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Document 31999R0857

Regolamento (CE) n. 857/1999 del Consiglio, del 22 aprile 1999, recante modifica del regolamento (CE) n. 2200/96 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli

OJ L 108, 27.4.1999, p. 7–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 025 P. 190 - 190
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 025 P. 190 - 190
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 025 P. 190 - 190
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 025 P. 190 - 190
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 025 P. 190 - 190
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 025 P. 190 - 190
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 025 P. 190 - 190
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 025 P. 190 - 190
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 025 P. 190 - 190
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 027 P. 245 - 245
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 027 P. 245 - 245

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008; abrog. impl. da 32008R0361

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/857/oj

31999R0857

Regolamento (CE) n. 857/1999 del Consiglio, del 22 aprile 1999, recante modifica del regolamento (CE) n. 2200/96 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli

Gazzetta ufficiale n. L 108 del 27/04/1999 pag. 0007 - 0007


REGOLAMENTO (CE) N. 857/1999 DEL CONSIGLIO

del 22 aprile 1999

recante modifica del regolamento (CE) n. 2200/96 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare il suo articolo 43,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale(3),

considerando che il regolamento (CE) n. 2200/96(4) ha fissato le norme applicabili alle organizzazioni di produttori riconosciute; che tra tali norme figura l'obbligo, per i produttori associati, di vendere la totalità della loro produzione per il tramite dell'organizzazione di produttori; che tuttavia è prevista un'eccezione a tale obbligo per le vendite effettuate nell'azienda, direttamente al consumatore, per suo uso personale; che tale eccezione è limitata in volume; che, per tener conto delle pratiche abituali in talune regioni della Comunità, è opportuno estendere tale eccezione alle vendite dirette effettuate all'esterno dell'azienda, nel rispetto dei limiti di volume attuali;

considerando che occorre rendere più chiaro il disposto dell'articolo 15, paragrafo 4, lettera c), di detto regolamento;

considerando che è opportuno estendere a tutti i prodotti ritirati dal mercato e distribuiti gratuitamente le disposizioni attuali relative alla presa a carico, da parte della Comunità, delle spese di trasporto, di cernita e di imballaggio connesse alle operazioni di distribuzione gratuita,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2200/96 è modificato come segue:

1) All'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), punto 3), primo trattino, l'espressione "presso la propria azienda" è sostituita da "presso e/o fuori della propria azienda".

2) All'articolo 15, paragrafo 4, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) tener conto, nell'ambito delle proprie previsioni finanziarie, delle risorse tecniche ed umane necessarie per accertare il controllo dell'osservanza delle norme di cui all'articolo 2, delle disposizioni fitosanitarie e dei tenori massimi autorizzati di residui."

3) All'articolo 30, il paragrafo 6 è sostituito dal testo seguente: "6. La Comunità si assume, a condizioni da stabilirsi secondo la procedura di cui all'articolo 46, le spese di trasporto, di cernita e di imballaggio connesse alle operazioni di distribuzione gratuita di cui al paragrafo 1."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 22 aprile 1999.

Per il Consiglio

Il Presidente

W. MÜLLER

(1) GU C 381 dell'8.12.1998, pag. 8.

(2) Parere espresso il 14 aprile 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) Parere espresso il 24 febbraio 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(4) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2520/97 della Commissione (GU L 346 del 17.12.1997, pag. 41).

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