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Document 32002D0934

2002/934/CE: Decisione della Commissione, del 28 novembre 2002, che approva i programmi di sorveglianza delle TSE di alcuni Stati membri per il 2003 e fissa il livello del contributo finanziario della Comunità [notificata con il numero C(2002) 4592]

OJ L 324, 29.11.2002, p. 73–75 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/934/oj

32002D0934

2002/934/CE: Decisione della Commissione, del 28 novembre 2002, che approva i programmi di sorveglianza delle TSE di alcuni Stati membri per il 2003 e fissa il livello del contributo finanziario della Comunità [notificata con il numero C(2002) 4592]

Gazzetta ufficiale n. L 324 del 29/11/2002 pag. 0073 - 0075


Decisione della Commissione

del 28 novembre 2002

che approva i programmi di sorveglianza delle TSE di alcuni Stati membri per il 2003 e fissa il livello del contributo finanziario della Comunità

[notificata con il numero C(2002) 4592]

(2002/934/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario(1), modificata da ultimo dalla decisione 2001/572/CE(2), in particolare l'articolo 24, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 90/424/CEE prevede la possibilità di un contributo finanziario della Comunità per l'eradicazione e la sorveglianza di talune malattie animali.

(2) Alcuni Stati membri hanno presentato programmi per la sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili ("TSE") nei bovini, negli ovini e nei caprini per il 2003.

(3) Dall'esame dei programmi intesi alla sorveglianza delle TSE ("programmi di sorveglianza delle TSE") presentati dagli Stati membri interessati è risultato che essi sono conformi alla decisione 90/638/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa i criteri comunitari applicabili alle azioni di eradicazione e di sorveglianza di talune malattie animali(3), modificata dalla direttiva 92/65/CEE(4).

(4) Tali programmi sono inclusi nell'elenco prioritario dei programmi di eradicazione e di sorveglianza delle malattie animali che possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità nel 2003, quale fissato dalla decisione 2002/798/CE della Commissione(5).

(5) Il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili(6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1494/2002 della Commissione(7), prevede programmi annuali per la sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) nei bovini, negli ovini e nei caprini.

(6) Data l'importanza che i programmi di sorveglianza delle TSE rivestono per il conseguimento degli obiettivi comunitari in materia di sanità pubblica e salute degli animali, appare indicato rimborsare, in questo caso, il 100 % delle spese sostenute dagli Stati membri interessati per l'acquisto dei kit di analisi e dei reagenti, nei limiti di un importo massimo per kit di analisi e per programma.

(7) Il regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune(8), stabilisce che i programmi per la sorveglianza e l'eradicazione delle zoonosi devono essere finanziati a titolo della sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia. Ai fini del controllo finanziario si applicano gli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1258/1999.

(8) Il contributo finanziario della Comunità verrà concesso a condizione che i programmi di sorveglianza delle TSE siano realizzati in modo efficiente e che gli Stati membri interessati forniscano tutte le informazioni necessarie entro le scadenze stabilite.

(9) Le disposizioni previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Il programma di sorveglianza delle TSE presentato dal Belgio è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2003 al 31 dicembre 2003.

2. Il contributo finanziario della Comunità non può superare 4719000 EUR.

Articolo 2

1. Il programma di sorveglianza delle TSE presentato dalla Danimarca è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2003 al 31 dicembre 2003.

2. Il contributo finanziario della Comunità non può superare 2977000 EUR.

Articolo 3

1. Il programma di sorveglianza delle TSE presentato dalla Germania è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2003 al 31 dicembre 2003.

2. Il contributo finanziario della Comunità non può superare 20723000 EUR.

Articolo 4

1. Il programma di sorveglianza delle TSE presentato dalla Grecia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2003 al 31 dicembre 2003.

2. Il contributo finanziario della Comunità non può superare 975000 EUR.

Articolo 5

1. Il programma di sorveglianza delle TSE presentato dalla Spagna è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2003 al 31 dicembre 2003.

2. Il contributo finanziario della Comunità non può superare 5984000 EUR.

Articolo 6

1. Il programma di sorveglianza delle TSE presentato dalla Francia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2003 al 31 dicembre 2003.

2. Il contributo finanziario della Comunità non può superare 30554000 EUR.

Articolo 7

1. Il programma di sorveglianza delle TSE presentato dall'Irlanda è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2003 al 31 dicembre 2003.

2. Il contributo finanziario della Comunità non può superare 9577000 EUR.

Articolo 8

1. Il programma di sorveglianza delle TSE presentato dall'Italia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2003 al 31 dicembre 2003.

2. Il contributo finanziario della Comunità non può superare 6952000 EUR.

Articolo 9

1. Il programma di sorveglianza delle TSE presentato dal Lussemburgo è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2003 al 31 dicembre 2003.

2. Il contributo finanziario della Comunità non può superare 198000 EUR.

Articolo 10

1. Il programma di sorveglianza delle TSE presentato dai Paesi Bassi è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2003 al 31 dicembre 2003.

2. Il contributo finanziario della Comunità non può superare 6312000 EUR.

Articolo 11

1. Il programma di sorveglianza delle TSE presentato dall'Austria è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2003 al 31 dicembre 2003.

2. Il contributo finanziario della Comunità non può superare 2455000 EUR.

Articolo 12

1. Il programma di sorveglianza delle TSE presentato dal Portogallo è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2003 al 31 dicembre 2003.

2. Il contributo finanziario della Comunità non può superare 1059000 EUR.

Articolo 13

1. Il programma di sorveglianza delle TSE presentato dalla Finlandia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2003 al 31 dicembre 2003.

2. Il contributo finanziario della Comunità non può superare 1402000 EUR.

Articolo 14

1. Il programma di sorveglianza delle TSE presentato dalla Svezia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2003 al 31 dicembre 2003.

2. Il contributo finanziario della Comunità non può superare 440000 EUR.

Articolo 15

Il contributo finanziario della Comunità a favore dei programmi di sorveglianza delle TSE di cui agli articoli 1-14 copre il 100 % (IVA esclusa) delle spese di acquisto dei kit di analisi e dei reagenti, fino a un importo massimo di 10,50 EUR per test per i test eseguiti dal 1o gennaio al 31 dicembre 2003 sui capi di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 999/2001.

Articolo 16

1. Il contributo finanziario della Comunità ai programmi di sorveglianza delle TSE di cui agli articoli da 1 a 14 è assegnato a condizione che la loro attuazione sia conforme alle disposizioni pertinenti del diritto comunitario, comprese le norme sulla concorrenza e l'assegnazione dei pubblici appalti, nonché a condizione che lo Stato membro interessato soddisfi le seguenti condizioni:

a) mettere in vigore entro il 1o gennaio 2003 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per l'attuazione del programma;

b) presentare una relazione mensile alla Commissione sullo stato d'avanzamento del programma di sorveglianza e i relativi costi; la relazione dev'essere consegnata al più tardi quattro settimane dopo la fine di ciascun mese;

c) presentare, entro il 1o giugno 2004, una relazione finale sull'esecuzione del programma sotto il profilo tecnico, corredata della documentazione probante in ordine alle spese sostenute e ai risultati conseguiti nel periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2003;

d) attuare il programma di sorveglianza delle TSE in modo efficiente.

2. Nel caso in cui lo Stato membro non rispetti tali norme, la Commissione ridurrà il contributo comunitario a seconda della natura e della gravità dell'infrazione, nonché del danno finanziario subito dalla Comunità.

Articolo 17

La presente decisione si applica a partire dal 1o gennaio 2003.

Articolo 18

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2002.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 224 del 18.9.1990, pag. 19.

(2) GU L 203 del 28.7.2001, pag. 16.

(3) GU L 347 del 12.12.1990, pag. 27.

(4) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

(5) GU L 277 del 15.10.2002, pag. 25.

(6) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

(7) GU L 225 del 22.8.2002, pag. 3.

(8) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

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