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Document 31999R0856

Regolamento (CE) n. 856/1999 del Consiglio, del 22 aprile 1999, relativo ad una disciplina speciale per l'assistenza ai fornitori ACP tradizionali di banane

OJ L 108, 27.4.1999, p. 2–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 025 P. 185 - 189
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 025 P. 185 - 189
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 025 P. 185 - 189
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 025 P. 185 - 189
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 025 P. 185 - 189
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 025 P. 185 - 189
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 025 P. 185 - 189
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 025 P. 185 - 189
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 025 P. 185 - 189
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 027 P. 240 - 244
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 027 P. 240 - 244
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 025 P. 69 - 73

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/11/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/856/oj

31999R0856

Regolamento (CE) n. 856/1999 del Consiglio, del 22 aprile 1999, relativo ad una disciplina speciale per l'assistenza ai fornitori ACP tradizionali di banane

Gazzetta ufficiale n. L 108 del 27/04/1999 pag. 0002 - 0006


REGOLAMENTO (CE) N. 856/1999 DEL CONSIGLIO

del 22 aprile 1999

relativo ad una disciplina speciale per l'assistenza ai fornitori ACP tradizionali di banane

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 W,

vista la proposta della Commissione(1),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato(2),

(1) considerando che l'Unione europea è vincolata dagli impegni contratti nei confronti dei paesi ACP in base ai termini della convenzione di Lomé e, più particolarmente, del suo protocollo n. 5 che punta a garantire agli Stati ACP il mantenimento dei vantaggi di cui beneficiano sul mercato europeo, l'accesso a tale mercato a condizioni che non possono essere meno favorevoli di quelle di cui hanno beneficiato in precedenza e il miglioramento delle condizioni di produzione e di commercializzazione delle banane ACP;

(2) considerando che l'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana, istituita dal regolamento (CEE) n. 404/93(3), ha creato un quadro che consente ai fornitori ACP tradizionali di continuare a fruire, sul mercato comunitario, degli stessi vantaggi di cui hanno già fruito in passato;

(3) considerando che, in particolare, il regime degli scambi con i paesi terzi stabilito dal titolo IV di detto regolamento prevede che le banane originarie dei paesi ACP, che sono fornitori tradizionali della Comunità, siano commercializzate sul mercato comunitario a condizioni tali da garantire un congruo reddito ai produttori, in base agli impegni contratti dalla Comunità;

(4) considerando che tale regime degli scambi è stato modificato dal regolamento (CE) n. 1637/98;

(5) considerando che le modifiche degli scambi hanno alterato in misura sostanziale le condizioni di mercato per i fornitori ACP tradizionali e potrebbero in particolare costituire un pregiudizio per i fornitori più svantaggiati;

(6) considerando che i fornitori ACP tradizionali dovranno compiere particolari sforzi per adattarsi alle nuove condizioni di mercato al fine di rimanere presenti sul mercato comunitario e salvaguardare la competitività delle forniture ACP tradizionali;

(7) considerando che è quindi necessario prestare ai fornitori ACP tradizionali un'assistenza tecnica e finanziaria complementare a quella prevista dalla quarta convenzione ACP-CE di Lomé, per aiutarli ad adattarsi alle nuove condizioni di mercato e in particolare a migliorare la loro capacità di concorrenza; che è opportuno promuovere nel contempo metodi di produzione e di commercializzazione delle banane compatibili con le esigenze di tutela dell'ambiente e che altresì osservino norme sociali;

(8) considerando che è opportuno stabilire criteri oggettivi per determinare l'entità di tale assistenza, la quale dovrebbe essere proporzionata allo sforzo richiesto in conseguenza delle nuove condizioni di mercato;

(9) considerando che, per garantirne l'efficacia in rapporto agli obiettivi perseguiti, è opportuno che l'assistenza sia temporanea e gradualmente decrescente;

(10) considerando che, per agevolare l'attuazione delle presenti disposizioni, è opportuno istituire una procedura che preveda una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituita una disciplina speciale per l'assistenza tecnica e finanziaria ai fornitori ACP tradizionali di banane, volta a facilitarne l'adattamento alle nuove condizioni di mercato conseguenti alle modifiche apportate all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana dal regolamento (CE) n. 1637/98.

2. La suddetta disciplina speciale è attuata per un periodo massimo di dieci anni a decorrere dal 1o gennaio 1999.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- "fornitori ACP tradizionali": gli Stati ACP elencati nell'allegato,

- "banane": le banane fresche o essiccate di cui al codice NC 0803, ad eccezione delle banane da cuocere.

Articolo 3

1. I fornitori ACP tradizionali sono ammissibili ad un'assistenza tecnica e finanziaria.

2. L'assistenza tecnica e finanziaria è concessa su richiesta degli ACP allo scopo di facilitare l'esecuzione di programmi destinati:

a) a promuovere la competitività nel settore della banana, in particolare mediante i seguenti provvedimenti:

- aumento della produttività, senza causare danni all'ambiente,

- miglioramento della qualità, comprese misure fitosanitarie,

- adattamento dei metodi di produzione, di distribuzione o di commercializzazione alle norme qualitative stabilite dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 404/93,

- costituzione di organizzazioni di produttori aventi come finalità di migliorare le condizioni di commercializzazione e di concorrenza dei loro prodotti e di promuovere sistemi di certificazione dei metodi di produzione rispettosi dell'ambiente, incluse le banane del commercio equo,

- sviluppo di una strategia produttiva e/o commerciale rispondente alle esigenze del mercato in base all'organizzazione comune del mercato comunitaria nel settore della banana,

- promozione della formazione, della prospezione del mercato, dell'introduzione di metodi di produzione rispettosi dell'ambiente, incluse le banane del commercio equo, dell'adeguamento dell'infrastruttura di distribuzione e della prestazione di moderni servizi commerciali e finanziari ai produttori di banane;

b) a sostenere la diversificazione ove il miglioramento della competitività nel settore della banana non sia sostenibile.

Articolo 4

La Commissione decide in merito all'ammissibilità dei programmmi di cui all'articolo 3, previa consultazione dei fornitori ACP tradizionali interessati, secondo le procedure di cui all'articolo 6, e tenendo particolare conto della situazione individuale di ciascun fornitore ACP, con particolare riguardo all'esigenza di soluzioni specifiche per la Somalia. Essa tiene conto inoltre della compatibilità del programma previsto con gli obiettivi generali di sviluppo del paese ACP in causa e della sua coerenza sul piano della cooperazione regionale con altri produttori di banane, in particolare i produttori comunitari.

Articolo 5

1. La Commissione è incaricata di istruire, adottare decisioni sulle azioni effettuate in base al presente regolamento e gestirle secondo le procedure di bilancio e le altre procedure in vigore, in particolare quelle previste dal regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

2. Le decisioni riguardanti ogni azione finanziata in base al presente regolamento ad un costo superiore a 2 milioni di euro, od ogni adeguamento di tale azione che comporti un incremento superiore al 20 % dell'importo inizialmente proposto e le proposte di modifiche sostanziali da apportare a seguito di difficoltà riscontrate nell'attuazione di progetti già avviati sono adottate secondo la procedure di cui all'articolo 6.

Quando il superamento di cui al primo paragrafo è superiore a 4 milioni di euro ma inferiore al 20 % dell'impiego originario il parere del comitato, definito all'articolo 6, può essere espresso con il ricorso a procedure semplificate e accelerate.

La Commissione fornisce concise informazioni al comitato in ordine alle decisioni di finanziamento che intende adottare e che riguardano progetti e programmi di valore inferiore a 2 milioni di euro. Tali informazioni sono fornite almeno una settimana prima dell'adozione della decisione.

3. Ogni convenzione e contratto di finanziamento concluso in base al presente regolamento prevede che la Commissione e la Corte dei conti effettuino controlli in loco secondo le abituali modalità stabilite dalla Commissione in base alle norme in vigore, in particolare quelle del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

4. Quando le azioni sono oggetto di convenzioni di finanziamento tra la Comunità e il paese beneficiario, queste prevedono che il pagamento di tasse, dazi e altri eventuali oneri non sia a carico della Comunità.

5. La partecipazione alle gare e ai contratti d'appalto è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri, del paese beneficiario e degli Stati ACP. Essa può essere estesa ad altri paesi in via di sviluppo al fine di garantire il miglior rapporto costi/benefici in casi debitamente giustificati.

6. Le forniture sono originarie degli Stati membri o degli Stati ACP. In casi eccezionali, debitamente giustificati, le forniture possono essere originarie di altri Stati.

7. Un'attenzione particolare sarà rivolta:

- alla ricerca della miglior redditività e di un impatto durevole nell'elaborazione dei progetti;

- alla chiara definizione e al monitoraggio degli obiettivi e degli indicatori di realizzazione per tutti i progetti.

8. L'assistenza fornita in base al presente regolamento completa e rafforza quella fornita nel quadro di altri strumenti di cooperazione allo sviluppo.

Articolo 6

1. La Commissione è assistita dal comitato geografico competente per lo sviluppo, composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3. La Commmissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di un mese a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 7

1. Nell'ambito della dotazione globale stanziata per un determinato anno, la Commissione fissa l'importo massimo di cui ciascun fornitore ACP tradizionale può disporre per il finanziamento dei programmi di cui al paragrafo 2 dell'articolo 3, tenendo conto del grado di competitività riscontrato e dell'importanza della produzione bananiera per l'economia del paese considerato. Quando sono attuati esclusivamente i programmi definiti alla lettera b) del paragrafo 2 dell'articolo 3, la Commissione assegnerà un importo comparabile a quello fornito ad altri fornitori tradizionali.

2. A decorrere dall'anno 2004 e in seguito per ogni successivo anno, si applica un coefficiente di riduzione pari ad un massimo del 15 % al livello di assistenza messo a disposizione dei singoli fornitori tradizionali ACP. Se sono attuati i programmi definiti a norma della lettera a) del paragrafo 2 dell'articolo 3, tale coefficiente di riduzione è ridotto allo stesso livello di un aumento della competitività riscontrato rispetto all'anno precedente.

3. La Commissione stabilisce le modalità di applicazione secondo la procedura di cui all'articolo 8.

Articolo 8

1. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente regolamento.

2. La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

3. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

4. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 9

Entro il 31 dicembre 2000, e successivamente ogni due anni, la Commissione presenta una relazione, sul funzionamento del presente regolamento, corredata eventualmente da proposte, al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 22 aprile 1999.

Per il Consiglio

Il Presidente

W. MÜLLER

(1) GU C 364 del 25.11.1998, pag. 14.

(2) Parere del Parlamento europeo del 19 giugno 1998 (GU C 210 del 6.7.1998), posizione comune del Consiglio del 5 ottobre 1998 (GU C 364 del 25.11.1998), e decisione del Parlamento europeo del 28 gennaio 1999 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1637/98 (GU L 210 del 28.7.1998, pag. 28).

ALLEGATO

ELENCO DI CUI AL PRIMO TRATTINO DELL'ARTICOLO 2

Fornitori ACP tradizionali di banane

Belize

Camerun

Capo Verde

Costa d'Avorio

Dominica

Grenada

Giamaica

Madagascar

Saint Lucia

Saint Vincent e Grenadine

Somalia

Suriname

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