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Document 32002R0065
Commission Regulation (EC) No 65/2002 of 14 January 2002 amending, for the seventh time, Council Regulation (EC) No 467/2001 prohibiting the export of certain goods and services to Afghanistan, strengthening the flight ban and extending the freeze of funds and other financial resources in respect of the Taliban of Afghanistan and repealing Regulation (EC) No 337/2000
Regolamento (CE) n. 65/2002 della Commissione, del 14 gennaio 2002, che modifica per la settima volta il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli ed estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei talibani dell'Afghanistan, e abroga il regolamento (CE) n. 337/2000
Regolamento (CE) n. 65/2002 della Commissione, del 14 gennaio 2002, che modifica per la settima volta il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli ed estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei talibani dell'Afghanistan, e abroga il regolamento (CE) n. 337/2000
OJ L 11, 15.1.2002, p. 3–3
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 29/05/2002; abrog. impl. da 32002R0881
Regolamento (CE) n. 65/2002 della Commissione, del 14 gennaio 2002, che modifica per la settima volta il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli ed estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei talibani dell'Afghanistan, e abroga il regolamento (CE) n. 337/2000
Gazzetta ufficiale n. L 011 del 15/01/2002 pag. 0003 - 0003
Regolamento (CE) n. 65/2002 della Commissione del 14 gennaio 2002 che modifica per la settima volta il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli ed estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei talibani dell'Afghanistan, e abroga il regolamento (CE) n. 337/2000 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio, del 6 marzo 2001, che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli ed estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei talibani dell'Afghanistan, e abroga il regolamento (CE) n. 337/2000(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2604/2001 della Commissione(2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 1, secondo trattino, considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 467/2001, la Commissione è abilitata a modificare l'allegato I sulla base delle decisioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o del comitato per le sanzioni contro i talibani. (2) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 467/2001 figura l'elenco delle persone e delle entità i cui capitali vengono congelati a norma di detto regolamento. (3) L'11 gennaio 2002, il comitato per le sanzioni contro i talibani ha deciso di modificare l'elenco delle persone e delle entità a cui si applicherà il congelamento dei capitali. Occorre pertanto modificare in tal senso l'allegato I, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Vengono aggiunte all'allegato I del regolamento (CE) n. 467/2001 le persone, le entità e gli organismi seguenti: 1) Comitato di sostegno afghano (ASC), alias Lajnat Ul Masa Eidatul Afghania, Jamiat Ayat-Ur-Rhas Al Islamia, Jamiat Ihya Ul Turath Al Islamia e Ahya Ul Turas, sede degli uffici: - GT. Road (probabilmente Grand Trunk Road) nei pressi di Pushtoon Garhi Pabbi, Peshawar, Pakistan; Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Jalabad, Afghanistan. 2) Società per la rinascita del patrimonio islamico (RIHS), alias Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, Società per la rinascita del patrimonio islamico sul continente africano, Jamina Ihy Ul Turath, sedi degli uffici: Pakistan e Afghanistan. NB: saranno designati solo gli uffici pakistani e afghani di questa entità. 3) Al-Libi Abd Al Muhsin, alias Muhammad Abu Bakr - collegato con 1 e 2. 4) Al-Jaziri, Abu Bakr, nazionalità: algerina, indirizzo: Peshawar, Pakistan - collegato con 1. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2002. Per la Commissione Christopher Patten Membro della Commissione (1) GU L 67 del 9.3.2001, pag. 1. (2) GU L 345 del 29.12.2001, pag. 54.