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Document 32003R1643

Regolamento (CE) n. 1643/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1592/2002 recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea

OJ L 245, 29.9.2003, p. 7–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 007 P. 530 - 532
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 007 P. 530 - 532
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 007 P. 530 - 532
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 007 P. 530 - 532
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 007 P. 530 - 532
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 007 P. 530 - 532
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 007 P. 530 - 532
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 007 P. 530 - 532
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 007 P. 530 - 532
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 012 P. 175 - 177
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 012 P. 175 - 177

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 07/04/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1643/oj

32003R1643

Regolamento (CE) n. 1643/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1592/2002 recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea

Gazzetta ufficiale n. L 245 del 29/09/2003 pag. 0007 - 0009


Regolamento (CE) n. 1643/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

del 22 luglio 2003

che modifica il regolamento (CE) n. 1592/2002 recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere della Corte dei conti(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(3),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(4),

considerando quanto segue:

(1) È opportuno armonizzare talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea(5) con il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (qui di seguito denominato "regolamento finanziario generale")(6), in particolare l'articolo 185.

(2) I principi generali e i limiti che disciplinano il diritto di accesso ai documenti, previsto dall'articolo 255 del trattato, sono stati definiti dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione(7).

(3) In occasione dell'adozione del regolamento (CE) n. 1049/2001 le tre istituzioni hanno convenuto, con una dichiarazione comune, che le agenzie e gli organismi analoghi dovrebbero adottare norme conformi a detto regolamento.

(4) È necessario quindi includere nel regolamento (CE) n. 1592/2002 le disposizioni necessarie perché il regolamento (CE) n. 1049/2001 sia applicabile all'Agenzia europea per la sicurezza aerea, nonché una clausola di ricorso contro un rifiuto di accesso ai documenti.

(5) Il regolamento (CE) n. 1592/2002 dovrebbe essere modificato di conseguenza.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1592/2002 è così modificato:

1) All'articolo 24, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) adotta una relazione annuale sulle attività dell'Agenzia e la comunica, al più tardi il 15 giugno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e agli Stati membri.

L'Agenzia trasmette ogni anno all'autorità di bilancio qualsiasi informazione utile riguardante i risultati delle procedure di valutazione."

2) All'articolo 47

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione(8) si applica ai documenti in possesso dell'Agenzia."

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il consiglio di amministrazione adotta le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 entro un termine di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1643/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1592/2002 recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea(9)."

c) è aggiunto il paragrafo seguente:

"5. Le decisioni adottate dall'Agenzia in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il mediatore o di ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia, alle condizioni previste rispettivamente dagli articoli 195 e 230 del trattato."

3) All'articolo 48:

a) i paragrafi 3, 4, 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

"3. Le entrate e le spese devono essere in pareggio.

4. Ogni anno, il consiglio d'amministrazione adotta, sulla base di un progetto lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio successivo.

5. Il consiglio di amministrazione trasmette lo stato di previsione, accompagnato da un progetto di tabella dell'organico e dal programma di lavoro provvisorio, alla Commissione nonché agli Stati con cui la Comunità ha concluso accordi ai sensi dell'articolo 55, entro il 31 marzo.

6. La Commissione trasmette lo stato di previsione al Parlamento europeo e al Consiglio (qui di seguito 'autorità di bilancio') insieme al progetto preliminare di bilancio dell'Unione europea.

7. Sulla base dello stato di previsione, la Commissione iscrive le stime per quanto concerne la tabella dell'organico e l'importo della sovvenzione a carico del bilancio nel progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea che essa trasmette all'autorità di bilancio conformemente all'articolo 272 del trattato."

b) sono aggiunti i paragrafi seguenti:

"8. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo della sovvenzione destinata all'Agenzia.

L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico dell'Agenzia.

9. Il consiglio d'amministrazione adotta il bilancio. Esso diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione europea. Se necessario è adeguato in conseguenza.

10. Il consiglio di amministrazione comunica quanto prima all'autorità di bilancio la sua intenzione di realizzare qualsiasi progetto che possa avere incidenze finanziarie significative sul finanziamento del bilancio, segnatamente i progetti di natura immobiliare, quali l'affitto o l'acquisto di edifici. Esso ne informa la Commissione.

Qualora un ramo dell'autorità di bilancio comunichi che intende emettere un parere, esso lo trasmette al consiglio di amministrazione entro un termine di sei settimane dalla notifica del progetto."

4) L'articolo 49 è sostituito dal seguente:

"Articolo 49

Esecuzione e controllo del bilancio

1. Il direttore esecutivo cura l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia.

2. Al più tardi il 1o marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile dell'Agenzia comunica i conti provvisori, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, al contabile della Commissione, il quale procede al consolidamento dei conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati ai sensi dell'articolo 128 del regolamento finanziario generale.

3. Al più tardi il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori dell'Agenzia, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, alla Corte dei conti. La relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio è trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio.

4. Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti in merito ai conti provvisori dell'Agenzia, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 129 del regolamento finanziario generale, il direttore stabilisce i conti definitivi dell'Agenzia, sotto la propria responsabilità, e li trasmette per parere al consiglio di amministrazione.

5. Il consiglio di amministrazione formula un parere sui conti definitivi dell'Agenzia.

6. Al più tardi il 1o luglio successivo alla chiusura dell'esercizio, il direttore esecutivo trasmette i conti definitivi, accompagnati dal parere del consiglio d'amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

7. I conti definitivi vengono pubblicati.

8. Al più tardi il 30 settembre, il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima. Trasmette tale risposta anche al consiglio di amministrazione.

9. Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo e conformemente ai termini previsti dall'articolo 146, paragrafo 3, del regolamento finanziario generale, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di scarico per l'esercizio in oggetto.

10. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico al direttore esecutivo, entro il 30 aprile dell'anno N + 2, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio N."

5) L'articolo 52 è sostituito dal seguente:

"Articolo 52

Disposizioni finanziarie

Il regolamento finanziario applicabile all'Agenzia è adottato dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. Può discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario appliabile al bilancio generale della Comuntà europee(10) solo se lo richiedono le esigenze specifiche di funzionamento dell'Agenzia e previo accordo della Commissione."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 luglio 2003.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

P. Cox

Per il Consiglio

Il presidente

G. Alemanno

(1) GU C 331 E del 31.12.2002, pag. 85.

(2) GU C 285 del 21.11.2002, pag. 4.

(3) GU C 85 dell'8.4.2003, pag. 64.

(4) Parere del Parlamento europeo del 22 ottobre 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). Posizione comune del Consiglio del 3 giugno 2003 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Parlamento europeo del 1o luglio 2003.

(5) GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1.

(6) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1; versione rettificata: GU L 25 del 30.1.2003, pag. 43.

(7) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

(8) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

(9) GU L 245 del 29.9.2003, pag. 7.

(10) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72; versione rettificata: GU L 2 del 7.1.2003, pag. 39.

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