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Document 32004L0031

Direttiva 2004/31/CE della Commissione, del 17 marzo 2004, che modifica gli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

OJ L 85, 23.3.2004, p. 18–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 043 P. 241 - 246
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 043 P. 241 - 246
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 043 P. 241 - 246
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 043 P. 241 - 246
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 043 P. 241 - 246
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 043 P. 241 - 246
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 043 P. 241 - 246
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 043 P. 241 - 246
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 043 P. 241 - 246
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 054 P. 206 - 211
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 054 P. 206 - 211
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 058 P. 125 - 130

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/31/oj

32004L0031

Direttiva 2004/31/CE della Commissione, del 17 marzo 2004, che modifica gli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 085 del 23/03/2004 pag. 0018 - 0023


Direttiva 2004/31/CE della Commissione

del 17 marzo 2004

che modifica gli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità(1), in particolare l'articolo 14, secondo comma, lettere c) e d),

consultati gli Stati membri interessati,

considerando quanto segue:

(1) Da informazioni fornite dalla Svezia sulla base di indagini, risulta che alcune aree del paese non debbano più considerarsi "zone protette" in relazione al Beet necrotic yellow vein virus.

(2) L'introduzione nella Comunità di vegetali di Vitis L., ad eccezione dei frutti, originari di paesi terzi, è vietata a norma della direttiva 2000/29/CE.

(3) Da informazioni fornite dalla Svizzera risulta che le misure adottate dalle autorità nazionali relative all'introduzione e al trasporto nel proprio territorio di vegetali di Vitis L., ad eccezione dei frutti, sono equivalenti a quelle stabilite dalla direttiva 2000/29/CE. Occorre pertanto autorizzare l'introduzione nella Comunità di vegetali di Vitis L., ad eccezione dei frutti, originari della Svizzera.

(4) A norma della direttiva 2000/29/CE, è vietato introdurre in zone comunitarie riconosciute come zone protette in relazione alla Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. piante ospiti di tale organismo nocivo, ad eccezione dei frutti e delle sementi, originarie di paesi terzi non riconosciuti indenni da tale organismo o nei quali sono state stabilite zone indenni da tale organismo nocivo.

(5) Da informazioni fornite dalla Svizzera risulta che le misure adottate dalle autorità nazionali relative all'introduzione e al trasporto nel proprio territorio di piante ospiti di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., ad eccezione dei frutti e delle sementi, sono in gran parte equivalenti alle misure di cui alla direttiva 2000/29/CE. Occorre pertanto autorizzare l'introduzione nella Comunità di piante ospiti di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., ad eccezione dei frutti e delle sementi, diverse dai vegetali di Cotoneaster Ehrh. e di Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, originarie della Svizzera.

(6) Da informazioni fornite dall'Italia sulla base di indagini, risulta che alcune aree del paese non debbano più essere considerate "zone protette" in relazione alla Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

(7) A seguito di un errore di trascrizione nella stesura della direttiva 2003/116/CE, il punto 21.1 di cui alla parte B dell'allegato IV della direttiva 2000/29/CE è stato numerato in modo errato.

(8) Occorre modificare le disposizioni vigenti nei confronti di Tilletia indica Mitra onde tener conto delle informazioni aggiornate sulla presenza di tale organismo nocivo in Iran.

(9) Occorre pertanto modificare la direttiva 2000/29/CE.

(10) Le misure previste dalla presente direttiva risultano conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 20 aprile 2004. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra quest'ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2004.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/116/CE della Commissione (GU L 321 del 6.12.2003, pag. 36).

ALLEGATO

Gli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE sono modificati come segue:

1) Il testo di cui all'allegato I, parte B, lettera b), punto 1, è sostituito dal testo seguente:

">SPAZIO PER TABELLA>"

2) Il testo di cui all'allegato II, parte B, lettera b), punto 2, è sostituito dal testo seguente:

">SPAZIO PER TABELLA>"

3) L'allegato III è così modificato:

a) Nella parte A, punto 15, il testo della colonna di destra è modificato come segue:

"Paesi terzi, esclusa la Svizzera".

b) Nella parte B, il punto 1 è sostituito dal testo seguente:

">SPAZIO PER TABELLA>"

4) L'allegato IV è così modificato:

a) La parte A, sezione I, è modificata come segue:

i) al punto 53, il testo, Iran è inserito nella colonna di sinistra;

ii) al punto 54, il testo, Iran è inserito nella colonna di sinistra.

b) La parte B è modificata come segue:

i) al punto 20.1, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:

"DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), UK (Irlanda del Nord)";

ii) al punto 20.2, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:

"DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), UK (Irlanda del Nord)";

iii) il testo di cui al punto 21 è sostituito dal seguente:

">SPAZIO PER TABELLA>"

iv) il punto 21.1 è soppresso;

v) prima del punto 22 è inserito il nuovo punto 21.3:

">SPAZIO PER TABELLA>"

vi) al punto 22, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:

"DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), UK (Irlanda del Nord)";

vii) al punto 23, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:

"DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), UK (Irlanda del Nord)";

viii) al punto 25, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:

"DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), UK (Irlanda del Nord)";

ix) al punto 26, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:

"DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), UK (Irlanda del Nord)";

x) al punto 27.1, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:

"DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), UK (Irlanda del Nord)";

xi) al punto 27.2, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:

"DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), UK (Irlanda del Nord)";

xii) al punto 30, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:

"DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), UK (Irlanda del Nord)".

5) All'allegato V, parte B, sezione I, punti 1 e 8, il testo, Iran è inserito dopo India.

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