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Document 32006L0119

Direttiva 2006/119/CE della Commissione, del 27 novembre 2006 , che modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 2001/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 330, 28.11.2006, p. 12–15 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 314M, 1.12.2007, p. 358–361 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 055 P. 6 - 9
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 055 P. 6 - 9
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 014 P. 111 - 114

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; abrog. impl. da 32009R0661

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/119/oj

28.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 330/12


DIRETTIVA 2006/119/CE DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 2006

che modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 2001/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2,

Considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2001/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) è una delle direttive particolari della procedura di omologazione CE regolata dalla direttiva 70/156/CEE. La direttiva 2001/56/CE elenca i requisiti per l’omologazione dei veicoli muniti di dispositivi di riscaldamento a combustione e dei dispositivi di riscaldamento a combustione in quanto componenti.

(2)

Il regolamento della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN-ECE) n. 122, relativo all’omologazione dei veicoli delle categorie M, N e O riguardo ai rispettivi impianti di riscaldamento, è entrato in vigore il 18 gennaio 2006. Poiché tale regolamento è applicabile nella Comunità è necessario far corrispondere i requisiti elencati nella direttiva 2001/56/CE e quelli elencati nel regolamento UN-ECE n. 122. Nella direttiva 2001/56/CE vanno pertanto inseriti i requisiti, di cui all’allegato 9 del regolamento UN-ECE n. 122, relativi agli impianti di riscaldamento dei veicoli che trasportano merci pericolose.

(3)

La direttiva 2001/56/CE va perciò modificata di conseguenza.

(4)

Le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del Comitato per l’adeguamento al progresso tecnico, di cui all’articolo 13 della direttiva 70/156/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifica della direttiva 2001/56/CE

La direttiva 2001/56/CE viene modificata conformemente al testo di cui all’allegato alla presente direttiva.

Articolo 2

Disposizioni transitorie

1.   A partire dal 1o ottobre 2007, gli Stati membri, per motivi attinenti i sistemi di riscaldamento, non possono prendere, nei confronti di un tipo di veicolo munito di un impianto di riscaldamento alimentato a GPL che soddisfi i requisiti della direttiva 2001/56/CE modificata dalla presente direttiva, nessuno dei provvedimenti che seguono:

a)

rifiutare il rilascio dell’omologazione CE o dell’omologazione nazionale;

b)

vietare l’immatricolazione, la vendita o la messa in circolazione di un veicolo di tale tipo.

2.   A partire dal 1o ottobre 2007, gli Stati membri non possono prendere nei confronti di un dispositivo di riscaldamento a combustione alimentato a GPL in quanto componente, che soddisfa i requisiti della direttiva 2001/56/CE modificata dalla presente direttiva, nessuno dei provvedimenti che seguono:

a)

rifiutare il rilascio dell’omologazione CE o dell’omologazione nazionale;

b)

vietare la vendita o la messa in circolazione di una componente di tale tipo.

3.   A partire dal 1o aprile 2008, gli Stati membri devono rifiutare il rilascio di un’omologazione CE, e possono rifiutare il rilascio di quella nazionale, ad un tipo di veicolo munito di un impianto di riscaldamento alimentato a GPL o di un dispositivo di riscaldamento a combustione alimentato a GPL, quale sua componente, che non soddisfano i requisiti della direttiva 2001/56/CE, modificata dalla presente direttiva.

Articolo 3

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 30 settembre 2007. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno adottate nel campo disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 5

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2006.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 161 del 14.6.2006, pag. 12).

(2)  GU L 292 del 9.11.2001, pag. 21. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/78/CE della Commissione (GU L 231 del 30.6.2004, pag. 69).


ALLEGATO

La direttiva 2001/56/CE viene modificata come segue:

1)

Alla fine dell’«elenco degli allegati» viene aggiunta la seguente riga:

«Allegato IX

Disposizioni aggiuntive applicabili a taluni veicoli definiti dalla direttiva 94/55/CE».

2)

L’allegato VIII viene modificato come segue:

a)

Il titolo della sezione 1 è sostituito dal seguente testo:

«1.   

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO A GPL DESTINATI ALL’USO SU STRADA DEI VEICOLI A MOTORE»;

b)

Il punto 1.1.6.2 è sostituito dal seguente testo:

«1.1.6.2.

non avvenga un rilascio incontrollato dovuto a un distacco accidentale. È necessario disporre di mezzi atti a fermare il flusso del GPL installando un dispositivo immediatamente dopo, o all’interno, di un regolatore montato sul cilindro o sul serbatoio o, se il regolatore è montato lontano dal cilindro o dal serbatoio, installando il dispositivo immediatamente prima del tubo proveniente dal cilindro o dal serbatoio e installandone un secondo dentro o dopo il regolatore.»;

c)

Il titolo della sezione 2 è sostituito dal seguente testo:

«2.   

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO A GPL DESTINATI SOLO ALL’USO STAZIONARIO DEI VEICOLI A MOTORE E DEI LORO RIMORCHI»

3)

Viene aggiunto il seguente allegato IX:

«ALLEGATO IX

DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE APPLICABILI A TALUNI VEICOLI DEFINITI DALLA DIRETTIVA 94/55/CE (1)

1.   CAMPO D’APPLICAZIONE

Il presente allegato si applica ai veicoli nei confronti dei quali vigono disposizioni specifiche, riguardanti gli impianti di riscaldamento a combustione e la loro installazione, elencate alla direttiva 94/55/CE.

2.   DEFINIZIONI

Ai fini del presente allegato, si applicano le definizioni dei veicoli designati come EX/II, EX/III, AT, FL e OX, di cui al capitolo 9.1 dell’allegato B della direttiva 94/55/CE.

3.   PRESCRIZIONI TECNICHE

3.1.   Prescrizioni generali (veicoli EX/II, EX/III, AT, FL e OX)

3.1.1.   I riscaldamenti a combustione e i loro impianti di scarico dei gas devono essere concepiti, situati, protetti o coperti in modo da impedire qualunque inaccettabile rischio di riscaldamento o di incendio del carico. Tale requisito si può considerare soddisfatto quando il serbatoio del carburante e il sistema di scarico del riscaldatore sono conformi alle disposizioni di cui ai punti 3.1.1.1 e 3.1.1.2. La conformità a tali disposizioni va verificata sul veicolo completo.

3.1.1.1.   Tutti i serbatoi destinati ad alimentare i riscaldatori devono soddisfare i seguenti requisiti:

a)

In caso di perdita, il carburante deve defluire al suolo senza entrare in contatto con parti roventi del veicolo o del carico;

b)

I serbatoi di carburante contenenti benzina devono essere dotati di un tagliafiamma efficace all’apertura del dispositivo di riempimento o di una chiusura che consenta di mantenere l’apertura chiusa ermeticamente.

3.1.1.2.   Il sistema di scarico e i tubi di scarico devono essere orientati o protetti in modo da evitare pericoli al carico dovuti a riscaldamento o accensione. Le parti del sistema di scarico ubicate direttamente sotto il serbatoio di carburante (diesel) devono avere una luce di almeno 100 mm o devono essere protette da una protezione termica.

3.1.2.   Il riscaldamento a combustione deve essere acceso manualmente. Devono essere vietati i dispositivi di programmazione.

3.2.   Veicoli EX/II ed EX/III

Non sono consentiti riscaldatori a combustione che usino carburanti gassosi.

3.3.   Veicoli FL

3.3.1.   I riscaldatori a combustione devono essere disattivati almeno con i seguenti metodi:

a)

spegnimento manuale volontario dall’abitacolo del conducente;

b)

arresto del motore del veicolo: in questo caso il dispositivo di riscaldamento può essere riavviato manualmente dal conducente;

c)

accensione di una pompa di alimentazione sul veicolo a motore per le merci pericolose trasportate.

3.3.2.   Dopo che i riscaldatori a combustione sono stati disattivati è consentito un funzionamento inerziale. Per i metodi di cui alle lettere b) e c) del punto 3.3.1, al termine di un ciclo di funzionamento inerziale non superiore a 40 secondi, l’alimentazione dell’aria destinata alla combustione va interrotta con mezzi adeguati. Si devono usare solo riscaldatori per i quali è stato dimostrato che lo scambiatore di calore resiste al ciclo di funzionamento inerziale ridotto di 40 secondi durante il normale periodo di uso.

(1)  GU L 319 del 21.12.1994, pag. 7.»"



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