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Document 31997D0292

Decisione n. 292/97/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 sul mantenimento delle legislazioni nazionali relative al divieto di utilizzazione di determinati additivi nella produzione di alcuni prodotti alimentari specifici

OJ L 48, 19.2.1997, p. 13–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 018 P. 250 - 252
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 018 P. 250 - 252
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 018 P. 250 - 252
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 018 P. 250 - 252
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 018 P. 250 - 252
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 018 P. 250 - 252
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 018 P. 250 - 252
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 018 P. 250 - 252
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 018 P. 250 - 252
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 020 P. 251 - 253
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 020 P. 251 - 253

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/01/2010; abrogato da 32008R1333

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/292(1)/oj

31997D0292

Decisione n. 292/97/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 sul mantenimento delle legislazioni nazionali relative al divieto di utilizzazione di determinati additivi nella produzione di alcuni prodotti alimentari specifici

Gazzetta ufficiale n. L 048 del 19/02/1997 pag. 0013 - 0015


DECISIONE N. 292/97/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1996 sul mantenimento delle legislazioni nazionali relative al divieto di utilizzazione di determinati additivi nella produzione di alcuni prodotti alimentari specifici

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 3 bis,

vista la proposta della Commissione (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (4),

considerando che le norme di armonizzazione adottate nel settore degli additivi non dovrebbero incidere sull'applicazione delle disposizioni degli Stati membri in vigore alla data del 1° gennaio 1992 che vietano l'impiego di determinati additivi in alcuni prodotti alimentari specifici ritenuti tradizionali e preparati nel territorio di tali Stati membri;

considerando che l'elenco dei prodotti alimentari considerati tradizionali deve essere redatto in base alle notifiche effettuate dagli Stati membri alla Commissione entro il 1° luglio 1994; che è tuttavia necessario tener conto delle notifiche dei nuovi Stati membri effettuate successivamente a tale data;

considerando tuttavia che, in linea generale, la presente decisione non ha l'obiettivo di definire il carattere tradizionale dei prodotti alimentari; che, in particolare, il carattere tradizionale non si riassume soltanto nel divieto di impiegare additivi in tali prodotti;

considerando tuttavia che bisogna tener conto dell'importanza che il divieto di impiegare alcune categorie di additivi, derivante dalla legislazione nazionale in vigore al 1° gennaio 1992, riveste nell'insieme delle pratiche di produzione alimentare; che è opportuno mantenere le caratteristiche particolari di questi modi di produzione; che è opportuno tener conto di pratiche eque nelle operazioni commerciali relative a questi prodotti e nei confronti dei loro consumatori prima di poter autorizzare il mantenimento del divieto di impiegare determinate categorie di additivi;

considerando che la designazione di un prodotto come prodotto tradizionale per il quale uno Stato membro può mantenere la propria legislazione nazionale farà salvi i regolamenti (CEE) n. 2081/92 (5) e (CEE) n. 2082/92 (6), relativi rispettivamente alle denominazioni di origine ed alle attestazioni di specificità;

considerando che la direttiva 89/107/CEE e le direttive specifiche autorizzano soltanto gli additivi che non sono nocivi alla salute delle persone; che, pertanto, la tutela della salute pubblica non può essere un criterio per giustificare il divieto di utilizzazione di determinati additivi in alcuni prodotti alimentari specifici considerati tradizionali;

considerando che, in linea di massima, di divieto di impiegare determinati additivi non deve condurre ad una discriminazione rispetto agli altri additivi che appartengono alla stessa categoria indicata nell'allegato I della direttiva 89/107/CEE e non deve pertanto incidere sull'armonizzazione comunitaria;

considerando che, per motivi di trasparenza, è opportuno individuare i divieti di impiego di determinate categorie di additivi in alcune categorie di prodotti alimentari che gli Stati membri possono mantenere, in deroga alle disposizioni della direttiva 89/107/CEE e delle direttive specifiche 94/35/CE (7), 94/36/CE (8) e 95/2/CE (9);

considerando che il diritto di stabilimento e la libera circolazione delle merci non devono essere minacciati né dall'autorizzazione a mantenere le legislazioni nazionali né dalle eventuali norme sull'etichettatura che consentono di distinguere questi prodotti dagli altri prodotti alimentari simili; che devono pertanto essere mantenute, conformemente alle disposizioni del trattato, la libera circolazione, l'immissione nel mercato e la fabbricazione in tutti gli Stati membri dei prodotti alimentari simili considerati tradizionali o non tradizionali,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai sensi dell'articolo 3 bis della direttiva 89/107/CEE, ed alle condizioni ivi previste, gli Stati membri indicati nell'allegato sono autorizzati a mantenere nella loro legislazione il divieto di impiego di determinate categorie di additivi nella produzione dei prodotti alimentari indicati nell'allegato suddetto.

La presente decisione si applica fatto salvo il disposto dei regolamenti (CEE) n. 2081/92 e (CEE) n. 2082/92.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1996.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

K. HÄNSCH

Per il Consiglio

Il Presidente

S. BARRETT

(1) GU n. L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 27. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/34/CE (GU n. L 237 del 10. 9. 1994, pag. 1).

(2) GU n. C 134 dell'1. 6. 1995, pag. 20 e GU n. C 186 del 26. 6. 1996, pag. 7.

(3) GU n. C 301 del 13. 11. 1995, pag. 43.

(4) Parere del Parlamento europeo del 16 gennaio 1996 (GU n. C 32 del 5. 2. 1996, pag. 21), posizione comune del Consiglio del 18 giugno 1996 (GU n. C 315 del 24. 10. 1996, pag. 4) e decisione del Parlamento europeo del 23 ottobre 1996 (GU n. C 347 del 18. 11. 1996). Decisione del Consiglio del 9 dicembre 1996.

(5) GU n. L 208 del 24. 7. 1992, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 1994.

(6) GU n. L 208 del 24. 7. 1992, pag. 9. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 1994.

(7) GU n. L 237 del 10. 9. 1994, pag. 3.

(8) GU n. L 237 del 10. 9. 1994, pag. 13.

(9) GU n. L 61 del 18. 3. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

TABELLA DEI PRODOTTI RELATIVAMENTE AI QUALI GLI STATI MEMBRI INTERESSATI POSSONO MANTENERE IL DIVIETO DI IMPIEGO DI DETERMINATE CATEGORIE DI ADDITIVI

>SPAZIO PER TABELLA>

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