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Document 31999D0276

Decisione n. 276/1999/CE del Parlamento europeo del Consiglio del 25 gennaio 1999 che adotta un piano pluriennale d'azione comunitario per promuovere l'uso sicuro di Internet attraverso la lotta alle informazioni di contenuto illegale e nocivo diffuse attraverso le reti globali

OJ L 33, 6.2.1999, p. 1–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/05/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/276(1)/oj

31999D0276

Decisione n. 276/1999/CE del Parlamento europeo del Consiglio del 25 gennaio 1999 che adotta un piano pluriennale d'azione comunitario per promuovere l'uso sicuro di Internet attraverso la lotta alle informazioni di contenuto illegale e nocivo diffuse attraverso le reti globali

Gazzetta ufficiale n. L 033 del 06/02/1999 pag. 0001 - 0011


DECISIONE n. 276/1999/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL CONSIGLIO del 25 gennaio 1999 che adotta un piano pluriennale d'azione comunitario per promuovere l'uso sicuro di Internet attraverso la lotta alle informazioni di contenuto illegale e nocivo diffuse attraverso le reti globali

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 129 A, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

visto il parere del Comitato delle regioni (3),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (4),

(1) considerando che Internet offre evidenti benefici, in particolare nel settore dell'istruzione, in quanto mette nuovi strumenti a disposizione dei consumatori, abbassa le barriere alla creazione e alla distribuzione di contenuti e offre ampio accesso a fonti sempre più ricche di informazione digitale, come riconosciuto dal Consiglio e dai Rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio il 17 febbraio 1997, nella loro risoluzione relativa alle informazioni di contenuto illegale e nocivo su Internet (5);

(2) considerando, tuttavia, che i contenuti nocivi o illegali diffusi su Internet, pur limitati, potrebbero influenzare negativamente l'instaurarsi del necessario ambiente favorevole allo sviluppo di iniziative e imprese;

(3) considerando che è essenziale, per garantire che i consumatori traggano pieno vantaggio da Internet, creare un ambiente più sicuro per il suo uso contrastando l'utilizzazione illegale delle possibilità tecniche di Internet, in particolare in caso di reati contro l'infanzia e di commercio degli esseri umani o in caso di diffusione di idee razziste e xenofobe;

(4) considerando che si dovrebbe offrire ai consumatori un elevato livello di protezione; che la Comunità dovrebbe pertanto contribuirvi con un'azione specifica volta a sostenere e ad integrare le politiche attuate dagli Stati membri in materia di informazioni ai consumatori su un uso più sicuro di Internet;

(5) considerando che la promozione di sistemi di autoregolamentazione e di controllo dei contenuti all'interno del settore, lo sviluppo di sistemi di filtraggio e di classificazione forniti dal settore, una più vasta conoscenza dei servizi offerti e una maggior cooperazione internazionale tra tutte le parti interessate avranno un ruolo cruciale nel consolidamento di un ambiente più sicuro e contribuiranno a rimuovere gli ostacoli allo sviluppo e alla competitività del settore interessato;

(6) considerando che il 24 aprile 1996 il Consiglio ha chiesto alla Commissione di redigere un compendio dei problemi posti dal rapido sviluppo di Internet e di valutare, in particolare, l'opportunità di una disciplina comunitaria o internazionale;

(7) considerando che il 23 ottobre 1996 la Commissione ha trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una comunicazione relativa alle informazioni di contenuto illegale e nocivo su Internet e un Libro verde sulla tutela dei minori e della dignità umana nei servizi audiovisivi e dell'informazione;

(8) considerando che nella loro summenzionata risoluzione del 17 febbraio 1997 il Consiglio e i Rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, hanno accolto con soddisfazione la relazione del gruppo di lavoro della Commissione sulle informazioni di contenuto illegale e nocivo su Internet ed hanno chiesto agli Stati membri e alla Commissione di intraprendere una serie di azioni;

(9) considerando che nella risoluzione del 24 aprile 1997 sulla comunicazione della Commissione sulle informazioni di contenuto illegale e nocivo su Internet (6) il Parlamento europeo ha invitato gli Stati membri a rafforzare forme di cooperazione amministrativa basate su orientamenti comuni e ha invitato la Commissione a proporre, previa consultazione del Parlamento europeo, un quadro comune di autoregolamentazione a livello dell'Unione europea;

(10) considerando che la dichiarazione ministeriale, adottata alla Conferenza ministeriale internazionale sulle «Reti globali di informazione: realizzare il potenziale», tenutasi a Bonn il 6-8 luglio 1997 su iniziativa del governo tedesco, ha sottolineato il ruolo che il settore privato può assumere nella tutela degli interessi dei consumatori e nella promozione e nel rispetto degli standard etici, grazie ad efficaci sistemi di autoregolamentazione conformi al sistema giuridico e da esso sostenuti; che essa incoraggia gli operatori ad adottare sistemi di classificazione del contenuto aperti e indipendenti dalle piattaforme e a proporre servizi di classificazione adeguati alle esigenze dei vari utenti e al pluralismo culturale e linguistico europeo; che essa riconosce, inoltre, l'importanza di diffondere sicurezza e fiducia nelle reti globali d'informazione mediante il rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e attraverso la salvaguardia degli interessi della società in generale, compresi quelli dei produttori e dei consumatori;

(11) considerando che il 24 settembre 1998 il Consiglio ha adottato una raccomandazione concernente lo sviluppo della competitività dell'industria dei servizi audiovisivi e d'informazione europei attraverso la promozione di strutture nazionali volte a raggiungere un livello comparabile e efficace di tutela dei minori e della dignità umana (7), in prosieguo denominata raccomandazione sulla tutela dei minori e della dignità umana; che il presente piano d'azione sarà attuato in stretto coordinamento con la raccomandazione del Consiglio;

(12) considerando che la collaborazione degli operatori del settore nell'adozione di sistemi volontari di autoregolamentazione può contribuire efficacemente a limitare il flusso di informazioni illegali su Internet;

(13) considerando che il coordinamento a livello europeo di organismi rappresentativi e di autoregolamentazione è essenziale per l'efficacia sul piano europeo di tali sistemi; che, a tale scopo, andrebbero incoraggiati sistemi di autoregolamentazione dell'industria, che includano organismi rappresentativi dei fornitori, dei consumatori e degli utenti dei servizi su Internet, e codici di condotta efficaci nell'ambito del vigente quadro normativo e, ove necessario, andrebbero messi a disposizione del pubblico dispositivi di segnalazione («hot-line») che consentano agli utenti di segnalare i contenuti da essi ritenuti illegali;

(14) considerando che gli eventuali dispositivi di segnalazione («hot-line») dovrebbero sostenere e promuovere le misure adottate dagli Stati membri; che si dovrebbero evitare inutili ripetizioni; che, ove possibile, si potrebbero istituire dispositivi di segnalazione («hot-line») in collaborazione con le autorità preposte all'applicazione della legge degli Stati membri; che la responsabilità di perseguire e punire i responsabili dei contenuti illegali resterebbe di competenza delle autorità nazionali preposte all'applicazione della legge;

(15) considerando che è necessario promuovere la messa a disposizione dei consumatori, a livello europeo, di meccanismi di filtraggio e la creazione di sistemi di classificazione, come la Piattaforma per la selezione contenutistica del materiale Internet [Platform for Internet Content Selection (PICS)] lanciata dal consorzio internazionale World-Wide-Web col sostegno della Comunità;

(16) considerando che andrebbero incoraggiate le attività di sensibilizzazione svolte negli Stati membri e che dovrebbero avere un valore aggiunto europeo, per far comprendere agli utenti opportunità e inconvenienti di Internet e diffondere l'uso dei servizi forniti dal settore; che, soprattutto, genitori, insegnanti e consumatori andrebbero adeguatamente informati in modo da poter sfruttare pienamente i software di controllo parentale e i sistemi di classificazione; che ci vorrebbe un piano pluriennale d'azione per promuovere l'uso sicuro di Internet («Piano d'azione»);

(17) considerando che è essenziale avviare attività di cooperazione con organizzazioni internazionali e paesi terzi, al fine di applicare il presente piano d'azione anche oltre i confini dell'Unione Europea, dato che il carattere globale dei problemi sollevati da Internet richiede soluzioni globali;

(18) considerando che qualsiasi azione politica sui contenuti dovrebbe essere complementare alle attuali iniziative nazionali e comunitarie, come sottolinea in particolare il piano d'azione della Commissione «La via europea verso la società dell'informazione - Piano d'azione», e dovrebbe essere attuata in sinergia con altre attività comunitarie in materia, come il programma INFO 2000 (8), con i programmi di ricerca comunitaria (programmi di tecnologica avanzata, servizi di comunicazione avanzati, telematica), con le azioni e le iniziative comunitarie a favore dell'istruzione, della formazione, della cultura, delle PMI e con i fondi strutturali;

(19) considerando che le attività contemplate dal presente piano d'azione dovrebbero tenere conto del lavoro effettuato nel settore della giustizia e degli affari interni;

(20) considerando che andrebbero continuamente e sistematicamente seguiti i progressi del presente piano d'azione per adeguarlo agli eventuali sviluppi del mercato dei contenuti audiovisivi e multimediali; che, a tempo debito, tali progressi andrebbero sottoposti ad un esame indipendente per avere l'informazione di base necessaria ad individuare gli obiettivi delle future azioni in materia di politica dei contenuti; che al termine del presente piano d'azione andrebbe effettuata una valutazione finale dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi stabiliti nella presente decisione;

(21) considerando che, in ossequio al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 3 B del trattato, gli obiettivi delle azioni proposte possono, a causa del carattere transnazionale delle problematiche toccate, essere meglio realizzati a livello comunitario;

(22) considerando che il presente piano d'azione dovrebbe avere una durata di quattro anni, in modo da consentire l'attuazione delle azioni necessarie al conseguimento degli obiettivi fissati;

(23) considerando che la presente decisione stabilisce, per tutta la durata del piano d'azione, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio, nel quadro della procedura di bilancio annuale, il riferimento principale ai sensi del punto 1 della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995 (9),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Viene adottato il piano pluriennale d'azione comunitaria per promuovere l'uso sicuro di Internet («il piano d'azione»), come descritto nell'allegato I.

2. Il piano d'azione ha una durata di quattro anni, dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2002.

3. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del piano d'azione per il periodo dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2002 è fissato in 25 milioni di euro.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

Una ripartizione indicativa delle spese figura nell'allegato II.

Articolo 2

Il piano d'azione ha l'obiettivo di promuovere l'uso sicuro di Internet e di incoraggiare a livello europeo un ambiente favorevole allo sviluppo del settore relativo.

Articolo 3

Per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 2, vengono intraprese, sotto la guida della Commissione, le azioni sottoelencate, che sostengono e promuovono le misure nazionali e che sono corrispondenti alle linee d'azione di cui all'allegato I e ai mezzi per attuare il piano d'azione, di cui all'allegato III:

- promozione di sistemi di autoregolamentazione da parte degli operatori del settore e di controllo dei contenuti (che si occupino ad esempio di contenuti quali la pornografia infantile o di contenuti che istighino all'odio basato su differenze di razza, sesso, religione, nazionalità o origine etnica);

- stimoli a fornire da parte degli operatori del settore di sistemi di filtraggio e di classificazione che consentano a genitori ed insegnanti di selezionare contenuti adeguati ai minori sotto la loro tutela e agli adulti di decidere a quale contenuto legale essi vogliano accedere, e che tengano conto del pluralismo linguistico e culturale;

- diffusione tra gli utenti, soprattutto genitori, insegnanti e bambini, dell'informazione sui servizi offerti dall'industria, affinché essi possano meglio comprendere le opportunità di Internet e trarne vantaggio;

- azioni di sostegno quali la valutazione delle implicazioni giuridiche;

- attività che stimolino la cooperazione internazionale nei settori di cui sopra;

- altre azioni che assecondino gli obiettivi elencati nell'articolo 2.

Articolo 4

1. La Commissione è responsabile dell'attuazione del piano d'azione.

2. La procedura di cui all'articolo 5 viene applicata:

- al programma di lavoro, comprese tutte le spese per le attività di cui all'allegato III, punto 9,

- alla ripartizione delle spese di bilancio,

- ai criteri e al contenuto degli inviti a presentare proposte,

- alla valutazione dei progetti per il finanziamento comunitario in seguito all'invito a presentare proposte e all'importo stimato del contributo comunitario per ciascun progetto, ove questo sia pari o superiore a 300 000 euro,

- alle misure relative alla valutazione del programma,

- a qualsiasi deroga alle norme di cui all'allegato III,

- alla partecipazione a progetti da parte di persone giuridiche di paesi terzi e di organizzazioni internazionali di cui all'articolo 7, paragrafo 3,

- ad altre azioni che dovessero essere intraprese ai sensi dell'ultimo trattino dell'articolo 3.

3. Qualora, a norma del paragrafo 2, quarto trattino, l'importo del contributo comunitario sia inferiore a 300 000 euro, la Commissione informa il comitato di cui all'articolo 5 in merito ai progetti e al risultato della loro valutazione.

4. La Commissione tiene regolarmente informato il comitato di cui all'articolo 5 dei progressi compiuti nell'attuazione complessiva del programma.

Articolo 5

La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.

La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 6

1. Al fine di garantire l'uso efficace dell'aiuto comunitario, la Commissione si assicura che le azioni intraprese nell'ambito della presente decisione siano subordinate ad un'effettiva stima preliminare, a un controllo e a una valutazione successiva.

2. Durante l'esecuzione dei progetti e dopo la loro ultimazione, la Commissione valuta le modalità di attuazione e l'impatto della loro esecuzione per stabilire se gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti.

3. I beneficiari selezionati presentano alla Commissione una relazione annuale.

4. Dopo due anni e alla fine del piano d'azione la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni, dopo averla fatta esaminare dal comitato di cui all'articolo 5, una relazione di valutazione sui risultati ottenuti nell'esecuzione delle linee d'azione di cui all'allegato I. Detta relazione presenta altresì conclusioni generali applicabili a tutte le categorie di contenuti illegali. In base a tali risultati la Commissione può presentare proposte per correggere l'orientamento del piano d'azione.

Articolo 7

1. Possono partecipare al presente piano d'azione, nel rispetto delle disposizioni previste nell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), le persone giuridiche stabilite negli Stati dell'EFTA membri del SEE.

2. La partecipazione, compresa quella ai programmi comunitari, può essere estesa alle persone giuridiche stabilite nei paesi associati dell'Europa centrale e orientale, nel rispetto delle condizioni concordate nei protocolli addizionali degli accordi di associazione, compresi gli accordi finanziari.

La partecipazione può essere estesa alle persone giuridiche stabilite a Cipro sulla base di stanziamenti supplementari, secondo le stesse norme applicate agli Stati EFTA membri del SEE, secondo le procedure da convenire con tale paese.

3. La partecipazione può essere estesa, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 5 e senza il beneficio di contributi finanziari da parte della Comunità previsti dal presente piano d'azione, a persone giuridiche stabilite in altri paesi terzi e ad organizzazioni internazionali, se tale partecipazione contribuisce effettivamente all'attuazione del piano d'azione e tenendo presente il principio del mutuo interesse.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 25 gennaio 1999

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

J. M. GIL-ROBLES

Per il Consiglio

Il Presidente

J. FISCHER

(1) GU C 48 del 13.2.1998, pag. 8 e GU C 324 del 22.10.1998, pag. 6.

(2) GU C 214 del 10. 7. 1998, pag. 29.

(3) GU C 251 del 10. 8. 1998, pag. 51.

(4) Parere del Parlamento europeo del 2 luglio 1998 (GU C 226 del 20.7.1998, pag. 33), posizione comune del Consiglio del 24 settembre 1998 (GU C 360 del 23.11.1998, pag. 83) e decisione del Parlamento europeo del 17 novembre 1998 (GU C 379 del 7.12.1998). Decisione del Consiglio del 21 dicembre 1998.

(5) GU C 70 del 6. 3. 1997, pag. 1.

(6) GU C 150 del 19. 5. 1997, pag. 38.

(7) GU L 270 del 7. 10. 1998, pag. 48.

(8) Decisione 96/339/CE del Consiglio, del 20 maggio 1996, che adotta un programma comunitario pluriennale per favorire lo sviluppo di un'industria europea dei contenuti multimediali e per promuovere l'impiego dei contenuti multimediali nell'emergente società dell'informazione (INFO 2000) (GU L 129 del 30.5.1996, pag. 24).

(9) GU C 102 del 4. 4. 1996, pag. 4.

ALLEGATO I

PIANO PLURIENNALE D'AZIONE COMUNITARIO PER PROMUOVERE L'USO SICURO DI INTERNET

LINEE D'AZIONE

Le linee d'azione, insieme alla raccomandazione concernente la tutela dei minori e della dignità umana, sono un mezzo per attuare l'approccio europeo all'uso sicuro di Internet, basato sull'autoregolamentazione del settore, sul filtraggio, sulla classificazione e sulla sensibilizzazione. Un sostegno deciso a tale approccio è stato dato dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dagli Stati membri, nonché nel più ampio contesto europeo della dichiarazione di Bonn, sottoscritta dai ministri di 29 paesi europei.

Le linee d'azione hanno i seguenti obiettivi:

- invitare i soggetti interessati (operatori, utenti) a sviluppare e applicare adeguati sistemi di autoregolamentazione;

- incentivare gli sviluppi sostenendo le dimostrazioni e stimolando l'applicazione di soluzioni tecniche;

- avvisare e informare genitori e insegnanti, soprattutto attraverso le loro rispettive associazioni;

- stimolare la cooperazione e lo scambio di esperienze e delle migliori pratiche a livello europeo e internazionale;

- promuovere il coordinamento a livello europeo e tra i soggetti interessati;

- garantire la compatibilità tra l'approccio seguito in Europa e quello seguito altrove.

1. Linea d'azione 1. Creare un ambiente sicuro

La cooperazione degli operatori del settore e un sistema di autoregolamentazione pienamente funzionante rappresentano elementi essenziali per limitare il flusso di informazioni illegali su Internet.

1.1. Creare una rete europea di hot-line

Un modo efficace per limitare la circolazione di materiale illegale è quello di istituire una rete europea di centri (detti «hot-line») che consentano agli utenti di segnalare contenuti da essi incontrati su Internet e ritenuti illegali. Perseguire e punire i responsabili dei contenuti illegali resta di competenza delle autorità nazionali incaricate dell'applicazione della legge, mentre la hot-line si limita a rivelare l'esistenza del materiale illegale al fine di limitarne la circolazione. Vanno anche rispettate le differenze tra le culture e i sistemi giuridici nazionali.

Attualmente le hot-line esistono soltanto in pochi Stati membri. Occorre stimolare la loro istituzione in modo da ottenere una copertura geografica e linguistica a livello di Unione europea. Andranno anche attivati meccanismi di scambio delle informazioni tra hot-line nazionali e tra la rete europea e le hot-line di paesi terzi.

Perché tale rete sviluppi pienamente le sue potenzialità, è necessario migliorare la cooperazione tra l'industria e le autorità preposte all'applicazione della legge, garantire copertura e collaborazione a livello europeo ed aumentare l'efficienza mediante scambi di informazioni e di esperienze.

Per le organizzazioni partecipanti (20-25) l'azione avrà la forma di un invito a presentare proposte volte a istituire una rete europea di hot-line, collegata a reti analoghe di paesi terzi, a sviluppare approcci comuni e a stimolare il trasferimento di know-how e delle migliori pratiche.

Le organizzazioni partecipanti saranno coadiuvate da un gruppo rappresentativo di esponenti dell'industria (fornitori di accessi e di servizi, operatori di telecomunicazioni e di hot-line nazionali) e di utenti. Esse dovranno dar prova di capacità previsionale e di innovazione soprattutto nelle loro relazioni con le autorità nazionali preposte all'applicazione della legge.

1.2. Incoraggiare l'autoregolamentazione e i codici di condotta

Affinché l'industria possa contribuire efficacemente a limitare il flusso di informazioni di contenuto illegale o nocivo, è importante anche incoraggiare le imprese a sviluppare l'autoregolamentazione attraverso una collaborazione con le altre parti interessate. I meccanismi di autoregolamentazione devono assicurare un elevato livello di protezione e affrontare la questione della rintracciabilità.

Data la natura transnazionale delle reti di comunicazione, l'efficacia delle misure di autoregolamentazione verrà potenziata, a livello di Unione europea, coordinando le iniziative nazionali tra gli organismi responsabili della loro attuazione.

Questa linea d'azione svilupperà orientamenti a livello europeo per codici di condotta allo scopo di trovare il consenso e l'appoggio necessari alla loro applicazione. Mediante un bando di gara verranno selezionate organizzazioni che assistano gli organismi di autoregolamentazione a sviluppare e ad applicare codici di condotta. Parallelamente alla definizione dei codici di condotta, sarà promosso un sistema di marchi visibili «sito di qualità» onde consentire agli utenti di individuare i fornitori di servizi internet che aderiscono a detti codici. Verranno adottate misure per seguire attentamente i progressi, in stretto coordinamento con (a promozione di orientamenti comuni per l'attuazione, a livello nazionale, di un quadro di autoregolamentazione come richiesto dalla raccomandazione del Consiglio sulla tutela dei minori e della dignità umana.

2. Linea d'azione 2. Sviluppare sistemi di filtraggio e di classificazione

Per l'uso sicuro di Internet è importante che il suo contenuto sia facilmente identificabile. Ciò può essere realizzato grazie a sistemi di classificazione che descrivono il contenuto secondo schemi generalmente riconosciuti (in cui, per esempio, voci come sesso o violenza sono classificate secondo una scala) e a sistemi di filtraggio che consentono all'utente di selezionare il contenuto desiderato. Le classificazioni possono essere allegate dall'estensore del contenuto o da appositi servizi terzi. Esistono numerosi sistemi di filtraggio e di classificazione possibili. Tuttavia, il loro livello di sofisticazione è ancora basso e finora nessuno ha raggiunto una «massa critica» tale da garantire agli utenti che il contenuto cui sono interessati e quello che vogliono evitare venga classificato adeguatamente e che un contenuto perfettamente innocuo non sia bloccato. Bassa è anche la diffusione di tali sistemi presso i fornitori di contenuti e gli utenti europei.

Questa linea d'azione si concentrerà sulla dimostrazione delle potenzialità e dei limiti dei sistemi di filtraggio e di valutazione in condizioni reali, con l'obiettivo di incoraggiare sistemi europei e di familiarizzare gli utenti al loro impiego. Tali sistemi, sviluppati con la piena collaborazione di rappresentanti dell'industria, consumatori e utenti, devono essere compatibili e interoperabili a livello internazionale.

2.1. Dimostrare i benefici dei sistemi di filtraggio e di classificazione

Verranno incentivati sistemi di classificazione che siano compatibili a livello internazionale e che soddisfino requisiti europei e in cui il filtraggio e la classificazione siano tali da offrire opzioni praticabili a utenti, genitori e insegnanti. Per raggiungere la massa critica, occorre un'ampia copertura dei siti. Verrà pertanto incoraggiata la classificazione effettuata dai fornitori di contenuti mentre quella effettuata da terze parti indipendenti, con approcci standard, è adatta ai casi in cui il fornitore non qualifichi adeguatamente il contenuto. È necessario soddisfare requisiti specifici degli utenti professionali, istituzionali e del mondo dell'istruzione e quelli degli utenti finali non soddisfatti dai sistemi di classificazione dei fornitori di contenuti.

In seguito ad un invito a presentare proposte, i progetti selezionati dovranno convalidare i sistemi di classificazione rispetto ai contenuti europei, per incoraggiarne l'integrazione nel processo di creazione del contenuto e dimostrare i benefici delle soluzioni tecniche. Ne verrà sottolineata l'utilità e la praticabilità in situazioni «reali» in cui operi un campione rappresentativo di utenti tipici. Potrebbero essere altresì comprese prove sulla sicurezza dei software di filtraggio contro i tentativi di aggiramento o di disattivazione.

Un secondo invito mirerà in particolare a convalidare e dimostrare i sistemi di classificazione di terzi.

Per ottenere il massimo beneficio dai progetti di dimostrazione, è necessario misurare il loro impatto e garantire la diffusione europea dei loro risultati. La valutazione dei progetti di dimostrazione e di diffusione dei risultati sarà oggetto di un apposito bando di gara.

I progetti di dimostrazione di questa linea d'azione possono dare un notevole contributo alle azioni di sensibilizzazione da attuare nell'ambito della linea d'azione 3.

Ai progetti di dimostrazione parteciperanno gli operatori del settore (organismi di autoregolamentazione, fornitori di accessi e di servizi, fornitori di contenuti, operatori di rete, produttori di software), utenti, consumatori, gruppi di tutela dei diritti civili e organismi statali incaricati della regolamentazione dell'industria e dell'applicazione della legge.

2.2. Facilitare l'intesa a livello internazionale sui sistemi di classificazione

La cooperazione internazionale tra gli operatori e le altre parti interessate dell'UE e dei suoi partner in altre parti del mondo è particolarmente necessaria nel campo della classificazione, per poter garantire l'interoperabilità.

Presso diversi organismi, sono già in corso lavori sui protocolli e sulla progettazione di un sistema di classificazione che soddisfi i vari requisiti. Perché l'Europa possa farsi ascoltare in sede internazionale, verranno organizzati appositi incontri di concertazione.

3. Linea d'azione 3. Incoraggiare le azioni di sensibilizzazione

Un pubblico sempre più vasto si accosta a Internet e beneficia dei nuovi servizi. Ma esiste, allo stesso tempo, un'incertezza su come affrontare i molteplici aspetti della comunicazione via rete; genitori, insegnanti e minori devono essere al corrente delle potenzialità e degli inconvenienti di Internet ma non sempre conoscono i mezzi per proteggere i minori dai contenuti indesiderati. Le azioni di sensibilizzazione contribuiscono ad aumentare la sicurezza e la fiducia di genitori e insegnanti nell'uso sicuro di Internet da parte dei minori.

La sensibilizzazione è anche il necessario complemento delle linee d'azione 1 e 2, perché autoregolamentazione e sistemi di filtraggio e classificazione da parte degli operatori sono iniziative fruttuose solo se utenti e potenziali utenti ne sono a conoscenza.

Il Parlamento europeo ha invitato a lanciare una campagna europea e un programma di informazione e sensibilizzazione, finanziati dal bilancio comunitario, per informare genitori e persone a contatto con l'infanzia (insegnanti, operatori sociali, ecc.) sul modo migliore (anche sotto l'aspetto tecnico) di tutelare i minori contro contenuti che potrebbero risultare nocivi al loro sviluppo, al fine di garantirne il benessere.

L'azione europea, basata sulle azioni avviate dagli Stati membri, contribuirà a rafforzare le sinergie, in particolare attraverso scambi di informazioni e di esperienze. Il piano d'azione avvierà iniziative di sensibilizzazione fondate sulla diffusione dell'informazione dai fornitori di accessi verso i clienti e svilupperà altresì materiali per uso scolastico.

Le iniziative di sensibilizzazione trarranno vantaggio da quelle inserite in altri programmi, in particolare MIDAS-NET, che fa parte di INFO 2000. In presenza di più opzioni equivalenti per la distribuzione di informazioni ai gruppi destinatari, verrà scelta quella con il miglior rapporto costi efficacia. Ogni qualvolta ciò sia possibile e opportuno, dovrebbe essere data priorità alla distribuzione elettronica.

L'azione avverrà in due fasi. Nella prima, si identificherà il modo migliore per conseguire gli obiettivi. Nella seconda, «organismi moltiplicatori» negli Stati membri, come associazioni di consumatori e altre simili, verranno assistiti nell'attuazione dell'azione a livello nazionale.

3.1. Preparare il terreno alle azioni di sensibilizzazione

Nella prima fase verrà lanciato un invito a presentare proposte per un'azione preparatoria che identificherà gli «organismi moltiplicatori» nonché i canali, i media e i contenuti più appropriati per raggiungere il pubblico interessato, preparare il materiale di base, adattarlo alle specificità linguistiche e culturali e tener conto dei risultati dei progetti di dimostrazione della linea d'azione 2, che daranno un prezioso contributo alle azioni di sensibilizzazione. Verrà preparato anche un piano d'attuazione.

I destinatari sono i genitori e gli insegnanti. L'azione coinvolgerà l'industria (fornitori di servizi Internet, fornitori di contenuti) e gli «organismi moltiplicatori», come le associazioni dei consumatori e il settore dell'istruzione.

3.2. Incoraggiare azioni di sensibilizzazione su vasta scala

Un secondo invito a presentare proposte selezionerà iniziative di follow-up, finanziate dalla Comunità, in tutti gli Stati membri, servendosi degli «organismi moltiplicatori» nonché dei canali, dei media e dei contenuti identificati nell'azione preparatoria. Scopo dell'azione è rendere consapevoli gli adulti (genitori e insegnanti) delle potenzialità e degli inconvenienti di Internet, nonché dei modi per identificare i contenuti utili e bloccare quelli dannosi.

Le azioni saranno adeguate alle esigenze degli Stati membri e potranno differire a seconda delle dimensioni, della popolazione, del grado di penetrazione di Internet di questi ultimi. Le azioni saranno di due tipi: quelle centrate sugli insegnanti e sul settore dell'istruzione e quelle destinate al grande pubblico (genitori e bambini).

Le azioni mirate agli insegnanti potrebbero comprendere gruppi di lavoro nonché la preparazione e distribuzione di specifici materiali stampati o multimediali ad un vasto campione rappresentativo della categoria. Potranno essere organizzati una serie di netday manifestazioni per la sensibilizzazione degli utenti - in collaborazione con il piano d'azione «Apprendere nelle società dell'informazione», largamente sostenuto dagli operatori del settore. Le tipiche azioni per il grande pubblico comprenderanno: creazione di siti web, distribuzione di materiale informativo nelle scuole, attraverso fornitori di accessi, negozi e altri punti di vendita di computer, distribuzione di CD-ROM attraverso riviste specializzate. Informazioni più specifiche possono essere fornite contestualmente all'acquisto di apparecchiature o software per l'accesso alle reti ovvero essere date a nuovi abbonati dai fornitori di accesso Internet. Per l'azione di sensibilizzazione saranno usati anche i media tradizionali (stampa, televisione), con campagne pubblicitarie e pacchetti informativi destinati a giornalisti. Sfruttando la piattaforma della Rete europea delle scuole, istituita con l'appoggio dei ministri dell'istruzione degli Stati membri, verranno create e mantenute speciali pagine web.

Scopo del sostegno comunitario è di incentivare la sensibilizzazione su vasta scala, di fornire un coordinamento complessivo e uno scambio di esperienze, in modo da trarre insegnamento continuo dai risultati dell'azione (per esempio, aggiornando il materiale distribuito). Il finanziamento comunitario non supererà generalmente un terzo dei costi ammissibili. L'uso delle reti esistenti permetterà di risparmiare sui costi ma sarà necessario un finanziamento supplementare per produrre il relativo contenuto.

4. Linea d'azione 4. Azioni di sostegno

4.1. Implicazioni giuridiche

Internet funziona su base globale. Il diritto opera su base territoriale - nazionale o dell'Unione europea, nel caso del diritto comunitario. Le altre linee di azione risulteranno più efficaci se si affrontano le questioni giuridiche non trattate da altre iniziative comunitarie, come quelle della legge e delle procedure applicabili.

Se necessario, potrebbe essere organizzata, secondo la procedura di cui all'articolo 5, una gara d'appalto per valutare le questioni giuridiche sollevate dal contenuto o dall'uso di Internet.

4.2. Coordinamento con iniziative internazionali analoghe

La raccomandazione concernente la tutela dei minori e della dignità umana invita la Commissione a promuovere la cooperazione internazionale nei vari campi contemplati da detta raccomandazione, soprattutto mettendo in comune esperienze e pratiche esemplari tra gli operatori e le altre parti interessate nell'UE e in altre parti del mondo. È perciò necessario garantire coerenza tra l'azione europea e analoghe iniziative in altre parti del mondo. Incontri regolari di concertazione potranno essere d'aiuto in questo senso.

Una conferenza internazionale, decisa secondo la procedura di cui all'articolo 5, potrebbe consentire di condividere l'esperienza acquisita tramite le linee d'azione con gli attori interessati in Europa e altrove. Essa potrebbe trattare tutte le questioni affrontate dal piano d'azione e riunire operatori del settore (organismi di autoregolamentazione, fornitori di accessi e di servizi, fornitori di contenuti, operatori di reti, produttori di software), utenti, consumatori, gruppi di tutela dei diritti civili e organismi statali incaricati della regolamentazione del settore e dell'applicazione della legge. Una siffatta conferenza potrebbe inoltre essere funzionale alla diffusione dei risultati del piano d'azione.

La conferenza dovrebbe sviluppare i risultati delle altre conferenze svoltesi su temi connessi, evitando quindi doppioni.

La Commissione consulterà il comitato di cui all'articolo 5 prima di organizzare siffatta conferenza.

4.3. Impatto delle misure comunitarie

Naturalmente, è essenziale valutare approfonditamente se gli obiettivi del piano d'azione e della raccomandazione sono stati raggiunti. Emergerebbero in tal modo anche altre misure che potrebbero essere adottate dagli operatori, dalle Istituzioni comunitarie, dagli Stati membri e dai rappresentanti dei consumatori. La valutazione verrà effettuata insieme a quella sulle misure a favore della tutela dei minori e della dignità umana previste dalla raccomandazione concernente la tutela dei minori e della dignità umana e sarà lanciata attraverso un bando di gara.

ALLEGATO II

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ALLEGATO III

I MEZZI PER ATTUARE IL PIANO D'AZIONE

1. La Commissione metterà in pratica il piano d'azione nel rispetto dei contenuti tecnici di cui all'allegato I.

2. Il piano d'azione sarà attuato attraverso azioni indirette e ovunque possibile sulla base di una ripartizione delle spese. Il contributo finanziario della Comunità non supererà il minimo considerato necessario per un progetto e sarà concesso, in linea di massima, solo se il progetto incontra ostacoli di ordine finanziario che non possono essere superati in altro modo. Inoltre, il contributo finanziario della Comunità normalmente non eccederà il 50 % del costo del progetto, tranne che in casi eccezionali debitamente giustificati.

3. La selezione dei progetti a costi ripartiti avverrà di norma secondo l'usuale procedura degli inviti a presentare proposte pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il contenuto degli inviti sarà definito in stretta consultazione con gli appositi esperti e secondo la procedura descritta nella decisione. Principale criterio di selezione dei progetti presentati sarà il contributo che essi potranno offrire al raggiungimento degli obiettivi del piano d'azione.

4. Se del caso, occorrerà allegare alla domanda di sostegno comunitario un piano finanziario che elenchi tutte le voci del finanziamento dei progetti, compreso il sostegno finanziario chiesto alla Comunità e i crediti o le sovvenzioni chiesti o ottenuti presso altre fonti.

5. La Commissione può anche applicare un piano di finanziamento più flessibile di quello previsto dagli inviti di cui sopra, al fine di incentivare forme di collaborazione, soprattutto tra PMI e organismi delle regioni meno favorite, e misure a lungo termine contro le informazioni di contenuto illegale o dannoso su Internet. Il piano può essere messo in vigore su base permanente.

6. In casi eccezionali, la Commissione provvede ad esaminare proposte di progetti non richiesti, relativi a misure particolarmente urgenti dovute a mutamenti tecnologici che richiedono un cambiamento dell'azione.

7. Le norme dettagliate delle procedure di cui ai punti 5 e 6 verranno applicate ai sensi dell'articolo 5 della presente decisione e dei regolamenti finanziari della Commissione. Esse saranno pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

8. I progetti interamente finanziati dalla Commissione nel quadro di contratti per studi o servizi saranno banditi pubblicamente ai sensi dei regolamenti finanziari. La trasparenza sarà ottenuta consultando gruppi esterni di esperti (il gruppo di lavoro Internet e il gruppo consultivo giuridico) e diffondendo le azioni di sensibilizzazione attraverso i canali informativi della Commissione.

9. Nel corso del piano d'azione, la Commissione intraprenderà anche attività preparatorie, di accompagnamento e di sostegno tese al raggiungimento degli obiettivi generali del piano d'azione e di quelli specifici di ogni linea d'azione. Tali attività comprendono: studi e sostegno degli scopi generali del piano d'azione; azioni preliminari in preparazione di attività future; misure per facilitare la partecipazione alle iniziative del piano d'azione nonché l'accesso ai risultati da esse prodotti.

10. Tutti i progetti che ricevono un contributo finanziario sono tenuti a evidenziare un riconoscimento del contributo ottenuto.

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