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Document 32003D0669

2003/669/CE: Decisione della Commissione, del 12 settembre 2003, che modifica la decisione 2003/56/CE relativa ai certificati sanitari per l'importazione di animali vivi e di prodotti di origine animale dalla Nuova Zelanda (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 3248]

OJ L 237, 24.9.2003, p. 7–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 040 P. 56 - 67
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 040 P. 56 - 67
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 040 P. 56 - 67
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Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 040 P. 56 - 67

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/10/2015; abrog. impl. da 32015D1901

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/669/oj

32003D0669

2003/669/CE: Decisione della Commissione, del 12 settembre 2003, che modifica la decisione 2003/56/CE relativa ai certificati sanitari per l'importazione di animali vivi e di prodotti di origine animale dalla Nuova Zelanda (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 3248]

Gazzetta ufficiale n. L 237 del 24/09/2003 pag. 0007 - 0018


Decisione della Commissione

del 12 settembre 2003

che modifica la decisione 2003/56/CE relativa ai certificati sanitari per l'importazione di animali vivi e di prodotti di origine animale dalla Nuova Zelanda

[notificata con il numero C(2003) 3248]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/669/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 97/132/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale(1), modificata da ultimo dalla decisione 2002/957/CE(2), in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato V dell'accordo fra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (di seguito "l'accordo") riconosce le misure sanitarie per le carni fresche e i prodotti a base di carne nonché per altri prodotti di origine animale commercializzati con la Nuova Zelanda. A seconda dell'equivalenza o meno di queste misure con quelle richieste dalla Comunità europea, l'allegato VII dell'accordo prevede che è necessario utilizzare appositi certificati sanitari ufficiali negli scambi di tali prodotti con la Nuova Zelanda.

(2) La decisione 2003/56/CE della Commissione(3), modificata da ultimo dalla decisione 2003/385/CE(4), stabilisce i requisiti di certificazione e fornisce i modelli dei certificati sanitari ufficiali da utilizzare per le importazioni di animali vivi e prodotti di origine animale provenienti dalla Nuova Zelanda. Ove sia stata stabilita la piena equivalenza delle misure sanitarie si possono utilizzare certificati semplificati, i cui modelli figurano negli allegati II, III, IV e V della stessa decisione.

(3) Il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 650/2003 della Commissione(6), prevede requisiti di certificazione specifici per gli animali e i prodotti di origine animale per prevenire la diffusione di encefalopatie spongiformi trasmissibili.

(4) Occorre modificare l'allegato I della decisione 2003/56/CE per tener conto delle recenti modifiche del regolamento (CE) n. 650/2003 e per prendere atto di recenti nuovi riconoscimenti di equivalenza delle misure sanitarie per le carni fresche e i prodotti a base di carne nonché per altri prodotti di origine animale commercializzati con la Nuova Zelanda.

(5) È pertanto necessario modificare di conseguenza la decisione 2003/56/CE.

(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione 2003/56/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a partire dal 30 settembre 2003.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 2003.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 57 del 26.2.1997, pag. 4.

(2) GU L 333 del 10.12.2002, pag. 13.

(3) GU L 22 del 25.1.2003, pag. 38.

(4) GU L 133 del 29.5.2003, pag. 87.

(5) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

(6) GU L 95 dell'11.4.2003, pag. 15.

ALLEGATO

"ALLEGATO I

GLOSSARIO

NA Numero di assegnazione (un numero assegnato arbitrariamente ad una particolare merce che figurerà in quanto tale sul certificato).

Controllo fino a destinazione Capitolo XI, punto 7, dell'allegato VIII del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio(1)

N/A Non applicabile.

Altri prodotti Quali definiti dall'articolo 2, lettera b), della direttiva 77/99/CEE del Consiglio(2)

CSPN Condizioni sanitarie nazionali dello Stato membro (degli Stati membri), conformemente al diritto comunitario. Fin quando non saranno adottate norme comunitarie, continuano ad applicarsi le norme nazionali, fatto salvo il rispetto delle disposizioni generali del trattato.

Animali vivi e prodotti di origine animale

>SPAZIO PER TABELLA>

(1) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

(2) GU L 26 del 31.1.1977, pag. 1."

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