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Document 32005R0416
Commission Regulation (EC) No 416/2005 of 11 March 2005 amending Annex XI to Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of the Council, as regards the importation from Japan of certain animal by-products intended for technical purposes (Text with EEA relevance)
Regolamento (CE) n. 416/2005 della Commissione, dell'11 marzo 2005, recante modifica dell'allegato XI del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'importazione dal Giappone di taluni sottoprodotti di origine animale destinati a fini tecnici (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (CE) n. 416/2005 della Commissione, dell'11 marzo 2005, recante modifica dell'allegato XI del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'importazione dal Giappone di taluni sottoprodotti di origine animale destinati a fini tecnici (Testo rilevante ai fini del SEE)
OJ L 66, 12.3.2005, p. 10–11
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 275M, 6.10.2006, p. 224–225
(MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 063 P. 48 - 49
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 063 P. 48 - 49
No longer in force, Date of end of validity: 03/03/2011; abrog. impl. da 32009R1069
12.3.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 66/10 |
REGOLAMENTO (CE) N. 416/2005 DELLA COMMISSIONE
dell'11 marzo 2005
recante modifica dell'allegato XI del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'importazione dal Giappone di taluni sottoprodotti di origine animale destinati a fini tecnici
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 29, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1774/2002 stabilisce requisiti applicabili all'importazione nella Comunità di prodotti del sangue e di altri sottoprodotti animali destinati a fini tecnici, compreso l'uso farmaceutico. Gli Stati membri devono autorizzare l'importazione di questi sottoprodotti se essi sono conformi ai requisiti applicabili fissati ai capitoli IV o XI, rispettivamente, dell'allegato VIII del regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1774/2002 stabilisce che i sottoprodotti in questione devono provenire da un paese terzo o da una regione di un paese terzo figurante su una lista stabilita nella parte VI del suo allegato XI. Il Giappone non è compreso in tale parte VI dell'allegato XI. |
(3) |
La Commissione ha ricevuto dall'autorità competente del Giappone (vale a dire la divisione sicurezza dei prodotti animali del ministero dell'Agricoltura, delle foreste e della pesca) le garanzie necessarie in base alle quali i prodotti del sangue e gli altri sottoprodotti destinati a fini tecnici provenienti dal Giappone possono essere ottenuti e spediti verso la Comunità nel rispetto dei requisiti applicabili in materia di importazioni. In particolare, il Giappone ha proceduto all'omologazione e alla registrazione dei relativi impianti di produzione, come è prescritto dall'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1774/2002. |
(4) |
È quindi opportuno inserire il Giappone nell'elenco stabilito nella parte VI dell'allegato XI. |
(5) |
È inoltre opportuno modificare la parte VI dell'allegato XI in modo tale da utilizzare la stessa terminologia del capitolo XI dell'allegato VIII dello stesso regolamento. |
(6) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento (CE) n. 1774/2002
La parte VI dell'allegato XI del regolamento (CE) n. 1774/2002 è sostituita dal testo seguente:
«PARTE VI
Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di sottoprodotti animali e di prodotti del sangue di origine animale (ad eccezione dei prodotti del sangue provenienti da equidi) destinati a fini tecnici, compreso l'uso farmaceutico [certificati sanitari dei capitoli 4 C) e 8 B)].
A. |
Prodotti del sangue:
|
B. |
Sottoprodotti animali destinati ad uso farmaceutico:
|
C. |
Sottoprodotti animali destinati a fini tecnici diversi dall'uso farmaceutico.
|
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’11 marzo 2005.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 93/2005 della Commissione (GU L 19 del 21.1.2005, pag. 34).
(2) GU L 44 del 17.2.1994, pag. 31.
(3) GU L 251 del 6.10.2000, pag. 1.