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Document 32003R0047
Commission Regulation (EC) No 47/2003 of 10 January 2003 amending Annex I to Council Regulation (EC) No 2200/96
Regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione, del 10 gennaio 2003, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio
Regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione, del 10 gennaio 2003, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio
OJ L 7, 11.1.2003, p. 64–64
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 038 P. 68 - 68
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 038 P. 68 - 68
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 038 P. 68 - 68
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 038 P. 68 - 68
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 038 P. 68 - 68
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 038 P. 68 - 68
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 038 P. 68 - 68
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 038 P. 68 - 68
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 038 P. 68 - 68
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 046 P. 24 - 24
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 046 P. 24 - 24
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008; abrog. impl. da 32008R0361
Regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione, del 10 gennaio 2003, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 007 del 11/01/2003 pag. 0064 - 0064
Regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione del 10 gennaio 2003 che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 545/2002(2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, considerando quanto segue: (1) L'allegato I del regolamento (CE) n. 2200/96 stabilisce l'elenco dei prodotti destinati ad essere consegnati freschi al consumatore e che sono oggetto di norme di qualità. (2) Gli imballaggi destinati al consumatore che contengono specie diverse di ortofrutticoli si stanno diffondendo sul mercato e consentono di rispondere alla domanda di taluni consumatori. (3) La lealtà degli scambi implica che gli ortofrutticoli freschi venduti in uno stesso imballaggio siano omogenei tra loro per quanto riguarda la qualità. È pertanto necessario ampliare l'elenco dei prodotti che sono oggetto di norme di commercializzazione per inserirvi altri prodotti, quando negli imballaggi per la vendita sono presentati mescolati con prodotti già figuranti nell'elenco in questione. (4) Occorre modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 2200/96. (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'allegato I del regolamento (CE) n. 2200/96 è aggiunto il testo seguente: "Altri prodotti di cui all'articolo 1, quando in un imballaggio per la vendita di peso netto inferiore a 3 chilogrammi sono presentati mescolati con almeno uno dei prodotti di cui al presente allegato." Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 2003. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. (2) GU L 84 del 28.3.2002, pag. 1.