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Document 32002R2355

Regolamento (CE) n. 2355/2002 della Commissione, del 27 dicembre 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 438/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi strutturali

OJ L 351, 28.12.2002, p. 42–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 14 Volume 001 P. 187 - 188
Special edition in Estonian: Chapter 14 Volume 001 P. 187 - 188
Special edition in Latvian: Chapter 14 Volume 001 P. 187 - 188
Special edition in Lithuanian: Chapter 14 Volume 001 P. 187 - 188
Special edition in Hungarian Chapter 14 Volume 001 P. 187 - 188
Special edition in Maltese: Chapter 14 Volume 001 P. 187 - 188
Special edition in Polish: Chapter 14 Volume 001 P. 187 - 188
Special edition in Slovak: Chapter 14 Volume 001 P. 187 - 188
Special edition in Slovene: Chapter 14 Volume 001 P. 187 - 188
Special edition in Bulgarian: Chapter 14 Volume 001 P. 92 - 93
Special edition in Romanian: Chapter 14 Volume 001 P. 92 - 93

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/01/2007; abrog. impl. da 32006R1828

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2355/oj

32002R2355

Regolamento (CE) n. 2355/2002 della Commissione, del 27 dicembre 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 438/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi strutturali

Gazzetta ufficiale n. L 351 del 28/12/2002 pag. 0042 - 0043


Regolamento (CE) n. 2355/2002 della Commissione

del 27 dicembre 2002

che modifica il regolamento (CE) n. 438/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi strutturali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1447/2001(2), in particolare l'articolo 53, paragrafo 2,

sentito il comitato di cui all'articolo 147 del trattato,

sentito il comitato per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale,

sentito il comitato per le strutture del settore della pesca e dell'acquacoltura,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 38, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1260/1999, le autorità responsabili degli Stati membri tengono a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi concernenti le spese e i controlli relativi ad un intervento, per un periodo di tre anni a decorrere dal pagamento del saldo da parte della Commissione, salvo se sia disposto diversamente negli accordi amministrativi bilaterali.

(2) È opportuno specificare le categorie dei documenti giustificativi suddetti, la forma in cui devono essere tenuti e l'obbligo di designare gli organismi responsabili della loro conservazione.

(3) Poiché i suddetti documenti fanno parte della pista di controllo di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 438/2001(3), è opportuno inserire in detto articolo le disposizioni necessarie circa la tenuta dei documenti.

(4) Le disposizioni sulla tenuta dei documenti lasciano impregiudicate altre disposizioni comunitarie o nazionali specifiche.

(5) Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 7 del regolamento (CE) n. 438/2001 è modificato come segue:

a) dopo il paragrafo 2 è inserito il seguente paragrafo:

"2a. a) I documenti giustificativi relativi alle spese e ai controlli di cui all'articolo 38, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1260/1999 comprendono:

- documenti relativi a specifiche spese sostenute e dichiarate e a pagamenti effettuati a titolo di contributi, richiesti per un'idonea pista di controllo, tra cui documenti comprovanti l'effettiva fornitura di beni o servizi cofinanziati,

- rapporti e documenti sui controlli eseguiti a norma degli articoli 4, 9, 10 e 15 del presente regolamento.

Le autorità nazionali competenti designano l'organismo incaricato di conservare i documenti relativi alle spese per il periodo di conservazione previsto.

b) I documenti devono essere conservati come documenti originali oppure su supporti comunemente accettati.

I supporti comunemente accettati sono i seguenti:

- fotocopie di documenti originali,

- microschede di documenti originali,

- versioni elettroniche di documenti originali su supporti ottici (ad esempio documenti scannerizzati conservati su Cd-rom, disco duro o disco magnetico),

- documenti che esistono esclusivamente in versione elettronica.

La procedura per la certificazione della conformità con gli originali dei documenti conservati su supporti comunemente accettati è definita dalle autorità nazionali e deve garantire la conformità delle versioni conservate con i requisiti prescritti dagli ordinamenti nazionali nonché la loro attendibilità per fini legali e di audit. Se si tratta di documenti che esistono esclusivamente in versione elettronica, i sistemi informatici di supporto su cui le versioni sono conservate devono rispondere alle norme di sicurezza riconosciute, tali da garantirne la conformità con i requisiti prescritti dagli ordinamenti nazionali e l'attendibilità per fini legali e di audit."

b) al paragrafo 3, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:

"a) disponibilità di procedure volte ad assicurare che i documenti di cui al paragrafo 2 bis siano conservati in conformità dell'articolo 38, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1260/1999 e dell'allegato I al presente regolamento;".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 2002.

Per la Commissione

Michel Barnier

Membro della Commissione

(1) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.

(2) GU L 139 del 29.7.2001, pag. 1.

(3) GU L 63 del 3.3.2001, pag. 21.

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