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Document 32002R1881

Regolamento (CE) n. 1881/2002 del Consiglio, del 14 ottobre 2002, che rettifica il regolamento (CE) n. 2200/96 con riguardo alla data in cui inizia il periodo transitorio per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori

OJ L 285, 23.10.2002, p. 13–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 037 P. 221 - 222
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 037 P. 221 - 222
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 037 P. 221 - 222
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 037 P. 221 - 222
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 037 P. 221 - 222
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 037 P. 221 - 222
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 037 P. 221 - 222
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 037 P. 221 - 222
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 037 P. 221 - 222
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 044 P. 232 - 233
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 044 P. 232 - 233

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008; abrog. impl. da 32008R0361

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1881/oj

32002R1881

Regolamento (CE) n. 1881/2002 del Consiglio, del 14 ottobre 2002, che rettifica il regolamento (CE) n. 2200/96 con riguardo alla data in cui inizia il periodo transitorio per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori

Gazzetta ufficiale n. L 285 del 23/10/2002 pag. 0013 - 0014


Regolamento (CE) n. 1881/2002 del Consiglio

del 14 ottobre 2002

che rettifica il regolamento (CE) n. 2200/96 con riguardo alla data in cui inizia il periodo transitorio per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale(3),

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli(4), ha accordato la possibilità di beneficiare delle disposizioni del titolo IV di detto regolamento, per un periodo transitorio di due anni a decorrere dalla sua data di entrata in vigore, alle organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (CEE) n. 1035/72(5), che non soddisfano le condizioni in materia di riconoscimento fissate dal regolamento (CE) n. 2200/96. Tale periodo transitorio di due anni poteva essere esteso a cinque anni, previa accettazione, da parte dello Stato membro interessato, di un piano d'azione presentato dall'organizzazione di produttori al fine di soddisfare tutte le condizioni imposte dal regolamento (CE) n. 2200/96 per la concessione del riconoscimento da parte di detto Stato membro.

(2) L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96 fa coincidere la data di decorrenza dei periodi transitori di due e di cinque anni con la sua data di entrata in vigore che è quella del 21 novembre 1996. Orbene, la scelta di tale data è frutto di un errore. In effetti l'ammissibilità delle organizzazioni di produttori alle misure transitorie a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2200/96 non ha alcun fondamento, dato che il periodo di validità del regolamento (CEE) n. 1035/72 terminava il 31 dicembre 1996. Di conseguenza, la data di decorrenza dei periodi transitori avrebbe dovuto essere la data di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96.

(3) È pertanto opportuno rettificare l'errore rilevato nell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2200/96. Poiché tale errore potrebbe avere avuto ripercussioni negative per le organizzazioni di produttori che hanno beneficiato di detti periodi transitori, occorre applicare le disposizioni corrispondenti a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2200/96, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: "1. Alle organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (CEE) n. 1035/72 prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, ma che non possono ottenere, senza un periodo transitorio, il riconoscimento di cui all'articolo 11 del presente regolamento, si applicano le disposizioni del titolo IV per un periodo di due anni a decorrere dal 1o gennaio 1997, purché continuino a soddisfare i requisiti dei pertinenti articoli del regolamento (CEE) n. 1035/72."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2200/96.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 ottobre 2002.

Per il Consiglio

La Presidente

M. Fischer Boel

(1) Proposta trasmessa al Consiglio il 29 maggio 2002.

(2) Parere espresso il 24 settembre 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) Parere espresso il 18 settembre 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(4) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 545/2002 (GU L 84 del 28.3.2002, pag. 1).

(5) GU L 118 del 20.5.1972, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95 della Commissione (GU L 132 del 16.6.1995, pag. 8).

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