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Document 32002R0880
Council Regulation (EC) No 880/2002 of 27 May 2002 amending Regulation (EC) No 1334/2000 setting up a Community regime for the control of exports of dual-use items and technology
Regolamento (CE) n. 880/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 1334/2000 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso
Regolamento (CE) n. 880/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 1334/2000 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso
OJ L 139, 29.5.2002, p. 7–8
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 06/03/2003; abrog. impl. da 32003R0149
Regolamento (CE) n. 880/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 1334/2000 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso
Gazzetta ufficiale n. L 139 del 29/05/2002 pag. 0007 - 0008
Regolamento (CE) n. 880/2002 del Consiglio del 27 maggio 2002 che modifica il regolamento (CE) n. 1334/2000 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1334/2000(1) i prodotti a duplice uso (inclusi il software e la tecnologia) devono essere sottoposti a controlli efficaci quando sono esportati dalla Comunità. (2) A norma dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1334/2000, per il trasferimento all'interno della Comunità dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso di cui all'allegato IV di detto regolamento è richiesta un'autorizzazione. Tale allegato comprende in particolare i prodotti sottoposti a controllo nell'ambito del gruppo di fornitori nucleari (GFN) e dell'intesa di Wassenaar. (3) Gli impegni politici assunti dagli Stati membri nell'ambito del GFN o dell'intesa di Wassenaar devono essere applicati nel pieno rispetto dei principi sanciti dal diritto comunitario, in particolare dal trattato che istituisce la Comunità europea e dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica. Detti trattati istituiscono il principio della libera circolazione delle merci all'interno della Comunità, compresi i prodotti a duplice uso. (4) L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1334/2000 rappresenta un'eccezione al principio della libera circolazione dei prodotti a duplice uso all'interno della Comunità. Tale eccezione scaturisce dagli impegni politici assunti dagli Stati membri e dalla sensibilità dei prodotti in questione. (5) Essendo alcuni di tali prodotti meno sensibili in termini di proliferazione, ai sensi del regolamento (CE) n. 1334/2000 il controllo del loro trasferimento all'interno della Comunità non appare giustificato. (6) È pertanto necessario modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1334/2000, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1334/2000 è modificato come segue: 1) soppressione delle voci 3A002.g.2, 6A001.a.1.b.2, 6A001.a.1.b.3, 6A001.a.1.b.4, 6A001.a.1.b.5, 6A001.a.2.d, 8A002.o.3.a, 8A002.p e 8D002 nella parte I; 2) la parte II è modificata come segue: a) soppressione delle voci 1C012.a, 3A201.a, 3A228.c, 6A203.b e 6E201; b) la voce 1E001 è sostituita dalla seguente: ">SPAZIO PER TABELLA>"; c) la voce 3E201 è sostituita dalla seguente: ">SPAZIO PER TABELLA>" Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 27 maggio 2002. Per il Consiglio Il Presidente M. Arias Cañete (1) GU L 159 del 30.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2432/2001 (GU L 338 del 20.12.2001, pag. 1).