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Document 32000L0021
Commission Directive 2000/21/EC of 25 April 2000 concerning the list of Community legislation referred to in the fifth indent of Article 13(1) of Council Directive 67/548/EEC (Text with EEA relevance)
Direttiva 2000/21/CE della Commissione, del 25 aprile 2000, concernente l'elenco degli atti legislativi comunitari di cui all'articolo 13, paragrafo 1, quinto trattino, della direttiva 67/548/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Direttiva 2000/21/CE della Commissione, del 25 aprile 2000, concernente l'elenco degli atti legislativi comunitari di cui all'articolo 13, paragrafo 1, quinto trattino, della direttiva 67/548/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
OJ L 103, 28.4.2000, p. 70–71
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 025 P. 120 - 122
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 025 P. 120 - 122
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 025 P. 120 - 122
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 025 P. 120 - 122
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 025 P. 120 - 122
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 025 P. 120 - 122
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 025 P. 120 - 122
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 025 P. 120 - 122
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 025 P. 120 - 122
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 029 P. 3 - 5
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 029 P. 3 - 5
No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2008; abrogato da 32006R1907
Direttiva 2000/21/CE della Commissione, del 25 aprile 2000, concernente l'elenco degli atti legislativi comunitari di cui all'articolo 13, paragrafo 1, quinto trattino, della direttiva 67/548/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 103 del 28/04/2000 pag. 0070 - 0071
Direttiva 2000/21/CE della Commissione del 25 aprile 2000 concernente l'elenco degli atti legislativi comunitari di cui all'articolo 13, paragrafo 1, quinto trattino, della direttiva 67/548/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose(1), da ultimo modificata dalla direttiva 1999/33/CE(2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) L'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 67/548/CEE esclude determinate sostanze dal campo di applicazione degli articoli 7, 8, 14 e 15 della suddetta direttiva, relativi alla notifica. Più particolarmente, l'articolo 13, paragrafo 1, quinto trattino, prevede una deroga per le sostanze utilizzate esclusivamente per altre categorie di prodotti per le quali esistono procedure comunitarie di notifica o di omologazione e per le quali le prescrizioni relative alle informazioni da presentare sono equivalenti a quelle previste dalla direttiva 67/548/CEE. La Commissione è pertanto tenuta a redigere l'elenco degli atti legislativi comunitari contenenti tali procedure di notifica o di omologazione. Tale elenco verrà periodicamente riesaminato e, ove necessario, riveduto. (2) La direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari(3), modificata da ultimo dalla direttiva 1999/80/CE(4), dispone che l'inserimento delle sostanze attive nell'allegato 1 di detta direttiva costituisce condizione indispensabile per ottenere l'autorizzazione all'immissione sul mercato di tali prodotti. La direttiva 93/90/CEE della Commissione, del 29 ottobre 1993, relativa all'elenco delle sostanze di cui all'articolo 13, paragrafo 1, quinto trattino, della direttiva 67/548/CEE(5), si riferisce soltanto alle sostanze attive destinate a figurare nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE relativa all'immissione in commercio. Le sostanze attive che possono essere autorizzate per altri scopi, tra cui la ricerca e lo sviluppo ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 91/414/CEE, devono anch'esse essere contemplate al fine di limitare le procedure di autorizzazione per tali sostanze al solo campo di applicazione della direttiva 91/414/CEE. (3) Le sostanze utilizzate esclusivamente come sostanze attive di biocidi ai sensi della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi(6), rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 13, paragrafo 1, quinto trattino, della direttiva 67/548/CEE e che, di conseguenza, devono essere esonerate, anche per scopi di ricerca e sviluppo, al fine di limitare le procedure di autorizzazione per tali sostanze al solo campo di applicazione della direttiva 98/8/CE. (4) La direttiva 93/90/CEE deve essere abrogata. (5) Le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore delle sostanze e dei preparati pericolosi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 L'elenco degli atti legislativi comunitari relativi alle categorie di prodotti per le quali esistono procedure comunitarie di notifica o di omologazione e per le quali le prescrizioni relative alle informazioni da presentare per le sostanze identificate nell'elenco sono equivalenti a quelle previste dalla direttiva 67/548/CEE è riportato nell'allegato I della presente direttiva. Articolo 2 La direttiva 93/90/CEE è abrogata. Articolo 3 1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o aprile 2001 e ne informano immediatamente la Commissione. 2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2000. Per la Commissione Margot Wallström Membro della Commissione (1) GU 196 del 16.8.1967, pag. 1. (2) GU L 199 del 30.7.1999, pag. 57. (3) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. (4) GU L 210 del 10.8.1999, pag. 13. (5) GU L 277 del 10.11.1993, pag. 33. (6) GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1. ALLEGATO Atti legislativi comunitari concernenti le categorie di prodotti per le quali esistono procedure comunitarie di notifica o di omologazione e per le quali le prescrizioni relative alle informazioni da presentare per le sostanze identificate nell'elenco sono equivalenti a quelle previste dagli articoli 7, 8, 14 e 15 della direttiva 67/548/CEE 1. Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari. 2. Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi. Per le sostanze utilizzate esclusivamente come sostanze attive dei prodotti fitosanitari e/o biocidi.