EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998L0091

Direttiva 98/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 1998 riguardante i veicoli a motore e i loro rimorchi destinati al trasporto di merci pericolose su strada e che modifica la direttiva 70/156/CEE relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

OJ L 11, 16.1.1999, p. 25–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 004 P. 239 - 250
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 004 P. 239 - 250
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 004 P. 239 - 250
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 004 P. 239 - 250
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 004 P. 239 - 250
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 004 P. 239 - 250
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 004 P. 239 - 250
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 004 P. 239 - 250
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 004 P. 239 - 250
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 006 P. 201 - 213
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 006 P. 201 - 213
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 003 P. 48 - 59

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; abrogato da 32009R0661

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/91/oj

31998L0091

Direttiva 98/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 1998 riguardante i veicoli a motore e i loro rimorchi destinati al trasporto di merci pericolose su strada e che modifica la direttiva 70/156/CEE relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Gazzetta ufficiale n. L 011 del 16/01/1999 pag. 0025 - 0036


DIRETTIVA 98/91/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 dicembre 1998 riguardante i veicoli a motore e i loro rimorchi destinati al trasporto di merci pericolose su strada e che modifica la direttiva 70/156/CEE relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (3),

vista la direttiva 94/55/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada (4), che recepisce nel diritto comunitario l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (accordo ADR),

considerando che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale deve essere assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando che, per raggiungere questo obiettivo, è necessario armonizzare completamente le prescrizioni tecniche relative ai veicoli destinati al trasporto di merci pericolose su strada;

considerando che si dovrebbero eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi relativamente alle disposizioni sull'omologazione CE dei veicoli destinati al trasporto di merci pericolose su strada per consentire all'organizzazione del mercato in questione di operare agevolmente;

considerando che è pertanto necessario armonizzare, nel quadro del mercato interno, le norme sui mezzi di trasporto delle merci pericolose su strada;

considerando che è necessario armonizzare le procedure di omologazione degli Stati membri;

considerando che la presente direttiva è una delle direttive particolari a cui occorre attenersi per conformarsi al procedimento di omologazione CE istituito dalla direttiva 70/156/CEE (5) e per garantire la conformità dei veicoli alle prescrizioni della procedura di omologazione CE istituita da tale direttiva; che, di conseguenza, le disposizioni della direttiva 70/156/CEE relative ai veicoli si applicano alla presente direttiva;

considerando che, in particolare, l'articolo 3, paragrafo 4, e l'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 70/156/CEE richiedono che ciascuna direttiva particolare sia corredata da una scheda informativa contenente i pertinenti punti dell'allegato I di tale direttiva, nonché da una scheda di omologazione basata sull'allegato VI della medesima, per consentire il trattamento informatico dell'omologazione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva si applica ai veicoli delle categorie «N» ed «O», quali definiti all'articolo 2 e all'allegato II della direttiva 70/156/CEE, destinati al trasporto di merci pericolose su strada all'interno degli Stati membri o tra gli Stati membri.

L'ambito d'applicazione, le definizioni, la classificazione e le prescrizioni relativi a tali rimorchi e alle disposizioni amministrative per l'omologazione CE sono indicati negli allegati I e II della presente direttiva.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

- merci pericolose, le materie ed i prodotti di cui all'articolo 2 della direttiva 94/55/CE;

- trasporto, qualsiasi operazione di trasporto su strada, secondo la definizione di cui all'articolo 2 della direttiva 94/55/CE.

Articolo 3

La direttiva 70/156/CEE è modificata con l'inserimento:

a) della seguente voce nell'allegato I:

>INIZIO DI UN GRAFICO>

«14. DISPOSIZIONI SPECIALI PER I VEICOLI DESTINATI AL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE

14.1. Equipaggiamento elettrico in base alla direttiva 94/55/CE

14.1.1. Protezione contro il surriscaldamento dei conduttori:

14.1.2. Tipo di disgiuntore:

14.1.3. Tipo e funzionamento dello staccabatteria:

14.1.4. Descrizione e posizione della barriera di sicurezza per il tachigrafo:

14.1.5. Descrizione dei circuiti permanentemente alimentati. Indicare la norma EN applicata:

14.1.6. Costruzione e protezione dell'impianto elettrico collocato posteriormente alla cabina di guida:

14.2. Prevenzione dei rischi di incendio

14.2.1. Tipo di materiali difficilmente infiammabili utilizzati nelle cabine di guida:

14.2.2. Tipo di scudo termico collocato dietro la cabina di guida (ove applicabile):

14.2.3. Posizione e isolamento termico del motore:

14.2.4. Posizione e isolamento termico del dispositivo di scappamento:

14.2.5. Tipo e modello dell'isolamento termico del dispositivo rallentatore:

14.2.6. Tipo, modello e posizione degli apparecchi di riscaldamento a combustione:

14.3. Eventuali requisiti speciali per la carrozzeria in base alla direttiva 94/55/CE

14.3.1. Descrizione delle misure adottate per conformarsi ai requisiti per i veicoli di tipo EX/II e EX/III:

14.3.2. Per i veicoli di tipo EX/III, resistenza al calore proveniente dall'esterno:

»;>FINE DI UN GRAFICO>

b) della seguente voce nella parte I dell'allegato IV:

>SPAZIO PER TABELLA>

Articolo 4

1. Gli Stati membri non possono:

- rifiutare di concedere l'omologazione CE o l'omologazione nazionale per un tipo di veicolo, né

- rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita o la messa in circolazione di un veicolo base o completo, quali definiti all'articolo 2 della direttiva 70/156/CEE

per motivi connessi al trasporto di merci pericolose, se sono soddisfatte le prescrizioni di cui agli allegati della presente direttiva.

2. Gli Stati membri non possono rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita o la messa in circolazione di un veicolo completato a partire da un veicolo base, quale definito all'articolo 2 della direttiva 70/156/CEE, per motivi connessi al veicolo base e al trasporto di merci pericolose:

- se per il veicolo base sono soddisfatte le prescrizioni di cui agli allegati della presente direttiva e se il completamento del veicolo base non ha infirmato tale conformità, oppure

- se per il veicolo completato sono soddisfatte le prescrizioni di cui agli allegati della presente direttiva.

Articolo 5

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 16 gennaio 2000. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali misure, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 6

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 14 dicembre 1998.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

J. M. GIL-ROBLES

Per il Consiglio

Il Presidente

W. MOLTERER

(1) GU C 29 del 30. 1. 1997, pag. 17, e GU C 207 del 3. 7. 1998, pag. 18.

(2) GU C 296 del 29. 9. 1997, pag. 1.

(3) Parere del Parlamento europeo del 19 febbraio 1998 (GU C 80 del 16. 3. 1998, pag. 209), posizione comune del Consiglio del 29 giugno 1998 (GU C 262 del 19. 8. 1998, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 20 ottobre 1998 (GU C 341 del 9. 11. 1998). Decisione del Consiglio del 7 dicembre 1998.

(4) GU L 319 del 12. 12. 1994, pag. 7. Direttiva modificata dalla direttiva 96/86/CE (GU L 335 del 24. 12. 1996, pag. 43).

(5) Direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/14/CE (GU L 91 del 25. 3. 1998, pag. 1).

ALLEGATO I

AMBITO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI, CLASSIFICAZIONE, PRESCRIZIONI

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1. La presente direttiva si applica ai veicoli, completi (ad esempio furgoni, autocarri, trattori, rimorchi costruiti in una fase), incompleti (ad esempio autocabinati, rimorchi senza cassone) o completati (ad esempio telai, autocabinati carrozzati) destinati al trasporto di merci pericolose su strada.

2. DEFINIZIONE

2.1. Appartengono al «tipo di veicolo» i veicoli che non differiscono almeno per i seguenti elementi essenziali:

- costruttore,

- designazione del tipo data dal costruttore,

- categoria,

- aspetti fondamentali di costruzione e progettazione in relazione alle disposizioni tecniche di cui all'appendice B 2 dell'allegato B della direttiva 94/55/CE.

3. CLASSIFICAZIONE DEI VEICOLI DESTINATI AL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE SU STRADA

3.1. In base al marginale 220 301 dell'allegato B della direttiva 94/55/CE, i veicoli destinati al trasporto di merci pericolose su strada sono classificati come segue:

3.1.1. EX/II per i veicoli destinati al trasporto di esplosivi, per i quali è richiesta un'unità di trasporto di tipo II;

3.1.2. EX/III per i veicoli destinati al trasporto di esplosivi, per i quali è richiesta un'unità di trasporto di tipo III;

3.1.3. FL per i veicoli destinati al trasporto di liquidi con un punto di infiammabilità inferiore o uguale a 61 °C o di gas infiammabili, in contenitori-cisterna aventi una capacità superiore a 3 000 litri o in cisterne fisse o smontabili, e per i veicoli-batteria di capacità superiore a 1 000 litri destinati al trasporto di gas infiammabili;

3.1.4. OX per i veicoli destinati al trasporto di materie della classe 5.1, marginale 2501, ordinale 1° a), in contenitori-cisterna aventi capacità superiore a 3 000 litri o in cisterne fisse o smontabili;

3.1.5. AT per i veicoli, diversi da quelli del tipo FL o OX, destinati al trasporto di merci pericolose in contenitori-cisterna aventi capacità superiore a 3 000 litri o in cisterne fisse o smontabili, e per i veicoli-batteria aventi capacità superiore a 1 000 litri diversi da quelli del tipo FL.

4. PRESCRIZIONI

Devono essere soddisfatte le prescrizioni relative alla costruzione dei veicoli destinati al trasporto di merci pericolose su strada e osservate, ove applicabili, le disposizioni in materia di omologazione di cui ai marginali da 220 500 a 220 540 dell'allegato B della direttiva 94/55/CE.

ALLEGATO II

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE DI OMOLOGAZIONE CE

1. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE

1.1. La domanda di omologazione CE, a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 70/156/CEE, per un tipo di veicolo destinato al trasporto di merci pericolose su strada deve essere presentata dal costruttore.

1.2. Il modello della scheda informativa figura nell'appendice 1.

1.3. Il veicolo o i veicoli costruiti in base alle caratteristiche descritte nell'appendice 1 della presente direttiva e ritenuti, dal servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove e dei controlli di omologazione, rappresentativi del tipo da omologare, devono essere messi a disposizione di detto servizio tecnico.

2. RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE CE

2.1. Se sono soddisfatte le prescrizioni pertinenti, l'omologazione CE viene rilasciata a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, e, ove opportuno, dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 70/156/CEE.

2.2. Il modello della scheda di omologazione CE figura nell'appendice 2.

2.3. In base all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE, ad ogni tipo di veicolo omologato è attribuito un numero di omologazione. Uno Stato membro non può attribuire lo stesso numero ad un altro tipo di veicolo.

3. MODIFICA DEL TIPO E DELLE OMOLOGAZIONI

3.1. In caso di modifica del tipo di veicolo omologato secondo la presente direttiva, si applicano le disposizioni dell'articolo 5 della direttiva 70/156/CEE.

3.2. Può essere eseguita una prova parziale, stabilita dal servizio tecnico, relativa alle modifiche effettuate.

4. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

I provvedimenti volti a garantire la conformità della produzione sono adottati a norma dell'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE.

Appendice 1

SCHEDA INFORMATIVA N. . . . in base all'allegato I della direttiva 70/156/CEE relativa all'omologazione CE dei veicoli destinati al trasporto di merci pericolose su strada

>

INIZIO DI UN GRAFICO>

Le seguenti informazioni devono, ove applicabili, essere fornite in triplice copia e includere un indice del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere in scala adeguata, sufficientemente dettagliati e riprodotti su fogli di formato A4 (210 mm × 297 mm) o piegati in detto formato. Le eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.

Qualora i sistemi, i componenti o le entità tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, devono essere fornite informazioni sulle loro prestazioni.

0.

DATI GENERALI

0.1.

Marca (denominazione commerciale del costruttore):

0.2.

Tipo di veicolo:

0.2.1.

Designazione/i commerciale/i generale/i (se del caso):

0.3.

Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo (b) (1):

0.3.1.

Posizione della marcatura:

0.4.

Categoria del veicolo (c):

0.4.1.

Classificazione/i del veicolo in base alle merci pericolose che esso deve trasportare:

0.5.

Nome e indirizzo del costruttore:

0.8.

Indirizzo/i dello o degli stabilimenti di montaggio:

1.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO

1.1.

Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo:

1.6.

Posizione e disposizione del motore:

2.

MASSE E DIMENSIONI (e) (in kg e mm)

2.8.

Massa massima, a carico, tecnicamente ammissibile dichiarata dal costruttore (y) (massima e minima per ciascuna variante):

2.9.

Carico/massa massima tecnicamente ammissibile su ciascun asse:

2.10.

Carico/massa massima tecnicamente ammissibile su ciascun gruppo di assi:

3.

MOTOPROPULSORE (q)

3.2.

Motore a combustione interna

3.2.2.

Carburante: gasolio/benzina/GPL/altri (2)

3.2.3.1.

Serbatoi di servizio

3.2.3.1.2.

Disegno e descrizione tecnica del/dei serbatoio/i con tutti i raccordi e tubazioni del dispositivo di aerazione e sfiato, dispositivi di bloccaggio, valvole, dispositivi di fissaggio:

(1) I numeri delle voci e delle note utilizzati nella presente scheda informativa corrispondono a quelli dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE. Le voci non rilevanti ai fini della presente direttiva sono omesse.

(2) Cancellare la dicitura inutile.

3.2.3.1.3.

Disegno che illustra con chiarezza la posizione del/i serbatoio/i nel veicolo:

3.2.3.2.

Serbatoio/i ausiliario/i

3.2.3.2.2.

Disegno e descrizione tecnica del/i serbatoio/i con tutti i raccordi e tubazioni del dispositivo di sfiato e di ventilazione, dispositivi di fissaggio:

3.2.3.2.3.

Disegno che illustra con chiarezza la posizione del/i serbatoio/i veicolo:

8.

FRENI

8.5.

Dispositivo antibloccaggio: sì/no/facoltativo (1)

8.5.1.

Nel caso di veicoli muniti di sistema antibloccaggio, descrizione del funzionamento del sistema (comprendente eventuali elementi elettronici), curva di bloccaggio elettrico e schema del circuito idraulico o pneumatico:

8.9.

Breve descrizione dei dispositivi di frenatura (in base al punto 1.6 dell'addendum dell'appendice 1, allegato IX, della direttiva 71/320/CEE):

8.11.

Particolari del/i/ tipo/i di dispositivo rallentatore:

9.

CARROZZERIA

9.1.

Tipo di carrozzeria:

9.2.

Materiali e modalità di costruzione:

12.

VARIE

12.6.

Limitatori di velocità

12.6.1.

Costruttore/i:

12.6.2.

Tipo/i:

12.6.3.

Numero/i di omologazione, se disponibile:

14.

DISPOSIZIONI SPECIALI PER I VEICOLI DESTINATI AL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE

14.1.

Equipaggiamento elettrico in base alla direttiva 94/55/CE:

14.1.1.

Protezione contro il surriscaldamento dei conduttori:

14.1.2.

Tipo di disgiuntore:

14.1.3.

Tipo e funzionamento dello staccabatteria:

14.1.4.

Descrizione e posizione della barriera di sicurezza per il tachigrafo:

14.1.5.

Descrizione dei circuiti permanentemente alimentari. Indicare la norma EN applicata:

14.1.6.

Costruzione e protezione dell'impianto elettrico collocato posteriormente alla cabina di guida:

14.2.

Prevenzione dei rischi di incendio:

14.2.1.

Tipo di materiali difficilmente infiammabili utilizzati nelle cabine di guida:

(1) Cancellare le diciture inutili.

14.2.2.

Tipo di scudo termico posto dietro la cabina di guida (ove applicabile):

14.2.3.

Posizione e isolamento termico del motore:

14.2.4.

Posizione e isolamento termico del dispositivo di scappamento:

14.2.5.

Tipo e modello dell'isolamento termico del dispositivo rallentatore:

14.2.6.

Tipo, modello e posizione degli apparecchi di riscaldamento a combustione:

14.3.

Eventuali requisiti speciali per la carrozzeria in base alla direttiva 94/55/CE:

14.3.1.

Descrizione delle misure adottate per conformarsi ai requisiti per i veicoli di tipo EX/II e EX/III:

14.3.2.

Per i veicoli di tipo EX/III, resistenza al calore proveniente dall'esterno:

>FINE DI UN GRAFICO>

Appendice 2

MODELLO

[Formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE

>INIZIO DI UN GRAFICO>

Timbro dell'Amministrazione

Comunicazione concernente:

- l'omologazione (1),

- l'estensione dell'omologazione (1),

- il rifiuto dell'omologazione (1),

- la revoca dell'omologazione (1),

di un tipo di veicolo/componente/entità tecnica (1) per quanto concerne la direttiva 98/91/CE riguardante i veicoli a motore e i loro rimorchi destinati al trasporto di merci pericolose su strada e che modifica la direttiva 70/156/CEE relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

Numero di omologazione:

Motivo dell'estensione:

PARTE I

0.1.

Marca (denominazione commerciale del costruttore):

0.2.

Tipo:

0.2.1.

Designazione/i commerciale/i (ove applicabile):

0.3.

Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/componente/entità tecnica (2):

0.3.1.

Posizione della marcatura:

0.4.

Categoria del veicolo (3):

0.5.

Nome e indirizzo del costruttore:

Nome e indirizzo del costruttore responsabile dell'ultima fase di costruzione del veicolo:

0.8.

Nome e indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:

(1) Cancellare la dicitura inutile.

(2) Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, componente o entità tecnica di cui alla presente scheda di omologazione, detti caratteri sono rappresentati dal simobolo: "?" (ad es.: ABC??123???).

(3) Cfr. definizione di cui all'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE.

PARTE II

1.

Altre informazioni (se necessarie) cfr. addendum

2.

Servizio tecnico incaricato delle prove:

3.

Data del verbale di prova:

4.

Numero del verbale di prova:

5.

Eventuali osservazioni (cfr. addendum)

6.

Luogo:

7.

Data:

8.

Firma:

9.

Si allega l'indice del fascicolo di omologazione presentato alle autorità competenti, del quale si può richiedere copia.

Addendum

alla scheda di omologazione CE n. . . . concernente l'omologazione di un veicolo destinato al trasporto di merci pericolose su strada per quanto riguarda la direttiva 98/91/CE

1.

Altre informazioni (1)

1.1.

Classificazione in base all'allegato I, punto 3:

1.2.

Breve descrizione del tipo di veicolo per quanto riguarda struttura, dimensioni e materiali di costruzione:

1.3.

Posizione del motore (per i tipi EX/II e EX/III inclusa la posizione davanti alla parete anteriore del volume di carico o sotto il volume di carico):

5.

Osservazioni:

(1) All'occorrenza si può fare riferimento alla scheda descrittiva.

>FINE DI UN GRAFICO>

Top