EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R0528

Regolamento (CE) n. 528/1999 della Commissione del 10 marzo 1999 recante misure intese a migliorare la qualità della produzione oleicola

OJ L 62, 11.3.1999, p. 8–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 043 P. 3 - 6
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 043 P. 3 - 6
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 043 P. 3 - 6
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 043 P. 3 - 6
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 043 P. 3 - 6
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 043 P. 3 - 6
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 043 P. 3 - 6
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 043 P. 3 - 6
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 043 P. 3 - 6
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 027 P. 43 - 46
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 027 P. 43 - 46
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 022 P. 131 - 134

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/11/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/528/oj

31999R0528

Regolamento (CE) n. 528/1999 della Commissione del 10 marzo 1999 recante misure intese a migliorare la qualità della produzione oleicola

Gazzetta ufficiale n. L 062 del 11/03/1999 pag. 0008 - 0011


REGOLAMENTO (CE) N. 528/1999 DELLA COMMISSIONE del 10 marzo 1999 recante misure intese a migliorare la qualità della produzione oleicola

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1638/98 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 11,

considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, l'1,4 % dell'aiuto alla produzione corrisposto ai produttori oleicoli è destinato al finanziamento di azioni di carattere regionale da realizzare negli Stati membri al fine di migliorare la qualità della produzione oleicola e il relativo impatto ambientale; che occorre precisare le azioni da realizzare e definire le mansioni che possono essere affidate alle organizzazioni di produttori;

considerando che, per l'origine del relativo finanziamento, le azioni da realizzare devono riguardare direttamente gli agricoltori o i frantoi; che le azioni in questione sono finalizzate alla produzione di olio vergine di qualità in condizioni che tutelino o migliorino l'ambiente; che pertanto tali azioni devono contribuire, da un lato, a rifornire i frantoi di olive aventi le caratteristiche ricercate e, dall'altro, a migliorare le condizioni di estrazione e conservazione degli oli vergini;

considerando che, per una maggiore rispondenza alla realtà del settore nel suo complesso, le azioni di miglioramento della qualità devono essere attuate su un ciclo di dodici mesi, decorrente dal 1° maggio di ogni anno; che le azioni da realizzare per ciascun ciclo devono essere incluse in un programma nazionale; che gli Stati membri devono provvedere all'elaboazione e all'esecuzione dei rispettivi programmi nazionali;

considerando che l'importo delle spese relative a ciascun ciclo deve avere come base la trattenuta sull'aiuto alla produzione della campagna di commercializzazione precedente quella in cui ha inizio il programma in questione; che tale produzione è stimata dalla Commissione conformemente all'articolo 17 bis, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1639/98 (4); che le spese derivanti dall'esecuzione di un programma devono essere oggetto di gestione e controllo nazionale conformemente alla normativa comunitaria;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento precisa le azioni da svolgere e le modalità da rispettare per migliorare a livello regionale la qualità della produzione oleicola e il relativo impatto ambientale.

2. Le azioni si riferiscono a cicli di produzione di 12 mesi decorrenti dal 1° maggio di ogni anno e riguardano:

a) la lotta contro la mosca dell'olivo ed eventualmente altri organismi nocivi, compresi i dispositivi di controllo, allarme e valutazione;

b) il miglioramento delle condizioni di coltivazione e trattamento degli olivi, di raccolta, magazzinaggio e trasformazione delle olive, nonché di magazzinaggio degli oli prodotti;

c) l'assistenza tecnica agli olivicoltori e ai frontoi al fine di contribuire a migliorare l'ambiente nonché la qualità della produzione di olive e della trasformazione delle stesse in olio;

d) il miglioramento dell'evacuazione dei residui della triturazione in condizioni non nocive all'ambiente;

e) la formazione, la divulgazione e le dimostrazioni intese a diffondere presso gli agricoltori e i frantoi le informazioni relative alla qualità dell'olio d'oliva e all'impatto ambientale dell'olivicoltura;

f) l'allestimento o la gestione, a livello regionale o provinciale ovvero presso le organizzazioni di produttori, di laboratori per l'analisi delle caratteristiche dell'olio d'oliva vergine;

g) la collaborazione con organismi specializzati nella realizzazione di programmi di ricerca in materia di miglioramento qualitativo della produzione di olio d'oliva vergine che contribuiscano al tempo stesso al miglioramento dell'ambiente.

3. Nel quadro delle azioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), sono privilegiati i metodi di lotta biologica integrata.

Gli insetticidi contro la mosca dell'olivo devono essere impiegati con l'ausilio di esche proteiche. Tuttavia, in condizioni particolari e sotto la direzione degli organismi incaricati di prescrivere i trattamenti, può essere autorizzato l'impiego di insetticidi secondo modalità diverse. Gli insetticidi e le relative modalità di applicazione devono essere tali che nessun residuo nelle olive provenienti dalle zone oleicole trattate né nell'olio ottenuto da tali olive superi le dosi massime autorizzate dalla normativa comunitaria.

Articolo 2

1. Ciascuno Stato membro interessato elabora, entro il 31 marzo di ogni anno, un programma delle azioni previste per il ciclo di produzione successivo.

Nel programma figurano in particolare:

a) la descrizione dettagliata delle azioni previste, con indicazioni della durata e del costo;

b) l'elenco di tutti i prodotti e del materiale necessari, con indicazione del costo unitario;

c) l'elenco dei centri, degli organismi o delle organizzazioni di produttori incaricati della realizzazione delle azioni.

I contratti con i centri, gli organismi o le organizzazioni di produttori incaricati della realizzazione delle azioni, ovvero i provvedimenti amministrativi adottati dallo Stato membro nei confronti dei summenzionati centri, organismi o organizzazioni, sono conclusi o approvati in modo da avere effetto a decorrere dall'inizio del ciclo di produzione in questione. Tali contratti possono avere durata pluriennale, fatti salvi gli adeguamenti conseguenti a programmi successivi. Essi sono redatti secondo il modello di contratto tipo che la Commissione mette loro a disposizione.

Il programma è approvato e realizzato sotto la responsabilità dello Stato membro interessato.

2. Anteriormente al 1° maggio di ogni anno, ciascuno Stato membro produttore trasmette alla Commissione l'elenco delle azioni previste per il ciclo di produzione seguente, ripartite secondo le categorie di azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, nonché le relative previsioni di spesa.

Articolo 3

1. Le spese relative alle azioni di cui al presente regolamento sono finanziate mediante le risorse provenienti dalla trattenuta sull'aiuto alla produzione applicata a norma dell'articolo 5 del regolamento 136/66/CEE.

2. Secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento 136/66/CEE, la Commissione stabilisce, per ciascuno dei cicli di produzione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e per ciascuno Stato membro produttore, i massimali di finanziamento per le azioni ammesse ad essere rimborsate dal FEAOG, sezione garanzia.

I massimali sono fissati in base all'importo della trattenuta sull'aiuto alla produzione, stimata conformemente all'articolo 17 bis, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2261/84, per la campagna di commercializzazione che si conclude nell'anno precedente a quello in cui ha inizio il ciclo di produzione in questione.

3. Qualora le risorse di cui al paragrafo 1 non consentano di coprire le spese relative a talune delle azioni previste nel programma di un ciclo di produzione, lo Stato membro può fornire un contributo finanziario complementare, pari al massimo al 50 % del contributo comunitario per ciascuna delle azioni in questione. Tale contributo non deve provenire da una trattenuta sull'aiuto alla produzione.

Articolo 4

1. Le spese connesse al programma stabilito dallo Stato membro sono ammissibili a titolo del presente regolamento soltanto se le azioni in questione non beneficiano di un altro contributo comunitario.

Tuttavia, vengono assunte in carico soltanto a concorrenza del 75 % le spese per:

- la realizzazione dei trattamenti necessari nel quadro delle azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a),

- la remunerazione del personale dei laboratori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera f).

2. Le spese generali del contraente, comprese quelle degli eventuali subappaltatori, sono limitate ad un massimo del 2 % delle spese totali ammissibili.

Articolo 5

1. I pagamenti relativi

- ai contratti conclusi o approvati dallo Stato membro interessato con i centri, gli organismi o le organizzazioni di produttori incaricati della realizzazione delle azioni, ovvero

- ai provvedimenti amministrativi adottati dallo Stato membro interessato nei confronti dei summenzionati centri, organismi od organizzazioni,

vengono effettuati su presentazione dei documenti comprovanti le spese sostenute e previa verifica, da parte delle autorità competenti, di tali documenti e del rispetto degli obblighi previsti.

L'organismo competente esegue i versamenti previsti ai paragrafi precedenti entro 60 giorni dal ricevimento della domanda. Tale termine può tuttavia essere sospeso in qualunque momento del periodo di 60 giorni successivo alla prima registrazione della domanda di pagamento, mediante notifica al contraente creditore che la domanda non è accettabile, in quanto il credito non è esigibile oppure la domanda non è corredata dei documenti giustificativi necessari per le domande ulteriori o ancora l'organismo competente ritiene necessario richiedere informazioni supplementari o procedere a verifiche. Il termine continua a decorrere dalla data di ricevimento delle informazioni richieste, che devono essere trasmesse entro un termine di 30 giorni. Salvo casi di forza maggiore, il ritardo nei versamenti suddetti comporta una riduzione del rimborso allo Stato membro conformemente alle modalità di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 296/96 della Commissione (5).

2. Il contratto può essere concluso solo dopo la costituzione di una cauzione pari al 15 % dell'importo massimo del finanziamento comunitario a garanzia della corretta esecuzione del contratto. Essa è costituita secondo le condizioni di cui al titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commisione (6).

Tuttavia, se il contraente è un organismo di diritto pubblico o se agisce sotto la tutela di quest'ultimo, l'organismo competente può accettare una garanzia scritta dell'autorità di tutela, equivalente alla percentuale indicata al primo comma, a condizione che detta autorità si impegni:

- a vigilare sulla corretta esecuzione degli obblighi sottoscritti e

- ad accertare che le somme ricevute siano effettivamente utilizzate per l'esecuzione degli obblighi sottoscritti.

La prova dell'avvenuta costituzione della cauzione deve pervenire all'organismo competente prima della scadenza del termine di cui al paragrafo 1, secondo comma.

3. Per esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 si intende l'esecuzione delle misure indicate nel contratto.

4. Per i contratti di durata pluriennale la cauzione è calcolata in base al valore di ciascuna quota annua del contratto.

5. Lo svincolo della cauzione è subordinato alla verifica, da parte dello Stato membro, che le azioni previste dal contratto sono state realizzate entro i termini previsti ovvero durante il periodo annuale applicabile.

6. Ogni centro, organismo od organizzazione di produttori incaricati della realizzazione delle azioni presenta allo Stato membro, entro due mesi a decorrere dal termine ultimo fissato per la realizzazione delle azioni, una relazione circostanziata sull'impiego del contributo comunitario assegnato e sui risultati delle azioni. Qualora la relazione venga presentata oltre il termine previsto di due mesi, verrà trattenuto il 3 % del contributo comunitario per azione per ogni mese iniziato dopo la scadenza di tale termine.

Articolo 6

1. Entro 30 giorni dalla firma del contratto il contraente può presentare all'organismo competente una domanda di anticipo accompagnata dalla cauzione di cui al paragrafo 3. Scaduto tale termine, l'anticipo non può più essere richiesto.

L'anticipo non può eccedere il 30 % dell'importo del finanziamento comunitario.

2. L'organismo competente deve provvedere al pagamento dell'anticipo entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. In caso di ritardo si applicano le regole di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 296/96.

3. Il pagamento dell'anticipo è subordinato alla costituzione, da parte del contraente, di una cauzione a favore dell'organismo competente pari al 110 % dell'anticipo, secondo le modalità di cui al titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85.

Tuttavia, se il contraente è un organismo di diritto pubblico o se agisce sotto la tutela di quest'ultimo, l'organismo competente può accettare una garanzia scritta dell'autorità di tutela, equivalente alla percentuale indicata al precedente comma, purché tale autorità s'impegni a versare l'importo coperto dalla garanzia nel caso in cui il diritto all'importo anticipato non sia stato stabilito.

4. Lo svincolo delle cauzioni è subordinato:

- alla trasmissione allo Stato membro interessato dei documenti comprovanti le spese effettuate;

- alla verifica della documentazione e alla constatazione che sono stati rispettati gli obblighi previsti.

Articolo 7

In caso di incameramento delle cauzioni di cui agli articoli 5 e 6 o di applicazione delle trattenute di cui all'articolo 5, paragrafo 6, i corrispondenti importi vengono detratti dalle spese del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia.

Articolo 8

1. Gli Stati membri produttori che attuano un programma applicano un sistema di controllo atto a garantire che le azioni previste dal programma, e per le quali è stato concesso un contributo, siano realizzate correttamente. A tal fine, gli Stati membri interessati effettuano:

- controlli amministrativi e contabili al fine di verificare le spese sostenute,

- controlli, in particolare controlli in loco, intesi a verificare che le azioni siano state realizzate conformemente alle disposizioni del contratto o dei provvedimenti amministrativi.

2. Gli Stati membri interessati informano la Commissione delle misure di controllo previste, contemporaneamente alla comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

La Commissione può richiedere agli Stati membri qualsiasi modifica del sistema di controllo da essa ritenuta necessaria.

3. Gli Stati membri interessati elaborano e trasmettono alla Commissione, entro il 1° ottobre successivo a ciascun ciclo di produzione, una relazione sintetica sull'attuazione del programma e sui controlli effettuati.

In tale relazione figurano una sintesi delle azioni previste e realizzate, ripartite secondo le categorie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, nonché, per ciascuna di esse, le spese sostenute e i controlli effettuati, oltre ad una valutazione dei risultati, dell'impatto ambientale e delle difficoltà riscontrate.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

(2) GU L 210 del 28. 7. 1998, pag. 32.

(3) GU L 208 del 3. 8. 1984, pag. 3.

(4) GU L 210 del 28. 7. 1998, pag. 38.

(5) GU L 39 del 17. 2. 1996, pag. 5.

(6) GU L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

Top