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Document 32003R1386

Regolamento (CE) n. 1386/2003 della Commissione, del 1° agosto 2003, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

OJ L 196, 2.8.2003, p. 19–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 013 P. 477 - 479
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 013 P. 477 - 479
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 013 P. 477 - 479
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 013 P. 477 - 479
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 013 P. 477 - 479
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 013 P. 477 - 479
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 013 P. 477 - 479
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 013 P. 477 - 479
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 013 P. 477 - 479
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 016 P. 26 - 28
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 016 P. 26 - 28
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 014 P. 135 - 137

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1386/oj

32003R1386

Regolamento (CE) n. 1386/2003 della Commissione, del 1° agosto 2003, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Gazzetta ufficiale n. L 196 del 02/08/2003 pag. 0019 - 0021


Regolamento (CE) n. 1386/2003 della Commissione

del 1o agosto 2003

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2176/2002 della Commissione(2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci.

(3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4) È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio(4).

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o agosto 2003.

Per la Commissione

Frederik Bolkestein

Membro della Commissione

(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2) GU L 331 del 7.12.2002, pag. 3.

(3) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

(4) GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17.

ALLEGATO

>SPAZIO PER TABELLA>

A)

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B)

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