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Document 32005R1159

Regolamento (CE) n. 1159/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee

OJ L 191, 22.7.2005, p. 16–17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 049 P. 102 - 103
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 049 P. 102 - 103

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/02/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1159/oj

22.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 191/16


REGOLAMENTO (CE) n. 1159/2005 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 6 luglio 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 156, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2236/95 (3) disciplina fra l'altro il cofinanziamento di studi relativi a progetti di interesse comune per un importo di norma non superiore al 50 % del costo complessivo, mentre il contributo massimo destinato a progetti nel settore delle telecomunicazioni non può superare il 10 % del costo totale dell'investimento.

(2)

La decisione n. 1336/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997, in merito a una serie di orientamenti sulle reti di telecomunicazione transeuropee (4), individua progetti di interesse comune. L'esperienza acquisita nell'attuazione di tale decisione ha rivelato che meno di un progetto su venti riguarda la promozione dell'adozione di un servizio, mentre i rimanenti progetti ne sono studi di fattibilità. Ne risulta che l'impatto diretto del contributo finanziario alle reti di telecomunicazione transeuropee è limitato.

(3)

Il costo di adozione di un servizio transeuropeo basato su reti di comunicazione di dati elettronici è assai maggiore del costo per un servizio paragonabile in un unico Stato membro a causa di ostacoli linguistici, culturali, giuridici e amministrativi.

(4)

Il costo di uno studio preliminare per un servizio nel settore delle telecomunicazioni risulta essere una frazione elevata dell'investimento totale necessario per l'adozione del servizio e ne deriva che il contributo massimo consentito a norma del regolamento (CE) n. 2236/95 va a beneficio di tali studi, precludendo l'erogazione di un contributo all'adozione dei servizi. Di conseguenza, l'erogazione di contributi a norma del regolamento suddetto ha avuto fino ad ora un effetto diretto limitato nello stimolare l'adozione di servizi.

(5)

Occorre concedere finanziamenti comunitari di preferenza a progetti volti a stimolare l'adozione di servizi e che quindi danno il maggior contributo allo sviluppo della società dell'informazione. Risulta pertanto necessario aumentare il contributo massimo in proporzione ai costi effettivi derivanti dal carattere transeuropeo di un servizio. Un aumento del contributo comunitario, tuttavia, dovrebbe essere applicato esclusivamente a servizi di interesse pubblico che sono chiamati a superare ostacoli linguistici, culturali, giuridici e amministrativi,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2236/95 è aggiunto il seguente comma:

«In caso di progetti d'interesse comune individuati dall'allegato I della decisione n. 1336/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997, in merito a una serie di orientamenti sulle reti di comunicazione transeuropee (5), l'importo totale del finanziamento comunitario ai sensi del presente regolamento può raggiungere il 30 % del costo totale dell'investimento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 6 luglio 2005.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

Il presidente

J. STRAW


(1)  GU C 234 del 30.9.2003, pag. 23.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 18 novembre 2003 (GU C 87 E del 7.4.2004, pag. 22) e decisione del Consiglio del 6 giugno 2005.

(3)  GU L 228 del 23.9.1995, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 46).

(4)  GU L 183 dell’11.7.1997, pag. 12. Decisione modificata dalla decisione n. 1376/2002/CE (GU L 200 del 30.7.2002, pag. 1).

(5)  GU L 183 dell'11.7.1997, pag. 12. Decisione modificata dalla decisione n. 1376/2002/CE (GU L 200 del 30.7.2002, pag. 1).».


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