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Document 32001R2155

Regolamento (CE) n. 2155/2001 della Commissione, del 5 novembre 2001, recante modifica del regolamento (CE) n. 690/2001, relativo a misure speciali di sostegno del mercato nel settore delle carni bovine

OJ L 289, 6.11.2001, p. 4–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2155/oj

32001R2155

Regolamento (CE) n. 2155/2001 della Commissione, del 5 novembre 2001, recante modifica del regolamento (CE) n. 690/2001, relativo a misure speciali di sostegno del mercato nel settore delle carni bovine

Gazzetta ufficiale n. L 289 del 06/11/2001 pag. 0004 - 0004


Regolamento (CE) n. 2155/2001 della Commissione

del 5 novembre 2001

recante modifica del regolamento (CE) n. 690/2001, relativo a misure speciali di sostegno del mercato nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1512/2001(2), in particolare l'articolo 38, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 690/2001 della Commissione, del 3 aprile 2001, relativo a misure speciali di sostegno del mercato nel settore delle carni bovine(3), modificato dal regolamento (CE) n. 1648/2001(4), prevede, all'articolo 5, paragrafo 3, che il prezzo versato all'aggiudicatario debba essere adeguato se vengono prese in consegna carcasse di classe diversa dalla O. In Belgio gran parte della produzione di carni bovine rientra nella classi E ed S. Tuttavia, in base ai prezzi correnti di mercato per i bovini e al coefficiente di adeguamento stabilito nel regolamento, nessuna delle carcasse classificate come S o E verrà probabilmente presa in consegna nell'ambito di tale regime. Pertanto, al fine di rendere più efficace la misura di aiuto, il coefficiente fissato per le classi S ed E all'allegato IV dovrebbe essere portato ad un livello che rifletta più esattamente la realtà del mercato.

(2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il coefficiente "1,65" stabilito per le classi S ed E nella nota 1 dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 690/2001 è sostituito da "1,87".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica ai quantitativi aggiudicati in seguito alla gara del 12 novembre 2001 e alle gare successive.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2001.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

(2) GU L 201 del 26.7.2001, pag. 1.

(3) GU L 95 del 5.4.2001, pag. 8.

(4) GU L 219 del 14.8.2001, pag. 21.

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