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Document 32005D0186

2005/186/CE: Decisione del Consiglio, del 5 luglio 2004, sull’esistenza di un disavanzo eccessivo a Malta

OJ L 62, 9.3.2005, p. 21–21 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/06/2007; abrogato da 32007D0464

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/186/oj

9.3.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 62/21


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 5 luglio 2004

sull’esistenza di un disavanzo eccessivo a Malta

(2005/186/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 104, paragrafo 6,

vista la raccomandazione della Commissione,

viste le osservazioni di Malta,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 104 del trattato, gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi. Questo vale anche per gli Stati membri che godono di una deroga, ossia i paesi che sono entrati a far parte dell’Unione europea il 1o maggio 2004.

(2)

Il patto di stabilità e crescita si fonda sull’obiettivo dell’equilibrio delle finanze pubbliche quale strumento per rafforzare le condizioni favorevoli alla stabilità dei prezzi e ad una crescita vigorosa, sostenibile e promotrice di occupazione.

(3)

La procedura per i disavanzi eccessivi di cui all’articolo 104 prevede che sia assunta una decisione in merito all’esistenza di un disavanzo eccessivo ed il protocollo, allegato al trattato, relativo alla procedura per i disavanzi eccessivi contiene altre disposizioni riguardanti l’attuazione della procedura in questione. Il regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio, del 22 novembre 1993, relativo all’applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (1), stabilisce regole e definizioni precise per l’applicazione delle disposizioni di detto protocollo.

(4)

A norma dell’articolo 104, paragrafo 5, del trattato, la Commissione trasmette un parere al Consiglio se ritiene che in uno Stato membro esista o possa determinarsi in futuro un disavanzo eccessivo. La Commissione, visti tutti i fattori significativi considerati nella sua relazione, in conformità dell’articolo 104, paragrafo 3, e visto il parere del comitato economico e finanziario, in conformità dell’articolo 104, paragrafo 4, ha concluso nel suo parere del 24 giugno 2004 che a Malta esiste un disavanzo eccessivo.

(5)

L’articolo 104, paragrafo 6, del trattato stabilisce che il Consiglio prende in considerazione le osservazioni che lo Stato membro interessato ritenga di formulare prima di decidere, dopo una valutazione globale, se esiste un disavanzo eccessivo.

(6)

La valutazione globale permette di concludere che nel 2003 il disavanzo pubblico a Malta è stato pari al 9,7 % del PIL (di cui il 3,2 % dovuto ad un’operazione una tantum), superando quindi il valore di riferimento del 3 % del PIL previsto dal trattato. Il fatto che il disavanzo delle amministrazioni pubbliche abbia superato il valore di riferimento non è stato determinato da un evento inconsueto, non soggetto al controllo delle autorità maltesi, né da una grave recessione economica, ai sensi del patto di stabilità e crescita. Nel 2004 il disavanzo delle amministrazioni pubbliche resterà al di sopra del 3 % del PIL. In particolare, secondo le previsioni della primavera 2004, la Commissione prevede che nel 2004 il disavanzo raggiunga il 5,9 % del PIL, mentre il programma di convergenza di Malta pronostica un disavanzo del 5,2 % del PIL. È probabile che il rapporto debito/PIL, pari al 72,0 % nel 2003, si discosti ulteriormente nel 2004 dal valore di riferimento del 60 % del PIL previsto dal trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Da una valutazione globale risulta che a Malta esiste un disavanzo eccessivo.

Articolo 2

La Repubblica di Malta è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 5 luglio 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

G. ZALM


(1)  GU L 332 del 31.12.1993, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 351/2002 (GU L 55 del 26.2.2002, pag. 23).


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