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Document 32001D0469

2001/469/: Decisione del Consiglio, del 14 maggio 2001, concernente la conclusione per conto della Comunità europea dell'accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e la Comunità europea per il coordinamento di programmi di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio

OJ L 172, 26.6.2001, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 038 P. 3 - 4
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 038 P. 3 - 4
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 038 P. 3 - 4
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 038 P. 3 - 4
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 038 P. 3 - 4
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 038 P. 3 - 4
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 038 P. 3 - 4
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 038 P. 3 - 4
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 038 P. 3 - 4

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/469/oj

Related international agreement

32001D0469

2001/469/: Decisione del Consiglio, del 14 maggio 2001, concernente la conclusione per conto della Comunità europea dell'accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e la Comunità europea per il coordinamento di programmi di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio

Gazzetta ufficiale n. L 172 del 26/06/2001 pag. 0001 - 0002


Decisione del Consiglio

del 14 maggio 2001

concernente la conclusione per conto della Comunità europea dell'accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e la Comunità europea per il coordinamento di programmi di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio

(2001/469/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase del primo comma e paragrafo 3, primo comma e con l'articolo 300, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) L'accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e la Comunità europea per il coordinamento di programmi di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio, firmato a Washington il 19 dicembre 2000, dovrebbe essere approvato.

(2) La revisione dell'attuazione è stata attribuita alla commissione tecnica istituita dall'accordo.

(3) Ciascuna Parte ha designato un ente di gestione. La Comunità ha designato la Commissione come ente di gestione. Le parti possono modificare l'accordo e gli allegati e aggiungere nuovi allegati di comune accordo.

(4) Dovrebbero essere stabilite le adeguate procedure comunitarie interne per assicurare il corretto funzionamento dell'accordo. È necessario abilitare la Commissione, assistita dal Comitato speciale designato dal Consiglio, ad apportare talune modifiche tecniche dell'accordo e a prendere talune decisioni per la sua applicazione. In tutti gli altri casi la decisione deve essere adottata secondo le normali procedure,

DECIDE:

Articolo 1

L'accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e la Comunità europea per il coordinamento di programmi di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio, con i suoi allegati, è approvato a nome della Comunità.

Il testo dell'accordo e degli allegati è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio trasmette, a nome della Comunità europea, la notificazione scritta di cui all'articolo XII, paragrafo 1 dell'accordo 1(1).

Articolo 3

1. La Commissione, assistita dal comitato speciale designato dal Consiglio, rappresenta la Comunità in seno alla commissione tecnica di cui all'articolo VI dell'accordo. Previa consultazione del comitato speciale, la Commissione provvede alle comunicazioni, alla cooperazione, al riesame dell'attuazione e alle notifiche di cui all'articolo V, paragrafo 5, all'articolo VI, paragrafi 1 e 2 e all'articolo VIII, paragrafo 4 dell'accordo.

2. In vista della preparazione della posizione della Comunità per quanto riguarda le modifiche delle specifiche e dell'elenco di apparecchiature per ufficio di cui all'allegato C dell'accordo, la Commissione tiene conto di qualsiasi parere espresso dall'European Community Energy Star Board (ECESB) di cui agli articoli 8 e 11 della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente un programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio.

3. La posizione della Comunità in merito alle decisioni che devono prendere gli enti di gestione è determinata, per quanto riguarda le modifiche da apportare alle specifiche tecniche delle apparecchiature per ufficio di cui all'allegato C dell'accordo, dalla Commissione, previa consultazione del comitato speciale di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

4. In tutti gli altri casi, la posizione della Comunità relativa alle decisioni che gli enti di gestione o le Parti dovranno adottare è determinata dal Consiglio su proposta della Commissione in conformità dell'articolo 300 del trattato.

Fatto a Bruxelles, addì 14 maggio 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. Rekke

(1) La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

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