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Document 31998L0080

Direttiva 98/80/CE del Consiglio del 12 ottobre 1998 che completa il sistema di imposta sul valore aggiunto e modifica la direttiva 77/388/CEE - Regime particolare applicabile all'oro

OJ L 281, 17.10.1998, p. 31–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 09 Volume 001 P. 315 - 318
Special edition in Estonian: Chapter 09 Volume 001 P. 315 - 318
Special edition in Latvian: Chapter 09 Volume 001 P. 315 - 318
Special edition in Lithuanian: Chapter 09 Volume 001 P. 315 - 318
Special edition in Hungarian Chapter 09 Volume 001 P. 315 - 318
Special edition in Maltese: Chapter 09 Volume 001 P. 315 - 318
Special edition in Polish: Chapter 09 Volume 001 P. 315 - 318
Special edition in Slovak: Chapter 09 Volume 001 P. 315 - 318
Special edition in Slovene: Chapter 09 Volume 001 P. 315 - 318

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; abrogato da 32006L0112

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/80/oj

31998L0080

Direttiva 98/80/CE del Consiglio del 12 ottobre 1998 che completa il sistema di imposta sul valore aggiunto e modifica la direttiva 77/388/CEE - Regime particolare applicabile all'oro

Gazzetta ufficiale n. L 281 del 17/10/1998 pag. 0031 - 0034


DIRETTIVA 98/80/CE DEL CONSIGLIO del 12 ottobre 1998 che completa il sistema di imposta sul valore aggiunto e modifica la direttiva 77/388/CEE - Regime particolare applicabile all'oro

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 99,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che, secondo la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (4), le operazioni aventi ad oggetto l'oro sono di norma soggette all'imposta ma che, sulla base della deroga transitoria di cui all'articolo 28, paragrafo 3, in collegamento con il punto 26 dell'allegato F di detta direttiva gli Stati membri possono continuare ad esentare l'oro diverso dall'oro ad uso industriale; che l'applicazione da parte di taluni Stati membri di detta deroga transitoria dà luogo a talune distorsioni di concorrenza;

considerando che l'oro non è solo utilizzato ai fini della produzione ma è anche acquistato a fini di investimento; che l'applicazione della regolamentazione normale in materia di imposte costituisce un ostacolo importante al suo uso a fini di investimento finanziario e giustifica pertanto l'applicazione di un regime fiscale particolare per l'oro da investimento; che tale regime dovrebbe altresì migliorare la competitività internazionale del mercato comunitario dell'oro;

considerando che la fornitura di oro da investimento è di natura analoga a quella di altre forme di investimento, spesso non imponibili in base alle attuali disposizioni della sesta direttiva, e che quindi l'esenzione da imposta sembra essere la forma di trattamento fiscale più appropriata per le forniture di oro da investimento;

considerando che la definizione di oro da investimento dovrebbe contemplare unicamente forme e pesi, di oro di elevatissima purezza che viene scambiato sul mercato dell'oro e monete d'oro il cui valore rispecchi essenzialmente la quotazione dell'oro; che, per le monete d'oro, si dovrebbe redigere annualmente un elenco delle monete classificate per garantire la trasparenza e la sicurezza degli operatori che trattano tali monete; che la sicurezza giuridica degli operatori impone che le monete inserite nell'elenco siano considerate conformi ai criteri previsti dalla presente direttiva per l'esenzione, per tutto l'anno di validità dell'elenco; che l'elenco non pregiudica l'esenzione, da valutare caso per caso, di monete, incluse quelle di conio recente, che non sono incluse nell'elenco ma rispettano i criteri previsti nella presente direttiva;

considerando che un'esenzione fiscale non consente, in linea di massima, la detrazione dell'IVA a credito, mentre l'imposta sul valore dell'oro può essere applicata a operazioni precedenti, la detrazione di tale IVA a credito dovrebbe essere consentita per garantire i vantaggi del regime particolare e evitare distorsioni della concorrenza rispetto all'oro da investimento importato;

considerando che le possibilità di impiegare l'oro a fini sia industriali che di investimento presuppone la possibilità per gli operatori di optare per l'imposizione normale, se la loro attività consiste nella produzione di oro da investimento o nella trasformazione di oro in oro da investimento, o nella vendita all'ingrosso di tale tipo di oro quando forniscono abitualmente oro per fini industriali;

considerando che il duplice uso dell'oro potrà offrire nuove opportunità di frode e di evasione fiscale imporranno agli Stati membri l'adozione di misure di controllo efficaci; che risulta quindi auspicabile una normativa comune in materia di obblighi minimi per la contabilità e la documentazione che gli operatori devono tenere anche se gli Stati membri possono considerare soddisfatto questo requisito qualora tale informazione sia già prevista da altre norme comunitarie;

considerando che l'esperienza ha mostrato che, per quanto riguarda la maggior parte delle forniture di oro con grado di purezza superiore ad un certo limite, un meccanismo di «reverse charge» può essere utile per prevenire le frodi fiscali, provvedendo al contempo ad alleviare l'onere finanziario dell'operazione; che è quindi giustificato consentire agli Stati membri di ricorrere a tale meccanismo; che per le importazioni di oro l'articolo 23 della sesta direttiva consente, in modo analogo, di non pagare l'imposta all'atto dell'importazione a condizione che venga indicata come tale in una dichiarazione redatta a norma del paragrafo 4 dell'articolo 22 di tale direttiva;

considerando che le operazioni effettuate su un mercato dell'oro regolamentato da uno Stato membro richiedono ulteriori semplificazioni in materia di fiscalità a causa del loro numero elevato e della rapidità con cui sono effettuate, e che gli Stati membri sono autorizzati a non applicare il regime particolare, a sospendere l'esenzione dell'imposta e a esonerare dagli obblighi di registrazione;

considerando che il nuovo regime fiscale sostituirà le disposizioni esistenti di cui all'articolo 12, paragrafo 3, lettera e) e al punto 26 dell'allegato F della sesta direttiva, e che tali disposizioni dovrebbero quindi essere soppresse,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Alla direttiva 77/388/CEE è aggiunto il seguente articolo 26 ter:

«Articolo 26 ter

Regime particolare applicabile all'oro da investimento

A. Definizione

Ai fini della presente direttiva e fatte salve altre disposizioni comunitarie, per "oro da investimento" si intende:

i) l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli. Gli Stati membri possono escludere dal regime lingotti o placchette di peso pari o inferiore ad 1 g;

ii) le monete d'oro che:

- hanno una purezza pari o superiore a 900 millesimi;

- sono state coniate dopo il 1800;

- hanno o hanno avuto corso legale nel paese di origine e

- sono normalmente vendute a un prezzo che non supera dell'80 % il valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto.

Ai fini della presente direttiva, tali monete non si considerano vendute per il loro valore numismatico.

Anteriormente al 1° luglio di ogni anno, a decorrere dal 1999, ciascuno Stato membro informa la Commissione in merito alle monete che soddisfano tali criteri negoziate nello Stato membro interessato; anteriormente al 1° dicembre di ogni anno, la Commissione pubblica un elenco esauriente di tali monete nella serie "C" della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Le monete incluse nell'elenco pubblicato si considerano conformi ai criteri indicati per l'intero anno cui l'elenco si riferisce.

B. Condizioni particolari applicabili alle operazioni relative all'oro da investimento

Gli Stati membri esentano dall'imposta sul valore aggiunto la fornitura, l'acquisto intracomunitario e l'importazione di oro da investimento, compreso l'oro da investimento rappresentato da certificati in oro, allocato o inallocato, oppure scambiato su conti metallo e inclusi, in particolare, i prestiti e gli swap sull'oro che comportano un diritto di proprietà o un credito in riferimento ad oro da investimento, nonché le operazioni aventi ad oggetto l'oro da investimento consistenti in contratti "future" e contratti "forward" che comportano il trasferimento di un diritto di proprietà o di un credito in riferimento ad oro da investimento.

Gli Stati membri esentano altresì i servizi prestati da agenti che agiscono in nome e per conto di terzi quando intervengono nella fornitura di oro da investimento per il loro committente.

C. Opzione per l'imposizione

Gli Stati membri concedono ai soggetti passivi che producono oro da investimento o che trasformano oro in oro da investimento di cui alla sezione A il diritto di optare per l'imposizione per forniture di oro da investimento a un altro soggetto passivo, che sarebbero altrimenti esenti a norma della sezione B.

Gli Stati membri possono concedere ai soggetti passivi, che nell'esercizio delle loro attività economiche effettuano abitualmente forniture di oro utilizzato a fini industriali, il diritto di optare per l'imposizione per forniture di oro da investimento di cui alla sezione A, punto i) a un altro soggetto passivo, che sarebbero altrimenti esenti a norma della sezione B. Gli Stati membri possono limitare la portata di questa opzione.

Qualora il fornitore abbia esercitato il diritto di opzione per l'imposizione, a norma dei paragrafi 1 o 2, gli Stati membri concedono, per l'agente, un diritto di opzione per l'imposizione riguardo ai servizi di cui al secondo comma della sezione B.

Gli Stati membri specificano in dettaglio le modalità di esercizio di tali opzioni e comunicano alla Commissione le disposizioni cui è soggetto nel loro territorio l'esercizio delle stesse.

D. Diritto a deduzione

1. I soggetti passivi sono autorizzati a dedurre:

a) l'imposta dovuta o pagata sull'oro da investimento fornito loro da una persona che si sia avvalsa del diritto di opzione di cui alla sezione C, o fornito loro secondo la procedura di cui alla sezione G;

b) l'imposta dovuta o pagata sulla fornitura a loro favore o sull'acquisto intracomunitario o l'importazione da parte loro di oro diverso dall'oro da investimento successivamente trasformato, a loro cura o per loro conto, in oro da investimento;

c) l'imposta dovuta o pagata su servizi forniti loro e consistenti in modifiche della forma, del peso o della purezza dell'oro, incluso l'oro da investimento,

se la conseguente fornitura da parte loro di tale oro è esente a norma del presente articolo.

2. I soggetti passivi che producono oro da investimento o trasformano oro in oro da investimento sono autorizzati a dedurre l'imposta da essi dovuta o pagata sulle forniture, l'acquisto intracomunitario, l'importazione di beni o i servizi collegati alla produzione o alla trasformazione di detto oro come se la conseguente fornitura da parte loro di oro esente a norma del presente articolo fosse soggetta a imposta.

E. Obblighi speciali per gli operatori in oro da investimento

Gli Stati membri provvedono, come minimo, affinché gli operatori in oro da investimento registrino tutte le operazioni significative relative all'oro da investimento e conservino i documenti atti a consentire di identificare il cliente in tali operazioni.

Gli operatori conservano tali dati per un periodo di almeno cinque anni.

Gli Stati membri possono accettare, ai fini dell'adempimento delle prescrizioni del primo comma, obblighi equivalenti nell'ambito di misure adottate a norma di altri atti comunitari, quali la direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite (*).

Gli Stati membri possono stabilire disposizioni più rigorose, con particolare riguardo a modalità speciali di tenuta dei registri o di contabilità.

F. Procedura di "reverse charge"

In deroga all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), quale modificato dall'articolo 28 octies, in caso di fornitura di materiale d'oro o di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, o di fornitura di oro da investimento per cui è stata esercitata un'opzione di cui alla sezione C del presente articolo, gli Stati membri possono designare l'acquirente come debitore dell'imposta secondo le modalità e le condizioni da essi stabilite. Quando si avvalgono di tale facoltà, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché la persona designata quale debitore dell'imposta adempia gli obblighi di dichiarazione e di pagamento dell'imposta a norma dell'articolo 22.

G. Procedura applicabile alle operazioni sul mercato dell'oro regolamentato

1. Uno Stato membro può, previa la consultazione di cui all'articolo 29, non applicare l'esenzione per l'oro da investimento prevista dal presente regime particolare per quanto riguarda operazioni specifiche sull'oro da investimento effettuate in tale Stato, che non siano forniture o esportazioni intracomunitarie:

a) tra soggetti passivi che sono membri di un mercato dell'oro regolamentato dallo Stato membro interessato; e

b) tra un membro di un mercato dell'oro regolamentato dallo Stato membro interessato e un altro soggetto passivo non membro di tale mercato.

In tal caso le operazioni sono soggette ad imposta e ad esse si applicano le seguenti condizioni.

2.a) A fini di semplificazione, lo Stato membro autorizza la sospensione dell'imposta da riscuotere e dispensa dagli obblighi in materia di registrazione dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni di cui alla lettera a) del punto 1;

b) Alle operazioni di cui alla lettera b) del punto 1, si applica la procedura di "reverse charge" di cui alla sezione F. Se nello Stato membro interessato un operatore non membro del mercato è esente, eccetto che per tali operazioni, dagli obblighi in materia di registrazione dell'imposta sul valore aggiunto, l'operatore membro del mercato adempie agli obblighi fiscali per conto del non membro, in base alle disposizioni di tale Stato membro.

(*) GU L 166 del 28. 6. 1991, pag. 77.»

Articolo 2

La lettera e) del paragrafo 3 dell'articolo 12 e il punto 26 dell'allegato F della direttiva 77/388/CEE sono soppressi.

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 2000. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 12 ottobre 1998.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. EDLINGER

(1) GU C 302 del 19. 11. 1992, pag. 9.

(2) GU C 91 del 28. 3. 1994, pag. 91.

(3) GU C 161 del 14. 6. 1993, pag. 25.

(4) GU L 145 del 13. 5. 1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/95/CE (GU L 338 del 28. 12. 1996, pag. 89).

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