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Document 32001D0744

2001/744/CE: Decisione della Commissione, del 17 ottobre 2001, che modifica l'allegato V della direttiva 1999/30/CE del Consiglio concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 3091]

OJ L 278, 23.10.2001, p. 35–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 006 P. 274 - 275
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 006 P. 274 - 275
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 006 P. 274 - 275
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 006 P. 274 - 275
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 006 P. 274 - 275
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 006 P. 274 - 275
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 006 P. 274 - 275
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 006 P. 274 - 275
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 006 P. 274 - 275
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 007 P. 185 - 186
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 007 P. 185 - 186

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/06/2010; abrog. impl. da 32008L0050

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/744/oj

32001D0744

2001/744/CE: Decisione della Commissione, del 17 ottobre 2001, che modifica l'allegato V della direttiva 1999/30/CE del Consiglio concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 3091]

Gazzetta ufficiale n. L 278 del 23/10/2001 pag. 0035 - 0036


Decisione della Commissione

del 17 ottobre 2001

che modifica l'allegato V della direttiva 1999/30/CE del Consiglio concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo

[notificata con il numero C(2001) 3091]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/744/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 1999/30/CE del Consiglio, del 22 giugno 1999, concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo(1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1) I valori limite per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo presenti nell'aria ambiente sono stabiliti dalla direttiva 1999/30/CE.

(2) Il metodo per la determinazione delle soglie di valutazione superiore e inferiore di tali inquinanti indicato nella suddetta direttiva deve essere modificato al fine di chiarire la procedura di calcolo.

(3) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 96/62/CE del Consiglio(2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La sezione II dell'allegato V della direttiva 1999/30/CE è sostituita dal testo riportato nell'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2001.

Per la Commissione

Margot Wallström

Membro della Commissione

(1) GU L 163 del 29.6.1999, pag. 41.

(2) GU L 296 del 21.11.1996, pag. 55.

ALLEGATO

"II. Determinazione dei superamenti delle soglie di valutazione superiore ed inferiore

I superamenti delle soglie di valutazione, superiore ed inferiore, devono essere determinati sulla base delle concentrazioni del quinquennio precedente per le quali sono disponibili dati sufficienti. Una soglia di valutazione si considera superata se essa, sul quinquennio precedente, è stata superata durante almeno tre anni non consecutivi.

Se i dati disponibili non coprono il quinquennio, gli Stati membri possono combinare campagne di misurazione di breve durata nel periodo dell'anno e nelle località rappresentativi dei massimi livelli di inquinamento, con informazioni ricavate da inventari di emissione e modellizzazioni per determinare i superamenti delle soglie di valutazione superiore e inferiore."

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