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Document 31999R1265

Regolamento (CE) n. 1265/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante modifica dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1164/94 che istituisce un Fondo di coesione

OJ L 161, 26.6.1999, p. 62–67 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 14 Volume 001 P. 78 - 83
Special edition in Estonian: Chapter 14 Volume 001 P. 78 - 83
Special edition in Latvian: Chapter 14 Volume 001 P. 78 - 83
Special edition in Lithuanian: Chapter 14 Volume 001 P. 78 - 83
Special edition in Hungarian Chapter 14 Volume 001 P. 78 - 83
Special edition in Maltese: Chapter 14 Volume 001 P. 78 - 83
Special edition in Polish: Chapter 14 Volume 001 P. 78 - 83
Special edition in Slovak: Chapter 14 Volume 001 P. 78 - 83
Special edition in Slovene: Chapter 14 Volume 001 P. 78 - 83

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1265/oj

31999R1265

Regolamento (CE) n. 1265/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante modifica dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1164/94 che istituisce un Fondo di coesione

Gazzetta ufficiale n. L 161 del 26/06/1999 pag. 0062 - 0067


REGOLAMENTO (CE) N. 1265/1999 DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 1999

recante modifica dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1164/94 che istituisce un Fondo di coesione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, del 16 maggio 1994, che istituisce un Fondo di coesione(1), in particolare l'allegato II, articolo K,

vista la proposta della Commissione(2),

visto il parere del Parlamento europeo(3),

visto il parere del Comitato economico e sociale(4),

visto il parere del Comitato delle regioni(5),

(1) considerando che, per migliorare l'efficienza del Fondo, è opportuno precisare le nozioni di progetto, gruppo di progetti e fase di progetto, nonché i criteri per la riunione di progetti;

(2) considerando che è opportuno semplificare il sistema di gestione finanziaria, conservando comunque il vincolo con l'effettiva esecuzione delle iniziative;

(3) considerando che nel corso del periodo transitorio (dal 1o gennaio 1999 al 31 dicembre 2001) ogni riferimento all'euro dev'essere in linea di massima inteso come un riferimento all'euro in quanto unità monetaria ai sensi dell'articolo 2, seconda frase del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro(6);

(4) considerando che la semplificazione dev'essere accompagnata da un più severo controllo della fondatezza delle spese e dalla responsabilizzazione dello Stato membro nei riguardi di una sana gestione finanziaria;

(5) considerando che la Commissione e lo Stato membro devono rafforzare e rendere sistematica la loro collaborazione nel controllo dei progetti;

(6) considerando che, per i casi di irregolarità, è opportuno introdurre un sistema di rettifiche finanziarie volte a tutelare gli interessi finanziari della Comunità;

(7) considerando che l'allegato II del regolamento (CE) n. 1164/94 deve essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1164/94 è così modificato:

1) L'articolo A è sostituito dal testo seguente:

"Articolo A

Individuazione di progetti, fasi o gruppi di progetti

1. La Commissione, d'intesa con lo Stato membro beneficiario, può riunire taluni progetti e circoscrivere, nell'ambito di un progetto, fasi tecnicamente e finanziariamente indipendenti ai fini della concessione del contributo.

2. Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

a) 'progetto', un insieme di opere economicamente indivisibili che svolgono una precisa funzione tecnica e che perseguono obiettivi chiaramente individuati, in modo che sia possibile stabilire se il progetto stesso soddisfa il criterio di cui all'articolo 10, paragrafo 5, primo trattino;

b) 'fase tecnicamente e finanziariamente indipendente', una fase della quale sia possibile individuare il carattere operativo.

3. Una fase può anche concernere studi preparatori, di fattibilità e tecnici necessari per la realizzazione di un progetto.

4. Per conformarsi al criterio di cui all'articolo 1, paragrafo 3, terzo trattino, possono essere raggruppati i progetti che soddisfano le tre condizioni seguenti:

a) essere ubicati su uno stesso territorio o localizzati su uno stesso asse di comunicazione;

b) essere realizzati nel quadro di un piano globale definito per tale territorio o asse, con obiettivi chiaramente individuati, secondo quanto previsto all'articolo 1, paragrafo 3;

c) essere sottoposti alla sorveglianza di un ente incaricato di coordinare e controllare il gruppo di progetti, qualora questi ultimi siano realizzati da diverse autorità responsabili."

2) All'articolo B, paragrafo 2, la seconda frase è sostituita dal testo seguente: "Gli Stati membri beneficiari forniscono tutti gli elementi necessari precisati all'articolo 10, paragrafo 4, inclusi i risultati degli studi di fattibilità e delle valutazione 'ex ante'. Ai fini di una valutazione il più possibile efficace, gli Stati membri forniscono inoltre i risultati della procedura di valutazione dell'impatto ambientale in conformità della normativa comunitaria, e la relativa coerenza con una strategia generale di livello territoriale o settoriale riguardante l'ambiente o i trasporti, nonché, ove opportuno:

- l'indicazione delle possibili alternative scartate,

- l'articolazione dei progetti d'interesse comune localizzati su uno stesso asse di comunicazione.."

3) L'articolo C è così modificato:

a) Il paragrafo 2 è così modificatot:

i) alla lettera a), secondo comma, la seconda frase è sostituita dal testo seguente: "Gli impegni relativi alle quote annue successive sono fondati sul piano di finanziamento iniziale o riveduto del progetto e sono effettuati, in linea di massima, all'inizio di ciascun esercizio finanziario e, di norma entro il 30 aprile di ogni anno, sulla base delle previsioni di spesa del progetto per l'esercizio in corso."

ii) la lettera b) è sostituita dal testo seguente:

"b) per i progetti che hanno una durata inferiore a due anni o per i quali il contributo comunitario non supera 50 milioni di euro, un primo impegno pari all'80 % del contributo può essere effettuato quando la Commissione adotta la decisione di concessione del contributo comunitario.

Il saldo forma oggetto di un impegno in base allo stato di esecuzione del progetto.."

b) È aggiunto il paragrafo seguente:

"5. Salvo in casi debitamente motivati, sono revocati i contributi concessi per un progetto, un gruppo di progetti o una fase di progetto i cui lavori non siano iniziati nei due anni successivi alla data di avvio prevista indicata nella decisione di concessione dei contributi stessi, o alla data di approvazione, se successiva.

In ogni caso la Commissione notifica a tempo debito allo Stato membro interessato e all'autorità designata l'eventuale rischio di revoca."

4) L'articolo D è così modificato:

a) Al paragrafo 1, la seconda frase è sostituita dalla seguente: "Esso può assumere la forma di pagamento in acconto, di pagamento intermedio o di pagamento del saldo. I pagamenti intermedi o del saldo si riferiscono alle spese effettivamente sostenute, che devono essere giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente."

b) I paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dal testo seguente:

"2. I pagamenti vengono eseguiti in base alle modalità seguenti:

a) un solo pagamento in acconto, del 20 % del contributo del Fondo inizialmente concesso, è versato a seguito dell'adozione della decisione che concede il contributo comunitario e, salvo casi debitamente motivati, dopo la firma dei contratti relativi agli appalti pubblici.

L'autorità o l'organismo designato di cui al paragrafo 1 restituisce la totalità o parte del pagamento in acconto se nessuna domanda di pagamento è stata trasmessa alla Commissione entro dodici mesi dalla data di pagamento dell'acconto;

b) pagamenti intermedi possono essere versati a condizione che la realizzazione del progetto proceda in modo soddisfacente in vista del suo completamento, e sono corrisposti a titolo di rimborso delle spese certificate ed effettivamente sostenute nel rispetto delle condizioni seguenti:

- presentazione, da parte dello Stato membro, di una domanda recante ragguagli sullo stato di avanzamento del progetto, misurato mediante indicatori fisici e finanziari, e sulla conformità con la decisione di concessione del contributo nonché, se del caso, con le condizioni specifiche presunte per il contributo stesso;

- assunzione di iniziative per dar seguito alle osservazioni e raccomandazioni delle autorità di controllo nazionali e/o comunitarie, in particolare per quanto riguarda la correzione delle irregolarità presunte o constatate;

- indicazione dei principali problemi tecnici, finanziari e giuridici incontrati e dei provvedimenti presi per ovviarvi;

- esecuzione di un'analisi delle differenze rispetto al piano di finanziamento iniziale;

- indicazione delle misure adottate per garantire la pubblicità del progetto.

Gli Stati membri sono informati senza indugio dalla Commissione se una delle condizioni summenzionate non è soddisfatta;

c) l'importo cumulato dei pagamenti di cui alle lettere a) e b) non può eccedere l'80 % del contributo totale concesso; per progetti di particolare rilievo con impegni per quote annue annue e nei casi che lo giustifichino, tale massimale può essere portato al 90 %;

d) il saldo del contributo comunitario, calcolato sulla base delle spese certificate ed effettivamente sostenute, è pagato se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- il progetto, la fase del progetto o il gruppo di progetti sono stati realizzati conformemente agli obiettivi;

- l'autorità o l'organismo designato di cui al paragrafo 1 presenta alla Commissione una domanda di pagamento nei sei mesi successivi al termine per il completamento dei lavori e dei pagamenti indicato nella decisione di concessione del contributo al progetto, alla fase del progetto o al gruppo di progetti;

- la relazione finale di cui all'articolo F, paragrafo 4, è presentata alla Commissione;

- lo Stato membro invia alla Commissione un attestato che conferma le informazioni fornite nella domanda di pagamento e nella relazione;

- lo Stato membro invia alla Commissione la dichiarazione di cui all'articolo 12, paragrafo 1;

- sono state applicate tutte le misure di informazione e pubblicità decise dalla Commissione a norma dell'articolo 14, paragrafo 3.

3. Se la relazione finale di cui al paragrafo 2 del presente articolo non è presentata alla Commissione nei 18 mesi successivi alla scadenza indicata nella decisione di concessione del contributo per il completamento dei lavori e dei pagamenti, la parte del contributo stesso corrispondente al saldo del progetto è annullata."

c) Al paragrafo 4 i termini "e al paragrafo 3, lettera d)" sono soppressi.

d) È inserito il paragrafo seguente:

"4 bis. Gli Stati membri provvedono affinché, di norma, le domande di pagamento siano presentate alla Commissione tre volte all'anno, entro il 1o marzo, il 1o luglio e il 1o novembre."

e) Al paragrafo 5 dopo il termine "ammissibile" sono inseriti i termini seguenti: "condizionatamente alle residue disponibilità di bilancio."

f) È aggiunto il paragrafo seguente:

"7. La Commissione definisce norme comuni di ammissibilità delle spese."

5) L'articolo E è così modificato:

a) Nel titolo e ai paragrafi da 1 a 4 il termine "ecu" è sostituito dal termine "euro".

b) Ai paragrafi 1 e 3 i termini "o in moneta nazionale" sono soppressi.

c) È aggiunto il paragrafo seguente:

"5. Per gli Stati membri che non partecipano all'euro, il tasso di conversione applicato è il tasso contabile della Commissione."

6) L'articolo F è così modificato:

a) Al paragrafo 4 è aggiunto il comma seguente: "Nella relazione figurano gli elementi seguenti:

a) la descrizione dei lavori realizzati, con corredo di indicatori fisici, quantificazione delle spese per categoria di lavori e misure eventualmente adottate in riferimento alle clausole specifiche che figurano nella decisione di concessione del contributo;

b) informazioni relative a tutte le azioni pubblicitarie;

c) certificazione della conformità dei lavori rispetto alla decisione di concessione del contributo;

d) una prima valutazione circa la possibilità di conseguire i risultati attesi conformemente a quanto indicato all'articolo 13, paragrafo 4, che comporti in particolare:

- la data effettiva di avvio del progetto;

- indicazioni circa le modalità di gestione del progetto ultimato;

- conferma, se del caso, delle previsioni finanziarie, in particolare per quanto concerne i costi operativi e le entrate previste;

- conferma delle previsioni socioeconomiche, in particolare per quanto concerne la stima dei costi e dei benefici;

- ragguagli sulle misure adottate per garantire la tutela dell'ambiente e sul loro costo, con precisazioni in merito al rispetto del principio 'chi inquina, paga'."

b) Al paragrafo 5 è aggiunto il comma seguente: "Le pertinenti modalità per procedere alle modifiche, differenziate a seconda delle caratteristiche e della portata, sono precisate nella decisione di concessione del contributo."

7) L'articolo G è sostituito dal testo seguente::

Articolo G

Controllo

L'attuale paragrafo 1 è spostato nell'articolo 12, paragrafo 2, secondo comma. Il nuovo paragrafo 1 è così formulato:

"1. La Commissione e gli Stati membri, sulla base di intese amministrative bilaterali, collaborano per coordinare i piani, la metodologia e l'esecuzione dei controlli, in modo da raggiungere la massima efficacia. Essi si comunicano senza indugio i risultati dei controlli effettuati. I seguenti fattori sono esaminati e valutati almeno annualmente:

a) i risultati dei controlli effettuati dallo Stato membro e dalla Commissione;

b) le eventuali osservazioni degli altri organi o servizi di controllo, nazionali o comunitari;

c) l'incidenza finanziaria delle irregolarità accertate, le misure già adottate o ancora necessarie per correggerle e, se del caso, le modifiche apportate ai sistemi di gestione e di controllo.

A seguito di tale esame e valutazione e indipendentemente dalle misure che lo Stato membro deve prendere senza indugio a norma dell'articolo H, la Commissione può formulare osservazioni con particolare riguardo all'incidenza finanziaria delle irregolarità eventualmente accertate. Dette osservazioni sono trasmesse allo Stato membro e all'autorità designata per il progetto di cui trattasi. Se del caso, le osservazioni sono accompagnate da richieste di misure correttive intese a porre rimedio alle insufficienze di gestione e ad eliminare le irregolarità constatate e non ancora rettificate. Lo Stato membro ha la possibilità di commentare tali osservazioni.

Se, in seguito ai commenti dello Stato membro o in mancanza di tali commenti, la Commissione adotta delle conclusioni, lo Stato membro prende, entro il termine impartito, le iniziative necessarie per tener conto delle richieste della Commissione e la informa delle azioni intraprese.

2. Salvo il disposto del presente articolo, la Commissione può sospendere del tutto o in parte un pagamento intermedio se constata nelle spese una grave irregolarità. Essa informa lo Stato membro interessato delle azioni intraprese e della relativa motivazione.

3. Per un periodo di tre anni, se non altrimenti deciso nelle intese amministrative bilaterali successivamente al pagamento da parte della Commissione del saldo relativo a un progetto, l'organismo e le autorità responsabili tengono a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi (o gli originali o copie certificate degli originali su supporti di dati comunemente accettati) concernenti le spese e i controlli relativi al progetto in questione.

Tale termine è interrotto in caso di procedimenti giudiziari o su richiesta debitamente motivata della Commissione."

8) L'articolo H è così modificato:

a) Il titolo è sostituito dal seguente: "Rettifiche finanziarie"

b) Il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

"1. Se, dopo le necessarie verifiche, la Commissione conclude che:

a) l'attuazione di un progetto non giustifica né una parte né la totalità del contributo concesso, inclusa la mancata osservanza di una delle condizioni previste dalla decisione recante approvazione del contributo e, in particolare, qualsiasi modifica significativa che influenza la natura e le condizioni di attuazione del progetto, per la quale non è stata ottenuta l'approvazione della Commissione; o

b) si riscontra un'irregolarità in relazione al contributo del Fondo e che lo Stato membro interessato non ha adottato le necessarie misure correttive,

la Commissione sospende il contributo relativo al progetto interessato e, precisandone le ragioni, chiede che lo Stato membro in questione presenti le sue osservazioni entro un termine stabilito.

Se lo Stato membro muove obiezioni alle osservazioni formulate dalla Commissione, viene da questa convocato ad un'audizione, nella quale entrambe le parti si adoperano per raggiungere un accordo sulle osservazioni e sulle conclusioni che se ne devono trarre."

c) Il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

"2. Alla scadenza del termine stabilito dalla Commissione, questa, fatto salvo il rispetto della debita procedura se non è stato raggiunto un accordo entro tre mesi, tenendo conto delle eventuali osservazioni formulate dallo Stato membro, decide di:

a) ridurre l'acconto di cui all'articolo D, paragrafo 2 o

b) effettuare le necessarie rettifiche finanziarie. Ciò implica la soppressione integrale o parziale del contributo concesso al progetto.

Tali decisioni sono adottate in osservanza del principio di proporzionalità. La Commissione stabilisce l'importo di una rettifica tenendo conto del tipo di irregolarità o modifica, nonché dell'incidenza finanziaria potenziale delle eventuali carenze dei sistemi di gestione o di controllo. In caso di riduzione o soppressione, le somme versate vengono recuperate."

d) Al paragrafo 3 la seconda frase è sostituita dal testo seguente: "Gli importi oggetto di ripetizione dell'indebito vengono riversati alla Commissione. Vengono addebitati interessi di mora, secondo le disposizioni decise dalla Commissione."

e) È aggiunto il paragrafo seguente:

"4. La Commissione adotta le modalità d'attuazione dei paragrafi da 1 a 3 e le comunica, per conoscenza, agli Stati membri e al Parlamento europeo."

9) All'articolo J, secondo comma, sono aggiunte le seguenti frasi:

"4. A tale riunione la Commissione informa gli Stati membri in particolare dei temi pertinenti ai fini della relazione annuale e delle azioni e decisioni da essa adottate. La Commissione invia agli Stati membri i documenti pertinenti con debito anticipo rispetto alla riunione."

10) L'allegato dell'allegato II è così modificato:

a) Il punto 2 è sostituito dal seguente:

"2. Impatto economico e sociale del Fondo negli Stati membri e sulla coesione economica e sociale dell'Unione, compreso l'impatto sull'occupazione;"

b) Al punto 4 i termini "paragrafi 1 e 2" sono soppressi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 giugno 1999.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. VERHEUGEN

(1) GU L 130 del 25.5.1994, pag. 1.

(2) GU C 159 del 26.5.1998, pag. 11.

(3) Parere espresso il 6 maggio 1996 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(4) GU C 407 del 28.12.1998, pag. 74.

(5) GU C 51 del 22.2.1999, pag. 10.

(6) GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1.

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