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Document 31998R0906

Regolamento (CE) n. 906/98 del Consiglio del 27 aprile 1998 che stabilisce le norme generali per l'importazione di olio d'oliva originario della Tunisia

OJ L 128, 30.4.1998, p. 20–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999; abrogato da 399R2798

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/906/oj

31998R0906

Regolamento (CE) n. 906/98 del Consiglio del 27 aprile 1998 che stabilisce le norme generali per l'importazione di olio d'oliva originario della Tunisia

Gazzetta ufficiale n. L 128 del 30/04/1998 pag. 0020 - 0020


REGOLAMENTO (CE) N. 906/98 DEL CONSIGLIO del 27 aprile 1998 che stabilisce le norme generali per l'importazione di olio d'oliva originario della Tunisia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 3 del protocollo n. 1 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, sottoscritto il 17 luglio 1995, ha previsto la riscossione di un dazio doganale all'importazione pari a 7,81 ecu per 100 chilogrammi per ogni campagna, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 1999, limitatamente ad un quantitativo di 46 000 tonnellate per campagna di olio d'oliva non trattato dei codici NC 1509 10 10 e 1509 10 90, interamente ottenuto in Tunisia e direttamente trasportato da tale paese nella Comunità;

considerando che con il regolamento (CE) n. 447/96 (1) il Consiglio ha previsto misure speciali per l'importazione di olio d'oliva originario della Tunisia applicabili fino all'entrata in vigore dell'accordo euromediterraneo di associazione sottoscritto con la Tunisia; che, poiché detto accordo entra in vigore il 1° marzo 1998, occorre abrogare formalmente il regolamento precitato;

considerando che con il regolamento (CE) n. 2004/97 (2) il Consiglio ha previsto talune norme di applicazione per il regime speciale all'importazione di olio d'oliva originario della Tunisia, norme che non si applicano più in seguito all'entrata in vigore dell'accordo euromediterraneo di associazione sottoscritto con la Tunisia; che, pertanto, occorre altresì abrogare formalmente il regolamento precitato;

considerando che, secondo le previsioni, la situazione dell'approvvigionamento del mercato comunitario dell'olio d'oliva consente lo smercio del suddetto quantitativo senza rischi di perturbazione di detto mercato, a condizione che le importazioni non siano concentrate in un breve periodo di ogni campagna; che, pertanto, al fine di garantire la corretta applicazione del regime dei contingenti, è necessario affidare alla Commissione la gestione del regime stesso,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il contingente tariffario, per il quale è previsto un dazio doganale di 7,81 ecu per 100 chilogrammi, relativo all'importazione di 46 000 tonnellate per campagna di olio d'oliva non trattato dei codici NC 1509 10 10 e 1509 10 90, interamente ottenuto in Tunisia e direttamente trasportato da tale paese nella Comunità, è aperto e gestito dalla Commissione conformemente alle modalità fissate secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (3).

2. I titoli di importazione rilasciati a norma del regolamento (CE) n. 447/96 per la campagna 1997/1998 sono presi in considerazione nell'ambito della gestione del contingente di cui al paragrafo 1 per questo stesso periodo.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 447/96 e il regolamento (CE) n. 2004/97 sono abrogati.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° marzo 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 aprile 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

R. COOK

(1) GU L 62 del 13. 3. 1996, pag. 1.

(2) GU L 284 del 16. 10. 1997, pag. 9.

(3) GU 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1581/96 (GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 11).

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