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Document 32002R0065

Regolamento (CE) n. 65/2002 della Commissione, del 14 gennaio 2002, che modifica per la settima volta il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli ed estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei talibani dell'Afghanistan, e abroga il regolamento (CE) n. 337/2000

OJ L 11, 15.1.2002, p. 3–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/05/2002; abrog. impl. da 32002R0881

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/65/oj

32002R0065

Regolamento (CE) n. 65/2002 della Commissione, del 14 gennaio 2002, che modifica per la settima volta il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli ed estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei talibani dell'Afghanistan, e abroga il regolamento (CE) n. 337/2000

Gazzetta ufficiale n. L 011 del 15/01/2002 pag. 0003 - 0003


Regolamento (CE) n. 65/2002 della Commissione

del 14 gennaio 2002

che modifica per la settima volta il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli ed estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei talibani dell'Afghanistan, e abroga il regolamento (CE) n. 337/2000

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio, del 6 marzo 2001, che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli ed estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei talibani dell'Afghanistan, e abroga il regolamento (CE) n. 337/2000(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2604/2001 della Commissione(2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 1, secondo trattino,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 467/2001, la Commissione è abilitata a modificare l'allegato I sulla base delle decisioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o del comitato per le sanzioni contro i talibani.

(2) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 467/2001 figura l'elenco delle persone e delle entità i cui capitali vengono congelati a norma di detto regolamento.

(3) L'11 gennaio 2002, il comitato per le sanzioni contro i talibani ha deciso di modificare l'elenco delle persone e delle entità a cui si applicherà il congelamento dei capitali. Occorre pertanto modificare in tal senso l'allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Vengono aggiunte all'allegato I del regolamento (CE) n. 467/2001 le persone, le entità e gli organismi seguenti:

1) Comitato di sostegno afghano (ASC), alias Lajnat Ul Masa Eidatul Afghania, Jamiat Ayat-Ur-Rhas Al Islamia, Jamiat Ihya Ul Turath Al Islamia e Ahya Ul Turas, sede degli uffici: - GT. Road (probabilmente Grand Trunk Road) nei pressi di Pushtoon Garhi Pabbi, Peshawar, Pakistan; Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Jalabad, Afghanistan.

2) Società per la rinascita del patrimonio islamico (RIHS), alias Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, Società per la rinascita del patrimonio islamico sul continente africano, Jamina Ihy Ul Turath, sedi degli uffici: Pakistan e Afghanistan. NB: saranno designati solo gli uffici pakistani e afghani di questa entità.

3) Al-Libi Abd Al Muhsin, alias Muhammad Abu Bakr - collegato con 1 e 2.

4) Al-Jaziri, Abu Bakr, nazionalità: algerina, indirizzo: Peshawar, Pakistan - collegato con 1.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2002.

Per la Commissione

Christopher Patten

Membro della Commissione

(1) GU L 67 del 9.3.2001, pag. 1.

(2) GU L 345 del 29.12.2001, pag. 54.

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