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Document 32006L0094

Direttiva 2006/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 , relativa all'emanazione di talune norme comuni in materia di trasporti di merci su strada (Versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 374, 27.12.2006, p. 5–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 017 P. 30 - 34
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 017 P. 30 - 34

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/12/2011; abrogato da 32009R1072

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/94/oj

27.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 374/5


DIRETTIVA 2006/94/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2006

relativa all'emanazione di talune norme comuni in materia di trasporti di merci su strada

(Versione codificata)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità Europea, in particolare l'articolo 71, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle Regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

La prima direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1962, relativa all'emanazione di talune norme comuni in materia di trasporti internazionali (trasporti di merci su strada per conto terzi) (3), ha subito varie e sostanziali modificazioni (4). È opportuno, per ragioni di razionalità e di chiarezza, procedere alla sua codificazione.

(2)

Una politica comune dei trasporti comporta, tra l'altro, l'emanazione di norme comuni applicabili ai trasporti internazionali di merci su strada in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo o in transito sul territorio di uno o più Stati membri. Tali norme devono essere fissate in modo da contribuire al buon funzionamento del mercato interno dei trasporti.

(3)

È necessario assicurare una progressiva espansione dei trasporti internazionali di merci su strada tenendo conto dello sviluppo degli scambi e dei traffici all'interno della Comunità.

(4)

Taluni trasporti erano esentati da qualsivoglia regime di contingentamento e di autorizzazione di trasporto. Nell'ambito dell'organizzazione del mercato istituita con il regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio, del 26 marzo 1992, relativo all'accesso al mercato dei trasporti di merci su strada nella Comunità effettuati in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri (5), è opportuno mantenere un regime di esenzione dalla licenza comunitaria e da qualsiasi altra autorizzazione di trasporto per alcuni di questi trasporti, dato il loro carattere particolare.

(5)

La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive di cui all'allegato II, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1.   Gli Stati membri liberalizzano, alle condizioni definite nel paragrafo 2, i trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi e per conto proprio, elencati nell'allegato I, che sono effettuati verso il loro territorio o in partenza dal medesimo o che lo attraversano in transito.

2.   I trasporti e gli spostamenti a vuoto relativi ai trasporti elencati nell'allegato I sono esentati dalla licenza comunitaria e da qualsiasi autorizzazione di trasporto.

Articolo 2

La presente direttiva non modifica le condizioni alle quali ogni Stato membro subordina l'autorizzazione dei suoi cittadini a svolgere le attività in essa contemplate.

Articolo 3

La prima direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1962, relativa all'emanazione di talune norme comuni in materia di trasporti di merci su strada, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive di cui all'allegato II, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza riportata di cui all'allegato III.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 12 dicembre 2006

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J.BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

Il presidente

M. PEKKARINEN


(1)  GU C 241 del 28.9.2004, pag. 19.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 21 aprile 2004 (GU C 104 E del 30.4.2004, pag. 545) e decisione del Consiglio del 14 novembre 2006.

(3)  GU L 70 del 6.8.1962, pag. 2005/62. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 881/92 (GU L 95 del 9.4.1992, pag. 1).

(4)  V. allegato II, Parte A.

(5)  GU L 95 del 9.4.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.


ALLEGATO I

Trasporti che devono essere esentati da ogni licenza comunitaria e da qualsiasi autorizzazione di trasporto

1.

Trasporti postali effettuati nell'ambito di un regime di servizio pubblico.

2.

Trasporti di veicoli danneggiati o da riparare.

3.

Trasporti di merci con autoveicoli il cui peso totale a carico autorizzato, compreso quello dei rimorchi, non superi le 6 tonnellate o il cui carico utile autorizzato, compreso quello dei rimorchi, non superi le 3,5 tonnellate.

4.

Trasporti di merci con autoveicoli sempreché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

le merci trasportate devono essere di proprietà dell'impresa o essere state da essa vendute, acquistate, date o prese in affitto, prodotte, estratte, trasformate o riparate;

b)

il trasporto deve servire a far affluire le merci all'impresa, o a spedirle dall'impresa stessa, oppure a spostarle all'interno dell'impresa o, per esigenze aziendali, all'esterno dell'impresa stessa;

c)

gli autoveicoli adibiti a tale trasporto deveono essere guidati dal personale dell'impresa;

d)

i veicoli che trasportano le merci debbono essere di proprietà dell'impresa o essere stati da questa acquistati a credito o noleggiati, a condizione che in quest'ultimo caso essi soddisfino le condizioni previste dalla direttiva 2006/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada (1).

Questa disposizione non si applica in caso di utilizzazione di un veicolo sostitutivo durante un guasto di breve durata del veicolo usato normalmente;

e)

il trasporto deve costituire soltanto un'attività accessoria nell'ambito dell'insieme delle attività dell'impresa.

5.

Trasporti di medicinali, apparecchi e attrezzature mediche, nonché altri articoli necessari in caso di cure mediche urgenti, in particolare a seguito di calamità naturali.


(1)  GU L 33 del 4.2.2006, pag. 82.


ALLEGATO II

PARTE A

Direttiva abrogata e sue modifiche successive

Prima direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1962, relativa all'emanazione di talune norme comuni in materia di trasporti internazionali (trasporti di merci su strada per conto terzi)

(GU 70 del 6.8.1962, pag. 2005/62)

 

Direttiva 72/426/CEE del Consiglio

(GU L 291 del 28.12.1972, pag. 155)

 

Direttiva 74/149/CEE del Consiglio

(GU L 84 del 28.3.1974, pag. 8)

 

Direttiva 77/158/CEE del Consiglio

(GU L 48 del 19.2.1977, pag. 30)

 

Direttiva 78/175/CEE del Consiglio

(GU L 54 del 25.2.1978, pag. 18)

 

Direttiva 80/49/CEE del Consiglio

(GU L 18 del 24.1.1980, pag. 23)

 

Direttiva 82/50/CEE del Consiglio

(GU L 27 del 4.2.1982, pag. 22)

 

Direttiva 83/572/CEE del Consiglio

(GU L 332 del 28.11.1983, pag. 33)

unicamente articolo 2

Direttiva 84/647/CEE del Consiglio

(GU L 335 del 22.12.1984, pag. 72)

unicamente articolo 6

Regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio

(GU L 95 del 9.4.1992, pag. 1)

unicamente articolo 13

PARTE B

Elenco dei termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione (di cui all'articolo 3)

Direttiva

Termine di recepimento

Termine di applicazione

Prima direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1962, relativa all'emanazione di talune norme comuni in materia di trasporti internazionali (trasporti di merci su strada per conto terzi)

31 dicembre 1962

 

72/426/CEE

__

 

74/149/CEE

__

1o luglio 1974

77/158/CEE

1o luglio 1977

 

78/175/CEE

1o luglio 1978

 

80/49/CEE

__

1o luglio 1980

82/50/CEE

1o gennaio 1983

 

83/572/CEE

1o gennaio 1984

 

84/647/CEE

30 giugno 1986

 


ALLEGATO III

TAVOLA DI CONCORDANZA

Prima direttiva del Consiglio del 23 luglio 1962 relativa all'emanazione di talune norme comuni in materia di trasporti di merci su strada

Presente direttiva

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5

Allegato

Allegato I

Allegato II

Allegato III


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