO DEI DOCUMENTI CONSIDERATI MEZZI DI PROVA O PROVA PRIMA FACIE DELLE CONDIZIONI PER LA RIAMMISSIONE DI CITTADINI DI PAESI TERZI E DI APOLIDI

(ARTICOLO 3, PARAGRAFO 3, ARTICOLO 9, PARAGRAFO 4, E ARTICOLO 9, PARAGRAFO 5)

Allegato 5 bis (documenti considerati mezzi di prova):

certificati di nascita o loro fotocopia rilasciati dalla ex Repubblica socialista federativa di Iugoslavia,

documenti pubblici o loro fotocopia, rilasciati dal Montenegro, dalla ex Repubblica federale di Iugoslavia, dalla ex Unione statale di Serbia e Montenegro o dalla ex Repubblica socialista federativa di Iugoslavia, attestanti il luogo di nascita e/o il luogo di residenza permanente, come previsto all’articolo 3, paragrafo 3,

Allegato 5 ter (documenti considerati prova prima facie):

altri documenti o certificati o loro fotocopia attestanti il luogo di nascita e/o il luogo di residenza permanente nel territorio del Montenegro,

dichiarazioni ufficiali dell’interessato in procedimenti giudiziari o amministrativi.

ALLEGATO 6

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ALLEGATO 7

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DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL’ARTICOLO 2, PARAGRAFO 4, E ALL’ARTICOLO 4, PARAGRAFO 4

Fino all’apertura delle rappresentanze diplomatiche e consolari della Repubblica del Montenegro sul territorio degli Stati membri dell’UE, i documenti di viaggio di cui all’articolo 2, paragrafo 4, saranno rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari della Repubblica di Serbia, conformemente all’articolo 6 del memorandum d’intesa tra la Repubblica del Montenegro e la Repubblica di Serbia, oppure dalle rappresentanze diplomatiche e consolari di altri Stati che rappresentino il Montenegro.

Se lo Stato membro richiesto non ha una rappresentanza diplomatica e consolare nella Repubblica del Montenegro, il documento di viaggio a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, sarà rilasciato dalla rappresentanza diplomatica e consolare dello Stato membro che rappresenta lo Stato membro richiesto. Il documento di viaggio è rilasciato a nome dello Stato membro richiesto, previa autorizzazione di quest’ultimo.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AGLI ARTICOLI 3 E 5

Le parti faranno il possibile per rimpatriare nel paese di origine il cittadino di paesi terzi che non soddisfa o non soddisfa più le condizioni giuridiche di ingresso, di presenza e di soggiorno nei rispettivi territori.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL’ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1

Le parti convengono che una persona «entra direttamente» dal territorio del Montenegro ai sensi delle presenti disposizioni se giunge per via aerea, terrestre o marittima nel territorio degli Stati membri senza passare da un paese terzo. Un transito aeroportuale in un paese terzo non è considerato un ingresso.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALLA DANIMARCA

Le parti contraenti prendono atto che il presente accordo non si applica né al territorio né ai cittadini del Regno di Danimarca. È pertanto opportuno che la Repubblica del Montenegro e il Regno di Danimarca concludano un accordo di riammissione sul modello del presente accordo.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL’ISLANDA E ALLA NORVEGIA

Le parti contraenti prendono atto degli stretti legami che uniscono la Comunità europea alla Repubblica d’Islanda e al Regno di Norvegia, segnatamente in virtù dell’accordo del 18 maggio 1999 sull’associazione di questi paesi all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen. È pertanto opportuno che la Repubblica del Montenegro concluda con l’Islanda e la Norvegia un accordo di riammissione sul modello del presente accordo.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALLA SVIZZERA

Le parti contraenti prendono atto che l’Unione europea, la Comunità europea e la Svizzera hanno firmato un accordo sull’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen. È pertanto opportuno che, quando tale accordo entrerà in vigore, il Montenegro concluda con la Svizzera un accordo di riammissione sul modello del presente accordo.


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