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Document 32000L0047

Direttiva 2000/47/CE del Consiglio, del 20 luglio 2000, recante modificazione delle direttive 69/169/CEE e 92/12/CEE riguardo ai limiti quantitativi temporanei per le importazioni di birra in Finlandia

OJ L 193, 29.7.2000, p. 73–74 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 010 P. 186 - 187
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 010 P. 186 - 187
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 010 P. 186 - 187
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 010 P. 186 - 187
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 010 P. 186 - 187
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 010 P. 186 - 187
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 010 P. 186 - 187
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 010 P. 186 - 187
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 010 P. 186 - 187
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 012 P. 257 - 258
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 012 P. 257 - 258

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/01/2009; abrog. impl. da 32008L0118

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/47/oj

32000L0047

Direttiva 2000/47/CE del Consiglio, del 20 luglio 2000, recante modificazione delle direttive 69/169/CEE e 92/12/CEE riguardo ai limiti quantitativi temporanei per le importazioni di birra in Finlandia

Gazzetta ufficiale n. L 193 del 29/07/2000 pag. 0073 - 0074


Direttiva 2000/47/CE del Consiglio

del 20 luglio 2000

recante modificazione delle direttive 69/169/CEE e 92/12/CEE riguardo ai limiti quantitativi temporanei per le importazioni di birra in Finlandia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale(3),

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 26 della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa(4), accorda alla Finlandia il diritto di mantenere un limite quantitativo di 15 litri per gli acquisti di birra provenienti da altri Stati membri, come stabilito nell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

(2) La Finlandia dovrebbe adottare misure volte a garantire che le importazioni di birra dai paesi terzi non beneficino di condizioni più vantaggiose rispetto a quelle provenienti da altri Stati membri.

(3) A norma dell'articolo 26 della direttiva 92/12/CEE, la Finlandia è autorizzata a continuare ad applicare fino al 31 dicembre 2003 le stesse restrizioni quantitative vigenti fino al 31 dicembre 1996 sui beni che è possibile introdurre sul suo territorio senza ulteriore pagamento dell'accisa dal momento che dette restrizioni sono progressivamente abolite.

(4) Gli articoli 4 e 5 della direttiva 69/169/CEE del Consiglio, del 28 maggio 1969, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all'importazione nel traffico internazionale di viaggiatori(5), prevedono una franchigia per i beni soggetti ad accisa contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori provenienti da paesi non Stati membri, a condizione che si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale.

(5) Il disposto dell'articolo 26 della direttiva 92/12/CEE costituisce una deroga ad un principio fondamentale del mercato interno, ossia al diritto dei cittadini di trasportare beni acquistati per uso proprio in tutto il territorio comunitario senza essere soggetti al pagamento di nuove imposte, cosicché è necessario limitare al massimo gli effetti di tale deroga.

(6) È opportuno, in questa fase, aumentare progressivamente l'attuale limite quantitativo per gli acquisti di birra provenienti da altri Stati membri, per conseguire un allineamento graduale della Finlandia alle norme comunitarie di cui agli articoli 8 e 9 della direttiva 92/12/CEE e garantire l'abolizione totale delle franchigie intracomunitarie per la birra entro il 31 dicembre 2003, come previsto dall'articolo 26, paragrafo 1 di detta direttiva.

(7) In seguito all'aumento di importazioni private, e in particolare di birra, la Finlandia ha dovuto affrontare una serie di problemi riguardanti la politica sugli alcolici, nonché la politica sociale e sanitaria e l'ordine pubblico.

(8) La Finlandia ha chiesto una deroga per poter applicare un limite non inferiore a 6 litri sulle importazioni di birra provenienti da paesi terzi.

(9) È necessario tener conto della situazione geografica della Finlandia, delle difficoltà economiche dei commercianti finlandesi al dettaglio situati nelle regioni frontaliere e della notevole perdita di entrate dovuta all'aumento delle importazioni di birra provenienti da paesi terzi.

(10) Occorre pertanto autorizzare la Finlandia ad applicare un limite non inferiore a 6 litri sulle importazioni di birra provenienti da paesi terzi.

(11) È opportuno che la durata della deroga superi di due anni quella del limite sulle importazioni di birra in Finlandia provenienti da altri Stati membri, affinché i commercianti finlandesi al dettaglio possano adattarsi alla nuova situazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

All'articolo 5 della direttiva 69/169/CEE è aggiunto il seguente paragrafo:

"9. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, la Finlandia è autorizzata ad applicare un limite quantitativo non inferiore a 6 litri alle importazioni di birra provenienti da paesi non Stati membri, fino al 31 dicembre 2005."

Articolo 2

All'articolo 26, paragrafo 1, secondo comma della direttiva 92/12/CEE è aggiunta la seguente frase:"La Finlandia aumenta il limite quantitativo per le importazioni di birra ad almeno 24 litri con decorrenza dall'entrata in vigore della normativa finlandese di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 9 della direttiva 69/169/CEE, ad almeno 32 litri a partire dal 1o gennaio 2001 e ad almeno 64 litri a partire dal 1o gennaio 2003."

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore entro il 1o novembre 2000 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 5

La presente direttiva è destinata agli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. Parly

(1) GU C 177 E del 27.6.2000, pag. 93.

(2) Parere espresso il 14 giugno 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) Parere espresso il 24 maggio 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(4) GU L 76 del 23.3.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/99/CE (GU L 8 dell'11.1.1997, pag. 12).

(5) GU L 133 del 4.6.1969, pag. 6. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/4/CE (GU L 60 del 3.3.1994, pag. 14).

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