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Document 32007D0162

2007/162/CE,Euratom: Decisione del Consiglio, del 5 marzo 2007 , che istituisce uno strumento finanziario per la protezione civile (Testo rilevante ai fini del SEE )

OJ L 71, 10.3.2007, p. 9–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 4M, 8.1.2008, p. 197–205 (MT)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 014 P. 57 - 65

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogato da 32013D1313

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/162(1)/oj

10.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 71/9


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 5 marzo 2007

che istituisce uno strumento finanziario per la protezione civile

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/162/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 203,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera u), del trattato CE, l'azione della Comunità deve includere misure in materia di protezione civile.

(2)

A tal fine, con la decisione 2001/792/CE, Euratom del Consiglio (2) è stato creato un meccanismo comunitario inteso ad agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile (di seguito «meccanismo»).

(3)

La decisione 1999/847/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1999, che istituisce un programma d'azione comunitario a favore della protezione civile (3), scade il 31 dicembre 2006.

(4)

È necessario istituire uno strumento finanziario per la protezione civile (di seguito «strumento») inteso a fornire sostegno finanziario, sia per contribuire ad aumentare l'efficacia della risposta alle emergenze gravi, in particolare nell'ambito della decisione 2001/792/CE, Euratom, sia per contribuire a potenziare le misure di prevenzione e preparazione a emergenze di ogni tipo, quali le catastrofi naturali o provocate dagli uomini, atti di terrorismo compreso il terrorismo chimico, biologico, radiologico e nucleare, e incidenti tecnologici, radiologici o ambientali, nonché proseguire le misure adottate in precedenza a norma della decisione 1999/847/CE.

(5)

Per assicurare la continuità con la decisione 1999/847/CE, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2007.

(6)

Lo strumento darà maggiore visibilità alla solidarietà espressa dall'Europa nei confronti dei paesi colpiti da emergenze gravi, favorendo l'assistenza attraverso la mobilitazione dei mezzi d'intervento degli Stati membri.

(7)

Le regioni isolate e ultraperiferiche ed alcune altre regioni o isole della Comunità hanno spesso caratteristiche ed esigenze specifiche dovute a fattori geografici, topografici, sociali ed economici. Questi fattori hanno impatti negativi, ostacolano lo spiegamento delle risorse di assistenza e intervento rendendo difficile far pervenire aiuto e mezzi di soccorso, e determinano particolari necessità di assistenza quando vi sia un serio rischio di grave emergenza.

(8)

La presente decisione non dovrebbe incidere sulle azioni che rientrano nel regolamento (CE) n. 1717/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce uno strumento per la stabilità (4), sulle misure in materia di salute pubblica adottate conformemente alla normativa comunitaria in materia di programmi di azione comunitaria per la tutela della salute, né sulle misure per la sicurezza dei consumatori adottate a norma della decisione n. 1926/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce un programma di azione comunitaria in materia di politica dei consumatori (2007-2013) (5).

(9)

Per coerenza, le azioni che rientrano nell'ambito di applicazione della decisione 2007/124/CE, Euratom del Consiglio, del 12 febbraio 2007, che istituisce per il periodo 2007-2013 il programma specifico «Prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze in materia di terrorismo e di altri rischi correlati alla sicurezza», quale parte del programma generale sulla sicurezza e tutela delle libertà (6), o relative al mantenimento dell'ordine pubblico e alla salvaguardia della sicurezza interna non dovrebbero essere disciplinate dalla presente decisione.

(10)

La presente decisione non dovrebbe applicarsi alle attività che rientrano nell'ambito del regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996 relativo all'aiuto umanitario (7).

(11)

Successivamente alla scadenza, il 31 dicembre 2006, della decisione n. 2850/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2000, che istituisce un quadro comunitario di cooperazione nel settore dell'inquinamento marino dovuto a cause accidentali o intenzionali (8), la presente decisione dovrebbe disciplinare la risposta alle emergenze dovute a inquinamento marino in caso di incidenti attraverso il meccanismo. Gli aspetti della preparazione e della prevenzione dovrebbero ricadere nell'ambito di altri strumenti quali il regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del27 giugno 2002, che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (9).

(12)

Per garantire un funzionamento efficace dello strumento è opportuno che le azioni finanziate siano potenzialmente in grado di dare un contributo pratico e tempestivo alla prevenzione e alla preparazione alla risposta alle emergenze gravi.

(13)

Il meccanismo dovrebbe essere sostenuto da un sistema di allerta rapida efficace ed integrato, in grado di dare un'allerta agli Stati membri e alla Comunità in caso di catastrofi o minaccia di catastrofi che possono colpire il territorio degli Stati membri. Mentre le decisioni relative alla creazione di tali sistemi dovrebbero essere adottate in forza di altri strumenti specifici, lo strumento dovrebbe, dato che il meccanismo ne è utente, contribuire alla creazione di tali sistemi indicando le necessità e provvedendo all'interconnessione di tali sistemi e alla connessione con il meccanismo. Una volta istituiti tali sistemi, il meccanismo dovrebbe sfruttarli appieno e contribuire al loro sviluppo con tutti i mezzi altrimenti a disposizione ai sensi della presente decisione.

(14)

La Commissione dovrebbe fornire un appropriato supporto logistico per gli esperti in materia di valutazione e/o coordinamento che schiera sul posto.

(15)

Gli Stati membri sono responsabili della fornitura dei materiali e del trasporto per l'assistenza in materia di civile prestata nell'ambito del meccanismo. Gli Stati membri dovrebbero inoltre mettere a disposizione un adeguato supporto logistico per le squadre o i nuclei d'intervento da essi schierati.

(16)

La Commissione ha tuttavia un ruolo nel sostenere gli Stati membri facilitando la messa in comune delle risorse e delle attrezzature di trasporto. La Commissione potrebbe inoltre assistere gli Stati membri nell'individuare e nel facilitare il loro accesso a risorse di trasporto eventualmente disponibili da altre fonti, compreso il mercato commerciale. La Commissione potrebbe assistere gli Stati membri nell'identificare le attrezzature eventualmente disponibili da altre fonti.

(17)

La Commissione dovrebbe inoltre essere in grado di integrare, se necessario, il trasporto fornito dagli Stati membri mediante il finanziamento, a determinate condizioni e sempreché parte del finanziamento ricevuto venga rimborsata, di ulteriore trasporto necessario ad assicurare la prestazione tempestiva e l'efficacia della risposta della protezione civile nell'ambito del meccanismo.

(18)

L'aggiudicazione di contratti di appalto pubblico e la concessione di sovvenzioni in virtù dello strumento dovrebbero essere conformi al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (10). Vista la specificità degli interventi di protezione civile è opportuno prevedere che sia concessa assistenza finanziaria anche alle persone fisiche. È altresì importante rispettare le norme di tale regolamento, in particolare per quanto riguarda i principi di economia, efficienza ed efficacia in esso previsti.

(19)

Dovrebbe essere consentita la partecipazione di paesi terzi allo strumento.

(20)

Qualora il meccanismo risponda a una richiesta di assistenza all'esterno della Comunità in quanto parte di un intervento umanitario globale comunitario, è particolarmente importante che vi sia complementarità e coerenza tra le azioni intraprese nell'ambito della presente decisione e le azioni finanziate ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/96, e che le azioni intraprese nel quadro della presente decisione siano disciplinate dai principi umanitari di cui a detto regolamento, vale a dire che le azioni siano, come è la norma in materia di protezione civile, non discriminatorie, indipendenti, imparziali e in funzione delle esigenze e degli interessi delle vittime.

(21)

Per gli interventi nei paesi terzi, è opportuno prevedere coordinamento e coerenza con le organizzazioni e le agenzie internazionali.

(22)

Per rafforzare la capacità della Commissione di verificare l'applicazione della presente decisione, si dovrebbero poter finanziare, su iniziativa della Commissione, le spese connesse alle attività di monitoraggio, controllo, verifica contabile e valutazione in tal senso.

(23)

È opportuno prevedere disposizioni appropriate per monitorare adeguatamente la realizzazione delle azioni finanziate dallo strumento.

(24)

È opportuno inoltre adottare misure appropriate per evitare irregolarità e frodi e prendere i provvedimenti necessari per recuperare i fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati a norma del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (11), del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (12), e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (13).

(25)

Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (14), distinguendo tra le misure soggette alla procedura del comitato di gestione e quelle soggette alla procedura del comitato di regolamentazione. Quest'ultima è in taluni casi, data l'importanza delle misure da adottare, più appropriata.

(26)

Fatte salve le competenze dell'autorità di bilancio definite dal trattato, nella presente decisione è inserito per tutta la durata dello strumento un importo di riferimento finanziario, ai sensi del punto 38 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (15). Resta inteso che tale importo dovrebbe essere finanziato in parte dalla sottorubrica 3B — «Cittadinanza» e in parte dalla rubrica 4 — «L'UE come partner mondiale» del quadro finanziario 2007-2013.

(27)

L'attuazione della presente decisione dovrebbe formare oggetto di valutazioni periodiche.

(28)

Poiché gli obiettivi della presente decisione non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri individualmente e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, a causa delle dimensioni e degli effetti delle azioni che verranno finanziate dallo strumento, tenuto conto dei benefici in termini di riduzione delle perdite di vite umane, del numero dei feriti, dei danni ambientali, economici e materiali, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato CE. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(29)

Il trattato CE e il trattato Euratom non prevedono, per l'adozione della presente decisione, poteri di azione diversi da quelli di cui, rispettivamente, all'articolo 308 e all'articolo 203,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

1.   La presente decisione istituisce uno strumento finanziario per la protezione civile (di seguito «strumento»), destinato a sostenere ed integrare le attività degli Stati membri finalizzate principalmente alla protezione delle persone ma anche dell'ambiente e dei beni, compreso il patrimonio culturale, in caso di catastrofi naturali e provocate dagli uomini, atti di terrorismo e catastrofi tecnologiche, radiologiche o ambientali, nonché ad agevolare il rafforzamento della cooperazione tra gli Stati membri nel settore della protezione civile.

Lo strumento copre il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

2.   La presente decisione stabilisce le norme per la concessione di un sostegno finanziario destinato a:

a)

azioni nel settore del meccanismo comunitario inteso ad agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile (di seguito «meccanismo»);

b)

misure di prevenzione e riduzione degli effetti di un'emergenza; e

c)

azioni che migliorino il grado di preparazione della Comunità a rispondere alle emergenze, comprese le attività di sensibilizzazione dei cittadini dell'UE.

3.   La presente decisione prevede disposizioni specifiche per finanziare determinate risorse di trasporto in caso di emergenza grave, al fine di agevolare una risposta rapida ed efficace.

4.   La presente decisione tiene anche conto delle specifiche esigenze delle regioni isolate, ultraperiferiche ed altre regioni o isole della Comunità nell'eventualità di un'emergenza.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   La presente decisione si applica a misure di prevenzione e preparazione a emergenze di ogni tipo all'interno della Comunità e nei paesi partecipanti in base all'articolo 7.

2.   La presente decisione si applica alle azioni volte a fornire assistenza rispondendo alle conseguenze immediate di un'emergenza grave di qualsiasi tipo, compreso l'intervento attraverso il meccanismo in caso di inquinamento marino accidentale, all'interno o al di fuori della Comunità, su richiesta presentata conformemente al meccanismo.

3.   La presente decisione non si applica:

a)

alle azioni che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1717/2006;

b)

alle azioni e alle misure che rientrano nell'ambito di applicazione della normativa comunitaria in materia di programmi d'azione comunitario in materia di salute;

c)

alle azioni che rientrano nell'ambito di applicazione della decisione n. 1926/2006/CE;

d)

alle azioni che rientrano nell'ambito di applicazione della decisione 2007/124/CE, Euratom;

e)

alle azioni che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/96, fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), della presente decisione;

f)

alle azioni che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1406/2002.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente decisione, si intende per:

a)

«emergenza», qualsiasi situazione che abbia o possa avere conseguenze negative sulle persone, sull'ambiente o sui beni;

b)

«emergenza grave», qualsiasi situazione che abbia o possa avere conseguenze negative sulle persone, l'ambiente o i beni e che possa dar luogo a una richiesta di assistenza nell'ambito del meccanismo;

c)

«risposta», qualsiasi misura adottata in forza del meccanismo durante o dopo un'emergenza grave per affrontarne le conseguenze immediate;

d)

«preparazione», stato di prontezza e capacità dei mezzi umani e materiali di garantire una risposta rapida ed efficace a un'emergenza risultanti da un'azione di prevenzione;

e)

«prevenzione» qualsiasi attività a sostegno degli Stati membri intesa a prevenire i rischi o ridurre i danni alle persone, all'ambiente o ai beni a seguito di un'emergenza;

f)

«allerta rapida», la fornitura tempestiva ed efficace di informazioni che consentano di agire per evitare o ridurre i rischi e di preparare una risposta efficace.

Articolo 4

Azioni e criteri ammissibili

1.   Le seguenti azioni beneficiano del sostegno finanziario nell'ambito dello strumento nel settore della prevenzione e preparazione:

a)

studi, indagini, modelli e sviluppo di scenari volti a:

i)

agevolare la messa in comune di conoscenze, migliori prassi e informazioni; e

ii)

rafforzare la prevenzione, la preparazione e la risposta efficace;

b)

formazione, esercitazioni, seminari, scambio di personale ed esperti, creazione di reti, progetti di dimostrazione e trasferimento di tecnologie al fine di rafforzare la prevenzione, la preparazione e la risposta efficace;

c)

informazione dell'opinione pubblica, istruzione e sensibilizzazione e connesse attività di divulgazione per ridurre al minimo gli effetti delle emergenze sui cittadini dell'UE e metterli in condizione di autoproteggersi con maggiore efficacia;

d)

mantenimento delle funzioni fornite dal centro di informazione e monitoraggio del meccanismo (MIC) per agevolare una risposta rapida in caso di emergenza grave;

e)

attività e misure di comunicazione finalizzate a promuovere la visibilità della risposta della Comunità;

f)

contributo allo sviluppo di sistemi di rilevamento e di allerta rapida per le catastrofi che possono colpire il territorio degli Stati membri, per consentire agli Stati membri e alla Comunità di rispondere rapidamente, nonché alla creazione di tali sistemi tramite studi e valutazioni sulla necessità e la fattibilità di detti sistemi e azioni intese a promuoverne l'interconnessione e la connessione con il MIC e il sistema CECIS di cui alla lettera g). Tali sistemi tengono conto e si basano sulle informazioni esistenti, il monitoraggio o le fonti di rilevamento;

g)

creazione e mantenimento di un sistema comune di comunicazione e di informazione in caso di emergenza che permetta la comunicazione e lo scambio di informazioni tra i MIC e i punti di contatto degli Stati membri e di altri partecipanti nell'ambito del meccanismo;

h)

attività di monitoraggio e valutazione;

i)

creazione di un programma basato sulle esperienze acquisite da interventi ed esercitazioni nell'ambito del meccanismo.

2.   Le seguenti azioni possono beneficiare dell'assistenza finanziaria a titolo dello strumento nell'ambito della risposta nell'ambito del meccanismo:

a)

mobilitazione di esperti in materia di valutazione e di coordinamento insieme alle loro attrezzature di sostegno, in particolare strumenti di comunicazione, onde agevolare la prestazione di assistenza e la cooperazione con altri soggetti in loco;

b)

sostegno agli Stati membri per ottenere l'accesso alle risorse di attrezzature e di trasporto mediante:

i)

fornitura e scambio di informazioni sulle risorse di attrezzature e di trasporto che possono essere rese disponibili dagli Stati membri, per agevolare la messa in comune di tali risorse;

ii)

assistenza degli Stati membri per individuare le risorse di trasporto, agevolando il loro accesso a tali risorse, che possono essere rese disponibili da altre fonti, compreso il mercato commerciale;

iii)

assistenza agli Stati membri per individuare le attrezzature che possono essere rese disponibili da altre fonti, compreso il mercato commerciale;

c)

integrazione del trasporto fornito dagli Stati membri finanziando risorse di trasporto supplementari necessarie per garantire una risposta rapida alle emergenze gravi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 1. Tali azioni sono ammissibili all'assistenza finanziaria a titolo dello strumento solo se sono soddisfatti i seguenti criteri:

i)

le risorse di trasporto supplementari sono necessarie per garantire l'efficacia della risposta di protezione civile a titolo del meccanismo;

ii)

tutte le altre possibilità volte a reperire un trasporto a titolo del meccanismo, compresa la lettera b), si sono esaurite;

iii)

l'assistenza relativa al trasporto:

è stata offerta ad un paese richiedente a titolo del meccanismo ed è stata da esso accettata,

è necessaria per soddisfare esigenze vitali legate all'emergenza,

integra l'assistenza fornita dagli Stati membri,

integra, per le emergenze in paesi terzi, la risposta umanitaria globale della Comunità, ove presente.

3.

a)

Gli Stati membri che richiedono un sostegno finanziario per il trasporto della loro assistenza rimborsano almeno il 50 % dei fondi comunitari ricevuti entro 180 giorni dall'intervento.

b)

Qualsiasi finanziamento fornito a titolo dello strumento lascia impregiudicata la responsabilità degli Stati membri di proteggere sul loro territorio le persone, i beni e l'ambiente contro catastrofi e non esime gli Stati membri dall'obbligo di dotare i rispettivi sistemi di protezione civile di sufficienti capacità che consentano loro di far fronte in modo adeguato alle catastrofi di dimensioni e natura ragionevolmente prevedibili per le quali possono essere preparati.

4.   Le norme di applicazione relative al paragrafo 2, lettere b) e c), e al paragrafo 3 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 3.

La Commissione riferisce periodicamente sull'applicazione del paragrafo 2, lettere b) e c), e del paragrafo 3 al comitato di cui all'articolo 13.

Le presenti norme sono se necessario sottoposte a revisione secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 3.

Articolo 5

Beneficiari

Il sostegno finanziario di cui allo strumento può essere concesso a persone fisiche o giuridiche, di diritto pubblico o privato.

Articolo 6

Tipologie di intervento finanziario e procedure di esecuzione

1.   La Commissione attua il sostegno finanziario comunitario conformemente al regolamento finanziario.

2.   Il sostegno finanziario di cui allo strumento può essere erogato sotto forma di sovvenzioni o di contratti di appalto pubblico a norma del regolamento finanziario.

3.   Per le sovvenzioni, la Commissione adotta programmi di lavoro annuali nei quali sono definiti gli obiettivi, il calendario dell’invito o degli inviti a presentare proposte, l’importo indicativo, la percentuale massima di finanziamento e i risultati attesi.

4.   Nel caso degli appalti pubblici, i contratti, compresi i contratti quadro ai fini della mobilitazione dei mezzi necessari per l’attuazione delle azioni di risposta rapida, sono inclusi nei programmi di lavoro annuali.

5.   I programmi di lavoro annuali sono adottati secondo la procedura di cui all’articolo 13, paragrafo 2.

6.   Il bilancio stanziato a norma dello strumento è eseguito direttamente dai servizi della Commissione su base centralizzata, a norma dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento finanziario.

Articolo 7

Partecipazione di paesi terzi

La partecipazione allo strumento è aperta ai paesi candidati.

Altri paesi terzi possono cooperare alle attività previste dallo strumento, qualora gli accordi tra detti paesi terzi e la Comunità lo prevedano

Articolo 8

Complementarità e coerenza dell'azione comunitaria

1.   Le attività finanziate a norma dello strumento non ricevono assistenza da altri strumenti finanziari della Comunità.

La Commissione assicura che i richiedenti il sostegno finanziario nell’ambito dello strumento e i beneficiari di tale sostegno le forniscano informazioni sui finanziamenti ottenuti da altre fonti, tra cui il bilancio generale dell'Unione europea, e sulle richieste di finanziamento in corso.

2.   Occorre ricercare sinergie e complementarità con altri strumenti dell’Unione o della Comunità. Nel caso di risposta in paesi terzi, la Commissione garantisce complementarità e coerenza delle attività finanziate a norma dello strumento e di quelle finanziate a norma del regolamento (CE) n. 1257/96.

3.   Se l'assistenza prestata nell'ambito del meccanismo contribuisce a una più ampia risposta umanitaria da parte della Comunità, le attività finanziate in virtù dello strumento devono essere coerenti con i principi umanitari di cui al regolamento (CE) n. 1257/96.

Articolo 9

Coerenza con le azioni delle organizzazioni e delle agenzie internazionali

La Commissione assicura che, per gli interventi nei paesi terzi, le attività finanziate dalla Comunità siano coordinate e coerenti con quelle delle organizzazioni e delle agenzie internazionali, in particolare con quelle che fanno parte del sistema delle Nazioni Unite.

Articolo 10

Assistenza tecnica e amministrativa

1.   Su iniziativa della Commissione, lo strumento può anche finanziare spese relative alle attività di monitoraggio, controllo, verifica contabile e valutazione direttamente necessarie per l’attuazione della presente decisione.

Vi rientrano, in particolare, le spese per studi, riunioni, attività informative, pubblicazioni, reti informatiche (e apparecchiature connesse) finalizzate allo scambio di informazioni e ogni altra spesa di assistenza tecnica e amministrativa cui la Commissione debba eventualmente ricorrere per attuare la presente decisione.

Le spese di cui al primo e al secondo comma non superano il 4 % del bilancio.

2.   Il bilancio relativo alle azioni di cui al paragrafo 1 è eseguito direttamente dai servizi della Commissione su base centralizzata a norma dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento finanziario.

Articolo 11

Monitoraggio

1.   La Commissione assicura che i contratti e le sovvenzioni derivanti dall'applicazione dello strumento prevedano in particolare la supervisione e il controllo finanziario della Commissione (o dei suoi rappresentanti autorizzati), se necessario mediante controlli effettuati in loco, compresi controlli a campione, e l’esecuzione di controlli da parte della Corte dei conti.

2.   La Commissione assicura che i beneficiari del sostegno finanziario tengano a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi attinenti alle spese connesse con un’azione per un periodo di cinque anni dopo l’ultimo pagamento relativo a quest’ultima.

3.   Se necessario, in base ai risultati dei controlli a campione di cui al paragrafo 1, la Commissione provvede affinché siano rettificati l’entità o le condizioni di concessione del sostegno finanziario originariamente approvato, nonché il calendario dei pagamenti.

4.   La Commissione assicura che vengano adottate tutte le misure necessarie per verificare che le azioni finanziate siano state eseguite correttamente e nel rispetto delle disposizioni della presente decisione e del regolamento finanziario.

Articolo 12

Tutela degli interessi finanziari della Comunità

1.   In sede di esecuzione delle azioni finanziate a norma dello strumento, la Commissione assicura la tutela degli interessi finanziari della Comunità mediante l’applicazione di misure per prevenire frodi, corruzione e qualsiasi altra attività illecita, mediante controlli efficaci e il recupero delle somme indebitamente corrisposte e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, mediante l’applicazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, secondo quanto disposto dai regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95, (Euratom, CE) n. 2185/96 e (CE) n. 1073/1999.

2.   Per le azioni comunitarie finanziate nell’ambito dello strumento, in caso di violazione di una disposizione di diritto comunitario o di qualsiasi inadempimento di un obbligo contrattuale sottoscritto nell’ambito dello strumento derivante da un atto o da un’omissione di un operatore economico che abbia o possa avere l’effetto di arrecare pregiudizio al bilancio generale dell'Unione Europea o ai bilanci da questa gestite, a causa di una spesa indebita, si applicano i regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 e (Euratom, CE) n. 2185/96.

3.   La Commissione provvede affinché l’importo del sostegno finanziario concesso per un’azione venga ridotto, sospeso o recuperato qualora essa accerti l’esistenza di irregolarità, inclusa l’inosservanza delle disposizioni della presente decisione o della singola decisione o del contratto ai sensi dei quali è concesso il sostegno finanziario in questione, o qualora risulti che, senza il previo consenso scritto della Commissione, ad un’azione siano state apportate modifiche incompatibili con la natura o le condizioni di esecuzione del progetto.

4.   Qualora non siano state rispettate le scadenze o qualora la realizzazione di un’azione giustifichi solo una parte del sostegno concesso, la Commissione provvede affinché il beneficiario sia invitato a comunicarle le sue osservazioni entro un termine prestabilito.

Qualora il beneficiario non fornisca spiegazioni adeguate, la Commissione provvede affinché il sostegno finanziario residuo sia annullato e fondi già erogati vengano restituiti.

5.   La Commissione provvede affinché tutti gli importi indebitamente versati siano restituiti, insieme agli interessi sugli importi non restituiti a tempo debito alle condizioni stabilite dal regolamento finanziario.

Articolo 13

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato (di seguito «comitato»).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il termine di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

4.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 14

Risorse di bilancio

1.   L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione dello strumento nel periodo 2007-2013 è pari a 189 800 000 milioni di EUR.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti del quadro finanziario.

Di tale importo, 133 800 000 milioni di EUR ai prezzi correnti sono attinti dalla sottorubrica 3 B — «Cittadinanza» del quadro finanziario e 56 000 000 milioni di EUR ai prezzi correnti sono attinti dalla sottorubrica 4 — «L'UE quale partner globale».

2.   Per le azioni rientranti nell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b) e c) non è concesso più del 50 % dell'importo di riferimento finanziario.

Articolo 15

Valutazione

1.   Le azioni finanziate dallo strumento sono oggetto di monitoraggio periodico, al fine di seguirne l’attuazione.

2.   La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio quanto segue:

a)

entro il 31 dicembre 2008, una prima relazione di valutazione sugli aspetti qualitativi e quantitativi connessi all'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, lettere b) e c), e paragrafo 3. Tale relazione tiene conto dei risultati di un'analisi effettuata congiuntamente dalla Commissione e dagli Stati membri, entro il 31 dicembre 2007, sulle esigenze in termini di trasporto e materiali risultanti dai più importanti interventi di protezione civile e delle misure adottate nell'ambito della presente decisione per far fronte a tali esigenze.

Qualora risulti necessario alla luce delle conclusioni di tale relazione:

i)

la Commissione può, se opportuno, presentare una proposta di revisione delle pertinenti disposizioni;

ii)

Consiglio può invitare la Commissione a presentare una proposta in vista dell'adozione delle opportune modifiche di tali disposizioni entro il 30 giugno 2009;

b)

entro il 30 giugno 2010, una relazione intermedia di valutazione sui risultati ottenuti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi connessi all’applicazione della presente decisione;

c)

entro il 31 dicembre 2011, una comunicazione sull’opportunità di prorogare la presente decisione;

d)

entro il 31 dicembre 2014, una relazione di valutazione a posteriori.

Articolo 16

Applicazione

La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

Articolo 17

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 5 marzo 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

F.-W. STEINMEIER


(1)  GU C 291 E del 30.11.2006, pag. 104.

(2)  GU L 297 del 15.11.2001, pag. 7.

(3)  GU L 327 del 21.12.1999, pag. 53. Decisione modificata dalla decisione 2005/12/CE (GU L 6 dell'8.1.2005, pag. 7).

(4)  GU L 327 del 24.11.2006, pag. 1.

(5)  GU L 404 del 30.12.2006, pag. 39.

(6)  GU L 58 del 24.2.2007, pag. 1.

(7)  GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 30.10.2003, pag. 1).

(8)  GU L 332 del 28.12.2000, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione n. 787/2004/CE (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 12).

(9)  GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1891/2006 (GU L 394 del 30.12.2006, pag. 1).

(10)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1995/2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).

(11)  GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

(12)  GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

(13)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

(14)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(15)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.


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