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Document 32004R0871

Regolamento (CE) n. 871/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo all'introduzione di alcune nuove funzioni del sistema d'informazione Schengen, compresa la lotta contro il terrorismo

OJ L 162, 30.4.2004, p. 29–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 005 P. 113 - 115
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 005 P. 113 - 115
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 005 P. 113 - 115
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 005 P. 113 - 115
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 005 P. 113 - 115
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 005 P. 113 - 115
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 005 P. 113 - 115
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 005 P. 113 - 115
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 005 P. 113 - 115
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 005 P. 50 - 52
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 005 P. 50 - 52

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 16/01/2007; abrogato da 32006R1987

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/871/oj

32004R0871

Regolamento (CE) n. 871/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo all'introduzione di alcune nuove funzioni del sistema d'informazione Schengen, compresa la lotta contro il terrorismo

Gazzetta ufficiale n. L 162 del 30/04/2004 pag. 0029 - 0031


Regolamento (CE) n. 871/2004 del Consiglio

del 29 aprile 2004

relativo all'introduzione di alcune nuove funzioni del sistema d'informazione Schengen, compresa la lotta contro il terrorismo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 66,

vista l'iniziativa del Regno di Spagna(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

considerando quanto segue:

(1) Il sistema d'informazione Schengen, in seguito denominato "SIS", istituito a norma del titolo IV della convenzione del 1990 di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni(3), in seguito denominata "convenzione di Schengen del 1990", rappresenta uno strumento fondamentale per l'applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen integrate nell'ambito dell'Unione europea.

(2) È stata riconosciuta la necessità di elaborare un nuovo SIS di seconda generazione, in seguito denominato "SIS II", in vista dell'allargamento dell'Unione europea e che consenta l'introduzione di nuove funzioni e si giovi nello stesso tempo degli ultimi sviluppi nel settore delle tecnologie dell'informazione. Sono stati compiuti i primi passi per lo sviluppo di questo nuovo sistema.

(3) Alcuni adattamenti di disposizioni vigenti e l'introduzione di talune nuove funzioni possono già essere realizzati rispetto alla versione attuale del SIS, in particolare per quanto riguarda la concessione dell'accesso ad alcuni tipi di dati inseriti nel SIS alle autorità che sarebbero agevolate nel corretto espletamento dei loro compiti dalla possibilità di consultare tali dati, compresi l'Europol e i membri nazionali dell'Eurojust, l'estensione delle categorie di oggetti smarriti per i quali possono essere inserite segnalazioni e la registrazione delle trasmissioni di dati a carattere personale. È dapprima necessario istituire in ciascuno Stato membro i dispositivi tecnici necessari a tal fine.

(4) Le conclusioni del Consiglio europeo di Laeken del 14 e 15 dicembre 2001 e, in particolare, il punto 17 (cooperazione tra i servizi speciali nella lotta contro il terrorismo) e 43 (Eurojust e cooperazione di polizia per quanto riguarda l'Europol) e il piano d'azione del 21 settembre 2001 contro il terrorismo si riferiscono alla necessità di rafforzare il SIS e migliorarne le capacità.

(5) È inoltre utile adottare disposizioni per quanto riguarda lo scambio di tutte le informazioni supplementari tramite le autorità all'uopo designate in tutti gli Stati membri (Informazioni supplementari richieste all'atto dell'ingresso nel territorio nazionale - SIRENE), fornendo a tali autorità una base giuridica comune nel quadro delle disposizioni della convenzione di Schengen del 1990 e stabilendo norme relative alla cancellazione dei dati da esse detenuti.

(6) Le modifiche da apportare a tal fine alle disposizioni dell'acquis di Schengen concernenti il SIS constano di due parti: il presente regolamento e una decisione del Consiglio basata sull'articolo 30, paragrafo 1, lettere a) e b), sull'articolo 31, lettere a) e b) e sull'articolo 34, paragrafo 2, lettera c) del trattato sull'Unione europea. Questo perché, come indicato nell'articolo 93 della convenzione di Schengen del 1990, scopo del SIS è quello di preservare l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, compresa la sicurezza nazionale, nel territorio degli Stati membri e di applicare le disposizioni della summenzionata convenzione sulla circolazione delle persone in detti territori avvalendosi delle informazioni trasmesse tramite il SIS ai sensi delle disposizioni di detta convenzione. Poiché alcune delle disposizioni della convenzione di Schengen del 1990 devono essere applicate per entrambi gli scopi nello stesso tempo, è opportuno che esse siano modificate negli stessi termini tramite atti paralleli basati su ciascuno dei trattati.

(7) Il presente regolamento lascia impregiudicata la futura adozione della necessaria normativa che descriva nei dettagli l'impalcatura giuridica, gli obiettivi, il funzionamento e l'uso del SIS II, quali, ma non solo, le norme che definiscano ulteriormente le categorie di dati da inserire nel sistema, gli scopi per cui sono inserite e i criteri per l'inserimento, le norme riguardanti il contenuto delle registrazioni SIS, l'interconnessione delle segnalazioni, la compatibilità tra le stesse e ulteriori norme sull'accesso ai dati SIS e sulla protezione di dati a carattere personale e relativo controllo.

(8) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, punto G, della decisione 1999/437/CE(4), relativa a talune modalità di applicazione di detto accordo.

(9) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata e non è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni della parte terza, titolo IV, del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca decide, a norma dell'articolo 5 del succitato protocollo, entro un periodo di sei mesi dall'adozione del presente regolamento da parte del Consiglio, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

(10) Il presente regolamento rappresenta uno sviluppo del SIS ai fini della sua applicazione in relazione alle disposizioni dell'acquis di Schengen sulla circolazione delle persone. Il Regno Unito non ha chiesto di partecipare al SIS e non vi partecipa per questi fini, ai sensi della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen(5). Il Regno Unito non partecipa pertanto all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolato e non è soggetto alla sua applicazione.

(11) Il presente regolamento rappresenta uno sviluppo del SIS ai fini della sua applicazione in relazione alle disposizioni dell'acquis di Schengen sulla circolazione delle persone. L'Irlanda non ha chiesto di partecipare al SIS e non vi partecipa per questi fini, ai sensi della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen(6). L'Irlanda non partecipa pertanto all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata e non è soggetta alla sua applicazione.

(12) Il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le disposizioni della convenzione di Schengen del 1990 sono modificate come segue:

1) all'articolo 92 è aggiunto il paragrafo seguente:

"4. Gli Stati membri si scambiano, conformemente alla legislazione nazionale, tramite le autorità all'uopo designate (SIRENE) tutte le informazioni supplementari necessarie in relazione all'inserimento di segnalazioni e ai fini dell'adeguata azione da intraprendere nei casi in cui persone e oggetti, i cui dati sono stati inseriti nel sistema d'informazione Schengen, siano reperiti grazie alla consultazione di tale sistema. Tali informazioni possono essere usate solo per lo scopo per il quale sono state trasmesse."

2) all'articolo 94, paragrafo 3, primo comma, le lettere da a) a i) sono sostituite dalle seguenti:

"a) cognome e nomi, 'alias' eventualmente registrati separatamente;

b) segni fisici particolari, oggettivi ed inalterabili;

c) (...)

d) data e luogo di nascita;

e) sesso;

f) cittadinanza;

g) indicazione che le persone in questione sono armate, violente o sono evase;

h) motivo della segnalazione;

i) linea di condotta da seguire"

3) alla fine dell'articolo 101, paragrafo 1, è aggiunta la seguente frase:

"Tuttavia, l'accesso ai dati inseriti nel sistema d'informazione Schengen e il diritto di consultarli direttamente possono essere esercitati anche dalle autorità giudiziarie nazionali, tra cui quelle responsabili dell'avvio di investigazioni del pubblico ministero nelle azioni penali e indagini giudiziarie prima dell'atto di accusa, nell'assolvimento dei propri compiti, conformemente alla legislazione nazionale."

4) l'articolo 101, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

"2. Inoltre, l'accesso ai dati inseriti a norma dell'articolo 96 e i dati riguardanti documenti relativi a persone inseriti a norma dell'articolo 100, paragrafo 3, lettere d) e e), ed il diritto di consultarli direttamente possono essere esercitati dalle autorità competenti per il rilascio dei visti, dalle autorità centrali competenti per l'esame delle domande di visti e dalle autorità competenti per il rilascio dei documenti di soggiorno e per l'amministrazione degli stranieri nel quadro dell'applicazione delle disposizioni in materia di circolazione delle persone previste dalla presente convenzione. L'accesso ai dati da parte di tali autorità è disciplinato dal diritto nazionale di ciascuno Stato membro."

5) la seconda frase dell'articolo 102, paragrafo 4, è sostituita dalla seguente:

"In deroga a quanto precede, i dati inseriti a norma dell'articolo 96 e i dati relativi a documenti riguardanti persone inseriti a norma dell'articolo 100, paragrafo 3, lettere d) e e) possono essere utilizzati solo per gli scopi di cui all'articolo 101, paragrafo 2, conformemente alla legislazione nazionale di ciascuno Stato membro."

6) l'articolo 103 è sostituito dal seguente:

"Articolo 103

Ciascuno Stato membro provvede affinché ciascuna trasmissione di dati personali sia registrata nella sezione nazionale del sistema d'informazione Schengen dall'organo di gestione degli archivi di dati, ai fini del controllo dell'ammissibilità della ricerca. La registrazione può essere utilizzata soltanto a questo scopo e deve essere cancellata al più presto dopo un periodo di un anno e al più tardi un periodo di tre anni."

7) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 112 bis

1. I dati di carattere personale archiviati dalle autorità di cui all'articolo 92, paragrafo 4, in seguito allo scambio di informazioni a norma di detto paragrafo sono conservati soltanto per il tempo necessario a conseguire gli scopi per i quali sono stati forniti. Essi sono in ogni caso cancellati al più tardi un anno dopo che sono state cancellate dal sistema d'informazione Schengen le segnalazioni riguardanti la persona interessata o l'oggetto in questione.

2. Il paragrafo 1 non pregiudica il diritto di uno Stato membro di conservare negli archivi nazionali i dati relativi ad una determinata segnalazione effettuata da detto Stato membro o ad una segnalazione in collegamento con la quale è stata svolta un'azione nel suo territorio. Il periodo di tempo per cui tali dati possono essere conservati in tali archivi è regolato dalla legislazione nazionale."

8) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 113 bis

1. I dati diversi dai dati di carattere personale archiviati dalle autorità di cui all'articolo 92, paragrafo 4, in seguito allo scambio di informazioni a norma di detto paragrafo sono conservati soltanto per il tempo necessario a conseguire gli scopi per i quali sono stati forniti. Essi sono in ogni caso cancellati al più tardi un anno dopo che sono state cancellate dal sistema d'informazione Schengen le segnalazioni riguardanti la persona interessata o l'oggetto in questione.

2. Il paragrafo 1 non pregiudica il diritto di uno Stato membro di conservare negli archivi nazionali i dati relativi ad una determinata segnalazione effettuata da detto Stato membro o ad una segnalazione in collegamento con la quale è stata svolta un'azione nel suo territorio. Il periodo di tempo per cui tali dati possono essere conservati in tali archivi è regolato dalla legislazione nazionale."

Articolo 2

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2. Esso si applica a decorrere da una data che sarà fissata dal Consiglio che delibera all'unanimità, non appena adempiute le condizioni preliminari necessarie. Il Consiglio può decidere di fissare date differenti per l'applicazione di disposizioni differenti.

3. La decisione del Consiglio a norma del paragrafo 2 è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. McDowell

(1) GU C 160 del 4.7.2002, pag. 5.

(2) GU C 31 E del 5.2.2004, pag. 122.

(3) GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.

(4) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

(5) GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

(6) GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

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