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Document 32005E0069

Posizione comune 2005/69/GAI del Consiglio, del 24 gennaio 2005, sullo scambio con l'Interpol di alcuni dati

OJ L 27, 29.1.2005, p. 61–62 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 159M, 13.6.2006, p. 75–76 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 003 P. 113 - 114
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 003 P. 113 - 114
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 001 P. 134 - 135

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2005/69/oj

29.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 27/61


POSIZIONE COMUNE 2005/69/GAI DEL CONSIGLIO

del 24 gennaio 2005

sullo scambio con l'Interpol di alcuni dati

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione Europea, in particolare l'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera a),

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Uno degli obiettivi dell'Unione è garantire ai cittadini un elevato livello di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Per conseguire tale obiettivo è essenziale una più stretta cooperazione tra le competenti autorità degli Stati membri incaricate dell'applicazione della legge.

(2)

La salvaguardia dell'Unione contro le minacce poste dalla criminalità internazionale e dalla criminalità organizzata, incluso il terrorismo, esige che l'azione comune comprenda lo scambio d'informazioni tra le autorità degli Stati membri competenti in materia penale, incaricate dell'applicazione della legge, e con i partner internazionali.

(3)

I passaporti rilasciati e anche i passaporti vergini, rubati, smarriti o altrimenti sottratti sono utilizzati per eludere la legge, nell'intento di svolgere attività illecite tali da porre a repentaglio la sicurezza dell'Unione e di ciascuno degli Stati membri. A causa della natura stessa della minaccia, un'azione incisiva può essere effettuata solo a livello comunitario. L'azione dei singoli Stati membri non permetterebbe di conseguire tale obiettivo. La presente posizione comune non va al di là di quanto è necessario per il conseguimento del suddetto obiettivo.

(4)

Tutti gli Stati membri sono affiliati all'organizzazione internazionale della polizia criminale (Interpol). Per svolgere la propria missione, l'Interpol riceve, archivia e diffonde dati, nell'intento di aiutare le competenti autorità incaricate dell'applicazione della legge a prevenire e combattere la criminalità internazionale. La banca dati dell'Interpol sui documenti di viaggio rubati consente ai membri dell'Interpol di scambiarsi dati sui passaporti smarriti o rubati.

(5)

Nella dichiarazione sul terrorismo, il Consiglio europeo del 25 marzo 2004 ha incaricato il Consiglio di proseguire i lavori per costituire entro il 2005 un sistema integrato per lo scambio di informazioni sui passaporti rubati o smarriti, utilizzando il sistema d'informazione Schengen (SIS) e la banca dati dell'Interpol. La presente posizione comune è la prima risposta a tale richiesta e dovrebbe essere seguita dall'introduzione della funzione tecnica nel SIS per conseguire il suddetto fine.

(6)

Lo scambio, con la banca dati dell'Interpol sui documenti di viaggio rubati, dei dati degli Stati membri relativi ai passaporti rubati, smarriti o altrimenti sottratti e il trattamento di tali dati devono effettuarsi nel rispetto delle norme vigenti in materia di protezione dei dati nei singoli Stati membri e nell'Interpol.

(7)

La presente posizione comune impone agli Stati membri di provvedere affinché le autorità nazionali competenti scambino i dati suddetti con la banca dati dell'Interpol sui documenti di viaggio rubati e immettano parallelamente tali dati nella pertinente banca dati nazionale e nel SIS, nel caso degli Stati membri che partecipano a questo sistema. Tale obbligo sorge nel momento in cui le autorità nazionali vengono a conoscenza del furto, dello smarrimento o della sottrazione di un passaporto. L'ulteriore esigenza di predisporre le infrastrutture necessarie per agevolare la consultazione della base dati dell'Interpol attesta l'importanza di questa ai fini dell'applicazione delle leggi.

(8)

Le condizioni per lo scambio dei dati saranno concordate con l'Interpol, così da garantire che essi siano scambiati nel rispetto dei principi di protezione dei dati su cui si fonda lo scambio di dati all'interno dell'Unione, in particolare per quanto riguarda lo scambio e il trattamento automatizzato di tali dati.

(9)

La presente posizione comune rispetta i diritti fondamentali ed è consona ai principi sanciti, in particolare dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e affermati dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

Scopo

Scopo della presente posizione comune è prevenire e combattere la criminalità grave e organizzata, incluso il terrorismo, assicurando che gli Stati membri prendano i provvedimenti necessari per rafforzare la cooperazione tra le loro competenti autorità incaricate dell'applicazione della legge, nonché tra queste e le corrispondenti autorità dei paesi terzi, mediante lo scambio con Interpol dei dati relativi ai passaporti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente posizione comune si intende per:

1)

«dati relativi ai passaporti»: i dati, formattati per essere immessi in un sistema informatico specifico, riguardanti i passaporti, rilasciati o vergini, rubati, smarriti o altrimenti sottratti. I dati relativi ai passaporti che si devono scambiare con la banca dati dell'Interpol comprendono soltanto il numero del passaporto, lo Stato che l'ha rilasciato e il tipo di documento.

2)

«banca dati dell'Interpol»: la base di dati a ricerca automatizzata sui documenti di viaggio rubati, gestita dall'organizzazione internazionale della polizia criminale (Interpol).

3)

«pertinente banca dati nazionale»: la o le basi di dati delle forze di polizia o delle autorità giudiziarie in uno Stato membro, contenenti i dati riguardanti i passaporti, rilasciati o vergini, rubati, smarriti o altrimenti sottratti.

Articolo 3

Azione comune

1.   Le competenti autorità degli Stati membri scambiano con l'Interpol tutti i dati già disponibili relativi ai passaporti e i dati successivi. Tali dati vengono resi accessibili soltanto ad altri membri dell'Interpol che garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati personali. Inoltre, per quanto riguarda il trattamento automatizzato dei dati personali, si deve assicurare il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali. Gli Stati membri possono decidere di rendere accessibili i loro dati soltanto ad altri membri dell'Interpol che si sono impegnati essi stessi a scambiare almeno i medesimi dati.

2.   Ogni Stato membro, nel rispetto delle esigenze di cui al paragrafo 1, può concordare con l'Interpol le modalità di scambio di tutti i dati relativi ai passaporti attualmente in suo possesso; si tratta dei dati contenuti nella pertinente banca dati nazionale o nel SIS, se lo Stato membro vi partecipa.

3.   Immediatamente dopo l'immissione di dati nella pertinente banca dati nazionale, o nel SIS, se lo Stato membro vi partecipa, ogni Stato membro provvede a che tali dati siano scambiati anche con l’Interpol.

4.   Gli Stati membri provvedono a che le loro competenti autorità incaricate dell'applicazione della legge consultino la banca dati dell'Interpol, per le finalità della presente posizione comune, ogni volta che sia necessario per l'adempimento delle loro funzioni. Gli Stati membri predispongono, quanto prima e al più tardi entro il dicembre 2005, le infrastrutture necessarie per facilitare la consultazione dei dati.

5.   In ottemperanza all'obbligo stabilito nella presente posizione comune, i dati personali vengono scambiati per le finalità di cui all'articolo 1, assicurando un adeguato livello di protezione di tali dati nei paesi membri dell'Interpol interessati e il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali per quanto riguarda il trattamento automatizzato dei dati stessi. A tale scopo, gli Stati membri assicurano che lo scambio e la condivisione dei dati avvengano nelle condizioni adeguate e nel rispetto delle suddette esigenze.

6.   Se in base alla banca dati dell'Interpol si giunge a un'identificazione positiva, ogni Stato membro assicura che le proprie autorità competenti prendano le misure conformi alla legislazione nazionale, verificando ad esempio, se necessario, la correttezza dei dati presso lo Stato che li ha immessi.

Articolo 4

Controllo e valutazione

Sulla scorta delle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente posizione comune entro il dicembre 2005. Il Consiglio valuta in quale misura gli Stati membri si attengono alla presente posizione comune e adotta i provvedimenti del caso.

Articolo 5

Entrata in vigore

La presente posizione comune ha effetto a decorrere dalla data di adozione.

Articolo 6

Pubblicazione

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 24 gennaio 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

F. BODEN


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