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Document 31998L0010

Direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 1998 sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale

OJ L 101, 1.4.1998, p. 24–47 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/07/2003; abrogato da 32002L0021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/10/oj

31998L0010

Direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 1998 sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale

Gazzetta ufficiale n. L 101 del 01/04/1998 pag. 0024 - 0047


DIRETTIVA 98/10/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 1998 sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (3), alla luce del progetto comune approvato dal Comitato di conciliazione il 14 gennaio 1998,

(1) considerando che a decorrere dal 1° gennaio 1998, con un periodo transitorio per alcuni Stati membri, sarà liberalizzata la fornitura dei servizi e delle infrastrutture di telecomunicazione nella Comunità; che il Consiglio (4), il Parlamento europeo (5), il Comitato economico e sociale (6) e il Comitato delle regioni hanno tutti riconosciuto che la liberalizzazione procede in parallelo con la creazione di un quadro regolamentare armonizzato che garantisca la fornitura di un servizio universale; che il concetto di servizio universale deve evolvere per stare al passo con i progressi tecnologici, gli sviluppi del mercato e l'evoluzione della domanda degli utenti; che nella Comunità sono stati compiuti progressi verso la definizione della portata del servizio universale e delle norme per la valutazione dei costi e il finanziamento (7); che la Commissione si è impegnata a pubblicare una relazione sul controllo della portata, del livello, della qualità e dell'abbordabilità del servizio telefonico universale nella Comunità anteriormente al 1° gennaio 1998, e successivamente ad intervalli regolari;

(2) considerando che la direttiva 90/387/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sull'istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (8), fornisce un quadro generale per l'applicazione dei principi ONP in aree specifiche;

(3) considerando che l'articolo 32, paragrafo 1 della direttiva 95/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1995, sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale (9), chiede al Parlamento europeo e al Consiglio di decidere anteriormente al 1° gennaio 1998, in base a una proposta sottoposta dalla Commissione, sul riesame della direttiva per adeguarla alle esigenze della liberalizzazione del mercato; che la direttiva 95/62/CE non si applica ai servizi di telefonia mobile; che nella prospettiva di una crescita della domanda di servizi di telefonia mobile è opportuno che talune disposizioni di tale direttiva si applichino ai servizi di telefonia mobile; che la presente direttiva non impedisce agli Stati di estendere l'applicazione delle sue disposizioni, secondo il diritto comunitario, alle reti e/o ai servizi di telefonia mobile, anche se non sono espressamente menzionati nel suo campo di applicazione; che mentre si procede verso un mercato concorrenziale esistono obblighi che si dovrebbero applicare a tutti gli organismi che forniscono servizi telefonici su reti fisse, mentre altri dovrebbero applicarsi unicamente agli organismi con un rilevante potere di mercato o che sono stati designati, a norma dell'articolo 5, fornitori del servizio universale; che è stato tenuto pienamente conto delle esigenze degli utenti e dei consumatori per quanto riguarda l'abbordabilità, il controllo dei costi e i servizi offerti agli utenti, evidenziate nel corso della consultazione pubblica sul servizio universale di telecomunicazione; che, poiché le modifiche da apportare alla direttiva 95/62/CE sono sostanziali, è dunque opportuno riformulare la direttiva per motivi di chiarezza; che la presente direttiva non modifica il calendario di attuazione della direttiva 95/62/CE da parte degli Stati membri, di cui all'allegato IV;

(4) considerando che il fondamentale requisito del servizio universale è garantire agli utenti che lo chiedano il collegamento alla rete telefonica pubblica fissa in un punto fisso ad un prezzo abbordabile; che non dovrebbero esistere limitazioni nei mezzi tecnici per il collegamento e debbono quindi essere permesse tecnologie con o senza filo; che l'infrastruttura della rete telefonica pubblica fissa installata per la prima volta dopo il 1° gennaio 1998 dovrebbe essere di qualità tale da poter essere usata non solo per le comunicazioni vocali ma anche per la trasmissione di dati a velocità sufficiente per l'accesso ai servizi informazione on-line; che prezzo abbordabile significa un prezzo che gli Stati membri definiscono a livello nazionale alla luce delle condizioni nazionali specifiche, comprese quelle legate alla pianificazione del territorio, a seguito della consultazione di cui all'articolo 24; che la Commissione deve approntare relazioni sull'evoluzione delle tariffe in tutta la Comunità sulla base delle norme e dei criteri per assicurare l'abbordabilità, pubblicati a livello nazionale e, in tale contesto, può effettuare consultazioni aggiuntive a livello europeo; che l'abbordabilità del servizio telefonico è legata alle informazioni ricevute dagli utenti sui costi di utilizzazione del telefono nonché sui costi comparati di utilizzazione del telefono rispetto ad altri servizi; che, in relazione alle disposizioni concernenti i servizi abbordabili per gli utenti delle zone rurali o a costi elevati, gli Stati membri possono prevedere deroghe per le case di villeggiatura;

(5) che il riequilibrio tariffario sta portando ad un progressivo abbandono delle tariffe non orientate ai costi; che quando si sarà effettivamente instaurata la concorrenza potrà essere necessario prevedere alcune salvaguardie per garantire che l'aumento dei prezzi nelle zone periferiche o rurali non sia usato per bilanciare le perdite di introito dovute alla riduzione dei prezzi in altre zone; che il riequilibrio tariffario è una caratteristica essenziale di un mercato competitivo; che, per evitare che il riequilibrio tariffario pregiudichi indebitamente gli utenti e metta in pericolo l'abbordabilità dei servizi telefonici, possono essere utilizzati tetti tariffari, medie geografiche o schemi simili;

(6) considerando che l'importanza delle reti e dei servizi telefonici pubblici fissi è tale che essi dovrebbero essere disponibili a chiunque ne faccia ragionevole richiesta; che, secondo il principio di sussidiarietà, spetta allo Stato membro scegliere sulla base di criteri oggettivi l'organismo cui incombe la responsabilità di fornire i vari elementi del servizio di telecomunicazione universale definito nella direttiva tenendo conto della capacità e, se del caso, della disponibilità degli organismi a fornire integralmente o parzialmente tali elementi; che i corrispondenti obblighi potrebbero essere inclusi tra i criteri di autorizzazione alla fornitura dei servizi telefonici a disposizione del pubblico; che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1 della direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP) (10), gli Stati membri possono creare meccanismi di ripartizione dei costi netti degli obblighi di servizio universale con altri organismi che gestiscono reti pubbliche di telecomunicazione e/o servizi di telefonia vocale a disposizione del pubblico; che le reti pubbliche di telecomunicazione comprendono sia le reti pubbliche fisse che le reti di telefonia pubbliche mobili; che le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero accertarsi che gli organismi che beneficiano di un finanziamento a titolo del servizio universale forniscano, a sostegno della loro richiesta, sufficienti dettagli sugli specifici elementi per i quali è richiesto il finanziamento; che, conformemente al diritto comunitario, i regimi degli Stati membri per la determinazione dei costi e per il finanziamento del servizio universale saranno comunicati alla Commissione per verifica della compatibilità col trattato;

(7) considerando che la fornitura di servizi elenco abbonati è un attività concorrenziale; che la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, disciplina l'elaborazione dei dati personali (11); che la direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni con particolare riferimento all'ISDN (rete digitale di servizi integrati) e alle reti digitali radiomobili sulla protezione dei dati personali e della vita privata nel settore delle telecomunicazioni (12), darà la facoltà all'abbonato, a sua richiesta, di non essere inserito in un elenco cartaceo o elettronico o di non farvi inserire certi dati; che gli utenti e i consumatori desiderano elenchi completi e servizi informazioni elenco abbonati che riprendano tutti gli abbonati e i loro rispettivi numeri (inclusi i numeri dei telefoni fissi, mobili e i numeri personali); che la direttiva non modifica il fatto che alcuni elenchi telefonici e servizi informazioni elenco abbonati sono forniti in modo da risultare soggettivamente senza costi per gli utenti;

(8) considerando che gli Stati membri adottano, ove opportuno, le appropriate misure per garantire l'accesso e l'abbordabilità di tutti i servizi telefonici fissi per gli utenti disabili e per coloro con speciali esigenze sociali; che misure specifiche per gli utenti disabili potrebbero contemplare, secondo i casi, la messa a disposizione di telefoni pubblici a trasmissione di testi, o dispositivi analoghi, per i non udenti o per coloro che soffrono di disturbi del linguaggio, la fornitura di servizi come il servizio di informazioni telefoniche gratuito, o misure equivalenti, per non vedenti o ipovedenti e la fornitura, a richiesta, di bollette dettagliate in formati alternativi per non vedenti e ipovedenti;

(9) considerando che la decisione 91/396/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, sull'introduzione di un numero unico europeo per chiamate di emergenza (13), richiede agli Stati membri di provvedere affinché al più tardi il 31 dicembre 1996 le reti telefoniche pubbliche fisse adottino il numero «112» come numero unico europeo per le chiamate di emergenza; che è importante garantire agli utenti la possibilità di accedere gratuitamente da qualsiasi telefono, inclusi quelli pubblici a pagamento, senza uso di schede o monete, ai servizi di emergenza, in particolare al numero unico europeo per le chiamate di emergenza «112»;

(10) considerando che la trasparenza delle caratteristiche dell'interfaccia della rete è un presupposto per un mercato competitivo delle apparecchiature terminali; che l'autorità nazionale di regolamentazione può consultare le parti interessate e specialmente i fornitori delle apparecchiature terminali e i rappresentanti degli utenti e dei consumatori sulle modifiche delle caratteristiche delle interfacce della rete esistenti;

(11) considerando che la direttiva 97/13/CE (14) istituisce un quadro comune per le autorizzazioni generali e per le licenze individuali nel campo dei servizi di telecomunicazione, che in un mercato concorrenziale qualità e prezzo sono elementi fondamentali e le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero poter controllare la qualità del servizio conseguita da organismi con un rilevante potere di mercato ovvero che siano stati designati a norma dell'articolo 5; che le autorità nazionali di regolamentazione devono essere in grado di controllare la qualità dei servizi conseguita da altri organismi che forniscono una rete pubblica fissa di telecomunicazione e/o servizi di telefonia pubblica fissa qualora questi ultimi siano stati forniti per più di 18 mesi e qualora l'autorità nazionale di regolamentazione ritenga ciò opportuno; che in relazione alla qualità del servizio conseguita da entrambi i tipi di organismo, le autorità nazionali di regolamentazione devono essere in grado di adottare idonee misure correttive qualora lo ritengano opportuno; che la Commissione riferirà entro il 1° gennaio 1998 e a scadenze periodiche in seguito su qualità, livello e portata del servizio universale nella Comunità europea, come indicato nella sua comunicazione del 13 marzo 1996 sul servizio universale per le telecomunicazioni in prospettiva di una piena liberalizzazione; che tali poteri non pregiudicano l'applicazione del diritto della concorrenza da parte delle autorità nazionali e comunitarie;

(12) considerando che, a titolo eccezionale, uno Stato membro può subordinare l'accesso e l'uso delle reti telefoniche pubbliche fisse o dei servizi telefonici a disposizione del pubblico a determinate condizioni in base a prescrizioni essenziali; che le autorità nazionali di regolamentazione devono predisporre delle procedure per affrontare quantomeno le situazioni in cui un organismo fornitore di servizi vocali di telefonia che abbia un rilevante potere di mercato ovvero che sia stato designato a norma dell'articolo 5 e che abbia un rilevante potere di mercato interrompa, riduca o modifichi la disponibilità di servizi agli organismi che forniscono reti di telecomunicazione e/o servizi; che, tranne in caso di ripetuti mancati pagamenti o di pagamenti in ritardo, i consumatori dovrebbero essere protetti contro misure immediate di disattivazione del servizio per mancato pagamento di fatture e, in particolare, in caso di controversie sull'importo fatturato per i servizi a sovrapprezzo, dovrebbero poter continuare ad accedere ai servizi telefonici di base in attesa della soluzione della controversia; che in taluni Stati membri tale accesso può continuare ad essere fornito solo se l'abbonato continua a pagare gli oneri per l'affitto della linea; che le disposizioni della presente direttiva non impediscono a uno Stato membro di prendere le misure giustificate ai sensi degli articoli 36 e 56 del trattato, in particolare da motivi di pubblica sicurezza, di ordine pubblico e di moralità pubblica;

(13) considerando che la selezione numerica multifrequenza e la fatturazione dettagliata sono di norma disponibili nelle moderne centrali telefoniche e possono quindi essere fornite senza costi dopo l'ammodernamento o la sostituzione delle vecchie centrali; che la selezione digitale è sempre più frequentemente utilizzata per le operazioni interattive di alcuni servizi speciali, inclusi quelli a valore aggiunto, e che dunque la non disponibilità può impedire agli utenti di accedere a tali servizi; che la fatturazione dettagliata e il blocco selettivo di chiamata permettono all'utente di controllare e sorvegliare agevolmente l'uso delle reti telefoniche; che la direttiva 97/66/CE sulla protezione dei dati personali e della vita privata nel settore delle telecomunicazioni salvaguarda la vita privata degli utenti per quanto riguarda la fatturazione dettagliata, dà loro i mezzi per tutelare il loro diritto alla riservatezza quando il servizio di identificazione della linea sarà attuato e li tutela contro il nocumento che potrebbe essere loro causato dal trasferimento di chiamata; che la «portabilità del numero» è un servizio che consente agli utenti finali che ne facciano richiesta di conservare il loro numero o i loro numeri nella rete telefonica pubblica fissa in un punto specifico, a prescindere dall'organismo che fornisce il servizio; che gli organismi di normalizzazione europei hanno elaborato le norme armonizzate di interfaccia tecnica per l'accesso alla RDSI (rete digitale di servizi integrati) nel cosiddetto «punto di riferimento S/T»;

(14) considerando che la trasparenza dei prezzi dovrebbe far sì che gli abbonati residenziali non sovvenzionino sconti ai clienti professionali; che alcuni obblighi relativi alla tariffazione e alla contabilità dei costi non hanno più ragione di essere dopo l'introduzione della concorrenza e che altri possono essere alleggeriti dalle competenti autorità nazionali di regolamentazione non appena la concorrenza avrà raggiunto gli obiettivi auspicati; che in tutti i casi si applicano le prescrizioni sulla non discriminazione previste nelle norme del diritto comunitario in materia di concorrenza; che le prescrizioni relative allo scorporo non impediscono l'offerta di un «pacchetto tariffario» per più servizi combinati, purché non si faccia ricorso a tale prassi per limitare indebitamente la libertà degli utenti di scegliere i propri fornitori per i diversi servizi che possono voler utilizzare;

(15) considerando che i problemi legati all'abbordabilità, alla qualità del servizio e alla portata futura del servizio universale dovrebbero essere oggetto di consultazioni a livello nazionale con tutte le parti interessate; che ciò implica la disponibilità di adeguate informazioni sul livello, la qualità e l'abbordabilità del servizio universale; che ove possibile le persone disabili dovrebbero ricevere un livello di servizi simile a quello fornito agli altri utenti in termini di accesso e di uso dei servizi telefonici;

(16) considerando che la Commissione deve poter sorvegliare efficacemente l'applicazione della presente direttiva e che gli utenti europei debbono sapere dove reperire le informazioni pubblicate sui servizi telefonici negli altri Stati membri; che, secondo la direttiva 97/13/CE sulle licenze, le autorità nazionali di regolamentazione non forniscono nessuna informazione coperta dal segreto d'ufficio, salvo qualora sia essenziale per adempiere i propri doveri;

(17) considerando che in previsione della convergenza dei servizi di telefonia fissa e mobile, la possibilità di applicare la direttiva ai servizi di telefonia mobile dovrebbe essere riesaminata al momento della revisione della direttiva; che la data di revisione del 31 dicembre 1999 permetterà di rivedere in modo coordinato tutte le direttive ONP alla luce dell'esperienza acquisita con la liberalizzazione delle reti pubbliche di telecomunicazione e dei servizi di telefonia vocale; che la revisione dovrebbe riguardare anche l'eliminazione degli obblighi non più necessari in un mercato nel quale vi è effettiva concorrenza;

(18) considerando che gli obiettivi essenziali di garantire il servizio universale di telecomunicazione a tutti gli utenti europei e di armonizzare le condizioni di accesso e di uso delle reti telefoniche pubbliche fisse e dei servizi telefonici a disposizione del pubblico non possono essere raggiunti in modo soddisfacente a livello di singolo Stato membro;

(19) considerando che un modus vivendi tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione relativo alle misure di esecuzione degli atti adottati secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato è stato concluso in data 20 dicembre 1994,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPITOLO I CAMPO D'APPLICAZIONE, OBIETTIVI E DEFINIZIONI

Articolo 1 Campo d'applicazione e obiettivi

1. La presente direttiva riguarda l'armonizzazione delle condizioni di accesso ed uso aperto ed efficiente alle reti telefoniche pubbliche fisse e ai servizi telefonici pubblici fissi in una situazione di mercati aperti e concorrenziali, secondo i principi di fornitura di una rete aperta (ONP).

La presente direttiva ha come obiettivo di assicurare la disponibilità in tutta la Comunità di servizi telefonici pubblici fissi di buona qualità e definisce l'insieme di servizi ai quali tutti gli utenti, compresi i consumatori, dovrebbero avere accesso nel contesto del servizio universale alla luce delle specifiche condizioni nazionali, a prezzi abbordabili.

2. La presente direttiva non si applica alle reti pubbliche di telefonia mobile e ai servizi pubblici di telefonia mobile, ad eccezione dell'articolo 6, dell'articolo 9, lettere b) e c), dell'articolo 10 e dell'articolo 11, paragrafo 1.

3. La presente direttiva sostituisce la direttiva 95/62/CE.

Articolo 2 Definizioni

1. Le definizioni della direttiva 90/387/CEE si applicano, ove opportuno, alla presente direttiva.

2. Ai fini della presente direttiva, si intende per:

a) «utenti»: i singoli, ivi compresi i consumatori ovvero gli organismi che utilizzano o sollecitano servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico;

b) «consumatore»: persona fisica che utilizza un servizio di telecomunicazione a disposizione del pubblico a scopi non lavorativi, commerciali o professionali;

c) «abbonato»: persona fisica o giuridica che sia parte in un contratto con il fornitore di servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico per la fornitura di tali servizi;

d) «posto telefonico pubblico a pagamento»: posto telefonico a disposizione del pubblico, utilizzabile con monete e/o carte di credito o di addebito e/o schede prepagate;

e) «servizio di telefonia vocale»: un servizio a disposizione del pubblico per la fornitura commerciale di trasporto diretto della voce in tempo reale attraverso reti o reti telefoniche pubbliche commutate tali che ogni utente possa utilizzare l'apparecchiatura collegata a un punto terminale della rete per comunicare con un altro utente di una apparecchiatura collegata a un altro punto terminale;

f) «servizio universale»: insieme minimo definito di servizi, di una data qualità, a disposizione di tutti gli utenti, indipendentemente dalla localizzazione geografica e offerto, in funzione delle specifiche condizioni nazionali, ad un prezzo abbordabile;

g) «autorità nazionale di regolamentazione»: l'organismo o gli organismi cui sul proprio territorio lo Stato membro affida, inter alia, le funzioni di regolamentazione di cui alla presente direttiva;

h) «comitato ONP»: comitato istituito dall'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 90/387/CEE;

i) «organismo con un rilevante potere di mercato»: organismo autorizzato a fornire reti telefoniche pubbliche fisse e/o servizi di telefonia vocale in uno Stato membro e che, ai fini della presente direttiva, l'autorità nazionale di regolamentazione di detto Stato ha considerato, notificando la sua decisione alla Commissione, come avente un rilevante potere di mercato.

Un organismo si presume avente un rilevante potere di mercato quando controlla una quota eguale o superiore al 25 % del mercato nella zona geografica di uno Stato membro nel quale è autorizzato ad operare.

Le autorità nazionali di regolamentazione hanno la facoltà di decidere che un organismo che controlla una quota del mercato inferiore al 25 % goda tuttavia di un rilevante potere di mercato. Esse possono altresì decidere che un organismo che controlla una quota del mercato superiore al 25 % non goda di un rilevante potere di mercato. In entrambi i casi la decisione tiene conto della capacità dell'organismo d'influenzare le condizioni del mercato, del suo fatturato rispetto alla dimensione del mercato, del suo controllo dei mezzi di accesso all'utente finale, della sua disponibilità di risorse finanziarie e della sua esperienza nella fornitura di prodotti e di servizi sul mercato.

3. Ai fini della presente direttiva:

a) i termini «rete telefonica pubblica fissa» e «rete pubblica di telefonia mobile» sono descritti nell'allegato I della direttiva 97/33/CE sull'interconnessione.

b) i termini «servizi telefonici a disposizione del pubblico» comprendono sia i servizi telefonici pubblici fissi che i servizi pubblici di telefonia mobile.

I servizi telefonici pubblici fissi, come indicato nell'allegato I, parte I della direttiva 97/33/CE sull'interconnessione, possono includere - in aggiunta al servizio di telefonia vocale - l'accesso ai servizi di emergenza «112», la fornitura dei servizi tramite operatore, i servizi di informazione elenco abbonati, la fornitura di telefoni pubblici a pagamento, la fornitura di un servizio a condizioni speciali e/o la fornitura di servizi speciali per gli utenti disabili o con speciali esigenze sociali, come stabilito nella presente direttiva, ma non includono servizi a valore aggiunto forniti sulla rete telefonica pubblica.

CAPITOLO II FORNITURA DI UN INSIEME DEFINITO DI SERVIZI CHE POSSONO ESSERE FINANZIATI NEL CONTESTO DEL SERVIZIO UNIVERSALE

Articolo 3 Disponibilità dei servizi

1. Gli Stati membri fanno sì che i servizi contemplati nel presente capitolo siano disponibili per tutti gli utenti nel proprio territorio, indipendentemente dall'ubicazione geografica, e, in funzione delle specifiche condizioni nazionali, a prezzi abbordabili.

Gli Stati membri, tenuto conto del progressivo adeguamento ai costi delle tariffe, mantengono in particolare l'abbordabilità dei servizi stabiliti nel presente capitolo per gli utenti delle zone rurali o a costi elevati e per le categorie di utenti vulnerabili quali gli anziani, le persone disabili o coloro con esigenze sociali speciali.

A tale scopo, gli Stati membri eliminano gli obblighi che ostacolano o limitano l'applicazione di regimi tariffari speciali o mirati per la fornitura dei servizi di cui alla presente direttiva e possono instaurare, secondo la legislazione comunitaria, tetti tariffari o medie geografiche o meccanismi simili per tutti o parte dei servizi definiti finché la concorrenza non realizzi un effettivo controllo dei prezzi.

I meccanismi volti a garantire l'abbordabilità delle tariffe si basano sui principi di trasparenza e non discriminazione. Gli Stati membri rendono pubbliche le norme e i criteri volti a garantire l'abbordabilità dei prezzi a livello nazionale, tenendo conto dell'articolo 24.

2. Gli Stati membri pubblicano regolarmente relazioni periodiche sull'evoluzione delle tariffe da mettere a disposizione del pubblico. La Commissione pubblica regolarmente relazioni periodiche sull'evoluzione delle tariffe in tutta la Comunità.

Articolo 4 Meccanismi di finanziamento

Se i servizi contemplati nel presente capitolo non possono essere commercialmente forniti alle condizioni fissate dagli Stati membri, questi ultimi possono istituire un meccanismo di finanziamento del servizio universale che preveda la ripartizione dei costi dei servizi, secondo la legislazione comunitaria e, in particolare, la direttiva 97/33/CE sull'interconnessione.

Le autorità nazionali di regolamentazione fanno sì che gli organismi che beneficiano di un siffatto meccanismo di finanziamento dichiarino alle loro autorità nazionali di regolamentazione gli specifici elementi per cui il finanziamento è richiesto; le informazioni di cui all'articolo 5 della direttiva 97/33/CEE sull'interconnessione sono messe a disposizione delle parti interessate a richiesta, a norma dell'articolo 11, paragrafo 4.

In conformità del diritto comunitario vigente gli Stati membri possono stabilire requisiti supplementari per la fornitura di servizi di telecomunicazione. Tali requisiti supplementari non possono avere ripercussioni sui costi del servizio universale, come previsto a livello comunitario, e non possono essere finanziati mediante un contributo obbligatorio degli operatori del mercato.

Articolo 5 Fornitura del collegamento in rete e accesso ai servizi telefonici

1. Gli Stati membri fanno sì che siano soddisfatte da almeno un operatore tutte le richieste ragionevoli di collegamento alla rete telefonica pubblica fissa in un punto fisso e di accesso ai servizi telefonici pubblici fissi e possono a tal fine, se necessario, designare uno o più operatori affinché sia coperto l'intero territorio.

2. Il collegamento fornito deve essere idoneo a consentire agli utenti di fare e ricevere chiamate nazionali e internazionali per la trasmissione vocale, di fax e/o di dati.

Articolo 6 Servizi elenco abbonati

1. Le disposizioni del presente articolo sono subordinate alle disposizioni della pertinente normativa in materia di protezione dei dati personali e della vita privata, come ad esempio quelle delle direttive 95/46/CE e 97/66/CE.

2. Gli Stati membri fanno sì che:

a) gli abbonati abbiano il diritto di essere inseriti negli elenchi telefonici a disposizione del pubblico, di verificare ed eventualmente di correggere i dati o di chiedere di essere radiati dagli elenchi;

b) gli elenchi di tutti gli abbonati che non si siano espressamente opposti al fatto di esservi inseriti - con i numeri dei telefoni fissi e mobili e i numeri personali - siano messi a disposizione del pubblico su supporto cartaceo o elettronico, o su entrambi, in una forma approvata dall'autorità nazionale di regolamentazione, e aggiornati periodicamente;

c) almeno un servizio informazioni elenco abbonati che comprenda i numeri di tutti gli abbonati in elenco sia a disposizione di tutti gli utenti, anche dai posti telefonici pubblici a pagamento.

3. Per garantire la fornitura dei servizi di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), gli Stati membri fanno sì che tutti gli organismi incaricati di attribuire i numeri di telefono agli abbonati soddisfino tutte le ragionevoli richieste di rendere disponibili le informazioni utili, in forma convenuta e a condizioni eque, orientate ai costi e non discriminatorie.

4. Gli Stati membri fanno sì che gli organismi che forniscono i servizi di cui al paragrafo 2, lettere b) e c) rispettino il principio di non discriminazione nel trattamento e nella presentazione delle informazioni loro fornite.

Articolo 7 Posti telefonici pubblici a pagamento

1. Gli Stati membri fanno sì che siano disponibili posti telefonici pubblici a pagamento per soddisfare le esigenze ragionevoli degli utenti, in termini sia di numero che di diffusione territoriale.

Uno Stato membro può autorizzare la propria autorità nazionale di regolamentazione a non applicare le condizioni del presente paragrafo in tutto il suo territorio o in parte di esso, purché accerti che questi servizi sono ampiamente disponibili.

2. Gli Stati membri fanno sì che sia possibile effettuare gratuitamente, e senza dover utilizzare monete o schede telefoniche, chiamate di emergenza a partire dai posti telefonici pubblici a pagamento formando il numero unico europeo per le chiamate di emergenza «112», di cui alla decisione 91/396/CEE, e gli altri numeri nazionali di emergenza.

Articolo 8 Misure particolari per gli utenti disabili o con esigenze sociali speciali

Gli Stati membri, ove opportuno, adottano le misure specifiche per garantire agli utenti disabili o con esigenze sociali speciali parità di accesso ai servizi telefonici pubblici fissi, compreso il servizio di informazioni telefoniche, a costi abbordabili.

CAPITOLO III DISPOSIZIONI SPECIFICHE CONCERNENTI GLI ORGANISMI CHE FORNISCONO RETI TELEFONICHE PUBBLICHE FISSE E/O MOBILI E/O SERVIZI TELEFONICI MOBILI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

Articolo 9 Collegamento delle apparecchiature terminali e uso della rete

Gli Stati membri fanno sì che tutti gli utenti collegati alla rete telefonica pubblica fissa possano:

a) collegare e utilizzare le apparecchiature terminali adeguate al tipo di collegamento fornito, secondo le normative nazionale e comunitaria;

b) accedere ai servizi tramite operatore e ai servizi informazioni elenco abbonati, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera c), a meno che l'abbonato non decida diversamente;

c) accedere gratuitamente ai servizi di emergenza formando il «112» e qualsiasi altro numero telefonico di emergenza previsto a livello nazionale dalle autorità nazionali di regolamentazione.

Gli Stati membri fanno sì che gli utenti di telefonia mobile possano accedere ai servizi di cui alle lettere b) e c).

Articolo 10 Contratti

1. Le autorità nazionali di regolamentazione fanno sì che gli organismi che forniscono l'accesso alle reti telefoniche pubbliche fisse e mobili predispongano un contratto. Il contratto precisa il servizio da fornire o fa riferimento a condizioni e termini disponibili al pubblico. Il contratto o le condizioni e i termini disponibili al pubblico specificano almeno il tempo di fornitura del collegamento iniziale e i tipi di servizio di manutenzione offerto, le compensazioni e/o rimborsi agli abbonati in caso di servizio insoddisfacente, nonché una sintesi della procedura da seguire per la soluzione delle controversie, a norma dell'articolo 26, e contengono informazioni sui livelli di qualità del servizio.

2. Le autorità nazionali di regolamentazione o altri organi competenti secondo la legislazione nazionale hanno la facoltà, di propria iniziativa o su richiesta di un'organizzazione che difende gli interessi degli utenti o dei consumatori, di esigere che siano modificate le condizioni contrattuali di cui al paragrafo 1 e le condizioni dei regimi di compensazione e/o di rimborso applicati, a condizione che riguardino le disposizioni della presente direttiva per tutelare i diritti degli utenti e/o degli abbonati.

Articolo 11 Pubblicazione e disponibilità delle informazioni

1. Gli Stati membri fanno sì che tutti gli organismi che forniscono reti telefoniche pubbliche fisse e mobili o servizi telefonici a disposizione del pubblico diffondano informazioni adeguate e aggiornate rivolte ai consumatori circa i termini e le condizioni standard per l'accesso e l'uso delle reti telefoniche pubbliche e/o dei servizi telefonici a disposizione del pubblico. In particolare, le autorità nazionali di regolamentazione fanno sì che le tariffe per gli utenti finali i periodi minimi contrattuali, se del caso, e le condizioni per il rinnovo dei contratti siano presentati in modo chiaro ed esatto.

2. Le autorità nazionali di regolamentazione fanno sì che gli organismi che forniscono reti telefoniche pubbliche fisse comunichino loro le specifiche tecniche dettagliate dell'interfaccia di accesso alla rete - identificate nell'allegato II, parte 1 - da rendere disponibili a norma del paragrafo 4. Le modifiche delle vigenti specifiche secondo la direttiva interfaccia di rete e le informazioni sulle nuove specifiche dell'interfaccia di rete sono comunicate alle autorità nazionali di regolamentazione prima di essere introdotte. Le autorità nazionali di regolamentazione possono fissare un termine di preavviso adeguato.

3. Le autorità nazionali di regolamentazione di uno Stato membro in cui la fornitura di reti di telecomunicazione pubbliche fisse e di servizi di telefonia vocale sia oggetto di diritti speciali o esclusivi fanno sì che, per tutto il periodo di vigenza di tali diritti, siano diffuse informazioni adeguate e aggiornate sull'accesso e l'uso delle reti pubbliche fisse di telecomunicazione e dei servizi telefonici pubblici fissi, secondo le rubriche di cui all'allegato II, parte 2, e alle modalità di cui al paragrafo 4.

4. Le autorità nazionali di regolamentazione fanno sì che le informazioni siano rese disponibili in modo tale da permettere alle parti interessate di accedervi facilmente. La Gazzetta ufficiale dello Stato membro interessato indica le modalità di pubblicazione delle informazioni.

5. Le autorità nazionali di regolamentazione notificano alla Commissione, entro il 30 giugno 1998, le modalità in base alle quali le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 sono rese disponibili. La Commissione pubblica periodicamente un riferimento a tali notifiche nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Le successive modifiche sono immediatamente notificate.

Articolo 12 Qualità del servizio

1. Secondo le procedure stabilite in questo articolo, gli Stati membri possono fissare la qualità dei servizi di cui alla presente direttiva per gli organismi che forniscono reti telefoniche pubbliche fisse e/o servizi telefonici pubblici fissi.

Secondo la direttiva 97/13/CE sulle licenze gli Stati membri possono definire a tal fine gli obiettivi di prestazione nelle singole licenze, in particolare per gli organismi che forniscono reti telefoniche pubbliche fisse e/o servizi di telefonia vocale che hanno un rilevante potere di mercato o che sono stati designati a norma dell'articolo 5.

Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi che fruiscono di diritti speciali o esclusivi nella fornitura di reti pubbliche di telecomunicazione fisse e/o di servizi di telefonia vocale definiscano e pubblichino - a norma dell'articolo 11, paragrafo 4 - gli obiettivi per i parametri di cui all'allegato III.

2. Le autorità nazionali di regolamentazione fanno sì che gli organismi con rilevante potere di mercato o che sono stati designati a norma dell'articolo 5, inizino a tenere informazioni aggiornate sulle prestazioni ottenute secondo i parametri, le definizioni e i metodi di rilevamento indicati nell'allegato III. Le autorità nazionali di regolamentazione possono anche chiedere che altri organismi che hanno fornito reti telefoniche pubbliche fisse e/o servizi telefonici pubblici fissi per più di diciotto mesi procedano analogamente.

A richiesta, le informazioni sono trasmesse all'autorità nazionale di regolamentazione.

3. Ove opportuno, in particolare tenendo conto del punto di vista delle parti interessate a norma dell'articolo 24, le autorità nazionali di regolamentazione garantiscono a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, la pubblicazione dei dati sulle prestazioni di cui al paragrafo 1 e possono definire gli obiettivi che gli organismi che forniscono reti telefoniche pubbliche fisse e/o servizi telefonici pubblici fissi che hanno un rilevante potere di mercato o che sono stati designati a norma dell'articolo 5, debbono raggiungere al riguardo, se tali obiettivi ancora non esistono.

La persistente omissione da parte di un organismo di raggiungere gli obiettivi di prestazione può dar luogo all'adozione di misure specifiche, secondo le condizioni definite nell'autorizzazione concessagli.

4. Le autorità nazionali di regolamentazione hanno il diritto di chiedere un audit indipendente dei dati di prestazione per controllare l'esattezza e la comparabilità dei dati messi a disposizione dagli organismi di cui al paragrafo 2.

Articolo 13 Condizioni di accesso e di uso e prescrizioni essenziali

1. Fatta salva la procedura di conciliazione e di soluzione delle controversie nazionali di cui all'articolo 26, paragrafo 1 le autorità nazionali di regolamentazione istituiscono procedure per trattare le situazioni in cui gli organismi che forniscono reti telefoniche pubbliche fisse e/o servizi telefonici pubblici fissi o quanto meno gli organismi che forniscono servizi di telefonia vocale, che detengono un rilevante potere di mercato ovvero designati a norma dell'articolo 5 e che detengono un rilevante potere di mercato adottino misure quali la sospensione, la risoluzione, modifiche sostanziali o riduzione della disponibilità del servizio, quanto meno agli organismi che forniscono reti e/o servizi di telecomunicazione.

Le autorità nazionali di regolamentazione fanno sì che le procedure contemplino un processo decisionale trasparente che garantisca il necessario rispetto dei diritti delle parti. La decisione, presa dopo aver offerto ad entrambe le parti l'opportunità di manifestare il proprio punto di vista, è debitamente motivata e comunicata alle parti entro una settimana dall'adozione.

Un riassunto delle procedure è pubblicato secondo le modalità di cui all'articolo 11, paragrafo 4.

La presente disposizione non pregiudica il diritto delle parti interessate a ricorrere alle vie giudiziarie.

2. In caso di restrizioni all'accesso o all'uso delle reti telefoniche pubbliche fisse e/o dei servizi telefonici pubblici fissi in base a prescrizioni essenziali, gli Stati membri fanno sì che le disposizioni nazionali pertinenti indichino su quali delle prescrizioni essenziali di cui alle lettere da a) ad e) si basino le restrizioni.

Le restrizioni sono imposte per via regolamentare e pubblicate secondo le modalità di cui all'articolo 11, paragrafo 4.

Fatte salve le azioni che possono essere avviate a norma dell'articolo 3, paragrafo 5 e all'articolo 5, paragrafo 3 della direttiva 90/387/CEE, alla rete telefonica pubblica fissa e ai servizi telefonici pubblici fissi si applicano le seguenti prescrizioni essenziali:

a) Sicurezza di funzionamento della rete

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire la disponibilità delle reti telefoniche pubbliche fisse e dei servizi telefonici pubblici fissi in caso di incidenti gravi di rete o nei casi di forza maggiore, come ad esempio condizioni meteorologiche eccezionali, eventi sismici, inondazioni, fulmini o incendi.

Nelle situazioni di cui al primo comma, gli organi interessati fanno tutto quanto in loro potere per continuare a fornire il miglior servizio possibile, in modo da rispettare le priorità fissate dalle autorità competenti.

Le autorità nazionali di regolamentazione fanno sì che le restrizioni all'accesso e all'uso delle reti telefoniche pubbliche fisse, giustificate dalla necessità di salvaguardarne la sicurezza di funzionamento, siano proporzionate, non discriminatorie e basate su criteri oggettivi definiti in anticipo.

b) Mantenimento dell'integrità della rete

Gli Stati membri prendono le necessarie iniziative per garantire l'integrità delle reti telefoniche pubbliche fisse. Le autorità nazionali di regolamentazione fanno sì che le restrizioni all'accesso e all'uso delle reti telefoniche pubbliche fisse, giustificate dalla necessità di garantirne l'integrità per proteggere, inter alia, le apparecchiature di rete, il software o i dati memorizzati, siano limitate al minimo necessario per garantire il funzionamento normale della rete. Tali restrizioni devono essere non discriminatorie e basate su criteri oggettivi definiti in anticipo.

c) Interoperabilità dei servizi

Nessuna ulteriore restrizione per ragioni d'interoperabilità dei servizi è imposta all'uso delle apparecchiature terminali il cui funzionamento sia conforme alla direttiva 91/263/CEE (15).

d) Protezione dei dati

Le condizioni di accesso e di uso delle reti telefoniche pubbliche fisse e/o dei servizi telefonici pubblici fissi volte a proteggere i dati possono essere imposte soltanto se conformi alla pertinente normativa in materia di protezione dei dati personali e della vita privata, come ad esempio la direttive 95/46/CE e 97/66/CE.

e) Uso efficace dello spettro di frequenze

Gli Stati membri prendono le necessarie iniziative per garantire l'uso efficace dello spettro di frequenze e per evitare interferenze dannose tra i sistemi di radiocomunicazione terrestri che possano impedire o limitare l'accesso e l'uso delle reti telefoniche pubbliche fisse e dei servizi telefonici pubblici fissi.

3. Gli Stati membri in cui la fornitura di reti pubbliche di telecomunicazione e di servizi di telefonia vocale sia oggetto di diritti speciali o esclusivi fanno sì che, per tutto il periodo di vigenza di tali diritti, le condizioni imposte agli utenti in base a tali diritti siano fissate per via regolamentare sotto la responsabilità delle autorità nazionali di regolamentazione.

Articolo 14 Fatturazione dettagliata, selezione numerica multifrequenza e blocco selettivo di chiamata

1. Al fine di garantire che gli utenti tramite le reti telefoniche pubbliche fisse abbiano accesso al più presto ai seguenti servizi:

- la selezione numerica, multifrequenza,

- a richiesta, la fatturazione dettagliata e il blocco selettivo di chiamata,

gli Stati membri possono designare uno o più operatori perché forniscano tali servizi alla maggior parte degli utenti anteriormente al 31 dicembre 1998 e garantiscano che essi siano disponibili a tutti entro il 31 dicembre 2001.

Uno Stato membro può autorizzare la sua autorità nazionale di regolamentazione a non conformarsi alle prescrizioni di cui al presente paragrafo in tutto il suo territorio o in parte di esso qualora sia stata chiaramente provata l'ampia disponibilità di tali servizi.

La selezione numerica multifrequenza e il blocco selettivo di chiamata sono definiti nell'allegato I, parte 1.

2. Fatte salve le disposizioni della pertinente normativa in materia di protezione dei dati personali e della vita privata, come ad esempio quelle della direttiva 95/46/CE e della direttiva 97/66/CE, le fatture dettagliate contengono dati sufficientemente particolareggiati in modo da permettere la verifica e il controllo dei costi inerenti all'uso della rete telefonica pubblica fissa e/o dei servizi telefonici pubblici fissi.

Nella sua versione di base, la fattura dettagliata è fornita senza costi supplementari per l'utente, cui può eventualmente essere proposta una fattura ancora più dettagliata con tariffe ragionevoli o a titolo gratuito. Le autorità nazionali di regolamentazione possono definire il livello di base della fattura dettagliata.

Le chiamate che sono gratuite per l'abbonato, comprese le chiamate ai numeri di emergenza, non sono indicate nella fattura dettagliata dell'abbonato.

Articolo 15 Fornitura di servizi supplementari

1. Le autorità nazionali di regolamentazione fanno sì che gli organismi che forniscono servizi di telefonia vocale e detengono un rilevante potere di mercato o sono stati designati a norma dell'articolo 5 e detengono un rilevante potere di mercato forniscano, se tecnicamente ed economicamente fattibile, i servizi di cui all'allegato I, parte 2.

2. Fatte salve le disposizioni della pertinente normativa in materia di protezione dei dati personali e della vita privata, come ad esempio quelle della direttiva 95/46/CE e della direttiva 97/66/CE, gli Stati membri prendono le misure necessarie al fine di rimuovere ogni restrizione normativa che impedisca la fornitura dei servizi e delle prestazioni di cui all'allegato I, parte 3, nel rispetto delle norme sulla concorrenza previste dal diritto comunitario.

3. Le autorità nazionali di regolamentazione fanno sì che le date d'introduzione dei servizi di cui all'allegato I, parte 2 siano fissate tenendo in conto lo sviluppo della rete, la domanda del mercato e il progresso della normalizzazione, e siano pubblicate secondo le modalità di cui all'articolo 11, paragrafo 4.

4. Qualora il servizio della portabilità del numero, di cui all'articolo 12, paragrafo 5 della direttiva 97/33/CE sull'interconnessione, non sia ancora operativo, le autorità nazionali di regolamentazione fanno sì che, durante un periodo ragionevole dopo che un abbonato ha cambiato fornitore, le chiamate al suo vecchio numero siano trasferite al nuovo numero a un costo ragionevole, oppure che sia fornita a coloro che chiamano l'indicazione del nuovo numero, senza addebitare a chi riceve la chiamata il costo di tale servizio.

Le autorità nazionali di regolamentazione fanno sì che eventuali canoni relativi alla fornitura di tale servizio siano ragionevoli.

Articolo 16 Accesso speciale alla rete

1. Le autorità nazionali di regolamentazione fanno sì che gli organismi con un rilevante potere di mercato nella fornitura di reti telefoniche pubbliche fisse soddisfino le richieste ragionevoli degli organismi che forniscono i servizi di telecomunicazione per l'accesso alla rete telefonica pubblica fissa in punti terminali di rete differenti da quelli correntemente forniti di cui all'allegato II, parte 1. Questo obbligo può essere limitato esclusivamente per casi specifici e qualora esistano alternative tecniche e commerciali valide all'accesso speciale richiesto e qualora l'accesso richiesto sia inadeguato rispetto ai mezzi disponibili per soddisfare la richiesta.

2. All'organismo che introduce la domanda è garantita la possibilità di sottoporre la questione all'autorità nazionale di regolamentazione prima che, in risposta ad una richiesta specifica, venga presa la decisione definitiva di limitare o di rifiutare l'accesso.

In caso di rifiuto di una domanda di accesso speciale alla rete, l'organismo che ha introdotto la richiesta ha diritto a ottenere in tempi brevi spiegazioni motivate sulle ragioni alla base del rifiuto.

3. Le modalità tecniche e commerciali per l'accesso speciale alla rete sono oggetto di accordo tra le parti interessate, fatto salvo l'intervento delle autorità nazionali di regolamentazione di cui ai paragrafi 2, 4 e 5.

L'accordo può prevedere il rimborso all'organismo dei costi sostenuti per fornire l'accesso richiesto alla rete, nel rispetto assoluto dei principi dell'orientamento ai costi di cui all'allegato II della direttiva 90/387/CEE.

4. Le autorità nazionali di regolamentazione possono intervenire di propria iniziativa in qualsiasi momento ove ciò sia giustificato ai fini di un'effettiva concorrenza e/o interoperabilità dei servizi e se una delle due parti lo richiede, per definire condizioni non discriminatorie, eque e ragionevoli per le due parti e garantire il massimo beneficio a tutti gli utenti.

5. Le autorità nazionali di regolamentazione hanno inoltre il diritto d'intervenire, nell'interesse di tutti gli utenti, per far sì che i contratti prevedano condizioni conformi ai criteri di cui al paragrafo 4, siano conclusi e applicati efficientemente e tempestivamente e prevedano condizioni circa la conformità con le norme pertinenti, l'osservanza delle prescrizioni essenziali e/o la garanzia di qualità per l'intero ciclo di attività.

6. Le condizioni fissate dalle autorità nazionali di regolamentazione a norma del paragrafo 5 sono pubblicate secondo le modalità di cui all'articolo 11, paragrafo 4.

7. Le autorità nazionali di regolamentazione fanno sì che gli organismi con un rilevante potere di mercato, di cui al paragrafo 1, rispettino il principio di non discriminazione quando utilizzano la rete telefonica pubblica fissa e, più in particolare, qualsiasi sistema di accesso speciale alla rete, per fornire servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico. Tali organismi applicano condizioni analoghe in circostanze analoghe agli organismi fornitori di servizi analoghi e forniscono servizi di accesso speciale alla rete e informazioni a terzi alle stesse condizioni e con la stessa qualità previste per i propri servizi o per quelli delle proprie affiliate o associate.

8. Se necessario la Commissione, in consultazione con il comitato ONP e secondo la procedura del comitato consultivo di cui all'articolo 29, chiede all'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) di definire norme per i nuovi tipi di accesso alla rete. Un riferimento a tali norme è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, a norma dell'articolo 5 direttiva 90/387/CEE.

9. A richiesta, le caratteristiche dei contratti relativi all'accesso speciale alla rete sono trasmessi all'autorità nazionale di regolamentazione. Fatti salvi i diritti e gli obblighi di cui all'articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 97/13/CE sulle licenze, le autorità nazionali di regolamentazione mantengono il riserbo sulle parti degli accordi di cui al paragrafo 3 che trattano della strategia commerciale delle parti.

Articolo 17 Principi di tariffazione

1. Fatte salve le disposizioni particolari di cui all'articolo 3 sull'abbordabilità o di cui al paragrafo 6, le autorità nazionali di regolamentazione fanno sì che gli organismi che forniscono servizi di telefonia vocale che detengono rilevante potere di mercato o che sono stati designati a norma dell'articolo 5 e detengono rilevante potere di mercato, rispettino le disposizioni del presente articolo.

2. Le tariffe per l'uso della rete telefonica pubblica fissa e dei servizi telefonici pubblici fissi rispettano i principi fondamentali di orientamento ai costi di cui all'allegato II della direttiva 90/387/CEE.

3. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 3 della direttiva 97/33/CE sull'interconnessione, le tariffe di accesso e di uso della rete telefonica pubblica fissa sono indipendenti dal tipo d'applicazione realizzato dall'utente, salvo quando richiedano servizi o prestazioni differenti.

4. Secondo il diritto comunitario, le tariffe dei servizi forniti in aggiunta al collegamento alla rete telefonica pubblica fissa e dei servizi telefonici pubblici fissi sono sufficientemente scorporate in modo da non obbligare l'utente a pagare prestazioni non necessarie per il servizio richiesto.

5. Le modifiche tariffarie entrano in vigore soltanto dopo un periodo adeguato di preavviso al pubblico, fissato dall'autorità nazionale di regolamentazione.

6. Fatto salvo l'articolo 3 relativo all'abbordabilità, uno Stato membro può autorizzare la sua autorità nazionale di regolamentazione a non conformarsi ai paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo in una zona geografica specifica ove sia stata chiaramente provata l'esistenza di una effettiva concorrenza sul mercato dei servizi telefonici pubblici fissi.

Articolo 18 Principi contabili

1. Qualora l'organismo sia tenuto a rispettare il principio di orientamento delle tariffe ai costi di cui all'articolo 17, gli Stati membri fanno sì che il sistema contabile utilizzato dall'organismo permetta di applicare l'articolo 17 e che ne sia controllata la conformità da un organo competente indipendente. Le autorità nazionali di regolamentazione fanno sì che ogni anno venga pubblicata una dichiarazione di conformità.

2. Le autorità nazionali di regolamentazione fanno sì che venga loro fornita a richiesta una descrizione dei sistemi contabili di cui al paragrafo 1, con l'indicazione delle principali categorie in cui sono raggruppati i costi e delle norme di ripartizione dei costi dei servizi di telefonia vocale. A richiesta, le autorità nazionali di regolamentazione trasmettono alla Commissione le informazioni sul sistema contabile applicato dagli organismi in questione.

3. Qualora in uno Stato membro la fornitura di reti pubbliche di telecomunicazione e di servizi di telefonia vocale sia oggetto di diritti speciali o esclusivi, i sistemi di cui al paragrafo 1 includono, per tutto il periodo di vigenza di tali diritti e fatto salvo l'ultimo capoverso del presente paragrafo, i seguenti elementi:

a) i costi del servizio di telefonia vocale, in particolare i costi diretti sostenuti dagli organismi di telecomunicazione per l'istituzione, la gestione e la manutenzione del servizio di telefonia vocale, e per la sua commercializzazione e fatturazione;

b) i costi comuni, cioè i costi che non possono essere direttamente imputati al servizio di telefonia vocale o ad altre attività, ripartiti come segue:

i) se possibile, le categorie di costi comuni sono ripartite in base all'analisi diretta dell'origine dei costi stessi;

ii) se l'analisi diretta non è possibile, le categorie di costi comuni sono ripartite in base al legame indiretto con un'altra categoria o con un altro gruppo di categorie di costi per i quali un'imputazione o una ripartizione diretta è possibile; il legame indiretto si basa su strutture di costi comparabili;

iii) se non sono possibili né l'analisi diretta né il legame indiretto, le categorie di costi sono ripartite applicando un parametro di assegnazione generale calcolato in base al rapporto tra tutte le spese direttamente o indirettamente imputate o ripartite al servizio di telefonia vocale e quelle imputate o ripartite agli altri servizi.

Fatta salva la previa comunicazione alla Commissione, è consentito il ricorso ad altri sistemi contabili, a condizione che permettano di applicare l'articolo 17 e che le autorità nazionali di regolamentazione ne abbiano approvato l'uso da parte degli organismi di telecomunicazione.

4. Gli Stati membri fanno sì che i conti finanziari degli organismi che forniscono reti telefoniche pubbliche fisse e/o servizi di telefonia vocale siano elaborati, sottoposti a revisione contabile e pubblicati secondo le disposizioni legislative nazionali e comunitarie applicabili alle imprese commerciali. A richiesta e a titolo riservato, sono messe a disposizione dell'autorità nazionale di regolamentazione informazioni contabili dettagliate, fatti salvi i diritti e gli obblighi delle autorità nazionali di regolamentazione di cui all'articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 97/13/CE sulle licenze.

Articolo 19 Riduzioni e altre disposizioni tariffarie particolari

Gli Stati membri fanno sì che i programmi di riduzione tariffaria per gli utenti, inclusi i consumatori, offerti dagli organismi le cui tariffe debbono rispettare il principio di orientamento ai costi di cui all'articolo 17 siano del tutto trasparenti e siano pubblicati e applicati nel rispetto del principio di non discriminazione.

Le autorità nazionali di regolamentazione possono esigere che i programmi di riduzione tariffaria siano modificati o ritirati.

Articolo 20 Specifiche di accesso alla rete, incluse le prese telefoniche

1. Le norme per l'accesso alle reti telefoniche pubbliche fisse sono pubblicate nell'elenco delle norme ONP di cui all'articolo 5 della direttiva 90/387/CEE.

2. Qualora i servizi di cui alla presente direttiva siano forniti agli utenti su rete ISDN al punto di riferimento S/T, le autorità nazionali di regolamentazione fanno sì che i punti terminali di rete ISDN siano conformi alle pertinenti specifiche d'interfaccia fisica, in particolare per quanto riguarda le prese telefoniche, indicate nell'elenco delle norme ONP.

Articolo 21 Mancato pagamento delle fatture

Gli Stati membri autorizzano misure specifiche, proporzionate, non discriminatorie e pubblicate secondo le modalità di cui all'articolo 11, paragrafo 4, da adottare nei casi di mancato pagamento delle fatture telefoniche per l'uso della rete telefonica pubblica fissa. Le misure garantiscono una previa segnalazione all'abbonato della possibile sospensione o disattivazione del servizio.

Tranne in casi di frode, di reiterato ritardo nel pagamento o di mancato pagamento, le misure garantiscono, nei limiti di fattibilità tecnica, che la sospensione del servizio sia limitata al servizio in questione. Gli Stati membri possono decidere, se del caso, che la disattivazione totale intervenga soltanto dopo un periodo durante il quale le chiamate non a carico dell'abbonato sono autorizzate.

Articolo 22 Condizioni per la cessazione delle offerte di servizi

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano negli Stati membri in cui la fornitura di reti pubbliche di telecomunicazione e di servizi di telefonia vocale è oggetto di diritti speciali o esclusivi, per tutto il periodo di vigenza di tali diritti.

2. Le autorità nazionali di regolamentazione fanno sì che le offerte di servizio degli organismi con diritti speciali ed esclusivi siano mantenute per un periodo di tempo ragionevole e che l'annullamento di una prestazione offerta, o la modifica che ne alteri materialmente il possibile uso, abbia luogo soltanto dopo consultazione degli utenti interessati e dopo un periodo adeguato di preavviso al pubblico, stabilito dall'autorità nazionale di regolamentazione.

3. Fatti salvi gli altri mezzi di ricorso previsti dalle legislazioni nazionali, gli Stati membri fanno sì che gli utenti, e quando la legislazione nazionale lo preveda, le organizzazioni che rappresentano gli utenti e/o i consumatori, possano sottoporre all'autorità nazionale di regolamentazione i casi di contestazione della data di annullamento prevista dall'organismo.

Articolo 23 Modifiche delle condizioni pubblicate

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano negli Stati membri in cui la fornitura di reti pubbliche di telecomunicazione e di servizi di telefonia vocale è oggetto di diritti speciali o esclusivi, per tutto il periodo di vigenza di tali diritti.

2. L'organismo titolare di diritti speciali o esclusivi che non ritenga ragionevole soddisfare una specifica richiesta di collegamento alla rete telefonica pubblica fissa alle condizioni tariffarie e di fornitura pubblicate, è tenuto a richiedere l'accordo dell'autorità nazionale di regolamentazione per modificare, nel caso specifico, tali condizioni.

CAPITOLO IV DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Articolo 24 Consultazione delle parti interessate

Gli Stati membri tengono conto, secondo le procedure nazionali, dei pareri dei rappresentanti degli organismi che forniscono reti pubbliche di telecomunicazione, degli utenti, dei consumatori, dei produttori e dei fornitori di servizi sui problemi relativi alla portata, all'abbordabilità e alla qualità dei servizi telefonici a disposizione del pubblico.

Articolo 25 Notifica e relazioni

1. Gli Stati membri notificano alla Commissione ogni modifica delle informazioni da pubblicare ai sensi della direttiva 95/62/CE. La Commissione pubblica le informazioni nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

2. Gli Stati membri notificano inoltre alla Commissione:

- gli organismi con un rilevante potere di mercato, ai fini delle presente direttiva;

- i casi in cui gli organismi che forniscono reti telefoniche pubbliche fisse e/o servizi di telefonia vocale non sono più tenuti a rispettare il principio di orientamento delle tariffe ai costi, a norma dell'articolo 17, paragrafo 6;

- gli eventuali organismi designati ai sensi dell'articolo 5.

La Commissione può chiedere alle autorità nazionali di regolamentazione di manifestare i motivi che giustificano l'inclusione o la non inclusione di un organismo in una delle due categorie o in entrambe le categorie di cui ai primi due trattini.

3. Se in uno Stato membro vigono diritti speciali o esclusivi per la fornitura di reti pubbliche di telecomunicazione e di servizi di telefonia vocale, le autorità nazionali di regolamentazione tengono a disposizione e trasmettono su richiesta alla Commissione le informazioni sui singoli casi, diversi da quelli previsti dall'articolo 21, loro sottoposti e nei quali l'accesso o l'uso della rete telefonica pubblica fissa o del servizio di telefonia vocale sono stati limitati o rifiutati, comprese le misure adottate e le relative motivazioni.

Articolo 26 Procedura di conciliazione e di soluzione delle controversie nazionali

Fatti salvi:

a) le azioni che la Commissione o uno Stato membro possono avviare in applicazione del trattato;

b) i diritti della persona che invoca la procedura di cui ai punti 3 e 4, degli organismi interessati o di qualsiasi altra persona ai sensi della legislazione nazionale applicabile, eccetto nel caso in cui le parti addivengano tra loro a una soluzione della controversia;

c) le disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 2 che consentono alle autorità nazionali di regolamentazione di modificare le condizioni dei contratti degli utenti,

si applicano le seguenti procedure:

1) Gli Stati membri fanno sì che tutte le parti, inclusi gli utenti, i fornitori di servizi, i consumatori o gli altri organismi, di una controversia non risolta con un organismo che fornisce reti telefoniche pubbliche fisse e/o servizi telefonici pubblici fissi per presunte violazioni delle disposizioni della presente direttiva, abbiano la facoltà di adire le autorità nazionali di regolamentazione o un altro organo indipendente. Sono disponibili a livello nazionale procedure di facile accesso e in linea di massima gratuite per risolvere le controversie in modo equo, trasparente e rapido. Le procedure si applicano in particolare alle controversie tra utente e organismo sulle fatture telefoniche o sui termini e le condizioni di fornitura del servizio telefonico.

Gli organismi che rappresentano gli interessi degli utenti e/o consumatori, possono sottoporre all'attenzione dell'autorità nazionale di regolamentazione o di un altro organo indipendente i casi in cui le condizioni generali del contratto con il quale è fornito il servizio telefonico sono ritenute insoddisfacenti per gli utenti.

2) Se la controversia coinvolge organismi di più Stati membri, un utente o un organismo possono invocare la procedura di conciliazione di cui ai punti 3 e 4 notificando la loro intenzione per iscritto all'autorità nazionale di regolamentazione e alla Commissione. Gli Stati membri possono inoltre consentire all'autorità nazionale di regolamentazione di ricorrere alla procedura di conciliazione.

3) L'autorità nazionale di regolamentazione o la Commissione possono investire della questione il presidente del comitato ONP qualora, dopo avere ricevuto la notifica di cui al punto 2, ritengono che sia opportuno un esame più approfondito.

4) Nei casi di cui al punto 3, il presidente del comitato ONP avvia la procedura in appresso se ritiene che a livello nazionale siano stati intrapresi tutti i passi ragionevoli:

- il presidente del comitato ONP convoca al più presto un gruppo di lavoro cui partecipano almeno due membri del comitato ONP, un rappresentante delle autorità nazionali di regolamentazione interessate e il presidente del comitato ONP o un altro funzionario della Commissione da lui delegato. Il gruppo di lavoro è presieduto dal rappresentante della Commissione e in linea di massima si riunisce entro dieci giorni dalla convocazione. Su proposta di un membro del gruppo di lavoro, il presidente può richiedere la partecipazione, a titolo di consulenti, di non più di due esperti;

- il gruppo di lavoro offre la possibilità alla parte che ha sollecitato la procedura, alle autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri interessati e agli organismi coinvolti di far conoscere, oralmente o per iscritto, il proprio punto di vista;

- il gruppo di lavoro si adopera per promuovere un accordo tra le parti interessate entro tre mesi dalla data della ricezione della notifica di cui al punto 2. Il presidente del comitato ONP informa quest'ultimo dei risultati della procedura affinché possa esprimere un parere.

5) Le spese di partecipazione della parte che ha richiesto la procedura sono a suo carico.

Articolo 27 Sospensione di taluni obblighi

1. Le sospensioni concesse in relazione agli articoli 12 e 13 della direttiva 95/62/CE restano invariate in relazione agli articoli 17 e 18 della presente direttiva.

2. La sospensione degli obblighi di cui all'articolo 15, paragrafo 4 può essere richiesta solo nei casi in cui lo Stato membro interessato possa dimostrare che l'osservanza dell'obbligo imporrebbe un onere eccessivo ad alcuni organismi o categorie di organismi. Lo Stato membro comunica alla Commissione i motivi della richiesta di sospensione, il termine entro cui ritiene di poter conformarsi alle disposizioni e le misure da esso previste per rispettare tale termine. La Commissione esamina la richiesta tenendo conto della situazione particolare dello Stato membro e della necessità di garantire un contesto regolamentare coerente a livello comunitario; essa comunica allo Stato membro se e fino a quale data ritiene che la situazione particolare nello Stato membro interessato giustifichi la sospensione.

Articolo 28 Adeguamenti tecnici

Le modifiche necessarie per adeguare gli allegati I, II e III della presente direttiva al progresso tecnologico o all'evoluzione della domanda del mercato sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 30.

Articolo 29 Procedura del comitato consultivo

1. La Commissione è assistita dal comitato ONP. Il comitato consulta, in particolare, i rappresentanti degli organismi che forniscono reti telefoniche pubbliche fisse e/o servizi telefonici a disposizione del pubblico, degli utenti, dei consumatori e dei fabbricanti.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 30 Procedura del comitato di regolamentazione

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 29, la seguente procedura si applica alle questioni contemplate dall'articolo 28.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in sede di comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se, allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del rinvio al Consiglio, il Consiglio non ha deliberato, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 31 Riesame

La Commissione procede ad un primo riesame del funzionamento della presente direttiva e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio al più tardi entro il 31 dicembre 1999, tenendo conto della relazione sul servizio universale che dovrà essere pubblicata dalla Commissione anteriormente al 1° gennaio 1998. Il riesame si basa, inter alia, sulle informazioni fornite alla Commissione dagli Stati membri e riguarda in particolare:

- il campo d'applicazione della direttiva, e in particolare in che misura è auspicabile applicare le disposizioni della presente direttiva alla telefonia mobile;

- le disposizioni di cui al capitolo II, alla luce dell'evoluzione delle condizioni del mercato, della domanda degli utenti e del progresso tecnologico;

- il mantenimento degli obblighi di cui agli articoli 17, 18 e 19, alla luce del progressivo diffondersi della concorrenza.

Se necessario, la relazione può prevedere ulteriori riesami periodici.

Articolo 32 Recepimento

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 1998 e ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 33 Abrogazione della direttiva 95/62/CE

La direttiva 95/62/CE è abrogata con efficacia a decorrere dal 30 giugno 1998, fatto salvo l'obbligo degli Stati membri inerenti all'attuazione della presente direttiva secondo il calendario previsto all'allegato IV.

I riferimenti alla direttiva abrogata sono intesi come riferimenti alla presente direttiva.

L'allegato V fornisce una tabella di corrispondenza tra gli articoli della direttiva 95/62/CE e quelli della presente direttiva.

Articolo 34 Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 35 Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 26 febbraio 1998.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

J. M. GIL-ROBLES

Per il Consiglio

Il Presidente

B. ROCHE

(1) GU C 371 del 9.12.1996, pag 22 e GU C 248 del 14.8.1997, pag. 13.

(2) GU C 133 del 28.4.1997, pag. 40.

(3) Parere del Parlamento europeo del 20 febbraio 1997 (GU C 85 del 17.3.1997, pag. 126), posizione comune del Consiglio del 9 giugno 1997 (GU C 234 dell'1.8.1997, pag. 87) e decisione del Parlamento europeo del 17 settembre 1997 (GU C 304 del 6.10.1997, pag. 82). Decisione del Parlamento europeo del 29 gennaio 1998 e decisione del Consiglio del 12 febbraio 1998.

(4) Risoluzione 94/C 48 del Consiglio, del 7 febbraio 1994, sui principi del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni (GU C 48 del 16.2.1994, pag. 1) e risoluzione 95/C 258 del Consiglio, del 18 settembre 1995, sulla creazione del futuro quadro normativo delle telecomunicazioni (GU C 258 del 3.10.1995, pag. 1).

(5) Risoluzione del Parlamento europeo, del 19 maggio 1995, sul «Libro verde sulla liberalizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e delle reti televisive via cavo» - parte II A4-0111/95 (GU C 151 del 19.6.1995, pag. 27).

(6) Parere del Comitato economico e sociale, del 13 settembre 1995, in merito al «Libro verde sulla liberalizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e delle reti televisive via cavo» - Parte II (GU C 301 del 13.11.1995, pag. 24).

(7) Direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP) (GU L 199 del 26.7.1997, pag. 32).

(8) GU L 192 del 24.7.1990, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 97/51/CE (GU L 295 del 29.10.1997, pag. 23).

(9) GU L 321 del 30.12.1995, pag. 6.

(10) GU L 199 del 26.7.1997, pag. 32.

(11) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(12) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 1.

(13) GU L 217 del 6.8.1991, pag. 31.

(14) GU L 117 del 7.5.1997, pag. 15.

(15) GU L 128 del 23.5.1991 pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 93/68/CEE (GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1).

ALLEGATO I

DESCRIZIONE DEI SERVIZI DI CUI AGLI ARTICOLI 14 E 15

PARTE 1

Prestazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1

a) Selezione numerica multifrequenza o DTMF (dual-tone multifrequency operation)

La rete telefonica pubblica fissa consente l'uso degli apparecchi telefonici che impiegano, per la segnalazione alla centrale, la tecnica DTMF (dual tone multifrequency), con le tonalità definita nell'ETSI ETR 207; le stesse tonalità vengono utilizzate per la segnalazione da punto terminale a punto terminale sull'intera rete, all'interno di uno Stato membro come pure tra vari Stati membri.

b) Blocco selettivo di chiamata

Il servizio che consente all'abbonato che ne abbia fatto domanda al fornitore del servizio telefonico di bloccare determinati tipi di chiamate in uscita o determinati tipi di numeri.

PARTE 2

Elenco dei servizi di cui all'articolo 15, paragrafo 1

a) Identificazione della linea chiamante

Possibilità di comunicare al destinatario il numero del chiamante prima di stabilire la comunicazione.

Tale prestazione supplementare dovrebbe essere fornita nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e della vita privata, come ad esempio le direttive 95/46/CE e 97/66/CE.

b) Selezione diretta (DDI - direct dialling in) (o dispositivi con funzioni equivalenti)

Gli utenti di un centralino telefonico privato (PBX) o di un analogo sistema privato possono essere chiamati direttamente a partire dalla rete telefonica pubblica fissa, senza l'intervento dell'operatore dello stesso centralino privato.

c) Trasferimento automatico di chiamata

Possibilità di trasferire le chiamate in arrivo verso un'altra destinazione, nello stesso o in un altro Stato membro (ad esempio se non si ottiene risposta, se il numero è occupato o incondizionatamente).

Tale prestazione supplementare deve essere fornita nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e della vita privata, come ad esempio le direttive 95/46/CE e 97/66/CE.

PARTE 3

Elenco dei servizi e delle prestazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2

a) Accesso su scala comunitaria ai servizi di chiamata gratuita/«numeri verdi»

Tali servizi, denominati a seconda dei casi «numeri verdi», «servizi di chiamata gratuiti», includono servizi di selezione grazie ai quali il chiamante non sostiene alcun costo per la chiamata.

b) Servizi a costi ripartiti

Tali servizi includono servizi di selezione grazie ai quali il chiamante sostiene solo una parte del costo della chiamata.

c) Servizi a sovrapprezzo / servizi ad addebiti multipli su scala comunitaria

I costi di uso del servizio cui si accede attraverso la rete di telecomunicazione si sommano ai costi della comunicazione.

d) Identificazione della linea chiamante su scala comunitaria

Possibilità di comunicare al destinatario il numero del chiamante prima di stabilire la comunicazione.

Tale prestazione supplementare dovrebbe essere fornita nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e della vita privata, come ad esempio le direttive 95/46/CE e 97/66/CE.

e) Accesso ai servizi tramite operatore in altri Stati membri

Gli utenti di un dato Stato membro possono chiamare l'operatore o un servizio di assistenza di un altro Stato membro.

f) Accesso al servizio informazioni elenco abbonati in altri Stati membri

Possibilità per gli utenti di uno Stato membro di accedere al servizio informazioni elenco abbonati di un altro Stato membro.

Il servizio dovrebbe essere fornito nel rispetto della pertinente normativa in materia di protezione dei dati personali e della vita privata, come ad esempio le direttive 95/46/CE e 97/66/CE.

ALLEGATO II

PRESENTAZIONE DELLE INFORMAZIONI DA PUBBLICARE AI SENSI DELL'ARTICOLO 11

PARTE 1

Informazioni da fornire alle autorità nazionali di regolamentazione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2

Caratteristiche tecniche delle interfacce di rete

È necessario specificare le caratteristiche tecniche delle interfacce nei punti terminali di rete comunemente forniti, compreso, ove applicabile, il riferimento alle norme o alle raccomandazioni nazionali e/o internazionali:

- per le reti a presentazione analogica e/o numerica:

a) interfaccia per linea singola;

b) interfaccia per più linee;

c) interfaccia per selezione diretta (DDI);

d) altre interfacce comunemente fornite;

- per la rete digitale di servizi integrati (ISDN) (ove previsto):

a) specifica delle interfacce a velocità di base e a velocità primaria ai punti di riferimento S/T, compreso il protocollo di segnalazione;

b) dettagli dei servizi portanti in grado di fungere da supporto ai servizi di telefonia vocale;

c) altre interfacce comunemente fornite;

- qualsiasi altra interfaccia comunemente fornita.

Oltre alle informazioni sopra indicate, che devono essere sottoposte periodicamente alle autorità nazionali di regolamentazione come prescritto all'articolo 11, paragrafo 2, gli organismi che forniscono reti telefoniche pubbliche fisse devono informare tempestivamente le suddette autorità di tutte le caratteristiche particolari della rete che risultano incidere sul corretto funzionamento delle apparecchiature terminali.

A richiesta le autorità nazionali di regolamentazione rendono disponibile tali informazioni ai fornitori di apparecchiature terminali.

PARTE 2

Informazioni da pubblicare ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3

Nota:

Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 l'autorità nazionale di regolamentazione ha la responsabilità di diffondere le informazioni del presente allegato e di decidere quali informazioni pubblicare direttamente e quali far pubblicare dagli organismi che forniscono reti di telecomunicazione e/o servizi telefonici a disposizione del pubblico.

1. Nome e indirizzo dell'organismo o degli organismi

Nome e indirizzo della sede centrale dell'organismo o degli organismi fornitori delle reti telefoniche pubbliche fisse e/o dei servizi telefonici a disposizione del pubblico.

2. Servizi telefonici offerti

2.1 Portata del servizio di base

Descrizione dei servizi telefonici di base offerti, che specifichi le voci comprese nella quota iniziale di abbonamento e nel canone di locazione periodico (ad esempio, servizi tramite operatore, servizi informazione elenco abbonati, blocco selettivo di chiamata, fattura dettagliata, manutenzione).

Descrizione delle prestazioni opzionali e delle caratteristiche del servizio telefonico la cui tariffazione è separata dall'offerta di base, compreso, se applicabile, il riferimento alle norme o specifiche tecniche cui esse sono conformi.

2.2 Tariffe

Esse concernono l'accesso, tutti i tipi di chiamata, la manutenzione, compresa la descrizione dettagliata delle riduzioni applicate e dei regimi di tariffe speciali e mirate.

2.3 Politica di indennizzo/rimborso

Essa comprende la descrizione dettagliata delle modalità di indennizzo o rimborso offerte.

2.4 Tipi del servizio di manutenzione offerto

2.5 Condizioni dei contratti standard

Esse comprendono l'eventuale periodo contrattuale minimo, se pertinente.

3. Condizioni di allacciamento di apparecchiature terminali

Queste devono comprendere una rassegna completa dei requisiti per le apparecchiature terminali in linea con le disposizioni delle direttive 91/263/CEE o 93/97/CEE (1), comprese, ove opportuno, le condizioni relative al cablaggio nella sede del cliente e all'ubicazione del punto terminale di rete.

4. Restrizioni all'accesso e all'uso

Queste informazioni devono comprendere tutte le restrizioni all'accesso e all'uso imposte in conformità con le disposizioni dell'articolo 13.

(1) GU L 290 del 24.11.1993, pag. 1.

ALLEGATO III

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO IV

CALENDARIO DI CUI ALL'ARTICOLO 33

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO V

>SPAZIO PER TABELLA>

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