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Document 32000R2020

Regolamento (CE) n. 2020/2000 della Commissione, del 25 settembre 2000, che modifica il regolamento (CEE) n. 207/93 che definisce il contenuto dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio e che modifica l'allegato VI, parte C, del regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

OJ L 241, 26.9.2000, p. 39–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 030 P. 313 - 316
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 030 P. 313 - 316
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 030 P. 313 - 316
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 030 P. 313 - 316
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 030 P. 313 - 316
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 030 P. 313 - 316
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 030 P. 313 - 316
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 030 P. 313 - 316
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 030 P. 313 - 316
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 034 P. 245 - 248
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 034 P. 245 - 248

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/2020/oj

32000R2020

Regolamento (CE) n. 2020/2000 della Commissione, del 25 settembre 2000, che modifica il regolamento (CEE) n. 207/93 che definisce il contenuto dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio e che modifica l'allegato VI, parte C, del regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

Gazzetta ufficiale n. L 241 del 26/09/2000 pag. 0039 - 0042


Regolamento (CE) n. 2020/2000 della Commissione

del 25 settembre 2000

che modifica il regolamento (CEE) n. 207/93 che definisce il contenuto dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio e che modifica l'allegato VI, parte C, del regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1437/2000 della Commissione(2), in particolare l'articolo 5, paragrafi 7 e 8, e l'articolo 13,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 207/93 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 345/97(4), ha definito il contenuto dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 2092/91 e ha fissato le modalità d'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, dello stesso regolamento.

(2) Le modalità d'applicazione del regime delle autorizzazioni provvisorie degli Stati membri ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera b), e paragrafo 5 bis, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2092/91, stabilite all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 207/93, devono essere riviste per tener conto di alcune difficoltà incontrate attualmente dagli Stati membri.

(3) Si è constatato che alcuni prodotti dell'allegato VI, parte C, possono essere forniti in quantità sufficienti nella Comunità dall'agricoltura biologica. Tali prodotti devono essere pertanto depennati dalla parte C dell'allegato VI.

(4) Occorre concedere un periodo di tolleranza per alcuni prodotti tradizionali soppressi, in modo da permettere l'utilizzazione delle scorte esistenti e l'adattamento delle industrie alle nuove esigenze.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 207/93 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 3

1. Fintanto che un ingrediente di origine agricola non è incluso nella parte C dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91, esso può essere utilizzato conformemente alla deroga di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera b), e paragrafo 5 bis, lettera b), di detto regolamento, a condizione che:

a) l'operatore abbia trasmesso alla competente autorità dello Stato membro tutte le prove necessarie da cui risulti che l'ingrediente è conforme alle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2092/91;

b) la competente autorità dello Stato membro ne abbia autorizzato provvisoriamente l'utilizzazione, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2092/91 per un periodo massimo di tre mesi, dopo aver verificato che l'operatore ha preso i contatti necessari con altri fornitori nella Comunità per accertarsi dell'indisponibilità degli ingredienti legati ai requisiti di qualità. Ferme restando le disposizioni del paragrafo 6, lo Stato membro può prorogare tale autorizzazione non più di tre volte per sette mesi ogni volta;

c) non sia stata presa alcuna decisione, conformemente a quanto disposto ai paragrafi 4 o 6, per la revoca di un'autorizzazione concessa dell'ingrediente di cui trattasi.

2. Lo Stato membro che autorizza un ingrediente in forza del paragrafo 1 notifica immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione:

a) la data dell'autorizzazione e, nel caso di un'autorizzazione prorogata, la data della prima autorizzazione;

b) il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e, se del caso, il numero di fax e di posta elettronica del titolare dell'autorizzazione; il nome e l'indirizzo del punto di contatto dell'autorità che ha concesso l'autorizzazione;

c) il nome e, se del caso, la descrizione esatta e le esigenze di qualità dell'ingrediente di origine agricola interessato;

d) il tipo di prodotti per la cui preparazione è necessario l'ingrediente considerato;

e) le quantità necessarie con i relativi documenti giustificativi;

f) i motivi e il periodo previsto di carenza;

g) la data in cui lo Stato membro invia la notifica agli altri Stati membri e alla Commissione.

La Commissione e/o gli Stati membri possono rendere pubbliche tali informazioni.

3. Qualora dalle informazioni comunicate da uno Stato membro alla Commissione e allo Stato membro che ha concesso l'autorizzazione risulti che, durante il periodo di carenza previsto, è possibile rifornirsi dell'ingrediente in questione, lo Stato membro interessato valuta se revoca l'autorizzazione o ridurne il periodo di validità ed informa la Commissione e gli altri Stati membri sulle misure che ha preso o prenderà, entro quindici giorni dalla data di ricezione di dette informazioni.

4. Su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, la questione è sottoposta all'esame del comitato di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91. Può essere deciso, conformemente alla procedura specificata nel suddetto articolo, che l'autorizzazione sia revocata o che il suo periodo di validità sia modificato oppure, se del caso, che l'ingrediente in questione sia incluso nella parte C dell'allegato VI.

5. Qualora l'autorizzazione venga prorogata come previsto al paragrafo 1, lettera b), si applicano le procedure di cui ai paragrafi 2 e 3.

6. Se uno Stato membro intende garantire che un ingrediente ottenuto con metodi di produzione tradizionali possa essere ancora utilizzato dopo la terza proroga dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1, lettera b), esso può, unitamente alla comunicazione della terza proroga di un'autorizzazione concessa, notificare la richiesta di includere l'ingrediente nella parte C dell'allegato VI. Fintanto che non sia entrata in vigore una decisione conformemente alla procedura prevista all'articolo 14 al fine di includere l'ingrediente nella parte C dell'allegato VI o di revocare l'autorizzazione, lo Stato membro può continuare a prorogare l'autorizzazione per periodi successivi di sette mesi, fatte salve le condizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3."

Articolo 2

La parte C dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 2092/91 è sostituita dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

I seguenti prodotti vegetali possono essere utilizzati ancora per sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento alle stesse condizioni dei prodotti elencati nella parte C dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91:

acerola (Malpighia punicifolia); noci di anacardio (Anacardium occidentale); fieno greco (Trigonella foenum-graecum); papaie (Carica papaya); pinoli (pinus pinea); pimento inglese o pepe garofonato (Pimenta dioica); cardamomo [Fructus cardamomi (mimoris) (malabariensis) Elettaria cardamomum]; cannella (Cinnamomum zeylanicum); chiodi di garofano (Syzygium aromaticum); zenzero (Zingiber officinale); curry composto di: coriandolo (Coriandrum sativum), senape (Sinapis alba), finocchio (Foeniculum vulgare), zenzero (Zingiber officinale), nonché grassi e oli, anche raffinati ma non modificti chimicamente, di palma, colza, cartamo, sesamo e soia.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2000.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1.

(2) GU L 161 dell'1.7.2000, pag. 62.

(3) GU L 25 del 2.2.1993, pag. 5.

(4) GU L 58 del 27.2.1997, pag. 38.

ALLEGATO

"PARTE C: INGREDIENTI DI ORIGINE AGRICOLA NON PRODOTTI BIOLOGICAMENTE, DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 4, DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2092/91

C.1. Prodotti vegetali non trattati e prodotti da questi ottenuti mediante processi indicati al punto 2, lettera a), dell'introduzione del presente allegato:

C.1.1. Frutti e semi commestibili

>SPAZIO PER TABELLA>

C.1.2. Spezie ed erbe commestibili

>SPAZIO PER TABELLA>

C.1.3. Prodotti vari

Alghe, comprese quelle marine, autorizzate nella preparazione di prodotti alimentari tradizionali

C.2. Prodotti vegetali trattati mediante processi indicati al punto 2, lettera b), dell'introduzione del presente allegato:

C.2.1. Grassi ed oli, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, ottenuti da piante diverse da:

>SPAZIO PER TABELLA>

C.2.2. I seguenti zuccheri, fecola e amido e altri prodotti ottenuti da cereali e tuberi:

Zucchero di barbabietola, fino al 1o aprile 2003

Fruttosio

Cialde di riso

Sfoglie di pane azzimo

Amido di riso e granturco ceroso, chimicamente non modificato

C.2.3. Prodotti vari:

>SPAZIO PER TABELLA>

Rum: ottenuto esclusivamente da succo di canna da zucchero

Kirsch preparato a base di frutti e sostanze aromatiche come indicato alla sezione A.2 del presente allegato

Miscugli di vegetali autorizzati nella preparazione di prodotti alimentari tradizionali e che conferiscono colore e sapore ai dolciumi, unicamente per la preparazione di 'Gummi Bärchen', fino al 30 settembre 2000

Miscugli delle seguenti specie di pepe: Piper nigrum, Schinus molle e Schinus terebinthifolium, fino al 31 dicembre 2000

C.3. Prodotti di origine animale:

Organismi acquatici, diversi dai prodotti dell'acquacoltura, autorizzati nella preparazione di prodotti alimentari tradizionali

>SPAZIO PER TABELLA>"

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