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Document 32002L0068

Direttiva 2002/68/CE del Consiglio, del 19 luglio 2002, che modifica la direttiva 2002/57/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra

OJ L 195, 24.7.2002, p. 32–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 036 P. 392 - 393
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 036 P. 392 - 393
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 036 P. 392 - 393
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 036 P. 392 - 393
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 036 P. 392 - 393
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 036 P. 392 - 393
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 036 P. 392 - 393
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 036 P. 392 - 393
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 036 P. 392 - 393
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 043 P. 245 - 246
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 043 P. 245 - 246
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 056 P. 244 - 245

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/68/oj

32002L0068

Direttiva 2002/68/CE del Consiglio, del 19 luglio 2002, che modifica la direttiva 2002/57/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra

Gazzetta ufficiale n. L 195 del 24/07/2002 pag. 0032 - 0033


Direttiva 2002/68/CE del Consiglio

del 19 luglio 2002

che modifica la direttiva 2002/57/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

considerando quanto segue:

(1) Le sementi di associazioni varietali di specie di piante oleaginose e da fibra dovrebbero essere incluse nel campo di applicazione della direttiva 2002/57/CE(3). Dovrebbero essere anche definite le condizioni cui devono soddisfare le associazioni varietali, compreso il colore dell'etichetta ufficiale prevista per gli imballaggi di sementi certificate di associazioni varietali.

(2) A causa della maggiore importanza che hanno assunto nella Comunità, anche le sementi di varietà ibride di specie di piante oleaginose e da fibra dovrebbero essere incluse nel campo d'applicazione di talune definizioni della direttiva 2002/57/CE, in aggiunta a quelle di girasole.

(3) La direttiva 2002/57/CE dovrebbe essere pertanto modificata di conseguenza.

(4) Data la maggiore importanza assunta da queste sementi nella Comunità, la Commissione ha adottato la decisione 95/232/CE(4) allo scopo di determinare le condizioni cui devono soddisfare le sementi di ibridi e di associazioni varietali di colza e di ravizzone. Detta decisione è scaduta il 30 giugno 2002. È pertanto opportuno mantenere le condizioni in vigore nella Comunità relative alla commercializzazione di tali sementi in attesa che siano applicate le nuove disposizioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2002/57/CE è modificata come segue:

1) all'articolo 2 è aggiunto il paragrafo seguente: "3 bis. Le modifiche da apportare al paragrafo 1, lettere c) e d), per includere gli ibridi di piante oleaginose e da fibra diverse dal girasole nel campo d'applicazione della presente direttiva, sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.";

2) all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), dopo la seconda frase è aggiunto il testo seguente: "Per le sementi certificate di un'associazione varietale, l'etichetta è di colore blu con una striscia diagonale verde.";

3) è inserito il seguente articolo: "Articolo 19 bis

1. Gli Stati membri autorizzano la commercializzazione di sementi di specie di piante oleaginose e da fibra nella forma di associazione varietale.

2. Ai fini del paragrafo 1, si intende per:

a) 'associazione varietale': un'associazione di sementi certificate di un determinato ibrido impollinatore-dipendente ufficialmente ammesso a norma della direttiva 2002/53/CE con sementi certificate di uno o più determinati impollinatori, egualmente ammessi, e miscelate meccanicamente in proporzioni stabilite congiuntamente dai responsabili della conservazione di questi componenti; tale combinazione deve essere stata notificata all'autorità di certificazione;

b) 'ibrido impollinatore-dipendente': il componente maschiosterile dell''associazione varietale' (componente femminile);

c) 'impollinatore': il componente che emette polline nell''associazione varietale' (componente maschile).

3. Le sementi dei componenti femminile e maschile sono trattate con conce di colore differente."

Articolo 2

All'articolo 5, paragrafo 5, della decisione 95/232/CE la data "30 giugno 2002" è sostituita dalla data "30 giugno 2003".

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

L'articolo 2 si applica dal 1o luglio 2002.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

T. Pedersen

(1) Parere espresso il 2.7.2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2) Parere espresso il 17.7.2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74.

(4) GU L 154 del 5.7.1995, p. 22. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2001/18/CE (GU L 4 del 9.1.2001, pag. 36).

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