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Document 31998D0142

98/142/CE: Decisione del Consiglio del 26 gennaio 1998 relativa alla conclusione di un accordo sulle norme internazionali in materia di cattura mediante trappole senza crudeltà, tra la Comunità europea, il Canada e la Federazione russa e di un verbale concordato tra il Canada e la Comunità europea relativo alla firma di detto accordo

OJ L 42, 14.2.1998, p. 40–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 027 P. 248 - 249
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 027 P. 248 - 249
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 027 P. 248 - 249
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 027 P. 248 - 249
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 027 P. 248 - 249
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 027 P. 248 - 249
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 027 P. 248 - 249
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 027 P. 248 - 249
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 027 P. 248 - 249
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 016 P. 74 - 75
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 016 P. 74 - 75
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 126 P. 73 - 74

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/142/oj

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31998D0142

98/142/CE: Decisione del Consiglio del 26 gennaio 1998 relativa alla conclusione di un accordo sulle norme internazionali in materia di cattura mediante trappole senza crudeltà, tra la Comunità europea, il Canada e la Federazione russa e di un verbale concordato tra il Canada e la Comunità europea relativo alla firma di detto accordo

Gazzetta ufficiale n. L 042 del 14/02/1998 pag. 0040 - 0041


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 26 gennaio 1998 relativa alla conclusione di un accordo sulle norme internazionali in materia di cattura mediante trappole senza crudeltà, tra la Comunità europea, il Canada e la Federazione russa e di un verbale concordato tra il Canada e la Comunità europea relativo alla firma di detto accordo (98/142/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 113 e 100 A, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, prima frase e con l'articolo 228, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

vista la decisione del Consiglio del giugno 1996, che stabilisce direttive di negoziato e autorizza la Commissione a negoziare, con il Canada, gli Stati Uniti e la Federazione russa e qualsiasi altro paese terzo interessato, un accordo sulle norme in materia di cattura mediante trappole senza crudeltà;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3254/91 del Consiglio, del 4 novembre 1991, che vieta l'uso di tagliole nella Comunità e l'introduzione nella Comunità di pellicce e di prodotti manifatturati di talune specie di animali selvatici originari di paesi che utilizzano per la loro cattura tagliole o metodi non conformi alle norme concordate a livello internazionale in materia di cattura mediante trappole senza crudeltà (3), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, secondo trattino, fa riferimento a norme convenute a livello internazionale in materia di cattura mediante trappole senza crudeltà alle quali dovrebbero conformarsi i metodi di cattura utilizzati dai paesi terzi, qualora non abbiano vietato l'uso della tagliola, affinché gli stessi possano esportare nella Comunità pellicce e prodotti manufatti di talune specie animali;

considerando che al 1° gennaio 1996 non era stata stabilita alcuna norma internazionale in materia di cattura mediante trappole senza crudeltà; che tale situazione comportava per un paese l'impossibilità di garantire che i metodi di cattura utilizzati sul proprio territorio per le specie elencate nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3254/91 fossero conformi a quelle convenute a livello internazionale in materia di cattura mediante trappole senza crudeltà;

considerando la proposta di regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 3254/91 è stata comunicata al Consiglio il 12 gennaio 1996;

considerando che l'accordo accluso alla presente decisione è conforme alle direttive di negoziato contenute nella decisione di cui sopra; che esso risponde pertanto alla nozione di norme convenute a livello internazionale in materia di cattura mediante trappole senza crudeltà di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 3254/91;

considerando che l'accordo si propone essenzialmente di fissare norme tecniche armonizzate, che permettano di ottenere un livello sufficiente di protezione degli animali catturati, applicabili alla produzione e all'uso di trappole e di agevolare il commercio tra le parti per quanto riguarda trappole, pellicce e prodotti manufatti delle specie disciplinate dall'accordo;

considerando che per l'attuazione dell'accordo è necessario stabilire un calendario che permetta di verificare la conformità delle trappole con le norme definite dall'accordo stesso ai fini della loro certificazione e di sostituire le trappole non certificate;

considerando che, in attesa dell'entrata in vigore dell'accordo, è necessario applicare l'accordo, il più sollecitamente possibile, tra il Canada e la Comunità europea;

considerando che dovrebbe essere approvato l'accordo tra la Comunità europea, il Canada e la Federazione russa sulle norme internazionali in materia di cattura mediante trappole senza crudeltà e il verbale concordato tra il Canada e la Comunità europea concernente la firma dell'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

Sono approvati l'accordo sulle norme internazionali in materia di cattura mediante trappole senza crudeltà tra la Comunità europea, il Canada e la Federazione russa e il verbale concordato tra il Canada e la Comunità europea concernente la firma dell'accordo.

Sono acclusi alla presente decisione i testi dell'accordo e del verbale concordato e le dichiarazioni che dovranno essere depositate al momento della firma dello stesso.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio deposita gli strumenti di conclusione di cui all'articolo 17, paragrafo 2 dell'accordo.

Fatto a Bruxelles, addì 26 gennaio 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

R. COOK

(1) GU C 207 dell'8. 7. 1997, pag. 14.

(2) GU C 14 del 19. 1. 1998.

(3) GU L 308 del 9. 11. 1991, pag. 1.

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