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Document 32006R2016

Regolamento (CE) n. 2016/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006 , recante adattamento di alcuni regolamenti relativi all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo in seguito all'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea

OJ L 384, 29.12.2006, p. 38–43 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M, 9.12.2008, p. 475–480 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 081 P. 59 - 64
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 081 P. 59 - 64
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 021 P. 185 - 190

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/2016/oj

29.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 384/38


REGOLAMENTO (CE) N. 2016/2006 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2006

recante adattamento di alcuni regolamenti relativi all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo in seguito all'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 56,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre apportare alcune modifiche di ordine tecnico a vari regolamenti della Commissione relativi all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo per poter realizzare gli adeguamenti resi necessari dall'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea.

(2)

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1907/85 della Commissione, del 10 luglio 1985, relativo all'elenco delle varietà di viti e delle regioni da cui provengono vini importati per l'elaborazione di vino spumante nella Comunità (1) contiene riferimenti alla Romania. Occorre sopprimere tali riferimenti.

(3)

L'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato (2) fissa periodi di riferimento per gli Stati membri produttori. Occorre determinare il periodo di riferimento per la Romania.

(4)

L'articolo 2, paragrafo 1, e l'articolo 11, del regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione, del 24 aprile 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi (3) recano alcune diciture in tutte le lingue degli Stati membri. Occorre inserire le diciture in bulgaro e in rumeno.

(5)

L'articolo 33 del regolamento (CE) n. 883/2001 contiene un riferimento alla Romania come paese terzo. Occorre sopprimere tale riferimento.

(6)

L'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 884/2001 della Commissione, del 24 aprile 2001, che stabilisce modalità di applicazione relative ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo (4) reca alcune diciture in tutte le lingue degli Stati membri. Occorre inserire le diciture in bulgaro e in rumeno.

(7)

L'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione, del 29 aprile 2002, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli (5) reca alcune diciture in tutte le lingue degli Stati membri. Occorre inserire le diciture in bulgaro e in rumeno.

(8)

L'allegato VIII del regolamento (CE) n. 753/2002 contiene un riferimento alla Bulgaria e alla Romania come paesi terzi. Occorre sopprimere tale riferimento.

(9)

Occorre pertanto modificare i regolamenti (CEE) n. 1907/85, (CE) n. 1623/2000, (CE) n. 883/2001, (CE) n. 884/2001 e (CE) n. 753/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1907/85 è soppresso.

Articolo 2

All'articolo 52, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1623/2000 è aggiunto il seguente trattino:

«—

dal 1999/2000 al 2004/2005 in Romania.».

Articolo 3

Il regolamento (CE) n. 883/2001 è così modificato:

1)

all'articolo 2, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«I certificati d'importazione e di esportazione devono recare, nella casella 20, una delle diciture elencate nell'allegato I.»;

2)

all'articolo 5, primo comma, il riferimento all'allegato I è sostituito da un riferimento all'allegato I bis;

3)

all'articolo 11, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Nella casella 22 del certificato è iscritta almeno una delle diciture elencate nell'allegato IV bis.»;

4)

l'articolo 33 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la lettera c) è soppressa;

b)

al paragrafo 2, l'alinea è sostituito dal seguente:

«Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettere b) e d), l'organismo ufficiale del paese di origine abilitato a redigere il documento V I 1 inserisce nella casella 15 di detto documento la dicitura seguente:»;

5)

gli allegati sono modificati conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 4

Il regolamento (CE) n. 884/2001 è così modificato:

1)

all'articolo 8, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«L'ufficio doganale di uscita dal territorio doganale della Comunità appone sui due esemplari precitati una delle diciture elencate nell'allegato V, autenticata con l'impronta del proprio timbro. Esso consegna tali esemplari del documento di accompagnamento, che recano l'impronta del timbro e la dicitura di cui sopra, all'esportatore o al suo rappresentante. Questi allega un esemplare all'atto del trasporto del prodotto esportato.»;

2)

il testo di cui all'allegato II del presente regolamento è aggiunto come allegato V.

Articolo 5

Il regolamento (CE) n. 753/2002 è così modificato:

1)

all'articolo 16, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   In applicazione dell'allegato VII, sezione B, punto 1, lettera a), secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1493/1999, sull'etichettatura dei vini da tavola, dei vini da tavola designati da un'indicazione geografica e dei v.q.p.r.d. [ad eccezione dei v.l.q.p.r.d. e dei v.f.q.p.r.d. a cui si applica l'articolo 39, paragrafo 1, lettera b)], possono figurare i seguenti termini:

a)

“сухо”, “seco”, “suché”, “tør”, “trocken”, “kuiv”, “ξηρός”, “dry”, “sec”, “secco”, “asciutto”, “sausais”, “sausas”, “száraz”, “droog”, “wytrawne”, “seco”, “sec”, “suho”, “kuiva” o “torrt”, a condizione che il vino di cui trattasi abbia un tenore di zucchero residuo non superiore a:

i)

4 g/l, oppure

ii)

9 g/l quando il tenore di acidità totale, espresso in g/l di acido tartarico, non è inferiore di più di 2 g/l al tenore di zucchero residuo;

b)

“полусухо”, “semiseco”, “polosuché”, “halvtør”, “halbtrocken”, “poolkuiv”, “ημίξηρος”, “medium dry”, “demi-sec”, “abboccato”, “pussausais”, “pusiau sausas”, “félszáraz”, “halfdroog”, “półwytrawne”, “meio seco”, “adamado”, “demisec”“polsuho”, “puolikuiva” o “halvtorrt”, a condizione che il vino di cui trattasi abbia un tenore di zucchero residuo superiore a quelli di cui alla lettera a), ma non superiore a:

i)

12 g/l, oppure

ii)

18 g/l quando il tenore minimo di acidità totale è fissato dagli Stati membri conformemente al paragrafo 2;

c)

“полусладко”, “semidulce”, “polosladké”, “halvsød”, “lieblich”, “poolmagus”, “ημίγλυκος”, “medium”, “medium sweet”, “moelleux”, “amabile”, “pussaldais”, “pusiau saldus”, “félédes”, “halfzoet”, “półsłodkie”, “meio doce”, “demidulce”, “polsladko”, “puolimakea” o “halvsött”, a condizione che il vino di cui trattasi abbia un tenore di zucchero residuo superiore a quelli di cui alla lettera b), ma non superiore a 45 g/l;

d)

“сладко”, “dulce”, “sladké”, “sød”, “süss”, “magus”, “γλυκός”, “sweet”, “doux”, “dolce”, “saldais”, “saldus”, “édes”, “ħelu”, “zoet”, “słodkie”, “doce”, “dulce”, “sladko”, “makea” o “sött”, a condizione che il vino di cui trattasi abbia un tenore di zucchero residuo non inferiore a 45 g/l.»;

2)

nell'allegato VIII, i punti 1 e 6 sono soppressi.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore alla data di entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania e con riserva dell'entrata in vigore del medesimo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 179 dell'11.7.1985, pag. 21. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 2003.

(2)  GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1221/2006 (GU L 221 del 12.8.2006, pag. 3).

(3)  GU L 128 del 10.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2079/2005 (GU L 333 del 20.12.2005, pag. 6).

(4)  GU L 128 del 10.5.2001, pag. 32. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1507/2006 (GU L 280 del 12.10.2006, pag. 9).

(5)  GU L 118 del 4.5.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1507/2006.


ALLEGATO I

Gli allegati del regolamento (CE) n. 883/2001 sono così modificati:

1)

l'attuale allegato I è numerato «Allegato I bis» ed è preceduto dal testo seguente:

«ALLEGATO I

Diciture di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma:

:

In bulgaro

:

Oтклонение от 0,4 об. %

:

In spagnolo

:

Tolerancia de 0,4 % vol.

:

In ceco

:

Přípustná odchylka 0,4 % obj.

:

In danese

:

Tolerance 0,4 % vol.

:

In tedesco

:

Toleranz 0,4 % vol.

:

In estone

:

Lubatud 0,4 mahuprotsendi suurune hälve

:

In greco

:

Ανοχή 0,4 % vol.

:

In inglese

:

Tolerance of 0,4 % vol.

:

In francese

:

Tolérance de 0,4 % vol.

:

In italiano

:

Tolleranza di 0,4 % vol.

:

In lettone

:

0,4 tilp. % pielaide

:

In lituano

:

Leistinas nukrypimas 0,4 tūrio %

:

In ungherese

:

0,4 térfogat-százalékos tűrés

:

In maltese

:

Varjazzjoni massima ta’ 0,4 % vol.

:

In olandese

:

Tolerantie van 0,4 % vol.

:

In polacco

:

Tolerancja 0,4 % obj.

:

In portoghese

:

Tolerância de 0,4 % vol.

:

In rumeno

:

Toleranță de 0,4 % vol.

:

In slovacco

:

Prípustná odchýlka 0,4 % obj.

:

In sloveno

:

Odstopanje 0,4 vol. %

:

In finlandese

:

Sallittu poikkeama 0,4 til - %

:

In svedese

:

Tolerans 0,4 vol. %»

2)

dopo l'allegato IV è inserito il seguente allegato IV bis:

«ALLEGATO IV bis

Diciture di cui all'articolo 11, secondo comma:

:

In bulgaro

:

Възстановяване, валидно за не повече от … (количество, за което е издаден лицензът)

:

In spagnolo

:

Restitución válida para … (cantidad por la que se haya expedido el certificado) como máximo

:

In ceco

:

Náhrada platná nejvýše pro … (množství, na něž byla vydána licence)

:

In danese

:

Restitutionen omfatter hoejst … (den maengde, licensen er udstedt for)

:

In tedesco

:

Erstattung gültig für höchstens … (Menge, für die die Lizenz erteilt wurde)

:

In estone

:

Toetus ei kehti rohkem kui … (kogus, millele litsents on väljastatud)

:

In greco

:

Επιστροφή που ισχύει για … (ποσότητα για την οποία εκδίδεται το πιστοποιητικό) κατ' ανώτατο όριο

:

In inglese

:

Refund valid for not more than … (quantity for which licence is issued)

:

In francese

:

Restitution valable pour … (quantité pour laquelle le certificat est délivré) au maximum

:

In italiano

:

Restituzione valida al massimo per … (quantitativo per il quale è rilasciato il titolo)

:

In lettone

:

Atmaksa ir spēkā par ne vairāk kā … (daudzums, par ko izdota licence)

:

In lituano

:

Grąžinamoji išmoka mokama ne daugiau kaip už … (nurodomas kiekis, kuriam išduota licencija)

:

In ungherese

:

Legfeljebb …-re (az a mennyiség, amelyre az engedélyt kiadták) érvényes visszatérítés

:

In maltese

:

Valur mrodd lura ta’ mhux aktar minn … (ammont maħrug fil. licenzja)

:

In olandese

:

Restitutie voor ten hoogste … (hoeveelheid waarvoor het certificaat is afgegeven)

:

In polacco

:

Refundacji udziela się na nie więcej niż … (ilość, na którą wydano licencję)

:

In portoghese

:

Restituição válida para … (quantidade em relação à qual é emitido o certificado), no máximo

:

In rumeno

:

Restituție valabilă pentru maxim … (cantitatea pentru care este eliberată licența)

:

In slovacco

:

Náhrada platná pre nie viac ako … (množstvo, na ktoré je licencia vydaná)

:

In sloveno

:

Nadomestilo velja za največ … (količina, za katero je izdano dovoljenje)

:

In finlandese

:

Vientituki voimassa enintään … (määrä, jolle todistus on annettu) osalta

:

In svedese

:

Bidrag som gäller för högst … (kvantitet för vilken licensen skall utfärdas)».


ALLEGATO II

«ALLEGATO V

Diciture di cui all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma:

:

In bulgaro

:

И3HECEHO

:

In spagnolo

:

EXPORTADO

:

In ceco

:

VYVEZENO

:

In danese

:

UDFØRSEL

:

In tedesco

:

AUSGEFÜHRT

:

In estone

:

EKSPORDITUD

:

In greco

:

ΕΞΑΧΘΕΝ

:

In inglese

:

EXPORTED

:

In francese

:

EXPORTÉ

:

In italiano

:

ESPORTATO

:

In lettone

:

EKSPORTĒTS

:

In lituano

:

EKSPORTUOTA

:

In ungherese

:

EXPORTÁLVA

:

In maltese

:

ESPORTAT

:

In olandese

:

UITGEVOERD

:

In polacco

:

WYWIEZIONO

:

In portoghese

:

EXPORTADO

:

In rumeno

:

EXPORTAT

:

In slovacco

:

VYVEZENÉ

:

In sloveno

:

IZVOŽENO

:

In finlandese

:

VIETY

:

In svedese

:

EXPORTERAD»


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