EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0223

2005/223/CE: Decisione della Commissione, del 25 febbraio 2005, recante modifica della decisione 94/140/CE che istituisce un comitato consultivo per il coordinamento nel settore della lotta contro le frodi

OJ L 71, 17.3.2005, p. 67–68 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 272M, 18.10.2005, p. 178–179 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 005 P. 192 - 193
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 005 P. 192 - 193
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 001 P. 185 - 186

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/223/oj

17.3.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 71/67


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 2005

recante modifica della decisione 94/140/CE che istituisce un comitato consultivo per il coordinamento nel settore della lotta contro le frodi

(2005/223/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione 94/140/CE 1994 (1) la Commissione ha istituito al proprio interno un comitato consultivo per coordinare la lotta antifrode, qui di seguito chiamato «comitato», col compito di consigliarla su tutti gli aspetti relativi alla prevenzione e alla repressione delle frodi e delle irregolarità, nonché alla cooperazione tra gli Stati membri e fra questi ultimi e la Commissione stessa in materia di lotta contro le frodi.

(2)

Dall'insediamento del comitato, il dispositivo comunitario sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità è stato notevolmente sviluppato e potenziato, in particolare con nuovi provvedimenti legislativi e modifiche organizzative all'interno della Commissione.

(3)

Col regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio (2) è stata adottata una normativa generale che definisce il concetto di irregolarità e stabilisce le misure e sanzioni amministrative per i reati ai danni degli interessi finanziari delle Comunità europee, mentre il regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (3) istituisce una normativa specifica, che si applica a tutti i settori d'attività delle Comunità e riguarda i controlli e le verifiche amministrative in loco effettuati dalla Commissione.

(4)

L'articolo 280, introdotto nel trattato CE dal trattato di Amsterdam, ha definito un nuovo quadro istituzionale per la lotta contro le frodi. Il nuovo testo prevede in particolare una competenza condivisa tra la Comunità e gli Stati membri, oltre a una più stretta e più assidua collaborazione fra le autorità competenti degli Stati membri e la Commissione, al fine di tutelare gli interessi finanziari comunitari.

(5)

Con la decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom della Commissione (4) è stato istituito, presso quest'ultima, l'Ufficio europeo per la lotta contro le frodi (OLAF), incaricato di procedere a indagini amministrative antifrode; la responsabilità di questo servizio si estende a tutte le attività connesse con la tutela di interessi comunitari contro comportamenti illeciti passibili di sanzioni amministrative o penali.

(6)

Il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (6) hanno definito il quadro giuridico delle attività dell'OLAF, incaricandolo in particolare di garantire la collaborazione fra le autorità competenti degli Stati membri e la Commissione, onde coordinare le azioni volte a tutelare contro la frode gli interessi finanziari comunitari.

(7)

In materia di protezione dell'euro contro la contraffazione, il regolamento CE n. 1338/2001 del Consiglio (7) ha organizzato una stretta e assidua cooperazione, in particolare fra le autorità nazionali e la Commissione, laddove a quest'ultima è demandato il compito di garantire, tramite consultazioni all'interno dell'idoneo comitato consultivo, la protezione complessiva della moneta unica europea. Con la decisione 2001/923/CE del Consiglio (8) è stata affidata alla Commissione la responsabilità di gestire e porre in essere, di concerto con gli Stati membri, un programma comunitario d'azione in materia di scambi, assistenza e formazione per proteggere l'euro dalla contraffazione (programma Pericles).

(8)

Visti i nuovi orientamenti del dispositivo comunitario e tenuto conto del carattere necessariamente orizzontale del comitato, è opportuno adeguare le competenze consultive di quest'ultimo nonché la rappresentanza al suo interno degli Stati membri, i cui delegati devono poter essere assistiti da autorità nazionali competenti. Per dare maggiore flessibilità ai lavori del comitato, occorrerà altresì prevedere la possibilità di costituire gruppi di lavoro preposti a singoli settori.

(9)

La decisione 94/140/CE va modificata di conseguenza,

DECIDE:

Articolo 1

La decisione 94/140/CE è modificata come segue.

1)

All'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1.   Il comitato può essere consultato dalla Commissione su ogni problema relativo alla prevenzione e alla repressione delle frodi e di qualsiasi altro illecito che leda gli interessi finanziari della Comunità, nonché su qualsiasi problema di cooperazione degli Stati membri fra di loro e con la Commissione in materia di tutela degli interessi finanziari comunitari, onde organizzare meglio la stretta e assidua collaborazione fra le autorità competenti in materia di lotta contro le frodi.

Il comitato può essere consultato dalla Commissione su ogni problema relativo alla salvaguardia degli interessi finanziari della Comunità, e alla protezione dell'euro (banconote monete) dalla contraffazione.

Il comitato può essere consultato dalla Commissione altresì su ogni problema relativo alla tutela giuridica degli interessi finanziari della Comunità compresi gli aspetti di polizia e giudiziari delle attività di elaborazione strategica e di cooperazione in materia di lotta antifrode.»

2)

L'articolo 3 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1.   Il comitato comprende due rappresentanti per ogni Stato membro; questi possono farsi assistere da due rappresentanti delle autorità nazionali interessate.»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3.   Di concerto con la Commissione, il comitato può costituire gruppi di lavoro per agevolare i propri lavori negli ambiti settoriali di sua competenza. La Commissione provvede alle mansioni di segreteria.»

3)

All'articolo 6, il riferimento all'articolo 214 del trattato è sostituito dal riferimento all'articolo 287 del trattato stesso.

Articolo 2

La presente decisione prende effetto il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2005.

Per la Commissione

Siim KALLAS

Vicepresidente


(1)  GU L 61 del 4.3.1994, pag. 27.

(2)  GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

(3)  GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

(4)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 20.

(5)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

(6)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 8.

(7)  GU L 181 del 4.7.2001, pag. 6.

(8)  GU L 339 del 21.12.2001, pag. 50.


Top