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Document 32000R0050

Regolamento (CE) n. 50/2000 della Commissione, del 10 gennaio 2000, concernente l'etichettatura dei prodotti e ingredienti alimentari contenenti additivi e aromi geneticamente modificati o derivati da organismi geneticamente modificati

OJ L 6, 11.1.2000, p. 15–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 024 P. 228 - 230
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 024 P. 228 - 230
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 024 P. 228 - 230
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 024 P. 228 - 230
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 024 P. 228 - 230
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 024 P. 228 - 230
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 024 P. 228 - 230
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 024 P. 228 - 230
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 024 P. 228 - 230

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 17/04/2004; abrogato da 32003R1829

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/50/oj

32000R0050

Regolamento (CE) n. 50/2000 della Commissione, del 10 gennaio 2000, concernente l'etichettatura dei prodotti e ingredienti alimentari contenenti additivi e aromi geneticamente modificati o derivati da organismi geneticamente modificati

Gazzetta ufficiale n. L 006 del 11/01/2000 pag. 0015 - 0017


REGOLAMENTO (CE) N. 50/2000 DELLA COMMISSIONE

del 10 gennaio 2000

concernente l'etichettatura dei prodotti e ingredienti alimentari contenenti additivi e aromi geneticamente modificati o derivati da organismi geneticamente modificati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità(1), modificata da ultimo dalla direttiva 97/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari(3), non si applica agli additivi e agli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari nei casi in cui tali sostanze sono disciplinate, per quanto concerne la valutazione della loro innocuità, da altre disposizioni comunitarie, e cioè dalla direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano(4), modificata dalla direttiva 94/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(5) e dalla direttiva 88/388/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri nel settore degli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e nei materiali di base per la loro preparazione(6), modificata dalla direttiva 91/71/CEE della Commissione(7);

(2) tali additivi e aromi sono anche esclusi dal campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 1139/98 del Consiglio, del 26 maggio 1998, concernente l'obbligo di indicare, nell'etichettatura di alcuni prodotti alimentari derivati da organismi geneticamente modificati, caratteristiche diverse da quelle di cui alla direttiva 79/112/CEE(8);

(3) a causa di tale esclusione gli additivi e aromi geneticamente modificati o derivati da organismi geneticamente modificati e utilizzati come ingredienti nei prodotti alimentari non sono soggetti alle disposizioni specifiche di etichettatura di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 258/97 e alle disposizioni di etichettatura di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1139/98;

(4) per i consumatori è importante essere informati anche dell'impiego di additivi e aromi geneticamente modificati o prodotti mediante tecniche di ingegneria genetica, come sono già informati della presenza di ingredienti contenenti organismi geneticamente modificati o derivati dagli stessi;

(5) alcuni Stati membri hanno comunicato la loro intenzione di disciplinare, a livello nazionale, indicazioni nell'etichettatura che informino il consumatore dell'uso di additivi e/o aromi derivati da organismi geneticamente modificati;

(6) tali disposizioni possono creare nuovi ostacoli agli scambi intracomunitari;

(7) nella decisione 98/613/CE della Commissione, del 21 ottobre 1998, concernente un progetto legislativo di uno Stato membro sull'etichettatura di additivi e aromi geneticamente modificati(9), la Commissione ha ritenuto, in accordo con gli Stati membri, che la soluzione più adeguata consiste nell'elaborare disposizioni comunitarie in materia di etichettatura;

(8) di conseguenza, sarebbe utile rendere obbligatoria sull'etichettatura dei prodotti alimentari in questione un'indicazione dalla quale risulti che gli additivi e aromi usati sono costituiti, contengono o sono derivati da organismi geneticamente modificati, secondo principi identici a quelli stabiliti per l'etichettatura degli ingredienti o costituiti da organismi geneticamente modificati o derivati dagli stessi;

(9) le disposizioni del presente regolamento non si applicano agli additivi e aromi venduti in quanto tali al consumatore finale; tali additivi e aromi dovrebbero essere oggetto di altri provvedimenti che impongano obblighi di etichettatura analoghi;

(10) in particolare, conformemente all'approccio adottato nell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 258/97, è necessario garantire che il consumatore finale sia informato su tutte le caratteristiche o proprietà di un prodotto alimentare, quali la composizione, il valore nutritivo, gli effetti nutritivi o l'uso cui è destinato, che rendono tale prodotto o ingrediente non più equivalente ad un prodotto ο ingrediente alimentare esistente; a tal fine, gli additivi e gli aromi geneticamente modificati o derivati da organismi geneticamente modificati che non sono equivalenti ai corrispondenti prodotti convenzionali sono soggetti ad obbligo di etichettatura;

(11) conformemente all'approccio adottato nell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 258/97, è necessario che i requisiti in materia di etichettatura siano basati su una valutazione scientifica;

(12) occorre stabilire norme univoche di etichettatura dei prodotti summenzionati in modo che i controlli ufficiali siano basati su metodi affidabili, ripetibili e praticabili;

(13) occorre altresì garantire che i requisiti in materia di etichettatura non risultino eccessivamente complessi, sebbene sufficientemente dettagliati per fornire ai consumatori le informazioni necessarie;

(14) il regolamento (CE) n. 1139/98 ha precisato il criterio in base al quale è imposto l'obbligo di etichettatura per prodotti derivati dal granturco e dai semi di soia geneticamente modificati;

(15) la presenza negli additivi e aromi utilizzati come ingredienti in un prodotto alimentare, di proteine o di DNA derivati da modificazioni genetiche rappresenta, al momento attuale, il criterio più conforme ai requisiti summenzionati; tale approccio potrebbe essere riesaminato alla luce dei futuri sviluppi delle conoscenze scientifiche;

(16) tenendo conto della loro portata ed effetti, i provvedimenti comunitari di cui al presente regolamento sono non soltanto necessari, ma anche essenziali per il conseguimento degli obiettivi prefissati;

(17) una contaminazione accidentale degli additivi e degli aromi con DNA o proteine derivati da modificazioni genetiche non può essere esclusa; è opportuno esaminare la possibilità di stabilire un limite per evitare l'etichettatura quale risultato di tale contaminazione;

(18) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti alimentari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento prevede requisiti supplementari specifici in materia di etichettatura applicabili ai prodotti e ingredienti alimentari destinati al consumatore finale e alle collettività (in appresso definiti "prodotti alimentari specificati") contenenti additivi e/o aromi di cui al paragrafo 2 (in appresso definiti "additivi e aromi specificati").

2. Gli additivi e aromi in oggetto sono:

- additivi disciplinati dalla direttiva 89/107/CEE e/o

- aromi destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari disciplinati dalla direttiva 88/388/CEE,

contenenti o consistenti in organismi geneticamente modificati ai sensi della direttiva 90/220/CEE del Consiglio(10) o che sono derivati da tali organismi.

Articolo 2

Lasciando impregiudicati gli altri requisiti della legislazione comunitaria in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, l'etichettatura dei prodotti alimentari specificati deve informare il consumatore finale e le collettività:

a) conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, di tutte le caratteristiche o proprietà alimentari quali:

- la composizione,

- il valore nutritivo o gli effetti nutritivi,

- l'uso cui gli additivi o aromi sono destinati,

che rendono gli additivi o aromi specificati non più equivalenti agli additivi o aromi esistenti;

b) sulla presenza negli additivi o aromi in oggetto di materie che non sono presenti negli additivi o aromi equivalenti esistenti e che possono avere un'incidenza sulla salute di alcuni gruppi di popolazione;

c) sulla presenza negli additivi o aromi specificati di materie che non sono presenti negli additivi o aromi equivalenti esistenti e che suscitano una riserva di ordine etico;

d) conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, sulla presenza di un additivo o aroma contenente un organismo geneticamente modificato mediante tecniche di ingegneria genetica il cui elenco non esauriente figura all'allegato I A, parte 1, della direttiva 90/220/CEE, o che consiste di un tale organismo.

Articolo 3

Gli additivi o aromi specificati sono ritenuti non più equivalenti ai sensi dell'articolo 2, lettera a), qualora una valutazione scientifica fondata su un'analisi appropriata dei dati esistenti può dimostrare che le caratteristiche valutate sono diverse da quelle degli additivi o aromi convenzionali, tenuto conto dei limiti ammessi delle variazioni naturali di tali caratteristiche. È questo il caso degli additivi o aromi specificati contenenti proteine e/o DNA derivati da modificazioni genetiche.

Articolo 4

1. I requisiti supplementari specifici di etichettatura per quanto concerne le informazioni di cui all'articolo 2, lettera a), sono i seguenti:

La dicitura "derivato da ... geneticamente modificato" figura, tra parentesi, nell'elenco degli ingredienti di cui all'articolo 6 della direttiva 79/112/CEE immediatamente dopo l'indicazione dell'additivo o dell'aroma in questione.

In alternativa, la stessa dicitura può figurare in calce all'elenco degli ingredienti in maniera perfettamente visibile, con un riferimento all'additivo o aroma in questione per mezzo di un asterisco (*). La dicitura deve essere stampata in caratteri di dimensioni almeno uguali a quelle dei caratteri utilizzati per l'elenco degli ingredienti.

Nel caso dei prodotti alimentari specificati per i quali non esiste un elenco degli ingredienti, tale dicitura deve figurare chiaramente sull'etichetta del prodotto.

2. I requisiti supplementari specifici di etichettatura per quanto concerne le informazioni di cui all'articolo 2, lettera d), sono i seguenti:

La dicitura "geneticamente modificato" figura nell'elenco degli ingredienti immediatamente dopo l'indicazione dell'additivo o aroma in questione.

In alternativa, la stessa dicitura può figurare in calce all'elenco degli ingredienti in maniera perfettamente visibile, con un riferimento all'additivo o aroma in questione per mezzo di un asterisco (*). La dicitura deve essere stampata in caratteri di dimensioni almeno uguali a quelli dei caratteri utilizzati per l'elenco degli ingredienti.

Nel caso dei prodotti alimentari specificati per i quali non esiste un elenco degli ingredienti, tale dicitura deve figurare chiaramente sull'etichetta del prodotto.

Articolo 5

Il presente regolamento non si applica ai prodotti alimentari specificati fabbricati ed etichettati a norma di legge nella Comunità o importati a norma di legge nella Comunità e messi in libera circolazione anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 2000.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

(1) GU L 33 dell'8.2.1979, pag. 1.

(2) GU L 43 del 14.2.1997, pag. 21.

(3) GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.

(4) GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 27.

(5) GU L 237 del 10.9.1994, pag. 1.

(6) GU L 184 del 15.7.1988, pag. 61.

(7) GU L 42 del 15.2.1991, pag. 25.

(8) GU L 159 del 3.6.1998, pag. 4.

(9) GU L 291 del 30.10.1998, pag. 35.

(10) GU L 117 dell'8.5.1990, pag. 15.

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