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Document 32003D1608

Decisione n. 1608/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2003, concernente la produzione e lo sviluppo di statistiche comunitarie in materia di scienza e tecnologia (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 230, 16.9.2003, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 031 P. 443 - 445
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 031 P. 443 - 445
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 031 P. 443 - 445
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 031 P. 443 - 445
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 031 P. 443 - 445
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 031 P. 443 - 445
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 031 P. 443 - 445
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 031 P. 443 - 445
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 031 P. 443 - 445
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 040 P. 139 - 141
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 040 P. 139 - 141
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 060 P. 84 - 86

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrogato da 32019R2152

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/1608/oj

32003D1608

Decisione n. 1608/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2003, concernente la produzione e lo sviluppo di statistiche comunitarie in materia di scienza e tecnologia (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 230 del 16/09/2003 pag. 0001 - 0003


Decisione n. 1608/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

del 22 luglio 2003

concernente la produzione e lo sviluppo di statistiche comunitarie in materia di scienza e tecnologia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285,

vista la proposta della Commissione(1),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(2),

considerando quanto segue:

(1) È necessario disporre di statistiche comparabili in materia di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di scienza e tecnologia in generale, al fine di sostenere le politiche della Comunità.

(2) La decisione 94/78/CE, Euratom del Consiglio, del 24 gennaio 1994, che istituisce un programma pluriennale per lo sviluppo delle statistiche comunitarie in materia di ricerca, sviluppo e innovazione(3), ha posto in rilievo l'obiettivo di costituire un quadro di riferimento comunitario per le statistiche e un sistema armonizzato di informazione statistica comunitaria in questo settore.

(3) La relazione finale sul periodo 1994-1997 del programma sottolinea la necessità di proseguire il lavoro, di assicurare una più rapida disponibilità dei dati, di estendere la copertura regionale e di incrementare la comparabilità dei dati stessi.

(4) Conformemente alla decisione 1999/126/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1998, relativa al programma statistico della Comunità 1998-2002(4), il sistema d'informazione statistica deve sostenere la gestione delle politiche della Comunità in materia di scienza e tecnologia, nonché la valutazione delle capacità di ricerca, sviluppo e innovazione delle regioni, ai fini dell'amministrazione dei fondi strutturali.

(5) Conformemente al regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie(5), tali statistiche devono ispirarsi ai principi di imparzialità, affidabilità, pertinenza, rapporto costi/benefici, segreto statistico e trasparenza.

(6) Per garantire l'utilità e la comparabilità dei dati ed evitare sovrapposizioni nei lavori, la Comunità dovrebbe tenere conto del lavori effettuati in collaborazione con l'OCSE o da tale organismo e da altre organizzazioni internazionali sulle statistiche in materia di scienza e tecnologia, specialmente in merito alle caratteristiche dei dati che devono essere trasmessi dagli Stati membri.

(7) La politica della Comunità in materia di scienza, tecnologia e innovazione attribuisce particolare importanza al rafforzamento della base scientifica e tecnologica delle aziende europee, in vista di una maggiore capacità innovativa e di una più grande competitività a livello internazionale e regionale, realizzando così i vantaggi della società dell'informazione, promuovendo il trasferimento delle tecnologie, migliorando le attività nel settore dei diritti di proprietà intellettuale e lo sviluppo della mobilità delle risorse umane, e infine promuovendo l'eguaglianza fra uomini e donne in campo scientifico.

(8) I principi del rapporto costi/benefici e della pertinenza dovrebbero essere applicati alle procedure per la raccolta dei dati da parte delle industrie e delle amministrazioni, tenendo conto del necessario livello qualitativo dei dati e dell'onere per i rispondenti.

(9) È essenziale assicurare il coordinamento degli sviluppi in materia di statistiche ufficiali su scienza e tecnologia, anche allo scopo di soddisfare le esigenze fondamentali delle amministrazioni nazionali, regionali e locali, delle organizzazioni internazionali, degli operatori economici, delle associazioni di categoria e del pubblico in generale.

(10) La decisione 1999/173/CE del Consiglio, del 25 gennaio 1999, che adotta un programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione intitolato "Accrescere il potenziale umano di ricerca e la base di conoscenze socioeconomiche" (1998 -2002)(6) e la decisione n. 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa al sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002-2006)(7) dovrebbero essere prese in considerazione allo scopo di evitare eventuali ripetizioni.

(11) La risoluzione del Consiglio, del 26 giugno 2001, su scienza e società e donne e scienza(8), che ha accolto con soddisfazione i lavori del gruppo di Helsinki e ha invitato gli Stati membri e la Commissione a proseguire gli sforzi intrapresi per promuovere la presenza delle donne nel mondo scientifico a livello nazionale, dovrebbe essere presa in considerazione, in particolare per quanto concerne la raccolta di statistiche, disaggregate quanto al genere, sulle risorse umane in campo scientifico e tecnologico, nonché per lo sviluppo di indicatori che consentano di monitorare i progressi compiuti verso la parità tra uomini e donne nella ricerca europea.

(12) Le misure necessarie per l'applicazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(9).

(13) Il comitato del programma statistico, istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom(10), è stato consultato in conformità all'articolo 3 di tale decisione.

(14) Il comitato della ricerca scientifica e tecnica (CREST) ha espresso il proprio parere,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'obiettivo della presente decisione è l'istituzione di un sistema d'informazione statistica comunitaria in materia di scienza, tecnologia e innovazione al fine di consentire il sostegno e il monitoraggio delle politiche della Comunità.

Articolo 2

L'obiettivo di cui all'articolo 1 è realizzato mediante le seguenti azioni statistiche individuali:

- Trasmissione di statistiche da parte degli Stati membri su base regolare e entro scadenze specifiche, in particolare statistiche sulle attività di Ricerca e Sviluppo in tutti i settori di attività, ed anche sul finanziamento delle attività R & S, compresi gli stanziamenti governativi di bilancio per tali attività, tenuto conto della dimensione regionale e producendo laddove possibile statistiche in materia di scienza e tecnologia basate sulla classificazione NUTS.

- Sviluppo di nuove variabili statistiche da produrre su base permanente in grado di fornire informazioni più complete sulla scienza e la tecnologia, in particolare per la rilevazione dell'output delle attività di scienza e tecnologia, della diffusione delle conoscenze, e, più in generale, del rendimento dell'innovazione. Tali informazioni sono necessarie in vista della formulazione e della valutazione di politiche in materia di scienza e tecnologia in economie sempre più basate sulle conoscenze. In particolare, la Comunità dà la priorità ai settori seguenti:

- innovazione (tecnologica e non tecnologica),

- risorse umane dedicate alla scienza e tecnologia,

- brevetti (statistiche sui brevetti ricavate dalle basi dati degli uffici brevetti nazionali ed europeo),

- statistiche sulle attività ad alta tecnologia (identificazione e classificazione di prodotti e servizi, misurazione del rendimento economico e del contributo alla crescita dell'economia),

- statistiche disaggregate in base al genere su scienza e tecnologia.

- Miglioramento e aggiornamento degli standard e dei manuali esistenti in materia di metodi e di concetti, con particolare riferimento ai concetti nel settore dei servizi, e a metodi coordinati per la misurazione delle attività di R & S. Inoltre, la Comunità intensificherà la cooperazione con l'OCSE e con altre organizzazioni internazionali, al fine di garantire la comparabilità dei dati e evitare la duplicazione degli sforzi.

- Miglioramento della qualità dei dati, in particolare della loro comparabilità, precisione e tempestività.

- Miglioramento della diffusione, dell'accessibilità e della documentazione delle informazioni statistiche.

Sarà tenuto conto delle capacità disponibili all'interno degli Stati membri per la raccolta e l'elaborazione dei dati, nonché per lo sviluppo di metodi e variabili.

Articolo 3

I provvedimenti necessari per l'applicazione della presente decisione sono adottati conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

Articolo 4

1. La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico, istituito in virtù dell'articolo 1 della decisione 89/382/CEE, Euratom.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 5

La Commissione, entro quattro anni dalla pubblicazione della presente decisione, e successivamente ogni triennio, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio per valutare l'applicazione dei provvedimenti di cui all'articolo 2.

Tale relazione esamina, fra l'altro, i costi delle azioni e i relativi oneri per i rispondenti in rapporto ai benefici derivanti dalla disponibilità dei dati ed alla soddisfazione degli utenti.

Successivamente a tale relazione, la Commissione propone gli eventuali provvedimenti necessari per migliorare l'applicazione della presente decisione.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 22 luglio 2003.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. Cox

Per il Consiglio

Il Presidente

G. Alemanno

(1) GU C 332 E del 27.2.2001, pag. 238.

(2) Parere del Parlamento europeo del 2 luglio 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del 17 marzo 2003 (GU C 125 E del 27.5.2003, pag. 58) e decisione del Parlamento europeo del 19 giugno 2003 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU L 38 del 9.2.1994, pag. 30.

(4) GU L 42 del 16.6.1999, pag. 1.

(5) GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1.

(6) GU L 64 del 12.3.1999, pag. 105.

(7) GU L 232 del 29.8.2002, pag. 1.

(8) GU C 199 del 14.7.2001, pag. 1.

(9) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(10) GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

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